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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.5078/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione avverso avviso di accertamento", decisa all'udienza del 26.09.2025, proposta da Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Miccolis Giuseppe, mandato in atti;
-attrice opponente-
contro in persona del Presidente del C.d.A. e legale CP 1
' rappresentata e difesa rappresentante Avv. Controparte_2
dall'Avv. Cuccaro Danilo, mandato in atti;
-convenuta opposta- nonchè
in persona del Sindaco in carica, contumace;
Controparte_3 '
-convenuto opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011, adiva codesto Tribunale richiedendo l'annullamento, Parte 1
previa sospensione dell'esecuzione, dell'avviso di accertamento canone intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni amministrative" n. 56C/2024 del 26/06/2024, notificato il 27/06/2024,
per il pagamento della somma di € 11.165,00 (di cui € 8.586,80 per
"residuo da versare” ed € 2.576,04 per “omesso/tardivo pagamento
(Sanzione 30%)".
CP 1Esponeva la società opponente che: la in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria del Controparte_3 notificava, in data 27.06.2024, l'avviso di accertamento n. 56C/2024, afferente esposizioni pubblicitarie non dichiarate ed accertate presso il distributore di carburante riferibile alla società istante, situato nel Comune di CP 3 il tutto per come meglio riportato nel dettaglio della tabella allegata all'avviso di accertamento.
- laIn particolare, in via preliminare, Parte 1 eccepiva: inesistenza della notifica avviso/intimazione di pagamento in oggetto, perché effettuata mediante pec non iscritta nei pubblici registri;
- il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire di Dogre s.r.l.; - la nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente). Nel merito, la società opponente eccepiva la illegittimità e infondatezza dell'avviso/intimazione di pagamento quanto all'assoggettabilità al canone in questione dei mezzi rappresentati dai ccdd. fascioni pensilina (assorbenti la quasi totalità delle somme portate dall'avviso)
e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento del canone in questione relativamente a tutti gli altri mezzi assoggettati a canone.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/11/2024 si costituiva in giudizio la convenuta opposta CP_1 impugnando e contestando ogni assunto attoreo, di cui richiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 06/09/2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato sino all'udienza di comparizione delle parti.
Venivano depositate dalle parti memorie ex art. 171 ter cpc.
Con provvedimento del 27.11.2024 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
Con ordinanza del 25/03/2025 il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base della documentazione in atti, rinviava la stessa all'udienza del 26.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ex art.281 sexies cpc, con termine sino al
16.09.2025 per deposito di eventuali note conclusive.
All'udienza del 26.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Secondo l'orientamento espresso in sede di legittimità "le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria" (Cfr. Cass. n. 2552/2018;
Cass. n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008). Sull'eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non iscritto in pubblici registri.
CP 1 ha documentato la ritualità della Già con le prime difese notificazione eseguita.
Nel corso del giudizio, a mezzo delle memorie istruttorie depositate in
Parte 1 ha preso atto della ritualità della notificazioneatti, dell'atto avvenuta dall'indirizzo pec opposto,
quale domicilio digitale della pubblica Email_1
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi presente nel registro infondatezza dell'originaria eccezioneIPA, con conseguente sollevata.
Con riferimento al difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire della CP_1
Anche con riferimento alla predetta eccezione la società opponente, in corso di giudizio, a seguito della valutazione della documentazione versata in atti da CP_1 ha riconosciuto la legittimazione attiva della società convenuta in qualità di concessionaria del CP 3
[...] Detta documentazione è pubblica e facilmente consultabile tramite i canali istituzionali, senza necessità di allegazione all'avviso di accertamento impugnato.
Con riferimento alla nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Detta eccezione sollevata dalla società opponente non è fondata.
Preliminarmente si evidenzia come l'avviso di accertamento di cui si discute, disciplinato dall'art. 1, commi 792, 793 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, non prevede l'indicazione del nominativo dell'accertatore, bensì unicamente quella del Funzionario
Responsabile.
