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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4887/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I EZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 3 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 7 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4887/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui è riunita la causa iscritta al n. 14038/2025 R.G.A.C., promosse
DA
– Avv. C. Buraglia Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. Controparte_1
P. Ghiani, e in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti F. Guarino ed CP_2
A. PE
- resistenti -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al giudice del lavoro di Roma il nominato in epigrafe ha impugnato il trasferimento di sede disposto nei suoi confronti dalla società sua datrice di lavoro sostenendone l'illegittimità, e ha concluso chiedendo la declaratoria di invalidità del provvedimento di trasferimento, chiamando in giudizio col secondo ricorso l'Ente presso cui era adibito prima di essere trasferito.
La società datrice di lavoro si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi, mentre l'Ente presso cui il ricorrente era adibito al momento del trasferimento si è costituito nel secondo giudizio chiedendo parimenti il rigetto del ricorso.
La causa, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta da questo giudice superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Innanzitutto, non esiste il diritto del ricorrente per lo svolgimento delle proprie mansioni ad avere una collocazione fissa presso una determinata postazione;
infatti, la GPG svolge servizi di sicurezza presso i siti indicati dal datore di lavoro, istituto di Vigilanza, che possono essere cambiati costantemente secondo le esigenze aziendali. Il D. M. 269/2010 prevede la dinamicità dei servizi (All. D EZ
II°: “il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta;
il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario
e della tipologia del servizio stesso”) (all. 2 alle memorie CSM).
Il permanere presso una postazione per lungo tempo non determina l'acquisizione del diritto ad avere una collocazione fissa, con la conseguenza che il ricorrente poteva essere spostato per esigenze aziendali.
Inoltre, il provvedimento intervenuto nei confronti del ricorrente non è qualificabile quale trasferimento, bensì quale semplice cambio di sede lavorativa.
Non si tratta infatti di un trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., bensì di un mero spostamento della Guardia Particolare Giurata presso diverse postazioni da sorvegliare nell'ambito del medesimo territorio comunale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. civ. ord. n.
1821/2025), "il mero spostamento da un ufficio ad un altro all'interno dello stesso territorio comunale, senza apprezzabile mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione, non configura un trasferimento in senso tecnico ex art.
2103 c.c. e non richiede la prova di specifiche ragioni organizzative da parte dell'amministrazione, rientrando nel normale potere organizzativo del datore di lavoro".
Infatti, lo spostamento del dipendente da una postazione ad un'altra all'interno dello stesso Comune di Roma, con postazioni equidistanti dall'abitazione, non costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e tale orientamento è supportato da consolidata giurisprudenza che ha chiarito i confini della nozione di "trasferimento" rilevante ai fini dell'art. 2103 c.c. Nella fattispecie, poiché lo spostamento è avvenuto all'interno dello stesso Comune di Roma e le postazioni sono equidistanti dall'abitazione del dipendente non si realizza un apprezzabile mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione.
Tecnicamente, pertanto, quello disposto nei confronti della ricorrente non è un trasferimento, ma un cambio di sede per ragioni aziendali non sindacabili da parte di questo giudice.
Al cambio di sede, infatti, non sono applicabili né la normativa di cui alla legge
104/1992 né la disciplina generale in tema di trasferimento.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
La peculiarità della situazione del ricorrente quale emerge dagli atti di causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
DISPOSITIVO rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I EZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 3 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 7 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4887/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui è riunita la causa iscritta al n. 14038/2025 R.G.A.C., promosse
DA
– Avv. C. Buraglia Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. Controparte_1
P. Ghiani, e in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti F. Guarino ed CP_2
A. PE
- resistenti -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al giudice del lavoro di Roma il nominato in epigrafe ha impugnato il trasferimento di sede disposto nei suoi confronti dalla società sua datrice di lavoro sostenendone l'illegittimità, e ha concluso chiedendo la declaratoria di invalidità del provvedimento di trasferimento, chiamando in giudizio col secondo ricorso l'Ente presso cui era adibito prima di essere trasferito.
La società datrice di lavoro si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi, mentre l'Ente presso cui il ricorrente era adibito al momento del trasferimento si è costituito nel secondo giudizio chiedendo parimenti il rigetto del ricorso.
La causa, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta da questo giudice superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Innanzitutto, non esiste il diritto del ricorrente per lo svolgimento delle proprie mansioni ad avere una collocazione fissa presso una determinata postazione;
infatti, la GPG svolge servizi di sicurezza presso i siti indicati dal datore di lavoro, istituto di Vigilanza, che possono essere cambiati costantemente secondo le esigenze aziendali. Il D. M. 269/2010 prevede la dinamicità dei servizi (All. D EZ
II°: “il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta;
il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario
e della tipologia del servizio stesso”) (all. 2 alle memorie CSM).
Il permanere presso una postazione per lungo tempo non determina l'acquisizione del diritto ad avere una collocazione fissa, con la conseguenza che il ricorrente poteva essere spostato per esigenze aziendali.
Inoltre, il provvedimento intervenuto nei confronti del ricorrente non è qualificabile quale trasferimento, bensì quale semplice cambio di sede lavorativa.
Non si tratta infatti di un trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., bensì di un mero spostamento della Guardia Particolare Giurata presso diverse postazioni da sorvegliare nell'ambito del medesimo territorio comunale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. civ. ord. n.
1821/2025), "il mero spostamento da un ufficio ad un altro all'interno dello stesso territorio comunale, senza apprezzabile mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione, non configura un trasferimento in senso tecnico ex art.
2103 c.c. e non richiede la prova di specifiche ragioni organizzative da parte dell'amministrazione, rientrando nel normale potere organizzativo del datore di lavoro".
Infatti, lo spostamento del dipendente da una postazione ad un'altra all'interno dello stesso Comune di Roma, con postazioni equidistanti dall'abitazione, non costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e tale orientamento è supportato da consolidata giurisprudenza che ha chiarito i confini della nozione di "trasferimento" rilevante ai fini dell'art. 2103 c.c. Nella fattispecie, poiché lo spostamento è avvenuto all'interno dello stesso Comune di Roma e le postazioni sono equidistanti dall'abitazione del dipendente non si realizza un apprezzabile mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione.
Tecnicamente, pertanto, quello disposto nei confronti della ricorrente non è un trasferimento, ma un cambio di sede per ragioni aziendali non sindacabili da parte di questo giudice.
Al cambio di sede, infatti, non sono applicabili né la normativa di cui alla legge
104/1992 né la disciplina generale in tema di trasferimento.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
La peculiarità della situazione del ricorrente quale emerge dagli atti di causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
DISPOSITIVO rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 luglio 2025
IL GIUDICE