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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3222 dell'anno 2021, vertente tra
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso;
Appellante
e
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio SI e OL SI;
C.F._3
Appellati costituiti nonché
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
), in persona C.F._5 Controparte_5 del legale rapp.te pt (CF ), (CF C.F._6 Controparte_6
) , (CF ); C.F._7 CP_7 C.F._8
Appellati contumaci
(CF ), Appellato Controparte_8 C.F._9
pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5301/2021, emessa dal Tribunale di Napoli,
IV sezione civile, all'esito del giudizio avente R.G. n. 9568/2017, pubblicata in data
4.6.2021 e non notificata, in materia di condominio.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'appellante in data 22.5.2025 e dalla difesa degli appellati costituiti in data 28.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Controparte_1 Controparte_2
e , impugnavano la delibera condominiale del CP_3 Controparte_4
8.11.2016, afferente il Condominio sito in alla , affinché CP_5 Controparte_5 fosse dichiarata nulla ovvero annullata. Deducevano, all'uopo, gli attori: 1) di essere proprietari di unità abitative ubicate nel predetto condominio;
2) che la suindicata delibera condominiale del giorno 8.11.2016 – di cui gli attori erano venuti a conoscenza solo nell'ambito di un altro giudizio (avente R.G. n. 24060/06), adottata all'esito di un'assemblea alla quale avevano partecipato solo (quale Parte_1 usufruttuario di unità abitative ubicate nel menzionato Condominio) e CP_8
– era nulla o annullabile, per i seguenti motivi: a) omessa convocazione di
[...] tutti i condomini;
b) convocazione avvenuta da parte di e, dunque, Parte_1 non da parte dell'amministratore e comunque non per iniziativa di almeno due condomini, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.; c) il ruolo di presidente della indicata assemblea non era stato assunto da un condominio, né da un delegato di un condomino;
d) era stata falsamente attestata la valida costituzione dell'assemblea, mentre, invece, l'unico condomino presente, , non rappresentava Controparte_8 la maggioranza dei partecipanti al condominio, che erano cinque e non rappresentava neppure i due terzi del condominio;
e) mancata indicazione tra i punti all'ordine del giorno della presa d'atto degli avvenuti pagamenti, oggetto invece di delibera;
f) invalidità di detta delibera perché aveva ad oggetto norme sulla ripartizione delle spese comuni, le decisioni in merito alle quali avrebbero dovuto essere adottate da un numero di condomini almeno pari alla metà del valore dell'edificio; g) dava illegittimamente mandato ad di controllare Parte_1
l'esistenza del condono edilizio per la modifica delle facciate, oltre che di: I) proporre pagina 2 di 12 azione per la redazione delle tabelle millesimali;
II) comparire innanzi al Giudice per dichiarare quanto deliberato al numero 1; III) proporre azione nei confronti dei coniugi nel caso non fosse risultata licenza o condono edilizio Parte_2 per i lavori da essi asseritamente effettuati.
Gli attori convenivano, altresì, in giudizio i coniugi e Controparte_6 [...]
, dal momento che, in corso di mediazione, l'unità abitativa condominiale un CP_7 tempo appartenuta a era stata venduta a loro. CP_3
Si costituivano i predetti coniugi e i quali eccepivano il proprio CP_6 CP_7 difetto di legittimazione passiva, per aver acquistato l'immobile del solo in CP_3 data 27.1.2017, ossia ben dopo l'adozione della impugnata delibera. Nel merito, in ogni caso, aderivano alle difese svolte dagli attori.
Si costituiva il convenuto il quale nella sua memoria faceva Parte_1 riferimento a fatti relativi ad altro procedimento, pendente innanzi al Tribunale di
Napoli ed avente R.G. n. 24060/06, al quale chiedeva di riunire il presente procedimento. Chiedeva, altresì, di integrare il contraddittorio nei confronti di e , madre di convenuta. Si Controparte_9 Persona_1 Controparte_4 riservava, infine, di formulate una richiesta di danni nei confronti dell'Avv. Antonio
SI, difensore degli attori, e di chiedere l'annullamento degli atti di acquisto dei condomini e . CP_2 CP_3 CP_10
Si costituivano, infine, congiuntamente l'Avv. e l'Avv. Parte_1 CP_8 per l'udienza del 15.6.2018, dichiarando entrambi di voler rinunciare agli
[...] effetti della delibera impugnata, in quanto nulla e/o inesistente e/o inefficace, chiedendo dichiararsi definitamente cessata la materia del contendere.
