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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Assemini (CA), via Rio Taloro 28, elett.te domiciliata nella via Deledda n. 39 in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Flore (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtu C.F._2
di procura speciale in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 20.2.2024, prot. n.504/2024;
ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Siliqua, in Corso Repubblica 195/A, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio degli avvocati Nicola Andrea Oggiano e Avv. Carlo Angioy, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ A conferma dei provvedimenti provvisori del 12/9/24: -
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con possibilità per entrambi i Persona_1
genitori di esercitare disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione della responsabilità
genitoriale e di adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso;
- con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Assemini, Parte_1
nella via Rio Taloro 28, distinta in catasto al foglio 24, part. 4608, sub. 1, cat. A/2, classe 7; - con diritto di visita del padre da determinarsi secondo le esigenze della minore quattordicenne, con liberi accordi tra la stessa e il padre;
In riforma dei provvedimenti provvisori - aumentare l'assegno di mantenimento, ora di € 300, in considerazione del fatto che la minore rifiuta di vedere il padre ed e quindi a totale carico della madre, nonché del fatto che la stessa dovrà farsi carico delle utenze della casa familiare finora intestate al - stabilire la decorrenza (473bis.22 cpc), dell'obbligo CP_1
di pagare l'assegno di mantenimento dalla data della domanda , ossia dal mese di febbraio 2024; -
Allo stato e finché la e incolpevolmente disoccupata, porre le spese straordinarie per la Pt_1
minore a carico del al 100% o comunque in misura maggiore al 50% stante la differenza CP_1
reddituale; - Sollecitare il PM intervenuto per legge nel presente procedimento ad avviare l'azione per l'amministrazione di sostegno del sig. onde evitare che dilapidi il proprio patrimonio CP_1
lasciando la figlia priva di sostentamento.
Valuti il Tribunale una condanna ex art. 96 cpc alla luce delle insistenze del nella richiesta CP_1
di revocare l'assegnazione (assegnazione pure confermata dall'ordinanza App. Cagliari 341/2024)
e di allontanare la propria figlia dalla casa familiare, giacche il non chiede l'assegnazione e CP_1
il collocamento della minore con se. ”
Nell'interesse della parte resistente : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
In via istruttoria incaricare i Servizi Sociali del Comune di Assemini di procedere a realizzare un percorso di accompagnamento della minore per un proficuo e sereno rapporto genitoriale con il padre;
accompagnare i genitori in un percorso di superamento del conflitto in relazione al rapporto con la minore;
assumere ogni opportuno provvedimento finalizzato a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali oltre a corrette dinamiche relazionali ai soli fini della tutela della minore.
Nel merito: modificare e per quanto di diritto revocare il provvedimento urgente e provvisorio di attribuzione del diritto di abitazione nella casa di proprietà del Sig. stabilendo che CP_1
la sig.ra trovi per sé e per la minore altro alloggio entro un termine congruo e comunque non Pt_1
superiore a mesi dieci dalla sentenza, al termine del quale il Sig. potrà fare rientro CP_1
nella propria casa d'abitazione. Ridurre medio termine, sino al verificarsi della condizione di cui sopra, l'importo dell'assegno di mantenimento della minore figlia ad euro 200,00 oltre, come per l'attuale, il contributo della metà delle spese straordinarie. Determinare, in esito al reperimento di altro alloggio da parte della sig.ra il diverso importo dell'assegno di mantenimento in favore Pt_1
della minore in Euro 300,00.”
****
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, la signora ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo di ottenere la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore , nata il [...], frutto della relazione more uxorio intrattenuta con Per_1
il signor CP_1
La ricorrente ha allegato di avere convissuto con il resistente per diversi anni, fino a quando la crisi del rapporto ha determinato la separazione di fatto dei genitori, i quali, tuttavia, hanno continuato a coabitare nella medesima abitazione. La ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire un reddito di inclusione pari a euro 575,00, oltre all'Assegno Unico per la figlia, ammontante a euro
189,00. Ha lamentato il rischio di perdere tali benefici economici a causa del recente cambio di residenza del che aveva formalmente trasferito la propria residenza presso l'abitazione CP_1
familiare, compromettendo così anche la sua possibilità di accedere a un corso professionalizzante.
