Articolo 28 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 30Articolo 32
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
30 dicembre 2022
Art. 28
(Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)
1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
((1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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