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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2594/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco DIce
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale DIce Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594 del 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Monaco Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Errico
Fardella V.lo Giglione n. 05, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina (LT), Piazza Aurelio
Saffi n. 15, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto, in data 24.08.2002, matrimonio concordatario con pagina 1 di 8 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cisterna di Latina al n. 50, Parte Controparte_1
II, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nascevano due figli: il 26.05.2005 in Velletri e il 4.12.2009 in Latina. Con ricorso giudiziale di separazione Per_1 Per_2 si otteneva, in data 12.02.2019, sentenza parziale di separazione, mentre per le altre questioni i coniugi raggiungevano un accordo e chiedevano la conversione della separazione giudiziale in consensuale al
Tribunale di Latina che, con sentenza del 15.09.2021, dichiarava la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “A) Affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre e diritto-dovere di visita paterno il martedì ed il venerdì, con pernotto ed obbligo di accompagno a scuola. Il padre potrà inoltre, tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal venerdì al lunedì con obbligo di accompagno a scuola, durante il periodo scolastico. I figli, inoltre, trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno della
Vigilia o del Natale, il giorno di Pasqua o Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate previo accordo tra gli stessi genitori, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Le necessarie comunicazioni tra i coniugi, nell'interesse esclusivo dei figli minori, dovranno avvenire attraverso i seguenti indirizzi e-mail e di posta elettronica: per Controparte_1
per B) -Assegnazione della Email_1 Parte_1 Email_2 casa coniugale, con gli arredi esistenti, alla ricorrente;
C) -Versamento a carico del resistente dell'assegno di mantenimento in favore della prole di euro 275,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, come disposto e consigliato dal DIce con ordinanza del 17.11.2020. D) -Assegno per il nucleo familiare e/o assegno unico (o comunque denominato) attribuito in favore della Sig.ra , genitore Controparte_1 collocatario. E) I coniugi rinunciano espressamente ad un assegno di mantenimento. F) I coniugi dichiarano di rinunciare sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza, con diritto di chiedere in ogni momento, la modifica dei provvedimenti stabiliti, riguardanti la prole e i coniugi ai sensi dell'art.710 c.p.c. G) Dichiarano di prestare fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto. H) Dichiarano, inoltre, di prestare fin da ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto per i figli minori, per consentire agli stessi di partecipare a viaggi organizzati dalla scuola”. Deduceva inoltre il ricorrente che, trascorsi i termini di legge per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale, non vi era più stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e appariva, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che avevano proseguito a vivere separatamente e nel reciproco rispetto ma che gli stessi non erano riusciti a trovare un accordo circa le condizioni pagina 2 di 8 economiche nell'ambito del promuovendo divorzio. Rappresentava, inoltre, che si era verificato un mutamento delle condizioni esistenti e considerate al momento della pronuncia della separazione con sentenza, rendendosi pertanto necessaria una revisione degli accordi precedentemente intercorsi tra le parti. Il ricorrente deduceva che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione risultava eccessivamente gravoso rispetto al reddito da lui percepito, tanto da impedirgli di condurre una vita dignitosa e di reperire un'abitazione autonoma, essendo stato costretto, a seguito della separazione, a tornare a vivere presso l'abitazione dei propri genitori anziani. La richiesta di riduzione dell'assegno si fondava, altresì, sulla circostanza che il suo reddito mensile medio si attestava tra euro
1.200,00 ed euro 1.300,00, somma con la quale egli provvedeva anche al pagamento integrale della rata del mutuo, pari a euro 500,00, oltre a un ulteriore esborso mensile di euro 258,00 per due finanziamenti contratti durante il matrimonio nell'interesse della famiglia. Considerando, inoltre, l'importo mensile destinato al mantenimento dei figli, il ricorrente evidenziava come il proprio reddito residuo fosse sostanzialmente nullo, senza contare l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, con conseguenti difficoltà nel far fronte alle esigenze quotidiane e nel mantenere un tenore di vita dignitoso. Rappresentava, infine, che le proprie condizioni economiche si erano notevolmente aggravate, mentre quelle della sig.ra risultavano più favorevoli, in quanto la stessa non CP_1 sosteneva spese per mutuo o debiti familiari, né spese ordinarie, vivendo nella casa con il nuovo compagno, e percepiva un reddito derivante dall'attività di pulizie domestiche, oltre al contributo per il mantenimento dei figli. La resistente, quindi, poteva contare sul sostegno economico del compagno attesa la convivenza intrapresa da anni e non aveva a suo carico le spese per le utenze e per la casa, ragione che giustificava la riduzione del mantenimento a favore dei figli.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava la volontà di trascorrere un tempo maggiore con i figli, giustificando in tal modo la richiesta di un collocamento paritario degli stessi, con contribuzione diretta al loro mantenimento. In subordine, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a euro 150,00 mensili per ciascun figlio, con possibilità di corresponsione diretta agli stessi, anziché alla madre, a decorrere dal compimento del loro diciottesimo anno di età. Rappresentava, inoltre, che la CP_1 non risiedeva più nell'abitazione coniugale, sita in Cisterna di Latina, Via Appia Nord Km 54.400 n.