La ricorrente ha precisato di non possedere beni immobili, veicoli o conti correnti, risultando titolare soltanto di una carta prepagata. Ha indicato, invece, che il resistente lavora presso la società
MEM Informatica di Assemini e che il suo reddito netto mensile si può stimare in oltre euro
1.700,00, tenuto conto degli scatti di anzianità maturati, sebbene parte di tale importo risulti gravato dal pagamento del mutuo relativo all'abitazione familiare. La ricorrente ha inoltre rappresentato che il ha manifestato nel tempo condotte economiche problematiche, connesse a gioco CP_1
d'azzardo e spese impulsive.
In ordine al mantenimento della minore, la ricorrente ha dichiarato che l'unico contributo economico regolare versato dal resistente è consistito nel pagamento di euro 185,00 mensili per spese straordinarie, mentre tutte le restanti spese ordinarie sono state sostenute esclusivamente dalla madre, la quale ha affermato di trovarsi in difficoltà nel continuare a provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia. , da parte sua, ha manifestato il desiderio di continuare a vivere con la Per_1
madre, che si è sempre occupata della sua cura quotidiana.
Con memoria depositata il 12 luglio 2024, il signor ha contestato integralmente le domande CP_1
della ricorrente, ritenendole infondate sia in fatto sia in diritto. Ha sostenuto che l'immobile in cui la risiede non può essere qualificato come casa familiare, poiché il legame affettivo tra le parti Pt_1
si è definitivamente interrotto nel 2017, allorché la ricorrente si è trasferita a Cassano d'Adda con un nuovo compagno, segnando la cessazione della convivenza e del comune domicilio.
Successivamente – ha riferito il resistente – egli ha accolto nuovamente la e la figlia nella Pt_1
propria abitazione di Assemini, per ragioni di solidarietà e in considerazione della minore, offrendo ospitalità anche al nuovo compagno della ricorrente, signor e facendosi carico delle spese Per_2
familiari e del mantenimento di . Ha aggiunto che, fino a tempi recenti, la gestione della Per_1
quotidianità era condivisa, ma che da febbraio 2024 la ha assunto un atteggiamento ostile, Pt_1
impedendogli di partecipare alla vita della figlia.
Il resistente ha infine dichiarato di aver continuato a contribuire alle spese straordinarie della minore
(in particolare cure dentistiche, attività sportive e musicali, abbigliamento) e di aver versato regolarmente euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento, inizialmente in contanti e poi con modalità tracciabili, precisando che la sua ospitalità non poteva giustificare la permanenza della ricorrente nell'immobile né l'assegnazione dello stesso.
All'udienza dell'11 settembre 2024, il Giudice ha ascoltato personalmente le parti e la figlia minore.
La signora ha confermato integralmente il contenuto del proprio ricorso, ribadendo che la Pt_1
convivenza con il resistente è divenuta difficile a causa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo e che, nonostante i tentativi di aiutarlo, egli si è sempre rifiutato di intraprendere un percorso di cura.
Ha aggiunto che, durante i periodi di maggiore difficoltà, la cura della figlia è stata in larga misura assicurata dal suo compagno.
Il signor dal canto suo, ha ammesso di soffrire di ludopatia e di essere attualmente in cura CP_1
presso il SERD, ricevendo anche sostegno da un'associazione antiusura.
La figlia ha riferito che la convivenza con il padre è divenuta insostenibile, che la Persona_1
madre si è sempre occupata di lei e che desidera continuare a vivere con quest'ultima, dichiarando altresì di evitare ogni interazione con il padre, il quale, a suo dire, manifesta comportamenti aggressivi e problemi legati al gioco d'azzardo.
Con ordinanza del 11 settembre 2024, emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione sita in Assemini, via Rio Taloro n. 28, alla signora Pt_1
affinché vi dimorasse con la figlia collocata presso la madre;
ha previsto che la
[...] Persona_1
minore potesse vedere e frequentare il padre secondo modalità concordate tra le parti;
ha determinato in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal signor per il mantenimento della CP_1
figlia, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza da settembre 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Avverso tale provvedimento, il signor ha proposto reclamo dinanzi alla Corte CP_1
d'appello, chiedendo la revoca dell'assegnazione dell'immobile in favore della e la riduzione Pt_1
dell'assegno di mantenimento.
