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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'IA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 181/2023 R.G.L. (a cui è riunita la causa iscritta al n. 838/2023
R.G.L) proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/04/1975, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Naso (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del medesimo, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, per l' CP_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
(C.F. ), presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 sono ex lege P.IVA_3
domiciliati (PEC: fax 051-232297) Email_1
resistenti
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi.”
Conclusioni: come da ricorsi introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2023, chiede l'accertamento del Parte_1 diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore della Controparte_1 stessa, della somma complessiva pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine CP_1
delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha riconosciuto il suddetto CP_1
beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.05.2023, si è tempestivamente costituito il , eccependo la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente in riferimento CP_1
agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, evidenziando che il ricorso in oggetto risulta notificato in data 13/03/2023, con conseguente prescrizione delle pretese antecedenti al 13/03/2018.
L'Amministrazione si oppone inoltre al riconoscimento degli accessori, ovvero degli interessi maturati e maturandi in favore della ricorrente, atteso che l'emolumento in questione non ha carattere retributivo.
Con distinto ricorso (causa 838/2023 RG) riunito al presente all'udienza del
12.12.2023, la ricorrente, dipendente del quale docente di Controparte_1 religione in servizio a tempo determinato presso l'IC Don G. DO – Cavriago (RE), in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'a.s. 2022/23 con il dirigente scolastico pro-tempore per n.14 ore settimanali di lezione con decorrenza dal
01/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 dichiara di aver svolto servizi pre-ruolo nelle scuole statali a partire dall'a.s. 2015/2016 fino all'a.s. 2022/23 in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il;
chiede Controparte_1
Pag. 2 di 14 pertanto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione dei contratti a termine nonché il riconoscimento del servizio preruolo effettivamente prestato ai fini della ricostruzione della carriera con il corretto inquadramento stipendiale e la corresponsione delle relative differenze retributive ad essa spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso.
In particolare, specifica di avere prestato negli ultimi anni scolastici attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine, stipulati CP_1
per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, come specificamente indicati e riassunti nel doc.1 (stato di servizio e matricolare). Cont Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti ed insistendo per la reiezione del ricorso e la condanna dell'istante alle spese del grado.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 16.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è in gran parte fondato.
- Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente”, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
Pag. 3 di 14 accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Pag. 4 di 14 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici indicati in ricorso.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto in relazione alla ricorrente, non contestando CP_1
specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la prova della permanenza della docente del sistema scolastico, come si evince dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025, prodotto in atti. Cont Tuttavia, il costituito eccepisce la parziale prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente in riferimento agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, in quanto il ricorso introduttivo della presente vertenza è stato notificato all'Amministrazione scolastica in data 13/03/2023, con conseguente prescrizione delle pretese antecedenti al
13/03/2018.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, le diffide prodotte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo sono prive dell'elenco originale indicante i nominativi dei docenti cui fanno riferimento.
Parte ricorrente non ha mai prodotto le diffide complete, come richiesto dal precedente giudicante nel verbale di udienza del 13.08.2023, pertanto, non potendosi considerare valide quelle presenti in atti, il diritto vantato si considera prescritto per gli aa.ss
Pag. 5 di 14 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
In conseguenza di quanto esposto, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento esclusivamente in riferimento agli aa.ss 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di euro 500 annui ovvero per la complessiva somma parti ad euro 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
- Sulla domanda relativa alla “reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi”.
Parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) - sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare la Corte di
Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto
Pag. 6 di 14 interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Con riguardo alla questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato, e del risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, va richiamata specificamente, proprio in caso analogo al presente e relativo ad un docente di religione, ex plurimis Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno 2022, n. 186981.
Pag. 7 di 14 In tale decisione (cui sono seguite plurime altre tutte in senso conforme) viene dapprima richiamata la disciplina generale del rapporto a termine in ambito scolastico, come delineata dalla sentenza Corte di Giustizia del 26/11/14, punti da 17 a 22.
