Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1413
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. si possono denunziare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi"(cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie.

Qualora l'indagine commessa al consulente tecnico di ufficio comporti l'esecuzione di rilievi topografici e planimetrici - come nel caso in cui si debba accertare l'esistenza dei presupposti di una servitù coattiva di passaggio - il relativo compenso deve essere determinato secondo il disposto dell'art. 12 comma due del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1413
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

    Testo completo