101, interno 8, essendosi trasferita stabilmente, a partire dal 2020, presso l'immobile sito in Cisterna di
Latina, Via Santa Chiara s.n.c., di proprietà del convivente sig. , portando con Controparte_2 sé anche i figli minori. La relazione tra la resistente e il sig. , secondo quanto dedotto, era CP_2 stabile e consolidata, come dimostrato dall'abbandono della casa coniugale e dalla convivenza instaurata presso la nuova abitazione. Egli, quindi, era stato costretto a lasciare la casa coniugale e a vivere dai propri genitori non potendo pagare un affitto, con una casa di sua proprietà al 50%, pagina 3 di 8 attualmente libera e abbandonata dal coniuge assegnatario. Alla luce di ciò chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale, onde farvi ritorno con i figli, sradicati dalla loro abitazione di origine, così da garantire agli stessi la stabilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico, dove erano cresciuti.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiedeva che: “la S.V. Ill.ma, visto l'art. 4 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 e ss. mm., esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, di voler fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé, ed ivi esperito il rituale tentativo di conciliazione e previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi di rimettere le parti innanzi al DIce Istruttore per la prosecuzione del giudizio di merito, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale in Cisterna di Latina Via Appia nord n.101 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata al Sig. che potrà vivere nella Parte_1 stessa con i propri figli. Le spese ordinarie relative l'immobile saranno a totale carico del Sig.
[...]
(tasse e utenze).
3. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione paritaria, Pt_1 pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni la settimana martedì, mercoledì e venerdì tenendoli con sé anche a dormire, attesa la disponibilità dei nonni dove il padre attualmente è collocato al pernottamento e attesa la richiesta di assegnazione della casa al Sig. li Pt_1 accompagnerà il giorno successivo a scuola, mentre nei fine settimana, a settimane alterne, terrà i minori con sé l'intera giornata di sabato e l'intera domenica, accompagnando il lunedì i minori a scuola. Il giorno della Vigilia o del Natale, il giorno di Pasqua o Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Il Sig.
[...]
provvederà al mantenimento diretto dei figli collocati presso di Lui per maggior tempo. Pt_1
Qualora detta richiesta non venga accolta il Sig. DI verserà un assegno di mantenimento pari ad €
150,00 per ciascun figlio atteso il collocamento paritario e le difficoltà economiche o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Dalla maggiore età dei figli, il padre verserà il mantenimento direttamente a favore degli stessi. Per quanto attiene alle spese straordinarie che riguardano i figli le parti convengono che tutte le spese mediche effettuate presso il SSN necessarie saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, previo esibizione delle ricevute di spesa, mentre quelle scolastiche sportive e visite mediche private saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, previo accordo ed esibizione delle ricevute di spesa. Le ulteriori spese straordinarie quali quelle voluttuarie o quelle non necessarie di qualsiasi natura, saranno ripartite nella misura del 50% e pagina 4 di 8 tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate solo nel caso in cui esse siano state previamente concordate. In mancanza di preventivo accordo esse resteranno a carico del genitore che le abbia sostenute. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio ma sostenendo di non poter acconsentire alle ulteriori richieste del ricorrente poiché completamente destituite di fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, contrarie all'interesse dei minori. La resistente evidenziava che il ricorso per separazione giudiziale era stato successivamente definito con sentenza del 17 settembre 2021, a seguito di un accordo intervenuto tra i coniugi, raggiunto solo dopo l'espletamento dei mezzi istruttori. Rilevava, inoltre, che il sig. in data 4 Pt_1 maggio 2022, a soli sette mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, conferiva incarico al proprio legale di fiducia per la proposizione del ricorso volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale formulava richieste di modifica sostanziale e radicale di tutte le condizioni pattuite in sede di separazione. La resistente osservava, infine, che sin dall'inizio della separazione il sig. aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento rancoroso, manifestatosi attraverso Pt_1 continue offese gratuite e, soprattutto, nella totale assenza di collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli. In particolare, egli non si era mai occupato dello stato di salute e/o delle patologie di cui erano affetti i due minori;
non li aveva mai seguiti nel loro percorso scolastico e/o formativo di alcun genere