La signora si è costituita, contestando la fondatezza del reclamo e proponendo reclamo Pt_1
incidentale per ottenere la decorrenza dell'obbligo contributivo dal mese di febbraio 2024 e la posta integrale (100%) delle spese straordinarie a carico del CP_1
Con decreto n. 341 dell'11 dicembre 2024, la Corte d'appello ha rigettato il reclamo principale,
confermando l'assegnazione della casa familiare in favore della e dichiarando inammissibili Pt_1
le ulteriori domande.
All'udienza del 26 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno confermato le conclusioni già
rassegnate, e la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Osservato che entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, e non essendo emersi motivi di inidoneità genitoriale in capo a nessuno dei due, il Collegio ritiene di accogliere la concorde domanda e di disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1
con collocamento prevalente presso il domicilio della madre, Sig.ra Parte_1
Dall'istruttoria svolta e, in particolare, dall'ascolto diretto della minore, nata il [...], è
emersa la chiara volontà della stessa di continuare a vivere con la madre, figura genitoriale di riferimento sin dall'infanzia, con la quale condivide la quotidianità, la cura e l'organizzazione della vita scolastica e sociale.
La minore, oggi quindicenne, ha manifestato in modo lucido e coerente il proprio disagio nella convivenza con il padre, riferendo di tensioni e conflitti domestici tali da rendere difficile la coabitazione e l'interazione quotidiana. Le sue dichiarazioni, rese senza apparenti condizionamenti,
evidenziano la necessità di preservare per un ambiente stabile e sereno, in linea con il Per_1
principio del preminente interesse del minore di cui all'art. 337-ter c.c.
Ciò nondimeno, non risultano elementi tali da giustificare l'esclusione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Sig. mantiene infatti un interesse verso la figlia, CP_1
partecipa – seppur con difficoltà – agli oneri di mantenimento e non sono state accertate condotte pregiudizievoli tali da compromettere in modo irreversibile la relazione genitoriale.
Alla luce di tali considerazioni, deve confermarsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto delle decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto di quelle di maggiore interesse (scelte educative, sanitarie, scolastiche e religiose), in conformità ai principi sanciti dagli artt. 337-ter e ss. c.c.
Considerata l'età della minore e la chiara volontà espressa nel corso dell'audizione, il collocamento prevalente deve essere stabilito presso la madre, sig.ra presso l'abitazione sita in Parte_1
Assemini, via Rio Taloro n. 28. In ragione della maturità raggiunta da e della sua capacità di discernimento, nonché al fine di Per_1
evitare ulteriori pressioni o rigidità nei rapporti, il Tribunale ritiene opportuno che la minore mantenga la libertà di frequentare il padre secondo i propri desideri e disponibilità, con modalità
concordate di volta in volta con entrambi i genitori.
Tale impostazione, improntata a flessibilità e rispetto della volontà della minore, appare allo stato la più idonea a favorire un graduale e spontaneo riavvicinamento affettivo, nel rispetto del suo equilibrio psicologico e del principio di bigenitorialità, che impone la conservazione di rapporti significativi e non conflittuali con entrambe le figure genitoriali.
****
Sull'assegnazione della casa coniugale
L'abitazione di Assemini, via Rio Taloro n. 28, costituisce attualmente l'habitat domestico e affettivo della minore, luogo in cui la stessa ha consolidato le proprie abitudini di vita, la frequentazione scolastica e i legami amicali.
In applicazione dell'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, e non già della titolarità del diritto reale.
Nel caso di specie, le pregresse vicende tra i genitori — relative alla proprietà e all'uso dell'immobile — non incidono sull'interesse superiore della minore a mantenere la propria stabilità
abitativa, elemento essenziale per la sua crescita equilibrata.