Pertanto non vi è alcun vizio che inficia la legittimità dell'atto opposto sulla considerazione della mancata indicazione del nominativo dell'accertatore. Sotto l'aspetto motivazionale l'atto opposto contiene ogni informazione utile e dettagliata al fine di consentire alla società istante di esercitare, compiutamente, il proprio diritto di difesa, come in effetti è stato fatto, se si considera quanto riportato nell'atto di citazione con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti dell'avviso opposto.
Difatti, nella tabella riportata nell'avviso di accertamento di cui si discute, sono riprodotti: il tipo diffusione pubblicitaria, il periodo,
l'ubicazione, le dimensioni rilevate, le tariffe, oltre alle modalità di calcolo delle sanzioni riportando ogni riferimento normativo, nonché lo stralcio delle norme di legge che regolano la materia ed ogni utile informazione onde ottenere informazioni, e l'ufficio ove presentare un riesame dell'atto anche in autotutela. Parte 1Inoltre, diversamente da quanto asserito dalla ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, a nulla rileva l'omessa indicazione delle modalità di rilevazione, essendo enunciata nell'atto impugnato la superficie rilevata per il computo del canone.
Quanto verificato dagli agenti accertatori della concessionaria convenuta e trasfuso nell'avviso di accertamento opposto, gode di fede privilegiata ex artt. 2699 e 2700 cod. civ., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione TRI,
Civile, Sentenza 7 febbraio 2008, n. 2819 e Corte di Cassazione
sentenza n. 7075/2020).
In conclusione, non vi sono documenti ulteriori da allegare all'avviso di accertamento, né norme di riferimento che impongono ciò, essendo detto atto il primo (ed unico) provvedimento formale previsto per legge;
l'avviso opposto non richiama documenti non conosciuti dalla società istante e, comunque, ogni riferimento afferente all'accertamento eseguito è stato riportato nella sua interezza nella tabella ivi allegata.
Si ricorda, in merito, come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “la motivazione degli avvisi di accertamento deve porre l'interessato in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza e di intellegibilità tale da consentirgli un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa... (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 20 maggio 2022, n.
16465).
Nella fattispecie l'avviso impugnato risulta ampiamente motivato riportando, al suo interno, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa avanzata nei confronti della Parte 1 in ossequio a quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione. Con riferimento all'illegittimità dell'avviso di accertamento sull'assoggettabilità al canone dei fascioni posti sulle pensiline del distributore di carburante.
La società opponente ha eccepito la carenza del presupposto per l'applicazione del Canone con riguardo ai "fascioni pubblicitari" posti sulle pensiline ed accertati presso il distributore di carburante Pt 1
[...] sostenendo che lo spazio su cui si colloca il marchio "ENI"
(ossia il fascione laterale della pensilina) è un mero supporto non collegato graficamente e non costituente, quindi, veicolo o mezzo ai fini dell'applicazione del canone in questione;
pertanto, la superficie tassabile non potrà che essere limitata alla sola parte dei fascioni che recano la rappresentazione del logo "ENI”.
Preliminarmente, ricordiamo che l'art. 1, commi 816 e ss. della Legge
n.160/2019, ha introdotto un nuovo canone unico, che ha sostituito o meglio assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità (prima disciplinata dal Dlgs. n. 507/93), il cui presupposto impositivo è rimasto identico a quello disciplinato dal nuovo canone con l'art. 1, comma 819 lettera b).
Numerosi interventi giurisprudenziali si sono susseguiti nei recenti anni proprio con riguardo ai "fascioni pubblicitari” collocati nelle stazioni di rifornimento di diverse società di distribuzione di carburanti.
In primo luogo, la Suprema Corte di Cassazione, proprio con riferimento ai "fascioni pubblicitari” della società EN, ha precisato che: "...l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità
e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie ... Nella specie la CTR, motivando adeguatamente sul punto, ha rilevato che "il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato,
indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario. Nell'ipotesi in causa, il fascione è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni. In altri termini, occorre distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne fa parte. Sicuramente, nel caso di specie, ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il mezzo al messaggio, in riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche del colore giallo utilizzato, alla funzione grafica del logo aziendale esposto" (Corte di Cassazione Ordinanza, 3 marzo 2020, n. 5930).