Sulla base della stessa, i contratti a tempo determinato nel settore scolastico sono dunque specificamente disciplinati dall'art. 4 L. n. 124/99 che è norma speciale, prevalente sulla disciplina delineata dalle norme di cui al D.l.vo n. 368/01 che – nel caso di specie – non trovano applicazione.
Ex art. 4 L. n. 124/99 il resistente può dunque ricorrere a: 1) supplenze annuali CP_1 sull'organico di diritto, in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto;
2) supplenze temporanee sull'organico di fatto, per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno;
3) supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte. (in termini è Cass. civ., n. 10127/12).
Il solo ambito ove la Corte di Giustizia ha ritenuto ipotizzabile un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimettendo al giudice nazionale il compito della concreta verifica volta per volta della sussistenza o meno dell'abuso, è quello delle assunzioni su organico di diritto - e cioè per l'intero anno scolastico, fino al 31 agosto - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure o comunque per l'immissione in ruolo Cfr. sentenza Corte di
Giustizia del 26/11/14, e altri contro punti da 90 a 96. Per_2 CP_6
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale, con sentenza del
12/7/16 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
A fronte di tale complessiva ricostruzione del quadro giurisprudenziale è intervenuta successivamente Cass. civ., sez. lav., n. 22552/16, richiamata la quale deve ritenersi che la questione dell'abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con
del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Pag. 8 di 14 quanto stabilito dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si pone solo: 1) in relazione alle supplenze del personale docente e amministrativo assunto con contratti a termine conclusi dopo il 10/7/01 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/15 per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ex art. 4 commi 1 e 11 L. n. 124/99, o anche sulla base di contratti per supplenze sull'organico di fatto se il lavoratore prova che vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente;
2) se la reiterazione avviene con contratti la cui durata complessiva eccede CP_1 il termine di trentasei mesi, termine desunto dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e dal fatto che nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine ex art. 5/4- bis D.l.vo n. 368/01; 3) se non vi è stata la stabilizzazione avvenuta in virtù dello scorrimento nelle graduatorie permanenti, o anche solo la chance di immissione in ruolo in tempi rapidi mediante lo scorrimento in graduatoria ex art. 1/109 della L. n. 107/15 o mediante la possibilità di partecipare al concorso indetto dalla medesima L. n. 107/15, misure tutte che possono ritenersi satisfattive e atte, presuntivamente, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione.
Deve poi rilevarsi come se l'illecito sussiste le conseguenze sanzionatorie sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L. n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 5072/16, con principi anche recentemente ribaditi dalla ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 6 Civile n. 8827/2018.
Tali principi appaiono applicabili, operati i necessari aggiustamenti correlati alla particolare posizione rivestita, anche agli insegnante di religione il cui rapporto di lavoro – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla l. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato. La legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Si ha, però , che la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e,
Pag. 9 di 14 pertanto, non può ritenersi una specificità del settore in esame: la sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza e non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Tuttavia anche questa circostanza non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perchè essa è comune ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa.
Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del
30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione).
Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine e non l'abuso.
E', infatti, da ritenersi e sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato, vuoi nel lavoro pubblico che nel lavoro privato e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi, non sia illimitata e che, al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, debba presumersi che quella posizione lavorativa sia
(diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (CGCE 26 novembre 2014, ). Per_2
Che la durata del precariato debba essere limitato a tre anni e soprattutto che l'aver prestato l'attività per anni nella medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità del posto si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative del d.lgs. n. 368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazioni (v., ad esempio, la stabilizzazione negli enti
Pag. 10 di 14 locali, art. 1, comma 558, l. n. 296/2006; stabilizzazione dei dipendenti della Parte_2
, loc. ult. cit., comma 519; stabilizzazione del Ministero dell'interno per gli addetti allo
[...] sportello per l'immigrazione; stabilizzazione dei Vigili del Fuoco;
v. anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
Se l'illecito derivante dall'abusiva reiterazione del contratto sussiste le conseguenze sanzionatorie, stante il divieto di conversione ex art. 36 t.u. n. 165/2001, sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L. n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 5072/16 già sopra citata richiamandosi le osservazioni sopra formulate.