Instaurato regolarmente il contradditorio, il Giudice, rigettate una serie di eccezioni formulate dai convenuti e , nelle memorie ex art.183 co.6 Pt_1 Controparte_8
c.p.c. I e II termine, perché infondate, irrituali o, comunque, tardive, definitivamente pronunciandosi sulla impugnazione della delibera condominiale datata al giorno
8.11.2016, nella qui gravata sentenza n. 5301/2021 così statuiva: “1) accoglie
l'impugnazione e per l'effetto annulla la delibera impugnata;
2) condanna i convenuti avv. e avv. in solido tra loro, alla refusione delle Parte_1 Controparte_8 spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano in euro 250,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella
pagina 3 di 12 misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) compensa le spese tra attori e convenuti e;
4) ordina la cancellazione delle frasi offensive CP_7 CP_6 rivolte all'avv. SI e contenute nella comparsa di costituzione, nella memoria ex art.183 co.6 c.p.c.”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la testé menzionata sentenza n. 5301/2021 del Tribunale di Napoli.
Orbene, con una difficile identificazione dei singoli, distinti motivi di gravame contenuti nell'atto di impugnazione compendiantesi nella richiesta di dichiarare la nullità e/o inopponibilità della sentenza per come emessa, “richiamandosi espressamente, e da allegare al presente giudizio, tutta la documentazione depositata in primo grado” e con l'articolazione di argomentazioni ed eccezioni nuove rispetto al petitum e al decisum, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo dichiarare:“1) la cessazione della materia del contendere per essere nulla l'assemblea impugnata per essere stata convocata da soggetto non legittimato, e, comunque, per mancata convocazione anche del soggetto di cui all'assemblea del 22.07.2004; 2) subordinatamente, l'avvenuta rinunzia agli effetti dell'assemblea impugnata, neppure valutata;
3) la nullità della predetta assemblea da dichiararsi di ufficio;
4) la nullità e
/o irregolarità e/o inopponibilità della mediazione indicata per mancata convocazione di tutti i comproprietari del fabbricato in alla;
5) la CP_5 Controparte_5 inesistenza di qualunque offesa nei confronti dell'avv. SI che, per ogni effetto di legge, dovrà essere sottoposto ad esame in ordine alla dichiarata eliminazione del pericolo nonostante l'opposizione dei concludenti e nella Parte_1 CP_8 qualità; 6) in ogni caso, per non avere esaminato le singole opposizioni ai singoli comportamenti dei soggetti per conto dei quali si è costituita controparte in giudizio, opposizioni e criticità mai specificata nell'ambito della sentenza;
7) in ogni caso, per mancata riunione al giudizio n.r.g. 24060/06 dichiarativo sia alla specificazione dei soggetti proprietari del fabbricato con il deposito dei relativi titoli di proprietà e delle percentuali di divisione delle spese comuni o di valutazione millesimale per la valutazione della divisione delle spese comuni in base ai titoli di proprietà ed alle relative divisioni ex lege;
8) nullità del giudizio di primo grado in quanto l'atto introduttivo risulta sottoscritto da cinque soggetti comprensivo sia delle parti che
pagina 4 di 12 dell'avvocato indicato, mentre nel giudizio stesso risultano nominati gli Avv.ti Pt_1
e OL SI, mentre la sentenza dichiara esistente in atti, in contrasto con la copia posseduta dal concludente, del mandato ai due avvocati, nonostante che la firma è di un sol soggetto”.
