Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 2
Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. si possono denunziare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi"(cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie.
Qualora l'indagine commessa al consulente tecnico di ufficio comporti l'esecuzione di rilievi topografici e planimetrici - come nel caso in cui si debba accertare l'esistenza dei presupposti di una servitù coattiva di passaggio - il relativo compenso deve essere determinato secondo il disposto dell'art. 12 comma due del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALBANESE, che lo difende unitamente all'avvocato GIOACCHINO SCHENATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato F. CICCOTTI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO TOSELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
VI ZO;
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 2129/96 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 21/5/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con decreto in data 26 settembre 1995 il Giudice istruttore della causa n 1226/93 pendente davanti al Tribunale di Bassano del Grappa tra EN IA (che aveva chiesto la costituzione della servitù coattiva di passaggio a carico del fondo limitrofo) e OR IA (che aveva contestato la domanda ed aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del vicino al risarcimento del danno) liquidò le spese, gli onorari e le indennità al geometra AE NE, in precedenza nominato consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della conformazione dei luoghi, l'individuazione del tracciato e la determinazione dell'indennità, ponendone il pagamento anche a carico del convenuto. Contro il decreto del Giudice istruttore OR IA propose opposizione con ricorso al Tribunale, il quale, con ordinanza in data 21 maggio 1996, rigettò l'impugnazione e condannò il ricorrente alle spese.
Contro l'ordinanza OR IA ha proposto ricorso straordinario per cassazione e formulato tre motivi d'impugnazione. Il geom. AE NE ha depositato controricorso.
EN IA non si è costituito.
Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto che la materia dell'indagine affidata al consulente tecnico d'ufficio rientrasse nella previsione dell'art. 12, comma 2 (rilievi topografici e planimetrici) del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 anziché in quella dell'art. 13, comma 2 (stima sommaria) dello stesso decreto.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha osservato che nella sua richiesta di liquidazione del compenso spettantegli per l'incarico espletato il geometra NE aveva correttamente richiamato l'art. 12 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 e che questa era la norma esattamente applicabile nel caso di specie, dato che l'indagine affidata al consulente tecnico d'ufficio, riguardante l'accertamento dei presupposti di una servitù coattiva di passaggio, aveva di certo comportato l'esecuzione di rilievi topografici e planimetrici, come si desumeva dalla relazione e relativi allegati.
Il richiamo all'art. 11 del predetto d.P.R. fatto dal Giudice istruttore doveva ritenersi un mero errore materiale, stante l'indicazione quivi contenuta di materie del tutto estranee all'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio e la liquidazione dell'onorario previsto, appunto, dal predetto art. 12, comma 2.
L'affermazione del ricorrente relativa alla necessità di ravvisare nell'opera del consulente tecnico d'ufficio quella mera stima sommaria prevista dall'art. 13, comma 2 non si concilia con l'incarico conferito dal Giudice istruttore in relazione all'oggetto del processo ne' con il contenuto della norma, dettata per la consulenza tecnica in materia di estimo.
Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale supplito con la propria motivazione a quella mancante nel decreto del Giudice istruttore in ordine alla decisione di liquidare il massimo dell'onorario variabile, e per avere scusato, con motivazione contraddittoria, il riferimento del Giudice istruttore agli artt. 11 e 29 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, qualificandolo contemporaneamente errore materiale e richiamo improprio.
Va osservato in proposito che con il ricorso per cassazione ex art.111 della Costituzione (quale è quello proposto dall'odierno ricorrente contro l'ordinanza del Tribunale disciplinata dall'art.29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 espressamente richiamata dall'art. 11, comma 6 della legge 8 luglio 1980 n. 319) si possono denunziare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo;
pertanto l'inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge" - e come tale è denunciabile col predetto ricorso - quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica in caso di radicale sua carenza o di motivazione apparente o di esplicazione di ragioni tra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza e razionalità della motivazione medesima rispetto alle risultanze probatorie (Cass. sez. un. 16 maggio 1992 n. 5888). Poiché il denunziato vizio di motivazione insufficiente non rientra nel concetto di "violazione di legge" così come sopra specificato, il secondo motivo di ricorso è, sotto questo aspetto, inammissibile. Esso, inoltre, è infondato sotto l'aspetto della contraddittorietà, avendo il Tribunale evidenziato l'errore materiale commesso dal Giudice istruttore proprio col richiamo improprio all'art. 11 anziché 12 della legge citata, senza con ciò incorrere nell'esplicazione di ragioni tra loro logicamente inconciliabili. Il secondo motivo va pertanto rigettato.
3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia vizio del procedimento ed afferma che nessuna delle prestazioni rientranti nell'incarico conferito al geom. NE rientrava tra quelle previste dalle tabelle di cui al d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 neppure per analogia, per cui gli onorari dovevano essere commisurati al tempo impiegato, con rigoroso calcolo delle vacazioni, oltre che delle spese e delle indennità.
La doglianza va disattesa.
Il Tribunale ha osservato nella sua ordinanza che il richiamo, fatto dal ricorrente IA, al diverso criterio di liquidazione degli onorari (vacazioni) stabilito dall'ultima parte dell'art. 1 delle tabelle allegate al d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 non poteva essere condiviso dato che, come in precedenza affermato, la materia dell'indagine tecnica affidata al geom. NE rientrava sicuramente nella previsione dell'art. 12, comma 2 del citato decreto, per cui la liquidazione operata dal Giudice istruttore si presentava pienamente giustificata in relazione alle dimensioni dell'incarico conferito nonché alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto dal consulente tecnico d'ufficio.
Nella decisione del Tribunale deve ravvisarsi una corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per la liquidazione delle spese, degli onorari e delle indennità del consulente tecnico d'ufficio sia sotto l'aspetto della congruità che sotto quello della legittimità, per cui essa si sottrae alle censure del ricorrente, essendo immune dai denunziati vizi di violazione di legge e di norme processuali.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza e il ricorrente condannato alla refusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore di AE NE.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate nella somma di £.121.800, oltre a £. 800.000 per onorari, in favore di AE NE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 14 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.