In seguito, sempre la Corte di legittimità, pronunciandosi anche con riguardo ai "fascioni pubblicitari" presenti su altri distributori di carburante, ha confermato l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni "dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie È evidente che tale
...
considerazione è proprio quella che ha effettuato la CTR, laddove, in ragione della continuità grafica tra il segno distintivo e il resto del fascione ha ritenuto tassabile l'intera superficie, proprio in qualità di intera superficie pubblicitaria" (Corte di Cassazione Ordinanza, 21 giugno 2021, n. 17623 – doc. 16). Orbene, avendo i "fascioni pubblicitari” oggetto del presente giudizio i colori giallo e grigio, evocativi del marchio EN, non possono che configurarsi in impianti di diffusione pubblicitaria e, pertanto, oggetto di pagamento del relativo canone, in quanto anche in questo caso, come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato, tenuto conto dell'identità, della dimensione dell'impianto pubblicitario, e del colore dello stesso, circostanze queste che consentono al fascione posto sulla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario.
Su tale punto, il Tribunale di Perugia, con l'Ordinanza del 15.11.2023
(R. G. 2023/3958), nel rigettare l'istanza cautelare di sospensione formulata dalla società EN, in analogo contenzioso, precisava come
"diversamente da quanto eccepito da parte ricorrente, infatti, gli avvisi di accertamento sembrano avere ad oggetto non gli spazi pubblicitari per i quali la società ricorrente ha già provveduto al pagamento del canone patrimoniale, bensì il fascione di colore giallo collocato sulle pensiline dei distributori;
tali fascioni richiamano il colore giallo del logo di EN (cane a sei zampe su sfondo giallo, relativo alla parte inferiore, e bianco), assumendo essi stessi attraverso il loro potere evocativo, determinato dal colore, dalla dimensione del fascione e dalla vicinanza con il logo - funzione pubblicitaria" (doc. 18).
Nel caso di specie, per come raffigurato dalla documentazione fotografica depositata in atti, i fascioni pubblicitari accertati, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del colore giallo e grigio utilizzato, sono collegati alla funzione grafica del logo aziendale della
EN.
Occorre infine precisare, in risposta all'eccezione sollevata in corso di causa da Parte 1 come le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 hanno valenza per il futuro e non anche con riferimento all'avviso di accertamento di cui si discute;
inoltre le stesse altro non sono che un mero chiarimento, nel senso di escludere dall'applicazione del canone elementi privi di carattere pubblicitario.
Nel caso in esame le pensiline non svolgono solo la funzione di pubblica utilità data dalla copertura bensì, siccome la contribuente ha inteso decorarle con le medesime caratteristiche e colori del proprio marchio di fabbrica (così richiamandolo), ha voluto perseguire anche una finalità pubblicitaria, ciò che comporta il versamento del relativo canone.
Circa l'avvenuto pagamento, prima della notifica dell'avviso opposto, del canone in questione, relativamente a tutti gli altri mezzi assoggettati a canone.
Afferma la società opponente che: ove l'opposizione non trovasse pieno accoglimento, il Tribunale dovrà dare atto e portare a deconto, rispetto alla somma contemplata nell'avviso opposto, l'importo di €
1.450,00, pari ai pagamenti comprovati in atti dall'attrice opponente
Pt 1 ; detti pagamenti, effettuati relativamente a tutti gli altri mezzi diversi dai ridetti fascioni pensiline, sono stati effettuati in favore di soggetto (precedente concessionario) ancora in carica al dì dei pagamenti;
infatti, come documentato dalla stessa odierna convenuta, il contratto con cui CP_1 è subentrata al precedente concessionario è del 30/04/2024.