Deve peraltro rilevarsi che attesa la peculiarità della disciplina applicabile in costanza della previsione di incarichi annuali al 31/8 la valutazione in ordine alla natura abusiva delle supplenze conferite debba operarsi secondo modalità differenziate rispetto alle altre categorie di docenti. Ed invero sintomatico dell'abuso non può essere la mera reiterazione di supplenze al
31/8 poiché queste costituiscono quelle ordinariamente previste per gli insegnanti di religione per ottemperare alla riserva del 30% disciplinata per la naturale fluttuazione degli incarichi, ma occorre viceversa esaminare se vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente nella ricorrenza degli CP_1 indici di abusività quale la reiterazione di incarichi sulla medesima cattedra per un tempo eccedente i 36 mesi.
Procedendo all'esame della specifica posizione, dalla documentazione prodotta dalla docente
(stato di servizio, contratti, autocertificazione) emerge che , docente Parte_1 autorizzata all'insegnamento della religione cattolica in quanto in possesso dei titoli di cui all'Intesa allegata al D.P.R. 175/12, ha ottenuto incarichi di supplenza su posto vacante fin dal Cont 1/9/2015 come specificato in parte motiva e non contestato dal .
I rapporti in questione riguardano tutti supplenze annuali su “organico di diritto” aventi all'evidenza ad oggetto posti disponibili e vacanti, spesso relativi ai medesimi istituti scolastici.
Deve ritenersi che la ricostruzione degli incarichi di docenza come indicati in ricorso attesti la sussistenza di contratti reiterati per un periodo eccedente i 36 mesi idoneo a fare emergere un concreta abusiva reiterazione di contratti a termine secondo i principi sopra esplicitati.
L'appello proposto deve pertanto essere accolto con riguardo alla domanda risarcitoria del c.d.
“danno comunitario”, che viene quantificata, tenuto conto della durata dei rapporti a tempo determinato, in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Pag. 11 di 14 Sulla base delle medesime considerazioni, la ricorrente ha diritto alla ricostruzione di carriera tenendo conto dell'anzianità maturata nel periodo pre ruolo, ed alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Come osservato recentemente dalla Corte di Cassazione n. 2232/2020 “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “ è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che
“non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”. Con tale statuizione la Cassazione ha ulteriormente ribadito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” Nella specie, in applicazione dei suddetti principi di diritto deve escludersi la maturazione di qualsiasi prescrizione in ordine al diritto alla ricostruzione di carriera e, quanto alle differenze retributive nascenti dalla progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo, la prescrizione quinquennale ha effetto per i diritti di credito antecedenti al 25/8/2018, stante l'interruzione della stessa con il deposito dell'odierno ricorso avvenuto solo in data 25/8/2023 (tale è l'eccezione
Pag. 12 di 14 Cont del ).
Va dunque affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive connesse agli scatti stipendiali con decorrenza dal 25/8/2018 e il convenuto CP_1
deve essere condannato alla correlativa corresponsione nella misura di legge oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , secondo quanto previsto dal Controparte_1
D.M. n. 55/2014 come modificato da ultimo dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
181/2023 R.G.L. (a cui è riunita la causa iscritta al n. 838/2023 R.G.L.):
1. accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla
Cont illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e condanna il al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato che quantifica in una indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio
1966, n. 604.
3. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali a partire dall'a.s. 2015/16 ed alla progressione economica e condanna l'Amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera della ricorrente ed a riconoscere, in favore della ricorrente, gli scatti stipendiali a partire dall'a/s 2015/16 e la progressione economica e al pagamento delle differenze stipendiali maturate e non percepite dalla ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio maturata, da calcolarsi, tenuto conto della prescrizione quinquennale, dal 25/8/2018, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
Pag. 13 di 14 4. dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n.
[...]
