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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al n. R.G. 1545/2016
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fabio Russo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
“ , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Polito
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto notificato in data 24.1.2016, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1888/15, depositata il 25.6.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di (d'ora Controparte_1
innanzi, per brevità, anche solo ), in qualità di compagnia assicuratrice per la r.c.a. del CP_2
ciclomotore di sua proprietà tg. X4DNZ3. Controparte_3
1 In primo grado, con atto di citazione notificato in data 3.6.2014, ha agito in giudizio Pt_1
“nei confronti della compagnia assicurativa garante per la R.C.A. il ciclomotore Controparte_4
IA TY tg X4DNZ3”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni materiali al ciclomotore e da fermo tecnico dello stesso, quantificati, rispettivamente, in complessivi € 988,00
ed € 100,00, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Bari, in data 10.12.2013, alle ore 8.30
circa, allorquando “l'autovettura Mercedes Classe B tg. EC190NS, di proprietà della sig.ra
e condotta dal sig. percorreva la Via Salvemini, Controparte_5 Parte_2
precedendo il motociclo IA TY” e “il conducente della autovettura Mercedes, effettuava
una manovra di inversione di marcia, tagliando la strada al motociclo IA TY,
determinandone la caduta”.
La compagnia di assicurazioni convenuta, in primo grado, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità/improcedibilità dell'azione c.d. di “indennizzo diretto”, prevista dall'art. 149
CdA, atteso che presupposto indefettibile per il ricorso a tale procedura è costituito dalla collisione tra i veicoli coinvolti nel sinistro, nel caso di specie non verificatosi, come desumibile sia dalla descrizione della dinamica dei fatti offerta da parte attrice sia dalle conclusioni del perito proprio fiduciario.
Quindi, contestando la fondatezza della pretesa attorea sia nell'an che nel quantum
debeatur, poiché sforniti di adeguato supporto probatorio, ha istato per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, ritenendo di non poter “dichiarare provato l'impatto
tra i due mezzi” ha dichiarato l'improcedibilità della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso tale pronuncia, ha interposto appello deducendo: “1) Errores in Parte_1
Iudicando: violazione delle norme costituzionali e dei principi regolatori della materia. Difetto di
2 motivazione. Violazione dell'art. 111 della Costituzione;
2) Errores in Iudicando: violazione delle
norme sul procedimento – Violazione dei principi regolatori della materia”.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della al risarcimento dei danni materiali subiti oltre al danno da fermo tecnico, con vittoria delle CP_2
spese dei due gradi di giudizio e insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione di CTU tecnica sul ciclomotore, al fine di determinare i danni patiti.
La compagnia assicuratrice, costituitasi con comparsa depositata in data 1°.8.2016,
sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado, ha concluso in conformità, domandando il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza n. 1888/15 e vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
2 – Risulta decisiva e assorbente la questione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto di natura processuale e, quindi, di mero diritto - afferente alla mancata integrazione del contraddittorio con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
S'impone in primo luogo di evidenziare che l'attore (odierno appellante) ha inteso agire in giudizio ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente nei confronti della
, in qualità di compagnia assicuratrice del ciclomotore di sua proprietà. CP_2
Nel descrivere la dinamica del sinistro, l'attore ha dato atto che l'evento sarebbe stato cagionato dal comportamento tenuto da , conducente dell'autovettura Mercedes Classe Parte_2
B tg. EC190NS, di proprietà di . Controparte_5
Tuttavia, parte attrice ha evocato in giudizio soltanto la propria compagnia assicuratrice,
esercitando, appunto, un'azione di risarcimento diretto, senza estendere il contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro.
3 Orbene, giova rammentare che -già da tempo- la giurisprudenza di legittimità, in tema di
“procedura di risarcimento diretto” ex art. 149 CdA, ha affermato che il responsabile civile del sinistro deve essere ritenuto litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102, co. I, c.p.c.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21896/2017, ha ribadito che “l'azione
diretta di cui all'art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la
ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto
assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di
essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale
del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del
danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13
aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18
luglio 2006, n.254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del
danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo.