(sportivo, musicale, religioso); non aveva provveduto al pagamento integrale dell'assegno di mantenimento stabilito in sentenza e non aveva mai versato la propria quota delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Inoltre, il era totalmente assente in relazione alla attività Pt_1 scolastica dei minori, non aveva mai iscritto i figli a scuola, non aveva mai provveduto ad acquistare i libri di testo necessari, né le aveva mai rimborsato le relative spese e tasse, non aveva mai incontrato i professori dei propri figli, non avendo mai partecipato ad un colloquio genitori-insegnanti, disinteressandosi del loro rendimento scolastico. La resistente sosteneva inoltre che la richiesta di collocamento paritario era improponibile anche in ragione degli orari di lavoro del resistente.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, i minori e avevano espresso la Per_2 Per_3 volontà di trascorrere con il padre ed i nonni un solo fine settimana ogni quindici giorni, riducendo i tempi dell'attuale diritto di visita.
La resistente evidenziava, inoltre, che il ricorrente non aveva mai provveduto al regolare versamento del contributo al mantenimento dei figli, risultando già debitore di una somma superiore a euro
10.000,00. Contestava, altresì, le motivazioni addotte dal sig. a sostegno della richiesta di Pt_1 riduzione dell'assegno di mantenimento, precisando che il mutuo da lui menzionato non era stato contratto nell'interesse della famiglia, bensì sottoscritto congiuntamente ai suoi genitori, unici ed pagina 5 di 8 esclusivi datori di ipoteca, i quali risultavano anch'essi obbligati in solido al pagamento delle relative rate, e che non corrispondeva al vero che il sig. avesse contratto due finanziamenti nell'interesse Pt_1 della famiglia.
In merito alle proprie condizioni economiche, la dichiarava di non svolgere alcuna attività CP_1 lavorativa, essendo interamente dedicata alla cura dei figli. Precisava, tuttavia, di essere attivamente alla ricerca di un'occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza. Contestava, inoltre, come del tutto infondata e inconferente la dedotta convivenza presso l'abitazione del nuovo compagno, sostenuta dal ricorrente. Affermava, infatti, di non aver intrapreso una relazione more uxorio, né di aver costituito un nuovo legame caratterizzato da stabilità e continuità.
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Chiede che il sig. Presidente Voglia Controparte_1 confermare le condizioni della separazione, ad eccezione delle modalità e dei tempi del diritto di visita del sig. e che, pertanto, in via provvisoria ed urgente voglia adottare i seguenti Parte_1 provvedimenti: A) -Affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre e diritto-dovere di visita paterno, a fine settimana alterni, dal venerdì al lunedì con obbligo di accompagno a scuola, durante il periodo scolastico. I figli, inoltre, trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno della Vigilia o del
Natale, il giorno di Pasqua o Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate previo accordo tra gli stessi genitori, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Le necessarie comunicazioni tra i coniugi, nell'interesse esclusivo dei figli minori, dovranno avvenire attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: per per Controparte_1 Email_1 Pt_1
. B) -Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi esistenti,
[...] Email_2 al genitore collocatario;
C) -Versamento a carico del sig. dell'assegno di mantenimento Parte_1 in favore della prole di euro 275,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. D) -Assegno per il nucleo familiare e/o assegno unico
(o comunque denominato) attribuito integralmente (100%) in favore della sig.ra , Controparte_1 genitore collocatario. E) I coniugi rinunciano espressamente ad un assegno di mantenimento”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, non ravvisando pregiudizi per i figli della coppia né un mutamento significativo delle condizioni delle parti, disponeva la conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione, relativamente all'affidamento, alla collocazione, all'assegnazione della casa coniugale, al regime di frequentazione e al contributo economico. Concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c., all'udienza del 20.05.2024, il DIce formulava la seguente proposta transattiva: “assegno di pagina 6 di 8 € 470,00 con assegno universale integralmente a favore della oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie come da Protocollo vigente e rivalutazione Istat. Con compensazione delle spese di lite”, proposta che entrambe le parti dichiaravano di accettare. Il DIce pertanto modificava i provvedimenti temporanei e urgenti come da proposta transattiva accettata (salvo, per quanto non indicato nella proposta, quanto indicato nei provvedimenti temporanei e urgenti) con decorrenza del nuovo assegno come rimodulato dal mese di giugno 2024; la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo al fine di consentire la produzione in giudizio delle copie conformi all'originale della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 2970/2019, emessa dal Tribunale di Latina in data 10 dicembre 2019 e pubblicata il 12 dicembre 2019, nonché della sentenza che aveva definito le domande accessorie alla separazione, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 15 settembre 2021, con attestazione di passaggio in giudicato. Una volta depositata la documentazione richiesta, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Tanto premesso in fatto, le condizioni concordate dalle parti, del tutto conformi alla proposta transattiva formulata dal DIce, risultano meritevoli di accoglimento.