In proposito la società opponente ha allegato nn.6 ricevute di pagamento riportanti tutte come causale il CUP 2024; in particolare, il primo pagamento da € 1.099,00 del 02/02/2024 in favore del
Controparte_3 è stato effettuato mediante la piattaforma pagoPA;
i successivi cinque pagamenti, rispettivamente da € 48,00 del 25/01/2024, da € 85,00 del 25/01/2024, da € 85,00 del
05/04/2024, da € 48,00 del 05/04/2024, da € 85,00 del 28/06/2024,
tutti in favore di ICA S.r.l. - precedente concessionario, mediante bonifico bancario.
La concessionaria CP_1 afferma che il Comune non ha mai documentato l'adempimento di € 1.099,00. In proposito occorre rilevare che lo stesso, rimanendo contumace, non ha inteso contestare il mancato pagamento dell'importo di € 1.099,00. Pertanto, alla luce dei pagamenti effettuati, la somma pagata da CP 4 pari ad € 1.450,00, andrà portata a deconto rispetto alla somma contemplata nell'avviso opposto.
Sulla base di quanto esposto pertanto, in parziale accoglimento delle domande della società opponente, si ridetermina in € 9.715,00 ( €
11.165,00 € 1.450,00) l'importo di cui all'avviso di accertamento canone intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni amministrative" n. 56C/2024 del 26/06/2024.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite sopportate da CP 1
[...] devono essere poste nella misura dell'80% a carico della società opponente, con compensazione tra le parti del restante 20%.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso "Avviso di accertamento canone intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni amministrative" n.56C/2024 del
in persona del legale 26/06/2024, proposta da Parte 1 '
rappresentante p.t., nei confronti del 'in persona Controparte_3
CP 1 in persona del legale del Sindaco in carica, e di rappresentante p.t.: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt 1
[...] , ridetermina in € 9.715,00 l'importo di cui al predetto avviso di accertamento;
'in persona del condanna la società opponente Parte 1
legale rappresentante p.t., al pagamento dell'80% delle spese di lite
CP 1in favore della società opposta in persona del legale rappresentante p.t., che già decurtate del dovuto si liquidano in €
3.200,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 26.09.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.5078/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione avverso avviso di accertamento", decisa all'udienza del 26.09.2025, proposta da Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Miccolis Giuseppe, mandato in atti;
-attrice opponente-
contro in persona del Presidente del C.d.A. e legale CP 1
' rappresentata e difesa rappresentante Avv. Controparte_2
dall'Avv. Cuccaro Danilo, mandato in atti;
-convenuta opposta- nonchè
in persona del Sindaco in carica, contumace;
Controparte_3 '
-convenuto opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011, adiva codesto Tribunale richiedendo l'annullamento, Parte 1
previa sospensione dell'esecuzione, dell'avviso di accertamento canone intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni amministrative" n. 56C/2024 del 26/06/2024, notificato il 27/06/2024,
per il pagamento della somma di € 11.165,00 (di cui € 8.586,80 per
"residuo da versare” ed € 2.576,04 per “omesso/tardivo pagamento
(Sanzione 30%)".
CP 1Esponeva la società opponente che: la in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria del Controparte_3 notificava, in data 27.06.2024, l'avviso di accertamento n. 56C/2024, afferente esposizioni pubblicitarie non dichiarate ed accertate presso il distributore di carburante riferibile alla società istante, situato nel Comune di CP 3 il tutto per come meglio riportato nel dettaglio della tabella allegata all'avviso di accertamento.
- laIn particolare, in via preliminare, Parte 1 eccepiva: inesistenza della notifica avviso/intimazione di pagamento in oggetto, perché effettuata mediante pec non iscritta nei pubblici registri;
- il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire di Dogre s.r.l.; - la nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente). Nel merito, la società opponente eccepiva la illegittimità e infondatezza dell'avviso/intimazione di pagamento quanto all'assoggettabilità al canone in questione dei mezzi rappresentati dai ccdd. fascioni pensilina (assorbenti la quasi totalità delle somme portate dall'avviso)
e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento del canone in questione relativamente a tutti gli altri mezzi assoggettati a canone.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/11/2024 si costituiva in giudizio la convenuta opposta CP_1 impugnando e contestando ogni assunto attoreo, di cui richiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 06/09/2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato sino all'udienza di comparizione delle parti.
