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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2745/2025 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DISTEFANO NUNZIO Parte_4
[...]
ATTORI
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso diverso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del febbraio 2025 gli attori in epigrafe premesso il contratto di locazione stipulato dal de cuius con in data 29.2.2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_1 CP_2
Catania in data 2.3.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Catania ed ivi meglio descritto per un pagina 1 di 3 canone mensile di € 1950,00 ed € 50,00 per oneri condominiali, deducendo circa le cessioni contrattuali frattanto intervenute e regolarmente registrate, riferivano che parte conduttrice si era resa morosa per l'importo di € 6000,00 inerente le mensilità dovute da novembre 2024 a gennaio 2025 (inclusi oneri condominiali) e chiedevano, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo per la somma di € 6000,00 a titolo di canoni ed oneri condominiali, oltre ai canoni maturandi, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 13.3.2025, tenuto conto della mancata comparizione di parte resistente e dell'inidoneità della notifica , non perfezionatasi ai sensi dell'art. 660 e ss cpc ai fini della convalida dello sfratto per morosità, veniva disposto il mutamento del rito;
all'udienza odierna il procedimento viene deciso ex art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di titolare della ditta individuale CP_1
RA ( già non costituito benchè Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citata.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione registrato il 2.3.2020, veniva concesso in locazione l'immobile sito in Catania a risulta altresì che in data 18.7.2023, con atto a rogito CP_2 notaio Dott. rep. n. 58743 racc. n. 15181 regolarmente registrato, cedeva il Persona_2 CP_2 ramo di azienda comprensivo del predetto contratto di locazione a titolare dell'impresa CP_1 individuale "Camurria di Luca Barberi"; la cessione veniva comunicata alla parte locatrice il
20.07.2023 da;
infine, in data 21.05.2024 veniva cambiata la denominazione della ditta da CP_2
“Camurria di Luca Barberi” in “Maracanà di Luca Barberi”.
Non vi è prova che parte resistente abbia provveduto al pagamento dei canoni locativi a decorrere dal mese di novembre 2024.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contrato e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98).
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento della parte conduttrice e quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile in favore degli attori.
pagina 2 di 3 All'odierna udienza, parte attrice ha altresì insistito anche sulla domanda di condanna della parte conduttrice al pagamento in proprio favore dei canoni di locazione;
la domanda può senz'altro trovare accoglimento.
Concludendo il contratto di locazione va dischiarato risolto e va condannato CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 6000,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali scaduti e già richiesti in ricorso, oltre che al pagamento di quelli frattanto ulteriormente maturati (per quanto attiene agli oneri condominiali, in ragione di € 50,00 al mese).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna il convenuto al rilascio immediato in favore degli attori del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 6000,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali già scaduti e richiesti in ricorso, oltre che al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali (per quanto attiene agli oneri condominiali, in ragione di € 50,00 al mese), oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 9.9.2025
IL Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2745/2025 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DISTEFANO NUNZIO Parte_4
[...]
ATTORI
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso diverso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del febbraio 2025 gli attori in epigrafe premesso il contratto di locazione stipulato dal de cuius con in data 29.2.2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_1 CP_2
Catania in data 2.3.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Catania ed ivi meglio descritto per un pagina 1 di 3 canone mensile di € 1950,00 ed € 50,00 per oneri condominiali, deducendo circa le cessioni contrattuali frattanto intervenute e regolarmente registrate, riferivano che parte conduttrice si era resa morosa per l'importo di € 6000,00 inerente le mensilità dovute da novembre 2024 a gennaio 2025 (inclusi oneri condominiali) e chiedevano, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo per la somma di € 6000,00 a titolo di canoni ed oneri condominiali, oltre ai canoni maturandi, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 13.3.2025, tenuto conto della mancata comparizione di parte resistente e dell'inidoneità della notifica , non perfezionatasi ai sensi dell'art. 660 e ss cpc ai fini della convalida dello sfratto per morosità, veniva disposto il mutamento del rito;
all'udienza odierna il procedimento viene deciso ex art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di titolare della ditta individuale CP_1
RA ( già non costituito benchè Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citata.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione registrato il 2.3.2020, veniva concesso in locazione l'immobile sito in Catania a risulta altresì che in data 18.7.2023, con atto a rogito CP_2 notaio Dott. rep. n. 58743 racc. n. 15181 regolarmente registrato, cedeva il Persona_2 CP_2 ramo di azienda comprensivo del predetto contratto di locazione a titolare dell'impresa CP_1 individuale "Camurria di Luca Barberi"; la cessione veniva comunicata alla parte locatrice il
20.07.2023 da;
infine, in data 21.05.2024 veniva cambiata la denominazione della ditta da CP_2
“Camurria di Luca Barberi” in “Maracanà di Luca Barberi”.
Non vi è prova che parte resistente abbia provveduto al pagamento dei canoni locativi a decorrere dal mese di novembre 2024.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contrato e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98).
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento della parte conduttrice e quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile in favore degli attori.
pagina 2 di 3 All'odierna udienza, parte attrice ha altresì insistito anche sulla domanda di condanna della parte conduttrice al pagamento in proprio favore dei canoni di locazione;
la domanda può senz'altro trovare accoglimento.
Concludendo il contratto di locazione va dischiarato risolto e va condannato CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 6000,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali scaduti e già richiesti in ricorso, oltre che al pagamento di quelli frattanto ulteriormente maturati (per quanto attiene agli oneri condominiali, in ragione di € 50,00 al mese).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna il convenuto al rilascio immediato in favore degli attori del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 6000,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali già scaduti e richiesti in ricorso, oltre che al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali (per quanto attiene agli oneri condominiali, in ragione di € 50,00 al mese), oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 9.9.2025
IL Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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