Quanto al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita paterno, lo stesso risulta conforme all'interesse del minore , in quanto si pone in continuità con quanto già previsto in sede di Per_2 separazione, garantendo una frequentazione equilibrata con entrambi i genitori, anche in considerazione dell'età del ragazzo. Conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale resta confermata in favore della Nulla va disposto, invece, in ordine all'affidamento e al Pt_2 collocamento della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne, sebbene non ancora Persona_4 economicamente autosufficiente. Appare altresì congruo quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico dei figli.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 2594 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
24.08.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cisterna di Latina al n. 50, Parte
II, Serie A;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 7 di 8 affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e diritto-dovere di visita paterno secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
Conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
Pone a carico di un mantenimento mensile in favore dei figli che quantifica in Parte_1 complessivi € 470,00 (€ 235,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare alla resistente entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
Dispone che l'assegno Unico Universale per i figli verrà percepito al 100% da , Controparte_1 genitore collocatario.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 28 ottobre 2025
Il DIce relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco DIce
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale DIce Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594 del 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Monaco Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Errico
Fardella V.lo Giglione n. 05, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina (LT), Piazza Aurelio
Saffi n. 15, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto, in data 24.08.2002, matrimonio concordatario con pagina 1 di 8 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cisterna di Latina al n. 50, Parte Controparte_1
II, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nascevano due figli: il 26.05.2005 in Velletri e il 4.12.2009 in Latina. Con ricorso giudiziale di separazione Per_1 Per_2 si otteneva, in data 12.02.2019, sentenza parziale di separazione, mentre per le altre questioni i coniugi raggiungevano un accordo e chiedevano la conversione della separazione giudiziale in consensuale al
Tribunale di Latina che, con sentenza del 15.09.2021, dichiarava la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “A) Affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre e diritto-dovere di visita paterno il martedì ed il venerdì, con pernotto ed obbligo di accompagno a scuola. Il padre potrà inoltre, tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal venerdì al lunedì con obbligo di accompagno a scuola, durante il periodo scolastico. I figli, inoltre, trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno della
Vigilia o del Natale, il giorno di Pasqua o Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate previo accordo tra gli stessi genitori, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Le necessarie comunicazioni tra i coniugi, nell'interesse esclusivo dei figli minori, dovranno avvenire attraverso i seguenti indirizzi e-mail e di posta elettronica: per Controparte_1
per B) -Assegnazione della Email_1 Parte_1 Email_2 casa coniugale, con gli arredi esistenti, alla ricorrente;
C) -Versamento a carico del resistente dell'assegno di mantenimento in favore della prole di euro 275,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, come disposto e consigliato dal DIce con ordinanza del 17.11.2020. D) -Assegno per il nucleo familiare e/o assegno unico (o comunque denominato) attribuito in favore della Sig.ra , genitore Controparte_1 collocatario. E) I coniugi rinunciano espressamente ad un assegno di mantenimento. F) I coniugi dichiarano di rinunciare sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza, con diritto di chiedere in ogni momento, la modifica dei provvedimenti stabiliti, riguardanti la prole e i coniugi ai sensi dell'art.710 c.p.c. G) Dichiarano di prestare fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto. H) Dichiarano, inoltre, di prestare fin da ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto per i figli minori, per consentire agli stessi di partecipare a viaggi organizzati dalla scuola”. Deduceva inoltre il ricorrente che, trascorsi i termini di legge per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale, non