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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 55/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dagli Avv.ti Annapaola Negri Clementi e Federica De Simone;
appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_2
liti, dall'Avv. Pierluigi Bissa;
appellata avente ad oggetto: responsabilità adempimento contratti bancari;
conclusioni: appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,I) Nel merito, a) riformare
integralmente la sentenza n. 875/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro all'esito del giudizio distinto a R.G. con il n. 334/2021 per i motivi di impugnazione esposti nella narrativa del presente atto, e così b) respingere tutte le domande
1 formulate dalla nei confronti di in quanto infondate in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nei due gradi di giudizio;
per l'effetto c) condannare
o, comunque, disporre che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
provveda senza indugio alla restituzione a favore di delle somme che Parte_2
la appellante ha corrisposto in base alla Sentenza Impugnata e dunque il complessivo CP_3
importo di € 23.182, 27, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
II) In via istruttoria, d) disporre consulenza tecnica volta a verificare - che quanto contenuto nelle
riproduzioni informatiche e fotografiche depositate in giudizio corrisponda ai dati del sistema
informatico relativo al servizio di concernenti le operazioni di bonifico di cui è CP_4
causa, - che i file log (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 11 fasc. primo grado) riportino correttamente la
Contr sequenzialità delle attività eseguite dal sistema informatico di ai fini dell'esecuzione dei
bonifici e dei relativi controlli e -, più in generale, anche tramite accesso al sistema stesso nel
rispetto della normativa in materia di privacy, che il sistema informatico della relativo al CP_3
servizio di abbia eseguito correttamente gli ordini di bonifico ricevuti oggetto del CP_4
presente giudizio effettuando tutti i livelli di controllo previsti in conformità a quanto
rappresentato dalla documentazione versata in atti, e) respingere, ove riproposte in sede di
appello, le istanze istruttorie chieste da nel giudizio di primo grado per le ragioni di CP_1
inammissibilità e irrilevanza già dedotte in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
pp.
1-3 nel primo grado del presente giudizio da intendersi qui integralmente ritrascritte, III) In
ogni caso, f) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014
come modificato con il D.M. n. 37/2018 e il D.M. n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio”; appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello promosso per violazione dell'art. 348bis cpc per i motivi sopra dedotti. Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui al presente atto, comprese le eccezioni sollevate sin dal primo grado e non trattate in sentenza e che in tale sede, ai fini dell'effetto devolutivo, sono state integralmente richiamate e riproposte ex art. 346 c.p.c.; con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sette motivi cui è affidato il tempestivo appello e dell'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata.
*****
I. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'eccezione è infondata.
Parte appellante, a differenza di quanto rilevato dalla non fonda la propria CP_1
impugnazione esclusivamente sul mancato svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio. Le
censure prospettate dall'appellante, dunque, meritano essere esaminate, non sussistendo elementi significativi per poter affermare che l'appello non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
II. Con i primi tre motivi, sostanzialmente connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, (nel prosieguo, contesta l'errata valutazione Parte_1 CP_6
dei fatti posti a fondamento della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che
[...]
non ha contestato la circostanza di aver ricevuto codici iban corretti. CP_6
Il motivo è fondato.
Nella comparsa di risposta di primo grado ha espressamente dedotto di aver ricevuto CP_6
gli ordini di bonifico di cui si discute con le credenziali “manipolate”; ciò determina una contestazione specifica dei fatti allegati da Controparte_1
3 Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non CP_6
avrebbe provato la sottrazione colposa delle credenziali del conto online da parte di CP_1
[...]
Anche detto motivo di appello è fondato, in quanto non ha mai addebitato alla CP_6
correntista la sottrazione delle relative credenziali di accesso.
Più precisamente, il fatto dedotto dalla banca è relativo alla presenza di un malware all'interno dei sistemi informativi di che ha determinato esclusivamente l'alterazione dei Controparte_1
codici iban dei bonifici predisposti da quest'ultima.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per errata valutazione dei documenti nn. 5
e 12, tempestivamente prodotti da nel corso del primo grado, e nella parte in cui CP_6
afferma che da tali documenti non si evincerebbe il dispositivo da cui sono stati disposti gli ordini di bonifico.
La censura è fondata poiché dai documenti richiamati emerge l'indirizzo ip da cui i bonifici sono stati disposti e la riferibilità di tale indirizzo a non è stato oggetto di tempestiva Controparte_1
contestazione ad opera di parte attrice, ora appellata.