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo, previa Parte_1
dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per gli aa.ss. 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018;
5. condanna il alla refusione in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese del presente grado, quantificate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio IA, li 6/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2,
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 181/2023 R.G.L. (a cui è riunita la causa iscritta al n. 838/2023
R.G.L) proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/04/1975, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Naso (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del medesimo, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, per l' CP_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
(C.F. ), presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 sono ex lege P.IVA_3
domiciliati (PEC: fax 051-232297) Email_1
resistenti
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi.”
Conclusioni: come da ricorsi introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2023, chiede l'accertamento del Parte_1 diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore della Controparte_1 stessa, della somma complessiva pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine CP_1
delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha riconosciuto il suddetto CP_1
beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.05.2023, si è tempestivamente costituito il , eccependo la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente in riferimento CP_1
agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, evidenziando che il ricorso in oggetto risulta notificato in data 13/03/2023, con conseguente prescrizione delle pretese antecedenti al 13/03/2018.
L'Amministrazione si oppone inoltre al riconoscimento degli accessori, ovvero degli interessi maturati e maturandi in favore della ricorrente, atteso che l'emolumento in questione non ha carattere retributivo.
Con distinto ricorso (causa 838/2023 RG) riunito al presente all'udienza del
12.12.2023, la ricorrente, dipendente del quale docente di Controparte_1 religione in servizio a tempo determinato presso l'IC Don G. DO – Cavriago (RE), in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'a.s. 2022/23 con il dirigente scolastico pro-tempore per n.14 ore settimanali di lezione con decorrenza dal
01/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 dichiara di aver svolto servizi pre-ruolo nelle scuole statali a partire dall'a.s. 2015/2016 fino all'a.s. 2022/23 in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il;
chiede Controparte_1
Pag. 2 di 14 pertanto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione dei contratti a termine nonché il riconoscimento del servizio preruolo effettivamente prestato ai fini della ricostruzione della carriera con il corretto inquadramento stipendiale e la corresponsione delle relative differenze retributive ad essa spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso.
In particolare, specifica di avere prestato negli ultimi anni scolastici attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine, stipulati CP_1
per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, come specificamente indicati e riassunti nel doc.1 (stato di servizio e matricolare). Cont Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti ed insistendo per la reiezione del ricorso e la condanna dell'istante alle spese del grado.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 16.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è in gran parte fondato.
- Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente”, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
Pag. 3 di 14 accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Pag. 4 di 14 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici indicati in ricorso.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto in relazione alla ricorrente, non contestando CP_1
specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la prova della permanenza della docente del sistema scolastico, come si evince dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025, prodotto in atti. Cont Tuttavia, il costituito eccepisce la parziale prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente in riferimento agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, in quanto il ricorso introduttivo della presente vertenza è stato notificato all'Amministrazione scolastica in data 13/03/2023, con conseguente prescrizione delle pretese antecedenti al
13/03/2018.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, le diffide prodotte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo sono prive dell'elenco originale indicante i nominativi dei docenti cui fanno riferimento.
Parte ricorrente non ha mai prodotto le diffide complete, come richiesto dal precedente giudicante nel verbale di udienza del 13.08.2023, pertanto, non potendosi considerare valide quelle presenti in atti, il diritto vantato si considera prescritto per gli aa.ss
Pag. 5 di 14 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
In conseguenza di quanto esposto, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento esclusivamente in riferimento agli aa.ss 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di euro 500 annui ovvero per la complessiva somma parti ad euro 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
- Sulla domanda relativa alla “reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi”.
Parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) - sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare la Corte di
Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto
Pag. 6 di 14 interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Con riguardo alla questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato, e del risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, va richiamata specificamente, proprio in caso analogo al presente e relativo ad un docente di religione, ex plurimis Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno 2022, n. 186981.
Pag. 7 di 14 In tale decisione (cui sono seguite plurime altre tutte in senso conforme) viene dapprima richiamata la disciplina generale del rapporto a termine in ambito scolastico, come delineata dalla sentenza Corte di Giustizia del 26/11/14, punti da 17 a 22.