vi era più stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e appariva, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che avevano proseguito a vivere separatamente e nel reciproco rispetto ma che gli stessi non erano riusciti a trovare un accordo circa le condizioni pagina 2 di 8 economiche nell'ambito del promuovendo divorzio. Rappresentava, inoltre, che si era verificato un mutamento delle condizioni esistenti e considerate al momento della pronuncia della separazione con sentenza, rendendosi pertanto necessaria una revisione degli accordi precedentemente intercorsi tra le parti. Il ricorrente deduceva che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione risultava eccessivamente gravoso rispetto al reddito da lui percepito, tanto da impedirgli di condurre una vita dignitosa e di reperire un'abitazione autonoma, essendo stato costretto, a seguito della separazione, a tornare a vivere presso l'abitazione dei propri genitori anziani. La richiesta di riduzione dell'assegno si fondava, altresì, sulla circostanza che il suo reddito mensile medio si attestava tra euro
1.200,00 ed euro 1.300,00, somma con la quale egli provvedeva anche al pagamento integrale della rata del mutuo, pari a euro 500,00, oltre a un ulteriore esborso mensile di euro 258,00 per due finanziamenti contratti durante il matrimonio nell'interesse della famiglia. Considerando, inoltre, l'importo mensile destinato al mantenimento dei figli, il ricorrente evidenziava come il proprio reddito residuo fosse sostanzialmente nullo, senza contare l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, con conseguenti difficoltà nel far fronte alle esigenze quotidiane e nel mantenere un tenore di vita dignitoso. Rappresentava, infine, che le proprie condizioni economiche si erano notevolmente aggravate, mentre quelle della sig.ra risultavano più favorevoli, in quanto la stessa non CP_1 sosteneva spese per mutuo o debiti familiari, né spese ordinarie, vivendo nella casa con il nuovo compagno, e percepiva un reddito derivante dall'attività di pulizie domestiche, oltre al contributo per il mantenimento dei figli. La resistente, quindi, poteva contare sul sostegno economico del compagno attesa la convivenza intrapresa da anni e non aveva a suo carico le spese per le utenze e per la casa, ragione che giustificava la riduzione del mantenimento a favore dei figli.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava la volontà di trascorrere un tempo maggiore con i figli, giustificando in tal modo la richiesta di un collocamento paritario degli stessi, con contribuzione diretta al loro mantenimento. In subordine, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a euro 150,00 mensili per ciascun figlio, con possibilità di corresponsione diretta agli stessi, anziché alla madre, a decorrere dal compimento del loro diciottesimo anno di età. Rappresentava, inoltre, che la CP_1 non risiedeva più nell'abitazione coniugale, sita in Cisterna di Latina, Via Appia Nord Km 54.400 n.
101, interno 8, essendosi trasferita stabilmente, a partire dal 2020, presso l'immobile sito in Cisterna di
Latina, Via Santa Chiara s.n.c., di proprietà del convivente sig. , portando con Controparte_2 sé anche i figli minori. La relazione tra la resistente e il sig. , secondo quanto dedotto, era CP_2 stabile e consolidata, come dimostrato dall'abbandono della casa coniugale e dalla convivenza instaurata presso la nuova abitazione. Egli, quindi, era stato costretto a lasciare la casa coniugale e a vivere dai propri genitori non potendo pagare un affitto, con una casa di sua proprietà al 50%, pagina 3 di 8 attualmente libera e abbandonata dal coniuge assegnatario. Alla luce di ciò chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale, onde farvi ritorno con i figli, sradicati dalla loro abitazione di origine, così da garantire agli stessi la stabilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico, dove erano cresciuti.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiedeva che: “la S.V. Ill.ma, visto l'art. 4 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 e ss. mm., esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, di voler fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé, ed ivi esperito il rituale tentativo di conciliazione e previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi di rimettere le parti innanzi al DIce Istruttore per la prosecuzione del giudizio di merito, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale in Cisterna di Latina Via Appia nord n.101 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata al Sig. che potrà vivere nella Parte_1 stessa con i propri figli. Le spese ordinarie relative l'immobile saranno a totale carico del Sig.