In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a
condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del
conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché
nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato
viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore
del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una
procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si
tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il
danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente,
risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la
struttura dell'assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del
2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente;
ed infatti l'art.144, comma 3, di tale decreto
dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del
4 responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del
sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei
confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà
conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione
regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art.149, comma 6, cit. conferisce
all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si
collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza (…). Giova rammentare, ad
ulteriore rafforzamento dell'approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte Costituzionale, con
la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di
risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un
ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra l'altro, ha ricordato che il
nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che
l'assicuratore di quest'ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del
danneggiante». In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate
dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano
a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario
rischia di appesantire la procedura;
ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento
nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei
suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che
i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art.149, comma
3, cit.)”.
Con la più recente ordinanza n. 4994/2023, la Suprema Corte, conformandosi ai propri precedenti arresti, ha confermato il principio di diritto secondo cui “in materia di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di
risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei
confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante
5 responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto. Sicché,
ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve
essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e
grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma terzo,
c.p.c. Giova ricordare come tale conclusione (…) trovi la propria principale giustificazione nella
necessità di estendere analogicamente al caso di specie l'art. 144, comma 3, CAP, secondo il quale
'Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del
danno'. In ragione dell'identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la
partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il
danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento
giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno
necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.) (Cass. n.
21896/2017)”.
L'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, infatti, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del
decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Peraltro, ha affermato sempre la Corte di Cassazione, “la configurabilità di un
litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP, è
anzitutto confermata dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che
'l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e
può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato'; 'tale
responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel
giudizio introdotto dal danneggiato' (Cass. n. 21896/2017)”.
6 Infine, “non è ostativa di tale soluzione neanche l'interpretazione letterale dell'art. 149,
comma 1, CAP. La proponibilità della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato alla sola
impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso utilizzato, infatti, non preclude l'azionabilità della
stessa anche nei confronti del responsabile civile. Tale formulazione – stante la finalità di
rafforzamento di tutela della posizione del danneggiato dal sinistro riconosciuto dalla stessa Corte
costituzionale all'istituto (Corte Cost., sent. n. 180/2019) – è preclusiva dell'azionabilità della
richiesta nei soli confronti dell'assicurazione del danneggiante (fermo restando la successiva
possibilità di intervento in giudizio con conseguente estromissione dell'impresa assicuratrice del
danneggiato); in ciò, dunque, risiederebbe la semplificazione e la garanzia di una più immediata
tutela risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro, rispetto alla procedura di cui all'art. 144,
CAP”.
Nel caso di specie, è incontrovertibile il fatto che l'attore abbia ab origine rivolto l'azione esclusivamente nei confronti della propria impresa assicuratrice, agendo ai sensi dell'art. 149 cit.,
omettendo, tuttavia, di evocare in giudizio il (presunto) responsabile civile, ovvero la proprietaria del veicolo “Mercedes”, benché, secondo la sua stessa prospettazione dei fatti, la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta esclusivamente al conducente di tale autovettura.
Tale omissione, tuttavia, non è stata né eccepita dalla compagnia convenuta né rilevata d'ufficio dal primo giudice, in sede d'ordinario dovuto controllo della rituale instaurazione del contraddittorio.
Talché, la violazione dell'art. 101 c.p.c. comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull'impugnata sentenza.
Da ciò deriva la nullità della sentenza e dell'intero giudizio di primo grado, rendendosi così
necessaria, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice, il quale a sua volta sarà investito del compito di delibare le questioni di rito e di merito formulate dalle parti.
3 – La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
7 Pertanto, le stesse vanno poste a carico di parte appellante, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii
la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti
di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado,
condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità
che ha determinato il rinvio” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ord. 9.06.2017, n. 14495).
Esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,00), facendo applicazione degli onorari minimi stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e in ragione del tenore della pronuncia in questa sede emersa, con esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta.
