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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. NA CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1534/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Valerio Femia
appellante
E
Controparte_1
appellato - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1316/2023 pubblicata in data 8.11.2023. 1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.3.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Velletri per sentir accertare, previa disapplicazione dell'ordinanza n.
60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu;
ordinare al convenuto di inserire parte CP_1 ricorrente, con priorità nelle graduatorie GPS di I fascia e nelle graduatorie di Istituto e di Circolo di II fascia per le classi di concorso
A-24 (codice SIDI AA24), A-24(Codice SIDI AC24), A-25 (codice SIDI
AA25), A-25 (codice SIDI AC25) (allegati n.5 e n.6) ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento; conseguentemente ordinare al resistente, all'esito CP_1 dell'inserimento prioritario in Graduatoria, di conferire incarichi di supplenza, all'esito dell'esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto mediante i propri funzionari, eccependo, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, ha contestato contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
3. Il Tribunale, sulla base della documentazione depositata, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2 4. Avverso la pronuncia ha interposto appello insistendo Parte_1 nell'accoglimento dell'originaria domanda. Parte appellante contesta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ripropone nel merito le medesime argomentazioni esposte in primo grado.
5. Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
6. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7. Il primo motivo in punto di giurisdizione è fondato. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10538/2023;
SS.UU. n. 9330/2023), in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. 3 8. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento;
sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, assumendo:
- di essere stata esclusa dalla possibilità di essere inserita nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto, nonostante fosse in possesso dei 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale tiolo di accesso ai concorsi di cui al d.lgs. n. 5972017;
- che l'art. 1, comma 110 L. n. 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di acceso per i futuri concorsi preisti dal d.lgs. n. 59/2017 e che pertanto l'abilitazione è equivalente al possesso dei 4 cfu per espressa previsione legislativa ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, con conseguente illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'accesso alla II fascia per disparità di trattamento tra i docenti aventi eguale qualificazione professionale;
- che lo stesso , con DM n. 92/2019 inerente la partecipazione CP_1 ai corsi di specializzazione sul sostegno, riservati agli abilitati, ha consentito la partecipazione a pieno titolo a coloro che erano in possesso della laurea unitamente ai 24 cfu.
9. Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con molte decisioni (in specie da CdA n. 5131/2022, idem n. 1882/2023), le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte e possono essere qui integralmente, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
10. “L'appellante sostiene che il possesso del “diploma di laurea e 24 CFU” sarebbe equivalente alla “specifica abilitazione” all'insegnamento richiesta per l'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia ai fini dell'assegnazione delle supplenze e ciò sull'assunto che la L. n.
107/2015 e il D.Lgs. n. 59/2017, consentendo la partecipazione ai concorsi per il reclutamento in ruolo del personale docente tanto agli
4 abilitati all'insegnamento quanto ai titolari di laurea e di 24 CFU, contemplerebbero due distinte modalità di qualificazione professionale per l'accesso alla professione docente, nell'implicita intenzione del legislatore di uniformare -recte, sostituire- il titolo “laurea e 24 CFU” alle varie “abilitazioni” di cui al regime normativo pregresso, il tutto secondo le direttive comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, già recepite dall'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 206/2007 (v. pag. 7 ricorso di appello).
11. Tuttavia, se è vero che il legislatore ha previsto anche per i titolari di laurea e di CFU la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione in ruolo (cfr. art. 1, co. 110 L. n. 107/2015, artt. 5 e 17 d.lgs. n.
59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), è altrettanto vero che non vi è una norma che equipari l'abilitazione all'insegnamento e il possesso congiunto di laurea e CFU pure ad altri fini e, in specie, ai fini dell'inserimento dei docenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
12. Anzi, dall'esame delle fonti d'interesse si evincono elementi che manifestano l'intenzione del legislatore di tenere distinti i predetti requisiti.