[...]
(tasse e utenze).
3. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione paritaria, Pt_1 pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni la settimana martedì, mercoledì e venerdì tenendoli con sé anche a dormire, attesa la disponibilità dei nonni dove il padre attualmente è collocato al pernottamento e attesa la richiesta di assegnazione della casa al Sig. li Pt_1 accompagnerà il giorno successivo a scuola, mentre nei fine settimana, a settimane alterne, terrà i minori con sé l'intera giornata di sabato e l'intera domenica, accompagnando il lunedì i minori a scuola. Il giorno della Vigilia o del Natale, il giorno di Pasqua o Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Il Sig.
[...]
provvederà al mantenimento diretto dei figli collocati presso di Lui per maggior tempo. Pt_1
Qualora detta richiesta non venga accolta il Sig. DI verserà un assegno di mantenimento pari ad €
150,00 per ciascun figlio atteso il collocamento paritario e le difficoltà economiche o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Dalla maggiore età dei figli, il padre verserà il mantenimento direttamente a favore degli stessi. Per quanto attiene alle spese straordinarie che riguardano i figli le parti convengono che tutte le spese mediche effettuate presso il SSN necessarie saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, previo esibizione delle ricevute di spesa, mentre quelle scolastiche sportive e visite mediche private saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, previo accordo ed esibizione delle ricevute di spesa. Le ulteriori spese straordinarie quali quelle voluttuarie o quelle non necessarie di qualsiasi natura, saranno ripartite nella misura del 50% e pagina 4 di 8 tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate solo nel caso in cui esse siano state previamente concordate. In mancanza di preventivo accordo esse resteranno a carico del genitore che le abbia sostenute. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio ma sostenendo di non poter acconsentire alle ulteriori richieste del ricorrente poiché completamente destituite di fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, contrarie all'interesse dei minori. La resistente evidenziava che il ricorso per separazione giudiziale era stato successivamente definito con sentenza del 17 settembre 2021, a seguito di un accordo intervenuto tra i coniugi, raggiunto solo dopo l'espletamento dei mezzi istruttori. Rilevava, inoltre, che il sig. in data 4 Pt_1 maggio 2022, a soli sette mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, conferiva incarico al proprio legale di fiducia per la proposizione del ricorso volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale formulava richieste di modifica sostanziale e radicale di tutte le condizioni pattuite in sede di separazione. La resistente osservava, infine, che sin dall'inizio della separazione il sig. aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento rancoroso, manifestatosi attraverso Pt_1 continue offese gratuite e, soprattutto, nella totale assenza di collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli. In particolare, egli non si era mai occupato dello stato di salute e/o delle patologie di cui erano affetti i due minori;
non li aveva mai seguiti nel loro percorso scolastico e/o formativo di alcun genere
(sportivo, musicale, religioso); non aveva provveduto al pagamento integrale dell'assegno di mantenimento stabilito in sentenza e non aveva mai versato la propria quota delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Inoltre, il era totalmente assente in relazione alla attività Pt_1 scolastica dei minori, non aveva mai iscritto i figli a scuola, non aveva mai provveduto ad acquistare i libri di testo necessari, né le aveva mai rimborsato le relative spese e tasse, non aveva mai incontrato i professori dei propri figli, non avendo mai partecipato ad un colloquio genitori-insegnanti, disinteressandosi del loro rendimento scolastico. La resistente sosteneva inoltre che la richiesta di collocamento paritario era improponibile anche in ragione degli orari di lavoro del resistente.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, i minori e avevano espresso la Per_2 Per_3 volontà di trascorrere con il padre ed i nonni un solo fine settimana ogni quindici giorni, riducendo i tempi dell'attuale diritto di visita.
La resistente evidenziava, inoltre, che il ricorrente non aveva mai provveduto al regolare versamento del contributo al mantenimento dei figli, risultando già debitore di una somma superiore a euro
10.000,00. Contestava, altresì, le motivazioni addotte dal sig. a sostegno della richiesta di Pt_1 riduzione dell'assegno di mantenimento, precisando che il mutuo da lui menzionato non era stato contratto nell'interesse della famiglia, bensì sottoscritto congiuntamente ai suoi genitori, unici ed pagina 5 di 8 esclusivi datori di ipoteca, i quali risultavano anch'essi obbligati in solido al pagamento delle relative rate, e che non corrispondeva al vero che il sig. avesse contratto due finanziamenti nell'interesse Pt_1 della famiglia.