Venivano depositate dalle parti memorie ex art. 171 ter cpc.
Con provvedimento del 27.11.2024 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
Con ordinanza del 25/03/2025 il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base della documentazione in atti, rinviava la stessa all'udienza del 26.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ex art.281 sexies cpc, con termine sino al
16.09.2025 per deposito di eventuali note conclusive.
All'udienza del 26.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Secondo l'orientamento espresso in sede di legittimità "le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria" (Cfr. Cass. n. 2552/2018;
Cass. n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008). Sull'eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non iscritto in pubblici registri.
CP 1 ha documentato la ritualità della Già con le prime difese notificazione eseguita.
Nel corso del giudizio, a mezzo delle memorie istruttorie depositate in
Parte 1 ha preso atto della ritualità della notificazioneatti, dell'atto avvenuta dall'indirizzo pec opposto,
quale domicilio digitale della pubblica Email_1
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi presente nel registro infondatezza dell'originaria eccezioneIPA, con conseguente sollevata.
Con riferimento al difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire della CP_1
Anche con riferimento alla predetta eccezione la società opponente, in corso di giudizio, a seguito della valutazione della documentazione versata in atti da CP_1 ha riconosciuto la legittimazione attiva della società convenuta in qualità di concessionaria del CP 3
[...] Detta documentazione è pubblica e facilmente consultabile tramite i canali istituzionali, senza necessità di allegazione all'avviso di accertamento impugnato.
Con riferimento alla nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Detta eccezione sollevata dalla società opponente non è fondata.
Preliminarmente si evidenzia come l'avviso di accertamento di cui si discute, disciplinato dall'art. 1, commi 792, 793 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, non prevede l'indicazione del nominativo dell'accertatore, bensì unicamente quella del Funzionario
Responsabile.
Pertanto non vi è alcun vizio che inficia la legittimità dell'atto opposto sulla considerazione della mancata indicazione del nominativo dell'accertatore. Sotto l'aspetto motivazionale l'atto opposto contiene ogni informazione utile e dettagliata al fine di consentire alla società istante di esercitare, compiutamente, il proprio diritto di difesa, come in effetti è stato fatto, se si considera quanto riportato nell'atto di citazione con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti dell'avviso opposto.
Difatti, nella tabella riportata nell'avviso di accertamento di cui si discute, sono riprodotti: il tipo diffusione pubblicitaria, il periodo,
l'ubicazione, le dimensioni rilevate, le tariffe, oltre alle modalità di calcolo delle sanzioni riportando ogni riferimento normativo, nonché lo stralcio delle norme di legge che regolano la materia ed ogni utile informazione onde ottenere informazioni, e l'ufficio ove presentare un riesame dell'atto anche in autotutela. Parte 1Inoltre, diversamente da quanto asserito dalla ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, a nulla rileva l'omessa indicazione delle modalità di rilevazione, essendo enunciata nell'atto impugnato la superficie rilevata per il computo del canone.
Quanto verificato dagli agenti accertatori della concessionaria convenuta e trasfuso nell'avviso di accertamento opposto, gode di fede privilegiata ex artt. 2699 e 2700 cod. civ., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione TRI,
Civile, Sentenza 7 febbraio 2008, n. 2819 e Corte di Cassazione
sentenza n. 7075/2020).
In conclusione, non vi sono documenti ulteriori da allegare all'avviso di accertamento, né norme di riferimento che impongono ciò, essendo detto atto il primo (ed unico) provvedimento formale previsto per legge;
l'avviso opposto non richiama documenti non conosciuti dalla società istante e, comunque, ogni riferimento afferente all'accertamento eseguito è stato riportato nella sua interezza nella tabella ivi allegata.
Si ricorda, in merito, come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “la motivazione degli avvisi di accertamento deve porre l'interessato in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza e di intellegibilità tale da consentirgli un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa... (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 20 maggio 2022, n.