La determinazione delle spese del primo grado di giudizio dev'essere, invece, rimessa al primo giudice per effetto dell'accertata nullità della sentenza e dell'applicazione dell'art. 354 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 16765/2010).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_6
- dichiara la nullità della sentenza n. 1888/15, emessa dal Giudice di Pace di Bari e depositata in data 25.6.2015;
- assegna alle parti il termine di cui all'art. 354, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Bari, al quale rimette la stessa;
- condanna a rifondere alla “ le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in complessivi € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- rinvia al primo giudice anche per la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
8 Così deciso in Bari il 13 febbraio 2025
Il giudice
Gianluca Tarantino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al n. R.G. 1545/2016
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fabio Russo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
“ , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Polito
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto notificato in data 24.1.2016, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1888/15, depositata il 25.6.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di (d'ora Controparte_1
innanzi, per brevità, anche solo ), in qualità di compagnia assicuratrice per la r.c.a. del CP_2
ciclomotore di sua proprietà tg. X4DNZ3. Controparte_3
1 In primo grado, con atto di citazione notificato in data 3.6.2014, ha agito in giudizio Pt_1
“nei confronti della compagnia assicurativa garante per la R.C.A. il ciclomotore Controparte_4
IA TY tg X4DNZ3”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni materiali al ciclomotore e da fermo tecnico dello stesso, quantificati, rispettivamente, in complessivi € 988,00
ed € 100,00, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Bari, in data 10.12.2013, alle ore 8.30
circa, allorquando “l'autovettura Mercedes Classe B tg. EC190NS, di proprietà della sig.ra
e condotta dal sig. percorreva la Via Salvemini, Controparte_5 Parte_2
precedendo il motociclo IA TY” e “il conducente della autovettura Mercedes, effettuava
una manovra di inversione di marcia, tagliando la strada al motociclo IA TY,
determinandone la caduta”.
La compagnia di assicurazioni convenuta, in primo grado, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità/improcedibilità dell'azione c.d. di “indennizzo diretto”, prevista dall'art. 149
CdA, atteso che presupposto indefettibile per il ricorso a tale procedura è costituito dalla collisione tra i veicoli coinvolti nel sinistro, nel caso di specie non verificatosi, come desumibile sia dalla descrizione della dinamica dei fatti offerta da parte attrice sia dalle conclusioni del perito proprio fiduciario.
Quindi, contestando la fondatezza della pretesa attorea sia nell'an che nel quantum
debeatur, poiché sforniti di adeguato supporto probatorio, ha istato per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, ritenendo di non poter “dichiarare provato l'impatto
tra i due mezzi” ha dichiarato l'improcedibilità della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso tale pronuncia, ha interposto appello deducendo: “1) Errores in Parte_1
Iudicando: violazione delle norme costituzionali e dei principi regolatori della materia. Difetto di
2 motivazione. Violazione dell'art. 111 della Costituzione;
2) Errores in Iudicando: violazione delle
norme sul procedimento – Violazione dei principi regolatori della materia”.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della al risarcimento dei danni materiali subiti oltre al danno da fermo tecnico, con vittoria delle CP_2
spese dei due gradi di giudizio e insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione di CTU tecnica sul ciclomotore, al fine di determinare i danni patiti.
La compagnia assicuratrice, costituitasi con comparsa depositata in data 1°.8.2016,
sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado, ha concluso in conformità, domandando il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza n. 1888/15 e vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
2 – Risulta decisiva e assorbente la questione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto di natura processuale e, quindi, di mero diritto - afferente alla mancata integrazione del contraddittorio con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
S'impone in primo luogo di evidenziare che l'attore (odierno appellante) ha inteso agire in giudizio ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente nei confronti della
, in qualità di compagnia assicuratrice del ciclomotore di sua proprietà. CP_2
Nel descrivere la dinamica del sinistro, l'attore ha dato atto che l'evento sarebbe stato cagionato dal comportamento tenuto da , conducente dell'autovettura Mercedes Classe Parte_2
B tg. EC190NS, di proprietà di . Controparte_5
Tuttavia, parte attrice ha evocato in giudizio soltanto la propria compagnia assicuratrice,
esercitando, appunto, un'azione di risarcimento diretto, senza estendere il contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro.
3 Orbene, giova rammentare che -già da tempo- la giurisprudenza di legittimità, in tema di
“procedura di risarcimento diretto” ex art. 149 CdA, ha affermato che il responsabile civile del sinistro deve essere ritenuto litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102, co. I, c.p.c.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21896/2017, ha ribadito che “l'azione
diretta di cui all'art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la
ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto
assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di
essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale
del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del
danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13
aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18
luglio 2006, n.254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del
danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo.
