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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 5143/21 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5143 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Salvatore Chiaravalle ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._1
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso (giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti) dall'avv. Lidia Gallo ( ), con la quale è elettivamente dom.to C.F._2 presso il seguente indirizzo di PEC:
Ema_ aserta.it Email_3 CP_1
Appellato 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2220/21, pubblicata il 24 Giugno 2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2220/21, pubblicata il 24 Giugno 2021, il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal (limitatamente al secondo motivo di doglianza, relativo alla improseguibilità Controparte_1 della procedura esecutiva n. 4432/19); altresì ha integralmente compensato le spese del giudizio tra le parti.
Avverso la predetta sentenza la società ha Parte_1 proposto appello davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 15 Dicembre 2021, e depositato in Cancelleria in pari data.
Par In particolare, la appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato chiedendo di rigettarsi Controparte_1 il gravame.
Nel prosieguo del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi in presenza), né tantomeno alla successiva udienza del Primo Luglio 2025 (parimenti tenutasi in presenza fisica), pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti hanno disertato l'udienza del 20 Maggio 2025, tenutasi in presenza fisica (va peraltro osservato come il decreto del 07.5.2025 – che prevedeva lo svolgimento dell'udienza del 20 Maggio 2025 nelle forme della presenza fisica – sia stato ritualmente comunicato). 3
Ebbene, le parti costituite hanno parimenti disertato anche la successiva udienza del Primo Luglio 2025 (pure tenutasi in presenza fisica), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 9 Luglio 2019 (data di notifica della citazione per opposizione ex art. 615 cpc, da parte del ), la Corte Controparte_1 deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 con atto di citazione notificato al in data 15 Dicembre 2021, e depositato in CP_1 CP_1 Cancelleria in pari data, avverso la sentenza n. 2220/21 pronunciata inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24 Giugno 2021, contrariis reiectis, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Primo Luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)
R.G. 5143/21 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5143 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Salvatore Chiaravalle ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._1
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso (giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti) dall'avv. Lidia Gallo ( ), con la quale è elettivamente dom.to C.F._2 presso il seguente indirizzo di PEC:
Ema_ aserta.it Email_3 CP_1
Appellato 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2220/21, pubblicata il 24 Giugno 2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2220/21, pubblicata il 24 Giugno 2021, il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal (limitatamente al secondo motivo di doglianza, relativo alla improseguibilità Controparte_1 della procedura esecutiva n. 4432/19); altresì ha integralmente compensato le spese del giudizio tra le parti.
Avverso la predetta sentenza la società ha Parte_1 proposto appello davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 15 Dicembre 2021, e depositato in Cancelleria in pari data.
Par In particolare, la appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato chiedendo di rigettarsi Controparte_1 il gravame.
Nel prosieguo del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi in presenza), né tantomeno alla successiva udienza del Primo Luglio 2025 (parimenti tenutasi in presenza fisica), pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti hanno disertato l'udienza del 20 Maggio 2025, tenutasi in presenza fisica (va peraltro osservato come il decreto del 07.5.2025 – che prevedeva lo svolgimento dell'udienza del 20 Maggio 2025 nelle forme della presenza fisica – sia stato ritualmente comunicato). 3
Ebbene, le parti costituite hanno parimenti disertato anche la successiva udienza del Primo Luglio 2025 (pure tenutasi in presenza fisica), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 9 Luglio 2019 (data di notifica della citazione per opposizione ex art. 615 cpc, da parte del ), la Corte Controparte_1 deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 con atto di citazione notificato al in data 15 Dicembre 2021, e depositato in CP_1 CP_1 Cancelleria in pari data, avverso la sentenza n. 2220/21 pronunciata inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24 Giugno 2021, contrariis reiectis, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Primo Luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)