16465).
Nella fattispecie l'avviso impugnato risulta ampiamente motivato riportando, al suo interno, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa avanzata nei confronti della Parte 1 in ossequio a quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione. Con riferimento all'illegittimità dell'avviso di accertamento sull'assoggettabilità al canone dei fascioni posti sulle pensiline del distributore di carburante.
La società opponente ha eccepito la carenza del presupposto per l'applicazione del Canone con riguardo ai "fascioni pubblicitari" posti sulle pensiline ed accertati presso il distributore di carburante Pt 1
[...] sostenendo che lo spazio su cui si colloca il marchio "ENI"
(ossia il fascione laterale della pensilina) è un mero supporto non collegato graficamente e non costituente, quindi, veicolo o mezzo ai fini dell'applicazione del canone in questione;
pertanto, la superficie tassabile non potrà che essere limitata alla sola parte dei fascioni che recano la rappresentazione del logo "ENI”.
Preliminarmente, ricordiamo che l'art. 1, commi 816 e ss. della Legge
n.160/2019, ha introdotto un nuovo canone unico, che ha sostituito o meglio assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità (prima disciplinata dal Dlgs. n. 507/93), il cui presupposto impositivo è rimasto identico a quello disciplinato dal nuovo canone con l'art. 1, comma 819 lettera b).
Numerosi interventi giurisprudenziali si sono susseguiti nei recenti anni proprio con riguardo ai "fascioni pubblicitari” collocati nelle stazioni di rifornimento di diverse società di distribuzione di carburanti.
In primo luogo, la Suprema Corte di Cassazione, proprio con riferimento ai "fascioni pubblicitari” della società EN, ha precisato che: "...l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità
e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie ... Nella specie la CTR, motivando adeguatamente sul punto, ha rilevato che "il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato,
indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario. Nell'ipotesi in causa, il fascione è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni. In altri termini, occorre distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne fa parte. Sicuramente, nel caso di specie, ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il mezzo al messaggio, in riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche del colore giallo utilizzato, alla funzione grafica del logo aziendale esposto" (Corte di Cassazione Ordinanza, 3 marzo 2020, n. 5930).
In seguito, sempre la Corte di legittimità, pronunciandosi anche con riguardo ai "fascioni pubblicitari" presenti su altri distributori di carburante, ha confermato l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni "dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie È evidente che tale
...
considerazione è proprio quella che ha effettuato la CTR, laddove, in ragione della continuità grafica tra il segno distintivo e il resto del fascione ha ritenuto tassabile l'intera superficie, proprio in qualità di intera superficie pubblicitaria" (Corte di Cassazione Ordinanza, 21 giugno 2021, n. 17623 – doc. 16). Orbene, avendo i "fascioni pubblicitari” oggetto del presente giudizio i colori giallo e grigio, evocativi del marchio EN, non possono che configurarsi in impianti di diffusione pubblicitaria e, pertanto, oggetto di pagamento del relativo canone, in quanto anche in questo caso, come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato, tenuto conto dell'identità, della dimensione dell'impianto pubblicitario, e del colore dello stesso, circostanze queste che consentono al fascione posto sulla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario.
Su tale punto, il Tribunale di Perugia, con l'Ordinanza del 15.11.2023
(R. G. 2023/3958), nel rigettare l'istanza cautelare di sospensione formulata dalla società EN, in analogo contenzioso, precisava come
"diversamente da quanto eccepito da parte ricorrente, infatti, gli avvisi di accertamento sembrano avere ad oggetto non gli spazi pubblicitari per i quali la società ricorrente ha già provveduto al pagamento del canone patrimoniale, bensì il fascione di colore giallo collocato sulle pensiline dei distributori;
tali fascioni richiamano il colore giallo del logo di EN (cane a sei zampe su sfondo giallo, relativo alla parte inferiore, e bianco), assumendo essi stessi attraverso il loro potere evocativo, determinato dal colore, dalla dimensione del fascione e dalla vicinanza con il logo - funzione pubblicitaria" (doc. 18).