Peraltro, il provvedimento di assegnazione dell'abitazione disposto in fase presidenziale è stato oggetto di reclamo e la Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza n. 341/2024, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo prevalente l'interesse della minore alla continuità del contesto domestico. Pertanto, il Tribunale assegna alla Sig.ra la casa coniugale di proprietà del Sig. Parte_1
affinché vi dimori con la figlia fino a diversa disposizione, ferma restando la CP_1 Per_1
possibilità di revisione in caso di mutamento delle circostanze.
Sull'assegno di mantenimento
Tenuto conto della capacità reddituale delle parti e della circostanza che la minore risiede stabilmente con la madre, si conferma il contributo di mantenimento posto a carico del Sig. CP_1
in euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla
[...]
domanda introduttiva e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
****
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda di affidamento condiviso formulata da entrambe le parti, nonché della soccombenza del Sig. CP_1
in relazione alla questione dell'assegnazione della casa familiare, confermata anche in sede
[...]
di reclamo dalla Corte d'Appello, il Tribunale ritiene equo disporre una compensazione parziale delle spese del procedimento.
Pertanto, le spese processuali vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con obbligo per il Sig. di rifondere alla sig.ra il restante 50% delle spese di giudizio, da CP_1 Pt_1
liquidarsi in separata sede o come da nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- affida in via condivisa la figlia minore nata il [...], ad [...] i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'intesa le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
- colloca in via prevalente la minore presso la madre, Sig.ra presso Parte_1
l'abitazione sita in Assemini, via Rio Taloro n. 28, che viene assegnata alla stessa per ivi dimorare con la figlia;
- dispone che la minore possa vedere e frequentare il padre, Sig. secondo la CP_1
propria volontà e disponibilità, in relazione all'età e alla capacità di autodeterminazione, con l'impegno di entrambi i genitori a favorire rapporti sereni e non conflittuali;
- conferma l'obbligo del Sig. di corrispondere alla madre Euro 300,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT
e partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di giudizio nella misura del 50%, ponendo la restante metà a carico del resistente Sig. che dovrà rifonderle in favore dell'Erario per la somma di CP_1
euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Assemini (CA), via Rio Taloro 28, elett.te domiciliata nella via Deledda n. 39 in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Flore (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtu C.F._2
di procura speciale in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 20.2.2024, prot. n.504/2024;
ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Siliqua, in Corso Repubblica 195/A, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio degli avvocati Nicola Andrea Oggiano e Avv. Carlo Angioy, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ A conferma dei provvedimenti provvisori del 12/9/24: -
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con possibilità per entrambi i Persona_1
genitori di esercitare disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione della responsabilità
genitoriale e di adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso;
- con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Assemini, Parte_1
nella via Rio Taloro 28, distinta in catasto al foglio 24, part. 4608, sub. 1, cat. A/2, classe 7; - con diritto di visita del padre da determinarsi secondo le esigenze della minore quattordicenne, con liberi accordi tra la stessa e il padre;
In riforma dei provvedimenti provvisori - aumentare l'assegno di mantenimento, ora di € 300, in considerazione del fatto che la minore rifiuta di vedere il padre ed e quindi a totale carico della madre, nonché del fatto che la stessa dovrà farsi carico delle utenze della casa familiare finora intestate al - stabilire la decorrenza (473bis.22 cpc), dell'obbligo CP_1
di pagare l'assegno di mantenimento dalla data della domanda , ossia dal mese di febbraio 2024; -
Allo stato e finché la e incolpevolmente disoccupata, porre le spese straordinarie per la Pt_1
minore a carico del al 100% o comunque in misura maggiore al 50% stante la differenza CP_1
reddituale; - Sollecitare il PM intervenuto per legge nel presente procedimento ad avviare l'azione per l'amministrazione di sostegno del sig. onde evitare che dilapidi il proprio patrimonio CP_1
lasciando la figlia priva di sostentamento.