In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a
condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del
conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché
nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato
viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore
del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una
procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si
tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il
danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente,
risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la
struttura dell'assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del
2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente;
ed infatti l'art.144, comma 3, di tale decreto
dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del
4 responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del
sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei
confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà
conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione
regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art.149, comma 6, cit. conferisce
all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si
collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza (…). Giova rammentare, ad
ulteriore rafforzamento dell'approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte Costituzionale, con
la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di
risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un
ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra l'altro, ha ricordato che il
nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che
l'assicuratore di quest'ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del
danneggiante». In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate
dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano
a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario
rischia di appesantire la procedura;
ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento
nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei
suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che
i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art.149, comma
3, cit.)”.
Con la più recente ordinanza n. 4994/2023, la Suprema Corte, conformandosi ai propri precedenti arresti, ha confermato il principio di diritto secondo cui “in materia di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di
risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei
confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante
5 responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto. Sicché,
ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve
essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e
grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma terzo,
c.p.c. Giova ricordare come tale conclusione (…) trovi la propria principale giustificazione nella
necessità di estendere analogicamente al caso di specie l'art. 144, comma 3, CAP, secondo il quale
'Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del
danno'. In ragione dell'identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la
partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il
danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento
giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno
necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.) (Cass. n.
21896/2017)”.
L'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, infatti, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del
decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Peraltro, ha affermato sempre la Corte di Cassazione, “la configurabilità di un
litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP, è
anzitutto confermata dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che
'l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e
può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato'; 'tale
responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel
giudizio introdotto dal danneggiato' (Cass. n. 21896/2017)”.
6 Infine, “non è ostativa di tale soluzione neanche l'interpretazione letterale dell'art. 149,
comma 1, CAP. La proponibilità della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato alla sola
impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso utilizzato, infatti, non preclude l'azionabilità della
stessa anche nei confronti del responsabile civile. Tale formulazione – stante la finalità di
rafforzamento di tutela della posizione del danneggiato dal sinistro riconosciuto dalla stessa Corte
costituzionale all'istituto (Corte Cost., sent. n. 180/2019) – è preclusiva dell'azionabilità della
richiesta nei soli confronti dell'assicurazione del danneggiante (fermo restando la successiva
possibilità di intervento in giudizio con conseguente estromissione dell'impresa assicuratrice del
danneggiato); in ciò, dunque, risiederebbe la semplificazione e la garanzia di una più immediata
tutela risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro, rispetto alla procedura di cui all'art. 144,
CAP”.
Nel caso di specie, è incontrovertibile il fatto che l'attore abbia ab origine rivolto l'azione esclusivamente nei confronti della propria impresa assicuratrice, agendo ai sensi dell'art. 149 cit.,
omettendo, tuttavia, di evocare in giudizio il (presunto) responsabile civile, ovvero la proprietaria del veicolo “Mercedes”, benché, secondo la sua stessa prospettazione dei fatti, la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta esclusivamente al conducente di tale autovettura.
Tale omissione, tuttavia, non è stata né eccepita dalla compagnia convenuta né rilevata d'ufficio dal primo giudice, in sede d'ordinario dovuto controllo della rituale instaurazione del contraddittorio.
Talché, la violazione dell'art. 101 c.p.c. comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull'impugnata sentenza.
Da ciò deriva la nullità della sentenza e dell'intero giudizio di primo grado, rendendosi così
necessaria, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice, il quale a sua volta sarà investito del compito di delibare le questioni di rito e di merito formulate dalle parti.
3 – La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
7 Pertanto, le stesse vanno poste a carico di parte appellante, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii
la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti
di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado,
condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità
che ha determinato il rinvio” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ord. 9.06.2017, n. 14495).
Esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,00), facendo applicazione degli onorari minimi stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e in ragione del tenore della pronuncia in questa sede emersa, con esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta.
La determinazione delle spese del primo grado di giudizio dev'essere, invece, rimessa al primo giudice per effetto dell'accertata nullità della sentenza e dell'applicazione dell'art. 354 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 16765/2010).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_6
- dichiara la nullità della sentenza n. 1888/15, emessa dal Giudice di Pace di Bari e depositata in data 25.6.2015;
- assegna alle parti il termine di cui all'art. 354, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Bari, al quale rimette la stessa;
- condanna a rifondere alla “ le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in complessivi € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- rinvia al primo giudice anche per la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
8 Così deciso in Bari il 13 febbraio 2025
Il giudice
Gianluca Tarantino
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