Sulla base della stessa, i contratti a tempo determinato nel settore scolastico sono dunque specificamente disciplinati dall'art. 4 L. n. 124/99 che è norma speciale, prevalente sulla disciplina delineata dalle norme di cui al D.l.vo n. 368/01 che – nel caso di specie – non trovano applicazione.
Ex art. 4 L. n. 124/99 il resistente può dunque ricorrere a: 1) supplenze annuali CP_1 sull'organico di diritto, in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto;
2) supplenze temporanee sull'organico di fatto, per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno;
3) supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte. (in termini è Cass. civ., n. 10127/12).
Il solo ambito ove la Corte di Giustizia ha ritenuto ipotizzabile un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimettendo al giudice nazionale il compito della concreta verifica volta per volta della sussistenza o meno dell'abuso, è quello delle assunzioni su organico di diritto - e cioè per l'intero anno scolastico, fino al 31 agosto - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure o comunque per l'immissione in ruolo Cfr. sentenza Corte di
Giustizia del 26/11/14, e altri contro punti da 90 a 96. Per_2 CP_6
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale, con sentenza del
12/7/16 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
A fronte di tale complessiva ricostruzione del quadro giurisprudenziale è intervenuta successivamente Cass. civ., sez. lav., n. 22552/16, richiamata la quale deve ritenersi che la questione dell'abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con
del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Pag. 8 di 14 quanto stabilito dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si pone solo: 1) in relazione alle supplenze del personale docente e amministrativo assunto con contratti a termine conclusi dopo il 10/7/01 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/15 per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ex art. 4 commi 1 e 11 L. n. 124/99, o anche sulla base di contratti per supplenze sull'organico di fatto se il lavoratore prova che vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente;
2) se la reiterazione avviene con contratti la cui durata complessiva eccede CP_1 il termine di trentasei mesi, termine desunto dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e dal fatto che nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine ex art. 5/4- bis D.l.vo n. 368/01; 3) se non vi è stata la stabilizzazione avvenuta in virtù dello scorrimento nelle graduatorie permanenti, o anche solo la chance di immissione in ruolo in tempi rapidi mediante lo scorrimento in graduatoria ex art. 1/109 della L. n. 107/15 o mediante la possibilità di partecipare al concorso indetto dalla medesima L. n. 107/15, misure tutte che possono ritenersi satisfattive e atte, presuntivamente, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione.
Deve poi rilevarsi come se l'illecito sussiste le conseguenze sanzionatorie sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L. n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 5072/16, con principi anche recentemente ribaditi dalla ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 6 Civile n. 8827/2018.
Tali principi appaiono applicabili, operati i necessari aggiustamenti correlati alla particolare posizione rivestita, anche agli insegnante di religione il cui rapporto di lavoro – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla l. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato. La legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Si ha, però , che la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e,
Pag. 9 di 14 pertanto, non può ritenersi una specificità del settore in esame: la sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza e non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Tuttavia anche questa circostanza non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perchè essa è comune ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa.
Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del
30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione).
Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine e non l'abuso.
E', infatti, da ritenersi e sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato, vuoi nel lavoro pubblico che nel lavoro privato e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi, non sia illimitata e che, al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, debba presumersi che quella posizione lavorativa sia
(diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (CGCE 26 novembre 2014, ). Per_2
Che la durata del precariato debba essere limitato a tre anni e soprattutto che l'aver prestato l'attività per anni nella medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità del posto si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative del d.lgs. n. 368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazioni (v., ad esempio, la stabilizzazione negli enti
Pag. 10 di 14 locali, art. 1, comma 558, l. n. 296/2006; stabilizzazione dei dipendenti della Parte_2
, loc. ult. cit., comma 519; stabilizzazione del Ministero dell'interno per gli addetti allo
[...] sportello per l'immigrazione; stabilizzazione dei Vigili del Fuoco;
v. anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
Se l'illecito derivante dall'abusiva reiterazione del contratto sussiste le conseguenze sanzionatorie, stante il divieto di conversione ex art. 36 t.u. n. 165/2001, sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L. n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 5072/16 già sopra citata richiamandosi le osservazioni sopra formulate.