Con un comparsa del 31.12.2021, si sono ritualmente costituiti e Controparte_1
, chiedendo preliminarmente: 1) la correzione de “l'errore materiale Controparte_2 contenuto nella sentenza, per il quale si è agito con separata istanza”; 2) di dichiarare inammissibile “il contraddittorio su domande nuove dell'avv. e su documenti Pt_1 da lui prodotti al momento dell'iscrizione a ruolo dell'appello”; 3) dichiarare l'inammissibilità in toto dell'avverso gravame, per essere stato lo stesso redato in violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; 4) il difetto di interesse ad impugnare da parte del gravante, il quale, avendo mostrato di concordare sull'invalidità radicale della delibera, in questa sede “vorrebbe solo evitare la condanna alle spese di lite valorizzando una rinunzia effettuata da lui in corso di causa” del tutto tardivamente;
5) disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti del oltre che dei condomini Controparte_11 CP_8
, e , tutte parti del giudizio di primo
[...] Controparte_6 CP_7 grado, avendo l'appellante incongruamente “ritenuto di non notificare l'appello né al né ai condomini diversi dagli attori”. Nel merito, poi, ha istato per il CP_5 rigetto integrale dell'avverso gravame, data la sua manifesta infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della resa in primo grado e condanna alle spese di grado delle parti impugnanti con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Nelle comparse conclusionali depositate in atti parte appellata ha rappresentato che la richiesta correzione di errore materiale è stata effettuata dal Tribunale con decreto del 12-13-07.2022 .
Con ordinanza del 22-23.3.2022 il Collegio ha dichiarato la contumacia degli appellati e ed ordinato all'appellante l'integrazione CP_3 Controparte_4 del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti del
[...]
nonché di , e Controparte_11 Controparte_8 Controparte_6
, assegnando, all'uopo, il termine perentorio di trenta giorni dalla CP_7 comunicazione dell'ordinanza e rinviando, in prosieguo, all'udienza del 20.9.2022, riservandosi all'esito ogni provvedimento.
pagina 5 di 12 Con ordinanza del 20-21.9.2022 la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per autorizzare parte appellante alla richiesta rinnovazione della notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_8 considerando la causa matura per la decisione, ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con ordinanza del 3.6.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Va, anzitutto, premessa la avvenuta integrazione del contraddittorio da parte dell'appellante nei confronti di in Controparte_5 persona del legale rapp.te pt, di e dei quali va Controparte_6 CP_7 dichiarata la contumacia non essendosi costituiti.
L'appello principale proposto dall'Avv. deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile, ex art. 331, co.2, c.p.c..
Invero, parte appellante non risulta aver ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di disposto con ordinanza del Controparte_8
23.3.2022 come rilevato dalla Corte con ordinanza del 20-21.9.2022.
Orbene, al riguardo va premesso che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. civ, sez L, ordinanza n. 17577 del 21.8.2020).
Nel caso in esame, parte appellante non ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente;
invero, soltanto, nelle note di trattazione scritta del 13.9.2022 ha chiesto di essere autorizzata a rinotificare l'atto a testualmente Controparte_8 affermando : “atteso che risulta una cartolina non regolarizzata nei termini di legge,
pagina 6 di 12 risultante malamente irreperibile, invece che una notifica ai sensi dell'art. 140 o 143
c.p.c.”.
Dunque, in assenza della dimostrazione dell'esatto e tempestivo assolvimento del detto onere di rinotifica da parte dell'appellante, va dichiarata l'inammissibilità dello spiegato gravame principale.
L'appello proposto dall'Avv. è inammissibile anche sotto altro Parte_1 profilo.
Come noto, dal momento che l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma sostanzialmente vòlto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall' art. 342 comma 1 c.p.c., pur prescindendo da qualsiasi formalismo, richiede pur sempre “che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. n. 26151/2023, ex multis).
La Cassazione ha, all'uopo, recentemente osservato che il singolo motivo d'impugnazione deve essere rappresentato dall'enunciazione “delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”
(Cass. n. 18474/2023).
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
pagina 7 di 12 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
Ora, ritiene il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello non è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal
Tribunale.
I motivi dell'odierno gravame si risolvono nella pedissequa riproposizione delle critiche già articolate in primo grado ed appaiono del tutto generici, non risultando possibile, neanche con il massimo sforzo esegetico, enucleare le censure e i vizi della sentenza che l'appellante intendeva denunciare.
