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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3560/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Sabina LESSI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'avv. Sabina LESSI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi, con relativa omologazione, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno.
2. La casa coniugale ubicata in Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, viene assegnata, con arredi e corredi, alla signora
[...]
la quale continuerà ad abitarvi. Il signor da atto di avere prelevato i propri effetti personali. Parte_1 Parte_2
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non vantano alcuna reciproca pretesa di natura alimentare o di mantenimento.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alla separazione, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare le seguenti attribuzioni. pag. 1 di 4 5. Il signor si impegna a cedere alla signora , che accetta, la quota del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale sito nel Comune di Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, come meglio identificato al
NCEU del Comune di Ceggia:
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 10 + sub. 11; piano T-1, Cat. A/2; classe 2; n. vani 4,5;
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 6; piano T, Cat. C/6; classe 8; mq. 16.
Il corrispettivo per la cessione viene pattuito come segue:
- in parte, con accollo da parte della signora della quota parte del debito residuo dell'originario mutuo Parte_1 ipotecario acceso con Banca Intesa San Paolo nel 2020 in fase di compravendita;
- e in parte, mediante corresponsione della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) che la signora verserà Parte_1 al signor come segue: Parte_2
- € 10.000,00 alla data del rogito notarile;
- € 10.000,00, in una o più tranche, entro due anni dalla data di omologa della separazione.
Le parti convengono sin d'ora che il rogito notarile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti l'intestato Tribunale o, in alternativa, dall'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, e che le spese dell'atto di compravendita o rogito notarile saranno ad esclusivo carico di parte acquirente, compreso l'attestato di prestazione energetica.
I coniugi intendono avvalersi, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti dichiarano altresì che il trasferimento della proprietà deve intendersi quale condizione della separazione.
6. Quanto all'autovettura Volvo V40 tg. FM 069JM in uso al signor i coniugi convengono che Parte_2 rimarrà intestata al medesimo, senza che la signora abbia nulla a pretendere. Parte_1
7. Il conto corrente comune appoggiato presso la Banca Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso con assegnazione dell'eventuale residuo attivo alla signora , Parte_1 previa apertura di un nuovo conto corrente sul quale verrà trasferito l'addebito delle rate del mutuo.
8. Non esistono altri beni di proprietà comune da dividere e null'altro i signori e Parte_1 Parte_2 hanno reciprocamente a pretendere per i rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 16/9/2023, presso il registro dello stato civile del Comune di Ceggia (VE) al n. 5 parte II serie A anno 2023;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito delle note sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
pag. 2 di 4 visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte presentate siano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate siano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_2 C.F._2 confermate con le note scritte sostitutive dell'udienza;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. I coniugi vivranno separati con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno.
2. La casa coniugale ubicata in Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, viene assegnata, con arredi e corredi, alla signora
[...]
la quale continuerà ad abitarvi. Il signor da atto di avere prelevato i propri effetti personali. Parte_1 Parte_2
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non vantano alcuna reciproca pretesa di natura alimentare o di mantenimento.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alla separazione, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare le seguenti attribuzioni.
5. Il signor si impegna a cedere alla signora , che accetta, la quota del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale sito nel Comune di Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, come meglio identificato al
NCEU del Comune di Ceggia:
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 10 + sub. 11; piano T-1, Cat. A/2; classe 2; n. vani 4,5;
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 6; piano T, Cat. C/6; classe 8; mq. 16. Il corrispettivo per la cessione viene pattuito come segue:
- in parte, con accollo da parte della signora della quota parte del debito residuo dell'originario mutuo Parte_1 ipotecario acceso con Banca Intesa San Paolo nel 2020 in fase di compravendita;
- e in parte, mediante corresponsione della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) che la signora verserà Parte_1 al signor come segue: Parte_2
- € 10.000,00 alla data del rogito notarile;
- € 10.000,00, in una o più tranche, entro due anni dalla data di omologa della separazione.
Le parti convengono sin d'ora che il rogito notarile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti l'intestato Tribunale o, in alternativa, dall'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, e che le spese dell'atto di compravendita o rogito notarile saranno ad esclusivo carico di parte acquirente, compreso l'attestato di prestazione energetica. pag. 3 di 4 I coniugi intendono avvalersi, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti dichiarano altresì che il trasferimento della proprietà deve intendersi quale condizione della separazione.
6. Quanto all'autovettura Volvo V40 tg. FM 069JM in uso al signor i coniugi convengono che Parte_2 rimarrà intestata al medesimo, senza che la signora abbia nulla a pretendere. Parte_1
7. Il conto corrente comune appoggiato presso la Banca Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso con assegnazione dell'eventuale residuo attivo alla signora , Parte_1 previa apertura di un nuovo conto corrente sul quale verrà trasferito l'addebito delle rate del mutuo.
8. Non esistono altri beni di proprietà comune da dividere e null'altro i signori e Parte_1 Parte_2 hanno reciprocamente a pretendere per i rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Sabina LESSI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'avv. Sabina LESSI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi, con relativa omologazione, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno.