Deve peraltro rilevarsi che attesa la peculiarità della disciplina applicabile in costanza della previsione di incarichi annuali al 31/8 la valutazione in ordine alla natura abusiva delle supplenze conferite debba operarsi secondo modalità differenziate rispetto alle altre categorie di docenti. Ed invero sintomatico dell'abuso non può essere la mera reiterazione di supplenze al
31/8 poiché queste costituiscono quelle ordinariamente previste per gli insegnanti di religione per ottemperare alla riserva del 30% disciplinata per la naturale fluttuazione degli incarichi, ma occorre viceversa esaminare se vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente nella ricorrenza degli CP_1 indici di abusività quale la reiterazione di incarichi sulla medesima cattedra per un tempo eccedente i 36 mesi.
Procedendo all'esame della specifica posizione, dalla documentazione prodotta dalla docente
(stato di servizio, contratti, autocertificazione) emerge che , docente Parte_1 autorizzata all'insegnamento della religione cattolica in quanto in possesso dei titoli di cui all'Intesa allegata al D.P.R. 175/12, ha ottenuto incarichi di supplenza su posto vacante fin dal Cont 1/9/2015 come specificato in parte motiva e non contestato dal .
I rapporti in questione riguardano tutti supplenze annuali su “organico di diritto” aventi all'evidenza ad oggetto posti disponibili e vacanti, spesso relativi ai medesimi istituti scolastici.
Deve ritenersi che la ricostruzione degli incarichi di docenza come indicati in ricorso attesti la sussistenza di contratti reiterati per un periodo eccedente i 36 mesi idoneo a fare emergere un concreta abusiva reiterazione di contratti a termine secondo i principi sopra esplicitati.
L'appello proposto deve pertanto essere accolto con riguardo alla domanda risarcitoria del c.d.
“danno comunitario”, che viene quantificata, tenuto conto della durata dei rapporti a tempo determinato, in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Pag. 11 di 14 Sulla base delle medesime considerazioni, la ricorrente ha diritto alla ricostruzione di carriera tenendo conto dell'anzianità maturata nel periodo pre ruolo, ed alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Come osservato recentemente dalla Corte di Cassazione n. 2232/2020 “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “ è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che
“non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”. Con tale statuizione la Cassazione ha ulteriormente ribadito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” Nella specie, in applicazione dei suddetti principi di diritto deve escludersi la maturazione di qualsiasi prescrizione in ordine al diritto alla ricostruzione di carriera e, quanto alle differenze retributive nascenti dalla progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo, la prescrizione quinquennale ha effetto per i diritti di credito antecedenti al 25/8/2018, stante l'interruzione della stessa con il deposito dell'odierno ricorso avvenuto solo in data 25/8/2023 (tale è l'eccezione
Pag. 12 di 14 Cont del ).
Va dunque affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive connesse agli scatti stipendiali con decorrenza dal 25/8/2018 e il convenuto CP_1
deve essere condannato alla correlativa corresponsione nella misura di legge oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , secondo quanto previsto dal Controparte_1
D.M. n. 55/2014 come modificato da ultimo dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
181/2023 R.G.L. (a cui è riunita la causa iscritta al n. 838/2023 R.G.L.):
1. accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla
Cont illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e condanna il al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato che quantifica in una indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio
1966, n. 604.
3. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali a partire dall'a.s. 2015/16 ed alla progressione economica e condanna l'Amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera della ricorrente ed a riconoscere, in favore della ricorrente, gli scatti stipendiali a partire dall'a/s 2015/16 e la progressione economica e al pagamento delle differenze stipendiali maturate e non percepite dalla ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio maturata, da calcolarsi, tenuto conto della prescrizione quinquennale, dal 25/8/2018, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
Pag. 13 di 14 4. dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n.
[...]
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo, previa Parte_1
dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per gli aa.ss. 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018;
5. condanna il alla refusione in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese del presente grado, quantificate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio IA, li 6/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2,