TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/11/2024, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 210/2024 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] Giacomo n. 7 e
, Parte_2 C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...] entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in calce al C.F._3 presente atto Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 02/10/2024” Collegio del 30.10.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT il 02/09/2024 del seguente letterale tenore:
“La scrivente difesa, nel richiamare quanto formulato, dedotto, capitolato e concluso nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 16.01.2024, insiste nelle conclusioni ivi indicate ed in particolare: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Nardodipace (VV) in data 07.08.2005 […] alle seguenti condizioni CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
3. I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sulle figlie minori in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Il padre potrà tenere con sé le figlie secondo gli accordi tra i coniugi e, in ogni caso, in difetto di accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 20:00 quando riaccompagnerà le minori presso l'abitazione materna;
• tutte le settimane, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì) dalle ore 18 e fino al mattino successivo quando verranno riaccompagnate a scuola;
• per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con le figlie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a cominciare dal 2020 in cui trascorrerà con le figlie dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 1 di 2 • Le figlie trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, a partire dall'anno 2021 in cui staranno con il padre nel giorno di Pasqua e con la madre nel giorno del Lunedì dell'Angelo;
• nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, le minori staranno in alternanza con il padre o con la madre, a partire dal 01 novembre 2020 che trascorreranno con la madre;
• per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni anche non consecutivi, che verranno comunque concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative;
• resta fermo il fatto che le modalità di visita verranno attuate compatibilmente con le reciproche esigenze di padre e madre e delle minori, ivi comprese le attività scolastiche sportive e ludiche di queste ultime.
5. Il mantenimento delle minori sarà a carico di ciascun genitore nei periodi in cui le stesse permarranno presso di loro;
6. I genitori provvederanno al 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative necessitate o concordate e successivamente documentate a favore delle figlie (specificamente individuate con riferimento al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Ivrea del 24.06.2016);
7. Si dà atto che in deroga a quanto previsto dal predetto protocollo i Sig.ri e si Parte_1 Parte_2 obbligano a sostenere al 50% ciascuno anche tutte le spese relative al vestiario delle figlie, intendendosi per tale l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione e i cambi di taglia, le spese relative alla mensa scolastica, le spese inerenti la cancelleria scolastica ed i medicinali da banco;
8. I signori e si dichiarano entrambi autosufficienti rinunciando reciprocamente a Parte_1 Parte_2 qualsivoglia gi separatamente ogni altro aspetto di tipo patrimoniale e dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Nardodipace (VV) in data 07/08/2005 (trascritto al n. 1 P II Serie A anno 2005 registro atti matrimonio Comune di Nardodipace), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione sono nate due figlie, attualmente ancora minorenni: nata a [...] in data [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] in data [...]. Separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Per_2 Ivrea con verbale del 13/01/2021, omologato con decreto n. 855/2021 del 18/02/2021. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di un decreto di omologa delle condizioni di separazione. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardidipace (VV) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 30.10.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 210/2024 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] Giacomo n. 7 e
, Parte_2 C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...] entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in calce al C.F._3 presente atto Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 02/10/2024” Collegio del 30.10.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT il 02/09/2024 del seguente letterale tenore:
“La scrivente difesa, nel richiamare quanto formulato, dedotto, capitolato e concluso nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 16.01.2024, insiste nelle conclusioni ivi indicate ed in particolare: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Nardodipace (VV) in data 07.08.2005 […] alle seguenti condizioni CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
3. I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sulle figlie minori in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Il padre potrà tenere con sé le figlie secondo gli accordi tra i coniugi e, in ogni caso, in difetto di accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 20:00 quando riaccompagnerà le minori presso l'abitazione materna;
• tutte le settimane, due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì) dalle ore 18 e fino al mattino successivo quando verranno riaccompagnate a scuola;
• per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con le figlie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a cominciare dal 2020 in cui trascorrerà con le figlie dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 1 di 2 • Le figlie trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, a partire dall'anno 2021 in cui staranno con il padre nel giorno di Pasqua e con la madre nel giorno del Lunedì dell'Angelo;
• nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, le minori staranno in alternanza con il padre o con la madre, a partire dal 01 novembre 2020 che trascorreranno con la madre;
• per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni anche non consecutivi, che verranno comunque concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative;
• resta fermo il fatto che le modalità di visita verranno attuate compatibilmente con le reciproche esigenze di padre e madre e delle minori, ivi comprese le attività scolastiche sportive e ludiche di queste ultime.
5. Il mantenimento delle minori sarà a carico di ciascun genitore nei periodi in cui le stesse permarranno presso di loro;
6. I genitori provvederanno al 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative necessitate o concordate e successivamente documentate a favore delle figlie (specificamente individuate con riferimento al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Ivrea del 24.06.2016);
7. Si dà atto che in deroga a quanto previsto dal predetto protocollo i Sig.ri e si Parte_1 Parte_2 obbligano a sostenere al 50% ciascuno anche tutte le spese relative al vestiario delle figlie, intendendosi per tale l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione e i cambi di taglia, le spese relative alla mensa scolastica, le spese inerenti la cancelleria scolastica ed i medicinali da banco;
8. I signori e si dichiarano entrambi autosufficienti rinunciando reciprocamente a Parte_1 Parte_2 qualsivoglia gi separatamente ogni altro aspetto di tipo patrimoniale e dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Nardodipace (VV) in data 07/08/2005 (trascritto al n. 1 P II Serie A anno 2005 registro atti matrimonio Comune di Nardodipace), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione sono nate due figlie, attualmente ancora minorenni: nata a [...] in data [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] in data [...]. Separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Per_2 Ivrea con verbale del 13/01/2021, omologato con decreto n. 855/2021 del 18/02/2021. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di un decreto di omologa delle condizioni di separazione. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardidipace (VV) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 30.10.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2