In merito alle proprie condizioni economiche, la dichiarava di non svolgere alcuna attività CP_1 lavorativa, essendo interamente dedicata alla cura dei figli. Precisava, tuttavia, di essere attivamente alla ricerca di un'occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza. Contestava, inoltre, come del tutto infondata e inconferente la dedotta convivenza presso l'abitazione del nuovo compagno, sostenuta dal ricorrente. Affermava, infatti, di non aver intrapreso una relazione more uxorio, né di aver costituito un nuovo legame caratterizzato da stabilità e continuità.
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Chiede che il sig. Presidente Voglia Controparte_1 confermare le condizioni della separazione, ad eccezione delle modalità e dei tempi del diritto di visita del sig. e che, pertanto, in via provvisoria ed urgente voglia adottare i seguenti Parte_1 provvedimenti: A) -Affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre e diritto-dovere di visita paterno, a fine settimana alterni, dal venerdì al lunedì con obbligo di accompagno a scuola, durante il periodo scolastico. I figli, inoltre, trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno della Vigilia o del
Natale, il giorno di Pasqua o Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate previo accordo tra gli stessi genitori, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Le necessarie comunicazioni tra i coniugi, nell'interesse esclusivo dei figli minori, dovranno avvenire attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: per per Controparte_1 Email_1 Pt_1
. B) -Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi esistenti,
[...] Email_2 al genitore collocatario;
C) -Versamento a carico del sig. dell'assegno di mantenimento Parte_1 in favore della prole di euro 275,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. D) -Assegno per il nucleo familiare e/o assegno unico
(o comunque denominato) attribuito integralmente (100%) in favore della sig.ra , Controparte_1 genitore collocatario. E) I coniugi rinunciano espressamente ad un assegno di mantenimento”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, non ravvisando pregiudizi per i figli della coppia né un mutamento significativo delle condizioni delle parti, disponeva la conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione, relativamente all'affidamento, alla collocazione, all'assegnazione della casa coniugale, al regime di frequentazione e al contributo economico. Concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c., all'udienza del 20.05.2024, il DIce formulava la seguente proposta transattiva: “assegno di pagina 6 di 8 € 470,00 con assegno universale integralmente a favore della oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie come da Protocollo vigente e rivalutazione Istat. Con compensazione delle spese di lite”, proposta che entrambe le parti dichiaravano di accettare. Il DIce pertanto modificava i provvedimenti temporanei e urgenti come da proposta transattiva accettata (salvo, per quanto non indicato nella proposta, quanto indicato nei provvedimenti temporanei e urgenti) con decorrenza del nuovo assegno come rimodulato dal mese di giugno 2024; la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo al fine di consentire la produzione in giudizio delle copie conformi all'originale della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 2970/2019, emessa dal Tribunale di Latina in data 10 dicembre 2019 e pubblicata il 12 dicembre 2019, nonché della sentenza che aveva definito le domande accessorie alla separazione, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 15 settembre 2021, con attestazione di passaggio in giudicato. Una volta depositata la documentazione richiesta, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Tanto premesso in fatto, le condizioni concordate dalle parti, del tutto conformi alla proposta transattiva formulata dal DIce, risultano meritevoli di accoglimento.
Quanto al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita paterno, lo stesso risulta conforme all'interesse del minore , in quanto si pone in continuità con quanto già previsto in sede di Per_2 separazione, garantendo una frequentazione equilibrata con entrambi i genitori, anche in considerazione dell'età del ragazzo. Conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale resta confermata in favore della Nulla va disposto, invece, in ordine all'affidamento e al Pt_2 collocamento della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne, sebbene non ancora Persona_4 economicamente autosufficiente. Appare altresì congruo quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico dei figli.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 2594 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
24.08.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cisterna di Latina al n. 50, Parte
II, Serie A;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 7 di 8 affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e diritto-dovere di visita paterno secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
Conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
Pone a carico di un mantenimento mensile in favore dei figli che quantifica in Parte_1 complessivi € 470,00 (€ 235,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versare alla resistente entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
Dispone che l'assegno Unico Universale per i figli verrà percepito al 100% da , Controparte_1 genitore collocatario.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 28 ottobre 2025
Il DIce relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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