Nel caso di specie, per come raffigurato dalla documentazione fotografica depositata in atti, i fascioni pubblicitari accertati, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del colore giallo e grigio utilizzato, sono collegati alla funzione grafica del logo aziendale della
EN.
Occorre infine precisare, in risposta all'eccezione sollevata in corso di causa da Parte 1 come le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 hanno valenza per il futuro e non anche con riferimento all'avviso di accertamento di cui si discute;
inoltre le stesse altro non sono che un mero chiarimento, nel senso di escludere dall'applicazione del canone elementi privi di carattere pubblicitario.
Nel caso in esame le pensiline non svolgono solo la funzione di pubblica utilità data dalla copertura bensì, siccome la contribuente ha inteso decorarle con le medesime caratteristiche e colori del proprio marchio di fabbrica (così richiamandolo), ha voluto perseguire anche una finalità pubblicitaria, ciò che comporta il versamento del relativo canone.
Circa l'avvenuto pagamento, prima della notifica dell'avviso opposto, del canone in questione, relativamente a tutti gli altri mezzi assoggettati a canone.
Afferma la società opponente che: ove l'opposizione non trovasse pieno accoglimento, il Tribunale dovrà dare atto e portare a deconto, rispetto alla somma contemplata nell'avviso opposto, l'importo di €
1.450,00, pari ai pagamenti comprovati in atti dall'attrice opponente
Pt 1 ; detti pagamenti, effettuati relativamente a tutti gli altri mezzi diversi dai ridetti fascioni pensiline, sono stati effettuati in favore di soggetto (precedente concessionario) ancora in carica al dì dei pagamenti;
infatti, come documentato dalla stessa odierna convenuta, il contratto con cui CP_1 è subentrata al precedente concessionario è del 30/04/2024.
In proposito la società opponente ha allegato nn.6 ricevute di pagamento riportanti tutte come causale il CUP 2024; in particolare, il primo pagamento da € 1.099,00 del 02/02/2024 in favore del
Controparte_3 è stato effettuato mediante la piattaforma pagoPA;
i successivi cinque pagamenti, rispettivamente da € 48,00 del 25/01/2024, da € 85,00 del 25/01/2024, da € 85,00 del
05/04/2024, da € 48,00 del 05/04/2024, da € 85,00 del 28/06/2024,
tutti in favore di ICA S.r.l. - precedente concessionario, mediante bonifico bancario.
La concessionaria CP_1 afferma che il Comune non ha mai documentato l'adempimento di € 1.099,00. In proposito occorre rilevare che lo stesso, rimanendo contumace, non ha inteso contestare il mancato pagamento dell'importo di € 1.099,00. Pertanto, alla luce dei pagamenti effettuati, la somma pagata da CP 4 pari ad € 1.450,00, andrà portata a deconto rispetto alla somma contemplata nell'avviso opposto.
Sulla base di quanto esposto pertanto, in parziale accoglimento delle domande della società opponente, si ridetermina in € 9.715,00 ( €
11.165,00 € 1.450,00) l'importo di cui all'avviso di accertamento canone intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni amministrative" n. 56C/2024 del 26/06/2024.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite sopportate da CP 1
[...] devono essere poste nella misura dell'80% a carico della società opponente, con compensazione tra le parti del restante 20%.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso "Avviso di accertamento canone intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni amministrative" n.56C/2024 del
in persona del legale 26/06/2024, proposta da Parte 1 '
rappresentante p.t., nei confronti del 'in persona Controparte_3
CP 1 in persona del legale del Sindaco in carica, e di rappresentante p.t.: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt 1
[...] , ridetermina in € 9.715,00 l'importo di cui al predetto avviso di accertamento;
'in persona del condanna la società opponente Parte 1
legale rappresentante p.t., al pagamento dell'80% delle spese di lite
CP 1in favore della società opposta in persona del legale rappresentante p.t., che già decurtate del dovuto si liquidano in €
3.200,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 26.09.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)