2. La casa coniugale ubicata in Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, viene assegnata, con arredi e corredi, alla signora
[...]
la quale continuerà ad abitarvi. Il signor da atto di avere prelevato i propri effetti personali. Parte_1 Parte_2
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non vantano alcuna reciproca pretesa di natura alimentare o di mantenimento.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alla separazione, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare le seguenti attribuzioni. pag. 1 di 4 5. Il signor si impegna a cedere alla signora , che accetta, la quota del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale sito nel Comune di Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, come meglio identificato al
NCEU del Comune di Ceggia:
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 10 + sub. 11; piano T-1, Cat. A/2; classe 2; n. vani 4,5;
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 6; piano T, Cat. C/6; classe 8; mq. 16.
Il corrispettivo per la cessione viene pattuito come segue:
- in parte, con accollo da parte della signora della quota parte del debito residuo dell'originario mutuo Parte_1 ipotecario acceso con Banca Intesa San Paolo nel 2020 in fase di compravendita;
- e in parte, mediante corresponsione della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) che la signora verserà Parte_1 al signor come segue: Parte_2
- € 10.000,00 alla data del rogito notarile;
- € 10.000,00, in una o più tranche, entro due anni dalla data di omologa della separazione.
Le parti convengono sin d'ora che il rogito notarile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti l'intestato Tribunale o, in alternativa, dall'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, e che le spese dell'atto di compravendita o rogito notarile saranno ad esclusivo carico di parte acquirente, compreso l'attestato di prestazione energetica.
I coniugi intendono avvalersi, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti dichiarano altresì che il trasferimento della proprietà deve intendersi quale condizione della separazione.
6. Quanto all'autovettura Volvo V40 tg. FM 069JM in uso al signor i coniugi convengono che Parte_2 rimarrà intestata al medesimo, senza che la signora abbia nulla a pretendere. Parte_1
7. Il conto corrente comune appoggiato presso la Banca Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso con assegnazione dell'eventuale residuo attivo alla signora , Parte_1 previa apertura di un nuovo conto corrente sul quale verrà trasferito l'addebito delle rate del mutuo.
8. Non esistono altri beni di proprietà comune da dividere e null'altro i signori e Parte_1 Parte_2 hanno reciprocamente a pretendere per i rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 16/9/2023, presso il registro dello stato civile del Comune di Ceggia (VE) al n. 5 parte II serie A anno 2023;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito delle note sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
pag. 2 di 4 visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte presentate siano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate siano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_2 C.F._2 confermate con le note scritte sostitutive dell'udienza;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. I coniugi vivranno separati con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno.
2. La casa coniugale ubicata in Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, viene assegnata, con arredi e corredi, alla signora
[...]
la quale continuerà ad abitarvi. Il signor da atto di avere prelevato i propri effetti personali. Parte_1 Parte_2
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non vantano alcuna reciproca pretesa di natura alimentare o di mantenimento.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alla separazione, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare le seguenti attribuzioni.
5. Il signor si impegna a cedere alla signora , che accetta, la quota del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale sito nel Comune di Ceggia (Ve), Via Giotto n. 296, come meglio identificato al
NCEU del Comune di Ceggia:
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 10 + sub. 11; piano T-1, Cat. A/2; classe 2; n. vani 4,5;
• Foglio 15; Part. 1465; sub. 6; piano T, Cat. C/6; classe 8; mq. 16. Il corrispettivo per la cessione viene pattuito come segue:
- in parte, con accollo da parte della signora della quota parte del debito residuo dell'originario mutuo Parte_1 ipotecario acceso con Banca Intesa San Paolo nel 2020 in fase di compravendita;
- e in parte, mediante corresponsione della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) che la signora verserà Parte_1 al signor come segue: Parte_2
- € 10.000,00 alla data del rogito notarile;
- € 10.000,00, in una o più tranche, entro due anni dalla data di omologa della separazione.
Le parti convengono sin d'ora che il rogito notarile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti l'intestato Tribunale o, in alternativa, dall'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, e che le spese dell'atto di compravendita o rogito notarile saranno ad esclusivo carico di parte acquirente, compreso l'attestato di prestazione energetica. pag. 3 di 4 I coniugi intendono avvalersi, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti dichiarano altresì che il trasferimento della proprietà deve intendersi quale condizione della separazione.
6. Quanto all'autovettura Volvo V40 tg. FM 069JM in uso al signor i coniugi convengono che Parte_2 rimarrà intestata al medesimo, senza che la signora abbia nulla a pretendere. Parte_1
7. Il conto corrente comune appoggiato presso la Banca Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso con assegnazione dell'eventuale residuo attivo alla signora , Parte_1 previa apertura di un nuovo conto corrente sul quale verrà trasferito l'addebito delle rate del mutuo.
8. Non esistono altri beni di proprietà comune da dividere e null'altro i signori e Parte_1 Parte_2 hanno reciprocamente a pretendere per i rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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