13. In particolare, il comma 4 ter dell'art. 5 citato dispone che «il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso». Pertanto, se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e CFU valga ex se a conferire l'abilitazione in parola. Piuttosto, il possesso di laurea e CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
14. È, peraltro, certo che la norma del comma 4 ter si riferisca ai possessori della laurea e dei CFU, posto che l'altra categoria di soggetti
5 ammessi a partecipare alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente è costituita dai docenti già abilitati, i quali, quindi, concorrono solo per acquisire il ruolo. In altri termini, il concorso consente agli abilitati di conseguire l'accesso al ruolo, ove si classifichino tra i vincitori (eventualmente per scorrimento della graduatoria), e consente ai non abilitati in possesso della laurea e dei
CFU di conseguire il ruolo ove si collochino in posizione utile, oppure di ottenere l'abilitazione ove non si classifichino tra i vincitori, ma ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
15. Ulteriore conferma di quanto si sostiene si trae dal comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, secondo cui “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”, nonché dal precedente comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. Si tratta invero di disposizioni che continuano a distinguere espressamente i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti nell'attribuzione delle supplenze, dai soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati a insegnare in assenza di abilitazione peraltro a specifiche condizioni.
16. Proprio la differenza sostanziale tra le fattispecie in raffronto esclude l'irragionevolezza della diversa normativa che partitamente le regola, il che orienta costituzionalmente l'interpretazione condivisa dalla Corte.
17. La predetta normativa, per come interpretata dalla Corte, si prospetta altresì conforme ai principi comunitari in tema di accesso alle
6 professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico. Al riguardo, vale tener conto che anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 3.4.2017,
n. 1516) ha ritenuto che la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”.
18. Negli stessi termini, in vicende analoghe, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Roma, Lazio, 1386/2022; CdS
4095/2021; CdS 9026/2022)>>; da ultimo, tale orientamento è stato confermato con sent. n. 7084/2024 dalla Corte di cassazione la quale ha precisato che, in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma
3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di
24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie.
19. Non avendo l'appellante addotto argomentazioni che inducano a rimeditare le considerazioni espresse, il Collegio intende dare continuità alla menzionata sentenza.
20. Nulla va disposto in ordine alle spese del grado, essendo il CP_1 appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma in punto di spese di lite, così provvede:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e respinge, nel merito,
l'appello proposto da;
Parte_1
- nulla sulle spese del grado.
Roma, 24.6.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. NA CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1534/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Valerio Femia
appellante
E
Controparte_1
appellato - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1316/2023 pubblicata in data 8.11.2023. 1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.3.2023, ha adito il Tribunale Parte_1 di Velletri per sentir accertare, previa disapplicazione dell'ordinanza n.
60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu;
ordinare al convenuto di inserire parte CP_1 ricorrente, con priorità nelle graduatorie GPS di I fascia e nelle graduatorie di Istituto e di Circolo di II fascia per le classi di concorso
A-24 (codice SIDI AA24), A-24(Codice SIDI AC24), A-25 (codice SIDI
AA25), A-25 (codice SIDI AC25) (allegati n.5 e n.6) ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento; conseguentemente ordinare al resistente, all'esito CP_1 dell'inserimento prioritario in Graduatoria, di conferire incarichi di supplenza, all'esito dell'esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto mediante i propri funzionari, eccependo, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, ha contestato contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
3. Il Tribunale, sulla base della documentazione depositata, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2 4. Avverso la pronuncia ha interposto appello insistendo Parte_1 nell'accoglimento dell'originaria domanda. Parte appellante contesta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ripropone nel merito le medesime argomentazioni esposte in primo grado.
5. Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
6. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7. Il primo motivo in punto di giurisdizione è fondato. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10538/2023;
SS.UU. n. 9330/2023), in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. 3 8. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento;
sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, assumendo:
- di essere stata esclusa dalla possibilità di essere inserita nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto, nonostante fosse in possesso dei 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale tiolo di accesso ai concorsi di cui al d.lgs. n. 5972017;
- che l'art. 1, comma 110 L. n. 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di acceso per i futuri concorsi preisti dal d.lgs. n. 59/2017 e che pertanto l'abilitazione è equivalente al possesso dei 4 cfu per espressa previsione legislativa ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, con conseguente illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'accesso alla II fascia per disparità di trattamento tra i docenti aventi eguale qualificazione professionale;
- che lo stesso , con DM n. 92/2019 inerente la partecipazione CP_1 ai corsi di specializzazione sul sostegno, riservati agli abilitati, ha consentito la partecipazione a pieno titolo a coloro che erano in possesso della laurea unitamente ai 24 cfu.
9. Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con molte decisioni (in specie da CdA n. 5131/2022, idem n. 1882/2023), le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte e possono essere qui integralmente, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
10. “L'appellante sostiene che il possesso del “diploma di laurea e 24 CFU” sarebbe equivalente alla “specifica abilitazione” all'insegnamento richiesta per l'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia ai fini dell'assegnazione delle supplenze e ciò sull'assunto che la L. n.
107/2015 e il D.Lgs. n. 59/2017, consentendo la partecipazione ai concorsi per il reclutamento in ruolo del personale docente tanto agli
4 abilitati all'insegnamento quanto ai titolari di laurea e di 24 CFU, contemplerebbero due distinte modalità di qualificazione professionale per l'accesso alla professione docente, nell'implicita intenzione del legislatore di uniformare -recte, sostituire- il titolo “laurea e 24 CFU” alle varie “abilitazioni” di cui al regime normativo pregresso, il tutto secondo le direttive comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, già recepite dall'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 206/2007 (v. pag. 7 ricorso di appello).
11. Tuttavia, se è vero che il legislatore ha previsto anche per i titolari di laurea e di CFU la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione in ruolo (cfr. art. 1, co. 110 L. n. 107/2015, artt. 5 e 17 d.lgs. n.
59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), è altrettanto vero che non vi è una norma che equipari l'abilitazione all'insegnamento e il possesso congiunto di laurea e CFU pure ad altri fini e, in specie, ai fini dell'inserimento dei docenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
12. Anzi, dall'esame delle fonti d'interesse si evincono elementi che manifestano l'intenzione del legislatore di tenere distinti i predetti requisiti.
13. In particolare, il comma 4 ter dell'art. 5 citato dispone che «il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso». Pertanto, se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e CFU valga ex se a conferire l'abilitazione in parola. Piuttosto, il possesso di laurea e CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
14. È, peraltro, certo che la norma del comma 4 ter si riferisca ai possessori della laurea e dei CFU, posto che l'altra categoria di soggetti
5 ammessi a partecipare alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente è costituita dai docenti già abilitati, i quali, quindi, concorrono solo per acquisire il ruolo. In altri termini, il concorso consente agli abilitati di conseguire l'accesso al ruolo, ove si classifichino tra i vincitori (eventualmente per scorrimento della graduatoria), e consente ai non abilitati in possesso della laurea e dei
CFU di conseguire il ruolo ove si collochino in posizione utile, oppure di ottenere l'abilitazione ove non si classifichino tra i vincitori, ma ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
15. Ulteriore conferma di quanto si sostiene si trae dal comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, secondo cui “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”, nonché dal precedente comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. Si tratta invero di disposizioni che continuano a distinguere espressamente i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti nell'attribuzione delle supplenze, dai soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati a insegnare in assenza di abilitazione peraltro a specifiche condizioni.
16. Proprio la differenza sostanziale tra le fattispecie in raffronto esclude l'irragionevolezza della diversa normativa che partitamente le regola, il che orienta costituzionalmente l'interpretazione condivisa dalla Corte.
17. La predetta normativa, per come interpretata dalla Corte, si prospetta altresì conforme ai principi comunitari in tema di accesso alle
6 professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico. Al riguardo, vale tener conto che anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 3.4.2017,
n. 1516) ha ritenuto che la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”.
18. Negli stessi termini, in vicende analoghe, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Roma, Lazio, 1386/2022; CdS
4095/2021; CdS 9026/2022)>>; da ultimo, tale orientamento è stato confermato con sent. n. 7084/2024 dalla Corte di cassazione la quale ha precisato che, in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma
3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di
24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie.
19. Non avendo l'appellante addotto argomentazioni che inducano a rimeditare le considerazioni espresse, il Collegio intende dare continuità alla menzionata sentenza.
20. Nulla va disposto in ordine alle spese del grado, essendo il CP_1 appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma in punto di spese di lite, così provvede:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e respinge, nel merito,
l'appello proposto da;
Parte_1
- nulla sulle spese del grado.
Roma, 24.6.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
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