Valuti il Tribunale una condanna ex art. 96 cpc alla luce delle insistenze del nella richiesta CP_1
di revocare l'assegnazione (assegnazione pure confermata dall'ordinanza App. Cagliari 341/2024)
e di allontanare la propria figlia dalla casa familiare, giacche il non chiede l'assegnazione e CP_1
il collocamento della minore con se. ”
Nell'interesse della parte resistente : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
In via istruttoria incaricare i Servizi Sociali del Comune di Assemini di procedere a realizzare un percorso di accompagnamento della minore per un proficuo e sereno rapporto genitoriale con il padre;
accompagnare i genitori in un percorso di superamento del conflitto in relazione al rapporto con la minore;
assumere ogni opportuno provvedimento finalizzato a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali oltre a corrette dinamiche relazionali ai soli fini della tutela della minore.
Nel merito: modificare e per quanto di diritto revocare il provvedimento urgente e provvisorio di attribuzione del diritto di abitazione nella casa di proprietà del Sig. stabilendo che CP_1
la sig.ra trovi per sé e per la minore altro alloggio entro un termine congruo e comunque non Pt_1
superiore a mesi dieci dalla sentenza, al termine del quale il Sig. potrà fare rientro CP_1
nella propria casa d'abitazione. Ridurre medio termine, sino al verificarsi della condizione di cui sopra, l'importo dell'assegno di mantenimento della minore figlia ad euro 200,00 oltre, come per l'attuale, il contributo della metà delle spese straordinarie. Determinare, in esito al reperimento di altro alloggio da parte della sig.ra il diverso importo dell'assegno di mantenimento in favore Pt_1
della minore in Euro 300,00.”
****
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, la signora ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo di ottenere la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore , nata il [...], frutto della relazione more uxorio intrattenuta con Per_1
il signor CP_1
La ricorrente ha allegato di avere convissuto con il resistente per diversi anni, fino a quando la crisi del rapporto ha determinato la separazione di fatto dei genitori, i quali, tuttavia, hanno continuato a coabitare nella medesima abitazione. La ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire un reddito di inclusione pari a euro 575,00, oltre all'Assegno Unico per la figlia, ammontante a euro
189,00. Ha lamentato il rischio di perdere tali benefici economici a causa del recente cambio di residenza del che aveva formalmente trasferito la propria residenza presso l'abitazione CP_1
familiare, compromettendo così anche la sua possibilità di accedere a un corso professionalizzante.
La ricorrente ha precisato di non possedere beni immobili, veicoli o conti correnti, risultando titolare soltanto di una carta prepagata. Ha indicato, invece, che il resistente lavora presso la società
MEM Informatica di Assemini e che il suo reddito netto mensile si può stimare in oltre euro
1.700,00, tenuto conto degli scatti di anzianità maturati, sebbene parte di tale importo risulti gravato dal pagamento del mutuo relativo all'abitazione familiare. La ricorrente ha inoltre rappresentato che il ha manifestato nel tempo condotte economiche problematiche, connesse a gioco CP_1
d'azzardo e spese impulsive.
In ordine al mantenimento della minore, la ricorrente ha dichiarato che l'unico contributo economico regolare versato dal resistente è consistito nel pagamento di euro 185,00 mensili per spese straordinarie, mentre tutte le restanti spese ordinarie sono state sostenute esclusivamente dalla madre, la quale ha affermato di trovarsi in difficoltà nel continuare a provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia. , da parte sua, ha manifestato il desiderio di continuare a vivere con la Per_1
madre, che si è sempre occupata della sua cura quotidiana.
Con memoria depositata il 12 luglio 2024, il signor ha contestato integralmente le domande CP_1
della ricorrente, ritenendole infondate sia in fatto sia in diritto. Ha sostenuto che l'immobile in cui la risiede non può essere qualificato come casa familiare, poiché il legame affettivo tra le parti Pt_1
si è definitivamente interrotto nel 2017, allorché la ricorrente si è trasferita a Cassano d'Adda con un nuovo compagno, segnando la cessazione della convivenza e del comune domicilio.
Successivamente – ha riferito il resistente – egli ha accolto nuovamente la e la figlia nella Pt_1
propria abitazione di Assemini, per ragioni di solidarietà e in considerazione della minore, offrendo ospitalità anche al nuovo compagno della ricorrente, signor e facendosi carico delle spese Per_2
familiari e del mantenimento di . Ha aggiunto che, fino a tempi recenti, la gestione della Per_1
quotidianità era condivisa, ma che da febbraio 2024 la ha assunto un atteggiamento ostile, Pt_1
impedendogli di partecipare alla vita della figlia.