pagina 8 di 12 Nel formulare il gravame che qui ci occupa, infatti, l'appellante si è limitato a riproporre eccezioni già congruamente dichiarate infondate dalla decisione resa in prime cure – quali, ad esempio: 1) atto di citazione pretesamente firmato da un solo avvocato;
2) difensori asseritamente nominati in maniera solo congiunta;
3) asserita nullità del mandato fiduciario;
4) pretesa mancata indicazione in sentenza della rinunzia alla delibera impugnata da parte degli originari attori;
5) preteso mancato esame di altre eccezioni ritualmente formulate;
6) pretesa mancata indicazione del decesso di e pretesa mancata integrazione del contraddittorio nei Persona_2 confronti dei suoi eredi;
7) pretesa irregolarità della mediazione, che aveva visto la partecipazione del non più condomino;
8) pretesa inesistenza di un CP_3 amministratore legalmente nominato;
9) decisione asseritamente erronea di non integrazione del contraddittorio nei confronti di;
10) pretesa Controparte_9 mancata riunione al giudizio al giudizio avente R.G. n. 24060/06 –; oppure, a formulare motivi di appello che riproducono doglianze già formulate o comunque superate dagli attori in prime cure – quali, ad esempio: 1) mancata regolarità della assemblea, perché convocata da un soggetto non condomino, né legittimato
( ); 2) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Controparte_9 eredi di e/o di tutti i comproprietari. Persona_2
Ed ancora l'appellante, si è limitato a proporre domande o formulare eccezioni completamente estrenee rispetto al petitum originario, attinente all'impugnazione di una delibera assembleare – quali, ad esempio: 1) “richiesta di un esame da parte di un CTU specializzato”, non si comprende bene per accertare cosa;
2) produzione di
“una certificazione dell'impresa SOGEICO con la quale si dichiaravano i lavori relativi al terrazzo di copertura del fabbricato”, lavori mai oggetto di contestazioni o domande da parte degli attori originari;
3) deposito dei “titoli di proprietà e delle percentuali di divisione delle spese comuni o di valutazione millesimale per la valutazione della divisione delle spese comuni in base ai titoli di proprietà ed alle relative divisioni ex lege”, questioni mai oggetto delle domande formulate originariamente in citazione.
Infine, l'appellante ha sollevato eccezioni la cui infondatezza era già univocamente emersa all'esito dell'istruttoria del primo grado – quali, ad esempio la contestazione dell'esistenza: 1) del condominio;
2) dell'amministratore validamente nominato;
3)
pagina 9 di 12 del contratto di compravendita di alcuni proprietari condomini;
4) del numero stesso dei condomini.
Deve, dunque, ritenersi che l'atto di gravame sia mancante, di un'indicazione puntuale ed argomentata: 1) delle singole, specifiche parti del provvedimento che si intende appellare;
2) delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
3) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e soprattutto della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, di guisa tale da poter affermare che non si ha, nel caso in esame una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Né l'appellante ha mai prospettato possibili narrazioni alternative a quella compiuta dal giudice di primo grado o indicato le circostanze da cui scaturirebbero le pur lamentate violazioni di legge, elementi tutti indispensabili ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendosi piuttosto limitato ad una ridondante reiterazione delle pretese già avanzate nel pregresso grado di giudizio.
Ebbene, come già anticipato, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dall'art. 342 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere compiuto il riesame della sentenza impugnata – impone all'appellante non solo di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, ma anche di accompagnarle con argomentazioni razionali che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. n. 2217/2007).
Detto altrimenti, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia messo in condizione non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (Cass.
n. 22123/2009).
Ebbene, nessuno dei predetti elementi costitutivi, di cui ai numeri 1, 2 e 3, dall'art. 342 c.p.c., viene in evidenza dall'atto di impugnazione di , né è Parte_1
pagina 10 di 12 possibile evincerli in via interpretativa, con la conseguenza che l'appello deve ritenersi inammissibile.
Le spese processuali
La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall' AVV. Pt_1
comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del
[...] secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 in base al valore della controversia.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5301/2021, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data
4.6.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
pagina 11 di 12 1) dichiara la contumacia di in Controparte_5 persona del legale rapp.te pt (CF ), C.F._6 Controparte_6
(CF ), (CF ); C.F._7 CP_7 C.F._8
2) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5301/2021, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data
4.6.2021;
3) condanna l'appellante, da al pagamento in favore di parte Parte_1 appellata costituita ( e ) delle spese del Controparte_1 Controparte_2 giudizio secondo grado, che liquidano complessivamente in € 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con attribuzione in favore dei difensori antistatari;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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