La fondatezza dei motivi testè esaminati si rileva, tuttavia, di per sé inidonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata nei termini auspicati dalla difesa appellante.
II. Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale di Pesaro, nel compiere lo scrutinio CP_6
critico dei documenti prodotti, ha errato nel ritenere che essi siano inidonei a provare la circostanza che i sistemi informatici della banca non ebbero a subire alcuna alterazione.
Con più precisione, a fondamento di tale censura la difesa appellante ribadisce la rilevanza e l'intesa significanza probatoria dei files di log e dei documenti che riproducono le schermate del sistema informatico della banca.
La rilevanza probatoria dei files è oggetto anche del quinto motivo di appello con cui si contesta il mancato svolgimenti di una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare che il contenuto dei documenti prodotti corrisponde a quanto presente nei sistemi informatici della banca e della effettuazione di tutte le prescritte procedure di controllo.
4 La rilevanza e l'idoneità probatoria di questi documenti vanno dunque valutate in relazione all'onere probatorio a cui le parti sono per legge assoggettate e che è oggetto dei successivi motivi di appello.
III. Con il sesto ed il settimo motivo, connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, la difesa appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non ha CP_6
fornito la prova liberatoria della responsabilità richiesta dalla norma di cui all'art. 10 del d.lgs. n.
11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017.
Sotto altro profilo, parte appellante rileva che il giudice di primo grado ha omesso di valutare gli obblighi di comportamento imposti a alla luce del contenuto del contratto di Controparte_1
conto corrente, ossia la fonte negoziale sottesa alla pretesa creditoria azionata.
I motivi sono infondati.
La norma di cui all'art.10 del d.lgs. n.11 del 2010 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”. non ha soddisfatto tale onere. CP_6
In primo luogo, dai files di log, indicanti le registrazioni di accesso e le operazioni compiute ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, non emergono elementi diretti ad identificare le coordinate AN contenute nei bonifici (tra le stringhe dei files depositati non emergono AN).
In secondo luogo, è pacifico che le operazioni di bonifico sono state compiute da Controparte_1
Per tali ragioni lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio si configura come adempimento istruttorio superfluo posto che, lo si ripete, il compendio documentale (così come consolidatosi nel corso del giudizio di primo grado) non lumeggia in alcun modo le circostanze della composizione degli AN compilati da e della composizione degli AN Controparte_1
ricevuti dalla banca.
Non si comprende, pertanto, come un consulente, sebbene dotato di conoscenze informatiche non possedute dal Collegio, possa tratte il dato conoscitivo essenziale, ossia verificare quando sia avvenuta la manipolazione degli AN, dalla documentazione prodotta.
5 Altresì, dagli atti di causa non emergono prove sulla circostanza che alla correntista siano state inviate tramite sms richieste di conferma contenenti i codici AN manipolati ricevuti dalla banca.
Dai documenti nn 3.1 e 3.2, tempestivamente prodotti nel corso del primo grado, ossia le riproduzioni della schermata del sistema informatico della banca, non può evincersi che alla correntista siano state effettivamente comunicate “richieste di conferma” indicanti AN
manipolati. Inoltre, anche le mail di esecuzione del bonifico (doc. 2 prodotto unitamente all'atto introduttivo del giudizio) non indicano gli AN a cui i bonifici venivano destinati (nemmeno in forma parzialmente oscurata).
La mera indicazione degli AN manipolati sul sistema non è idonea a dimostrare l'effettiva comunicazione degli stessi.
Peraltro, dai medesimi documenti emerge che i sistemi della banca hanno rilevato la sussistenza di un problema di sicurezza e che per l'autorizzazione veniva richiesta una ulteriore conferma con contatto cliente. Al contempo, altri bonifici con AN non alterati venivano eseguiti nelle medesime date da senza necessità di conferma telefonica. Controparte_1
L'effettuazione delle predette chiamate di ulteriore autorizzazione (c.d. terzo livello di autenticazione forte) risulta dai documenti prodotti dalla società correntista.
L'ulteriore autorizzazione telefonica però costituisce una mera eventualità e non rappresenta la procedura standard di autorizzazione dei bonifici tramite internet banking.
Anche da questo ulteriore elemento si può desumere che la banca avesse rilevato qualche anomalia nei bonifici disposti dalla e, proprio per questo, si era reso necessario Controparte_1
attivare l'ulteriore livello di autenticazione/autorizzazione telefonica.
Tuttavia, la sola dimostrazione dell'esistenza delle chiamate intercorse, se da una parte dimostra che la banca ebbe a percepire una qualche anomalia, non prova il contenuto delle conversazioni e, dunque, non consente di affermare che, nel corso della telefonata, il dipendente dell'istituto di credito si premurò di leggere al suo interlocutore i codici AN ricevuti, onde conseguire specifica e consapevole autorizzazione.
In altri termini, ai fini del superamento dell'onere probatorio avrebbe dovuto provare CP_6
di aver correttamente proceduto ad eseguire tutte le procedure di autenticazione forte previste anche contrattualmente. Non è sufficiente affermare che, in astratto, la procedura di conferma
6 telefonica dell'ordine di bonifico implica che nel corso del contatto telefonico sia visualizzato/comunicato al cliente il riepilogo dell'operazione anche con indicazione dei dati
AN.
La circostanza dell'effettiva comunicazione alla degli AN manipolati durante il Controparte_1
contatto telefonico non è stata provata dalla banca che, al riguardo, non ha nemmeno formulato richieste istruttorie.
Infine, giova ribadirlo, la stessa esecuzione delle telefonate, che non costituisce adempimento ordinario in relazione all'esecuzione di bonifici in favore di cittadini italiani residenti in Italia e per importi contenuti (o, comunque, non ingenti), rappresenta un significativo indice presuntivo del fatto che i sistemi della banca ebbero a rilevare anomalie, seppur non specifiche, ciò che avrebbe reso necessaria una maggiore cautela nella prestazione del servizio.
Dunque, i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il seguente convincimento: la banca non ha superato la presunzione di responsabilità posta a suo carico dalla norma di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 11 del 2010,
disposizione non derogata dal contenuto del contratto di conto corrente e, comunque,
inderogabile.
IV. L'infondatezza del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata, sebbene emendata nel proprio incedere motivazione nei termini sopra indicati.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorrere attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello, dal quale parte appellante non ha tratto alcun vantaggio concreto, evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del
2002.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_3 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere est.
Dott. TO Savino
La minuta della sentenza è stata redatta dal dott. Guido Gubbi, magistrato ordinario in tirocinio.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 55/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dagli Avv.ti Annapaola Negri Clementi e Federica De Simone;
appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_2
liti, dall'Avv. Pierluigi Bissa;
appellata avente ad oggetto: responsabilità adempimento contratti bancari;
conclusioni: appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,I) Nel merito, a) riformare
integralmente la sentenza n. 875/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro all'esito del giudizio distinto a R.G. con il n. 334/2021 per i motivi di impugnazione esposti nella narrativa del presente atto, e così b) respingere tutte le domande
1 formulate dalla nei confronti di in quanto infondate in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nei due gradi di giudizio;
per l'effetto c) condannare
o, comunque, disporre che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
provveda senza indugio alla restituzione a favore di delle somme che Parte_2
la appellante ha corrisposto in base alla Sentenza Impugnata e dunque il complessivo CP_3
importo di € 23.182, 27, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
II) In via istruttoria, d) disporre consulenza tecnica volta a verificare - che quanto contenuto nelle
riproduzioni informatiche e fotografiche depositate in giudizio corrisponda ai dati del sistema
informatico relativo al servizio di concernenti le operazioni di bonifico di cui è CP_4
causa, - che i file log (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 11 fasc. primo grado) riportino correttamente la
Contr sequenzialità delle attività eseguite dal sistema informatico di ai fini dell'esecuzione dei
bonifici e dei relativi controlli e -, più in generale, anche tramite accesso al sistema stesso nel
rispetto della normativa in materia di privacy, che il sistema informatico della relativo al CP_3
servizio di abbia eseguito correttamente gli ordini di bonifico ricevuti oggetto del CP_4
presente giudizio effettuando tutti i livelli di controllo previsti in conformità a quanto
rappresentato dalla documentazione versata in atti, e) respingere, ove riproposte in sede di
appello, le istanze istruttorie chieste da nel giudizio di primo grado per le ragioni di CP_1
inammissibilità e irrilevanza già dedotte in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
pp.
1-3 nel primo grado del presente giudizio da intendersi qui integralmente ritrascritte, III) In
ogni caso, f) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014
come modificato con il D.M. n. 37/2018 e il D.M. n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio”; appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello promosso per violazione dell'art. 348bis cpc per i motivi sopra dedotti. Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui al presente atto, comprese le eccezioni sollevate sin dal primo grado e non trattate in sentenza e che in tale sede, ai fini dell'effetto devolutivo, sono state integralmente richiamate e riproposte ex art. 346 c.p.c.; con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sette motivi cui è affidato il tempestivo appello e dell'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata.
*****
I. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'eccezione è infondata.
Parte appellante, a differenza di quanto rilevato dalla non fonda la propria CP_1
impugnazione esclusivamente sul mancato svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio. Le
censure prospettate dall'appellante, dunque, meritano essere esaminate, non sussistendo elementi significativi per poter affermare che l'appello non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
II. Con i primi tre motivi, sostanzialmente connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, (nel prosieguo, contesta l'errata valutazione Parte_1 CP_6
dei fatti posti a fondamento della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che
[...]
non ha contestato la circostanza di aver ricevuto codici iban corretti. CP_6
Il motivo è fondato.
Nella comparsa di risposta di primo grado ha espressamente dedotto di aver ricevuto CP_6
gli ordini di bonifico di cui si discute con le credenziali “manipolate”; ciò determina una contestazione specifica dei fatti allegati da Controparte_1
3 Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non CP_6
avrebbe provato la sottrazione colposa delle credenziali del conto online da parte di CP_1
[...]
Anche detto motivo di appello è fondato, in quanto non ha mai addebitato alla CP_6
correntista la sottrazione delle relative credenziali di accesso.
Più precisamente, il fatto dedotto dalla banca è relativo alla presenza di un malware all'interno dei sistemi informativi di che ha determinato esclusivamente l'alterazione dei Controparte_1
codici iban dei bonifici predisposti da quest'ultima.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per errata valutazione dei documenti nn. 5
e 12, tempestivamente prodotti da nel corso del primo grado, e nella parte in cui CP_6
afferma che da tali documenti non si evincerebbe il dispositivo da cui sono stati disposti gli ordini di bonifico.
La censura è fondata poiché dai documenti richiamati emerge l'indirizzo ip da cui i bonifici sono stati disposti e la riferibilità di tale indirizzo a non è stato oggetto di tempestiva Controparte_1
contestazione ad opera di parte attrice, ora appellata.
La fondatezza dei motivi testè esaminati si rileva, tuttavia, di per sé inidonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata nei termini auspicati dalla difesa appellante.
II. Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale di Pesaro, nel compiere lo scrutinio CP_6
critico dei documenti prodotti, ha errato nel ritenere che essi siano inidonei a provare la circostanza che i sistemi informatici della banca non ebbero a subire alcuna alterazione.
Con più precisione, a fondamento di tale censura la difesa appellante ribadisce la rilevanza e l'intesa significanza probatoria dei files di log e dei documenti che riproducono le schermate del sistema informatico della banca.
La rilevanza probatoria dei files è oggetto anche del quinto motivo di appello con cui si contesta il mancato svolgimenti di una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare che il contenuto dei documenti prodotti corrisponde a quanto presente nei sistemi informatici della banca e della effettuazione di tutte le prescritte procedure di controllo.
4 La rilevanza e l'idoneità probatoria di questi documenti vanno dunque valutate in relazione all'onere probatorio a cui le parti sono per legge assoggettate e che è oggetto dei successivi motivi di appello.
III. Con il sesto ed il settimo motivo, connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, la difesa appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non ha CP_6
fornito la prova liberatoria della responsabilità richiesta dalla norma di cui all'art. 10 del d.lgs. n.
11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017.
Sotto altro profilo, parte appellante rileva che il giudice di primo grado ha omesso di valutare gli obblighi di comportamento imposti a alla luce del contenuto del contratto di Controparte_1
conto corrente, ossia la fonte negoziale sottesa alla pretesa creditoria azionata.
I motivi sono infondati.
La norma di cui all'art.10 del d.lgs. n.11 del 2010 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”. non ha soddisfatto tale onere. CP_6
In primo luogo, dai files di log, indicanti le registrazioni di accesso e le operazioni compiute ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, non emergono elementi diretti ad identificare le coordinate AN contenute nei bonifici (tra le stringhe dei files depositati non emergono AN).
In secondo luogo, è pacifico che le operazioni di bonifico sono state compiute da Controparte_1
Per tali ragioni lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio si configura come adempimento istruttorio superfluo posto che, lo si ripete, il compendio documentale (così come consolidatosi nel corso del giudizio di primo grado) non lumeggia in alcun modo le circostanze della composizione degli AN compilati da e della composizione degli AN Controparte_1
ricevuti dalla banca.
Non si comprende, pertanto, come un consulente, sebbene dotato di conoscenze informatiche non possedute dal Collegio, possa tratte il dato conoscitivo essenziale, ossia verificare quando sia avvenuta la manipolazione degli AN, dalla documentazione prodotta.
5 Altresì, dagli atti di causa non emergono prove sulla circostanza che alla correntista siano state inviate tramite sms richieste di conferma contenenti i codici AN manipolati ricevuti dalla banca.
Dai documenti nn 3.1 e 3.2, tempestivamente prodotti nel corso del primo grado, ossia le riproduzioni della schermata del sistema informatico della banca, non può evincersi che alla correntista siano state effettivamente comunicate “richieste di conferma” indicanti AN
manipolati. Inoltre, anche le mail di esecuzione del bonifico (doc. 2 prodotto unitamente all'atto introduttivo del giudizio) non indicano gli AN a cui i bonifici venivano destinati (nemmeno in forma parzialmente oscurata).
La mera indicazione degli AN manipolati sul sistema non è idonea a dimostrare l'effettiva comunicazione degli stessi.
Peraltro, dai medesimi documenti emerge che i sistemi della banca hanno rilevato la sussistenza di un problema di sicurezza e che per l'autorizzazione veniva richiesta una ulteriore conferma con contatto cliente. Al contempo, altri bonifici con AN non alterati venivano eseguiti nelle medesime date da senza necessità di conferma telefonica. Controparte_1
L'effettuazione delle predette chiamate di ulteriore autorizzazione (c.d. terzo livello di autenticazione forte) risulta dai documenti prodotti dalla società correntista.
L'ulteriore autorizzazione telefonica però costituisce una mera eventualità e non rappresenta la procedura standard di autorizzazione dei bonifici tramite internet banking.
Anche da questo ulteriore elemento si può desumere che la banca avesse rilevato qualche anomalia nei bonifici disposti dalla e, proprio per questo, si era reso necessario Controparte_1
attivare l'ulteriore livello di autenticazione/autorizzazione telefonica.
Tuttavia, la sola dimostrazione dell'esistenza delle chiamate intercorse, se da una parte dimostra che la banca ebbe a percepire una qualche anomalia, non prova il contenuto delle conversazioni e, dunque, non consente di affermare che, nel corso della telefonata, il dipendente dell'istituto di credito si premurò di leggere al suo interlocutore i codici AN ricevuti, onde conseguire specifica e consapevole autorizzazione.
In altri termini, ai fini del superamento dell'onere probatorio avrebbe dovuto provare CP_6
di aver correttamente proceduto ad eseguire tutte le procedure di autenticazione forte previste anche contrattualmente. Non è sufficiente affermare che, in astratto, la procedura di conferma
6 telefonica dell'ordine di bonifico implica che nel corso del contatto telefonico sia visualizzato/comunicato al cliente il riepilogo dell'operazione anche con indicazione dei dati
AN.
La circostanza dell'effettiva comunicazione alla degli AN manipolati durante il Controparte_1
contatto telefonico non è stata provata dalla banca che, al riguardo, non ha nemmeno formulato richieste istruttorie.
Infine, giova ribadirlo, la stessa esecuzione delle telefonate, che non costituisce adempimento ordinario in relazione all'esecuzione di bonifici in favore di cittadini italiani residenti in Italia e per importi contenuti (o, comunque, non ingenti), rappresenta un significativo indice presuntivo del fatto che i sistemi della banca ebbero a rilevare anomalie, seppur non specifiche, ciò che avrebbe reso necessaria una maggiore cautela nella prestazione del servizio.
Dunque, i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il seguente convincimento: la banca non ha superato la presunzione di responsabilità posta a suo carico dalla norma di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 11 del 2010,
disposizione non derogata dal contenuto del contratto di conto corrente e, comunque,
inderogabile.
IV. L'infondatezza del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata, sebbene emendata nel proprio incedere motivazione nei termini sopra indicati.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorrere attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello, dal quale parte appellante non ha tratto alcun vantaggio concreto, evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del
2002.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_3 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere est.
Dott. TO Savino
La minuta della sentenza è stata redatta dal dott. Guido Gubbi, magistrato ordinario in tirocinio.
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