Il resistente ha infine dichiarato di aver continuato a contribuire alle spese straordinarie della minore
(in particolare cure dentistiche, attività sportive e musicali, abbigliamento) e di aver versato regolarmente euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento, inizialmente in contanti e poi con modalità tracciabili, precisando che la sua ospitalità non poteva giustificare la permanenza della ricorrente nell'immobile né l'assegnazione dello stesso.
All'udienza dell'11 settembre 2024, il Giudice ha ascoltato personalmente le parti e la figlia minore.
La signora ha confermato integralmente il contenuto del proprio ricorso, ribadendo che la Pt_1
convivenza con il resistente è divenuta difficile a causa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo e che, nonostante i tentativi di aiutarlo, egli si è sempre rifiutato di intraprendere un percorso di cura.
Ha aggiunto che, durante i periodi di maggiore difficoltà, la cura della figlia è stata in larga misura assicurata dal suo compagno.
Il signor dal canto suo, ha ammesso di soffrire di ludopatia e di essere attualmente in cura CP_1
presso il SERD, ricevendo anche sostegno da un'associazione antiusura.
La figlia ha riferito che la convivenza con il padre è divenuta insostenibile, che la Persona_1
madre si è sempre occupata di lei e che desidera continuare a vivere con quest'ultima, dichiarando altresì di evitare ogni interazione con il padre, il quale, a suo dire, manifesta comportamenti aggressivi e problemi legati al gioco d'azzardo.
Con ordinanza del 11 settembre 2024, emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione sita in Assemini, via Rio Taloro n. 28, alla signora Pt_1
affinché vi dimorasse con la figlia collocata presso la madre;
ha previsto che la
[...] Persona_1
minore potesse vedere e frequentare il padre secondo modalità concordate tra le parti;
ha determinato in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal signor per il mantenimento della CP_1
figlia, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza da settembre 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Avverso tale provvedimento, il signor ha proposto reclamo dinanzi alla Corte CP_1
d'appello, chiedendo la revoca dell'assegnazione dell'immobile in favore della e la riduzione Pt_1
dell'assegno di mantenimento.
La signora si è costituita, contestando la fondatezza del reclamo e proponendo reclamo Pt_1
incidentale per ottenere la decorrenza dell'obbligo contributivo dal mese di febbraio 2024 e la posta integrale (100%) delle spese straordinarie a carico del CP_1
Con decreto n. 341 dell'11 dicembre 2024, la Corte d'appello ha rigettato il reclamo principale,
confermando l'assegnazione della casa familiare in favore della e dichiarando inammissibili Pt_1
le ulteriori domande.
All'udienza del 26 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno confermato le conclusioni già
rassegnate, e la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Osservato che entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, e non essendo emersi motivi di inidoneità genitoriale in capo a nessuno dei due, il Collegio ritiene di accogliere la concorde domanda e di disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1
con collocamento prevalente presso il domicilio della madre, Sig.ra Parte_1
Dall'istruttoria svolta e, in particolare, dall'ascolto diretto della minore, nata il [...], è
emersa la chiara volontà della stessa di continuare a vivere con la madre, figura genitoriale di riferimento sin dall'infanzia, con la quale condivide la quotidianità, la cura e l'organizzazione della vita scolastica e sociale.
La minore, oggi quindicenne, ha manifestato in modo lucido e coerente il proprio disagio nella convivenza con il padre, riferendo di tensioni e conflitti domestici tali da rendere difficile la coabitazione e l'interazione quotidiana. Le sue dichiarazioni, rese senza apparenti condizionamenti,
evidenziano la necessità di preservare per un ambiente stabile e sereno, in linea con il Per_1
principio del preminente interesse del minore di cui all'art. 337-ter c.c.
Ciò nondimeno, non risultano elementi tali da giustificare l'esclusione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Sig. mantiene infatti un interesse verso la figlia, CP_1
partecipa – seppur con difficoltà – agli oneri di mantenimento e non sono state accertate condotte pregiudizievoli tali da compromettere in modo irreversibile la relazione genitoriale.
Alla luce di tali considerazioni, deve confermarsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto delle decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto di quelle di maggiore interesse (scelte educative, sanitarie, scolastiche e religiose), in conformità ai principi sanciti dagli artt. 337-ter e ss. c.c.
Considerata l'età della minore e la chiara volontà espressa nel corso dell'audizione, il collocamento prevalente deve essere stabilito presso la madre, sig.ra presso l'abitazione sita in Parte_1
Assemini, via Rio Taloro n. 28. In ragione della maturità raggiunta da e della sua capacità di discernimento, nonché al fine di Per_1
evitare ulteriori pressioni o rigidità nei rapporti, il Tribunale ritiene opportuno che la minore mantenga la libertà di frequentare il padre secondo i propri desideri e disponibilità, con modalità
concordate di volta in volta con entrambi i genitori.
Tale impostazione, improntata a flessibilità e rispetto della volontà della minore, appare allo stato la più idonea a favorire un graduale e spontaneo riavvicinamento affettivo, nel rispetto del suo equilibrio psicologico e del principio di bigenitorialità, che impone la conservazione di rapporti significativi e non conflittuali con entrambe le figure genitoriali.
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Sull'assegnazione della casa coniugale
L'abitazione di Assemini, via Rio Taloro n. 28, costituisce attualmente l'habitat domestico e affettivo della minore, luogo in cui la stessa ha consolidato le proprie abitudini di vita, la frequentazione scolastica e i legami amicali.
In applicazione dell'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, e non già della titolarità del diritto reale.
Nel caso di specie, le pregresse vicende tra i genitori — relative alla proprietà e all'uso dell'immobile — non incidono sull'interesse superiore della minore a mantenere la propria stabilità
abitativa, elemento essenziale per la sua crescita equilibrata.
Peraltro, il provvedimento di assegnazione dell'abitazione disposto in fase presidenziale è stato oggetto di reclamo e la Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza n. 341/2024, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo prevalente l'interesse della minore alla continuità del contesto domestico. Pertanto, il Tribunale assegna alla Sig.ra la casa coniugale di proprietà del Sig. Parte_1
affinché vi dimori con la figlia fino a diversa disposizione, ferma restando la CP_1 Per_1
possibilità di revisione in caso di mutamento delle circostanze.
Sull'assegno di mantenimento
Tenuto conto della capacità reddituale delle parti e della circostanza che la minore risiede stabilmente con la madre, si conferma il contributo di mantenimento posto a carico del Sig. CP_1
in euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla
[...]
domanda introduttiva e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
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Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda di affidamento condiviso formulata da entrambe le parti, nonché della soccombenza del Sig. CP_1
in relazione alla questione dell'assegnazione della casa familiare, confermata anche in sede
[...]
di reclamo dalla Corte d'Appello, il Tribunale ritiene equo disporre una compensazione parziale delle spese del procedimento.
Pertanto, le spese processuali vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con obbligo per il Sig. di rifondere alla sig.ra il restante 50% delle spese di giudizio, da CP_1 Pt_1
liquidarsi in separata sede o come da nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- affida in via condivisa la figlia minore nata il [...], ad [...] i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'intesa le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
- colloca in via prevalente la minore presso la madre, Sig.ra presso Parte_1
l'abitazione sita in Assemini, via Rio Taloro n. 28, che viene assegnata alla stessa per ivi dimorare con la figlia;
- dispone che la minore possa vedere e frequentare il padre, Sig. secondo la CP_1
propria volontà e disponibilità, in relazione all'età e alla capacità di autodeterminazione, con l'impegno di entrambi i genitori a favorire rapporti sereni e non conflittuali;
- conferma l'obbligo del Sig. di corrispondere alla madre Euro 300,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT
e partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di giudizio nella misura del 50%, ponendo la restante metà a carico del resistente Sig. che dovrà rifonderle in favore dell'Erario per la somma di CP_1
euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti