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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13823 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. M. Maccarone, Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dagli avv. GB e F. Rando;
ATTORE
E
, domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto in Fiesole, via Controparte_1
Partigiano n. 85A;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: Confermarsi il provvedimento di sequestro emesso il 21.6.2012 a carico del
[...]
e disporne la conversione in pignoramento a mente dell'art. 686 cpc;
2) Accertarsi che il CP_1 credito residuo per capitale spettante all'attore in base all'accordo dell'11.9.99 è pari ad €
607.517,92, e conseguentemente condannarsi (e per esso i suoi eredi) a corrispondere CP_1 all'attore tale importo o la diversa somma che risulterà, oltre agli interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal 11.9.99 al saldo effettivo;
3) Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze legali di causa e distrazione a favore dei sottoscritti procuratori avv.ti GB Rando e F. Rando, che si dichiarano antistatari. In via istruttoria, insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo di aver richiesto, nei confronti di quest'ultimo, un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., in ragione dell'avvenuta consegna nel periodo 1999-2000 di una quantità considerevole di francobolli di un certo valore finalizzata alla vendita di essi, con l'intesa – come da scrittura privata stipulata in data 11.9.99 - che il 50% del valore dei francobolli venduti
1 sarebbe stato corrisposto all'attore a rate mentre la (il convenuto ed il fratello) avrebbe CP_2 potuto trattenere per sé i maggiori ricavi che avrebbe ottenuto dalla vendita dei francobolli.
A fronte dell'avvenuta consegna di francobolli per un valore complessivo di € 1.530.919,00, sarebbe spettato all'attore, in base all'accordo del 11.9.99, un corrispettivo € 719.153,00, a cui si sarebbe dovuto sommare ulteriore materiale consegnato al per € 196.070,35, non preso in CP_1 considerazione nell'ambito della CTU svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza.
Al netto degli acconti ricevuti per € 307.705,43, residuava un saldo creditore per capitale di €
607.517,92, oltre accessori. In relazione a tale credito deduceva dunque il di aver ottenuto dal CP_1
Tribunale di Firenze un provvedimento di sequestro conservativo per € 500,000,00, del quale chiedeva la conferma e la conseguente conversione in pignoramento.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in rito l'improcedibilità dell'avversa domanda CP_1 per frazionamento abusivo del credito, nonché la litispendenza esistente con il giudizio pendente, tra le medesime parti ed in relazione al medesimo rapporto, innanzi al Tribunale di Vicenza. Nel merito negava di avere ulteriori debiti con l'attore in quanto, tra pagamenti effettuati ed avvenuta restituzione dei francobolli a suo tempo consegnati, non sarebbero residuati ulteriori crediti in capo al . Pt_1
In corso di causa sopravveniva il decesso di . provvedeva a riassumere il CP_1 Pt_1 giudizio nei confronti degli eredi di quest'ultimo, i quai tuttavia non si costituivano in giudizio.
Quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU, precisate le conclusioni all'udienza del 10-
9-2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
******
Tanto premesso la domanda è in parte fondata, e va dunque accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto premesso, quanto alle eccezioni in rito, che non può essere accolta la richiesta, formulata dal di dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio per intervenuto CP_1 frazionamento del credito. E in effetti vero che il ha prodotto una pluralità di giudizi in Pt_1 relazione alla medesima vicenda, finendo per rendere più confusa la vicenda e complicata la complessiva ricostruzione dei fatti e, verosimilmente, aggravando in tal modo la posizione del debitore. Tale profilo potrebbe però assumere rilievo soltanto con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, ma non ai fini della improcedibilità della domanda. Infatti in merito ai precedenti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'eccezione è già stata respinta, con decisione dunque passata in giudicato anche sul punto. Laddove essendo i predetti giudizi fondati su assegno bancario costituente, in quanto tale, prova scritta ai fini dell'emissione dei vari decreti ingiuntivi che la parte ha, in effetti, poi ottenuto, non ingiustificata potrebbe ritenersi la scelta di azionare i titoli in questione tramite una modalità più celere, rispetto appunto a quella del giudizio puro di cognizione ordinaria, unico azionabile invece quanto alla domanda formulata nel presente giudizio.
Quanto all'eccezione di litispendenza pure sollevata dalla parte convenuta, con riferimento all'esistenza di una dedotta identità soggettiva ed oggettiva con la causa pendente innanzi al
Tribunale di Vicenza – Schio, di cui si è detto in epigrafe, essa risulta superata per effetto del
2 passaggio in giudicato della pronuncia emessa dalla Corte d'Appello di Venezia sulla vicenda (v. all. A prodotto dalla parte attrice in data 9.12.21). Ciò che occorre in questa sede è invece, una volta rilevato che si è in presenza ormai di un giudicato esterno esistente tra le medesime parti, e relativo al medesimo rapporto contrattuale, tenerne conto in relazione alle questioni in quella sede affrontate e risolte, e che non potranno dunque più essere rimesse in discussione nel presente giudizio (in cui sono state invece riproposte da entrambe le parti), perché ciò costituirebbe un'evidente violazione del principio del ne bis in idem.
Il primo profilo che viene in rilievo in questo senso è dunque la qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in termini di mandato a vendere i francobolli e non di vendita di essi, come invece affermato dalla parte attrice. Trattasi di una qualificazione espressamente effettuata dalla pronuncia del Tribunale di Vicenza, e tra l'altro condivisibile essendo evidente dal tenore dell'accordo del 11.9.99 che non di una vendita di francobolli si fosse trattato bensì di un incarico di procedere alla loro vendita, potendo trattenere il una parte dei margini di CP_1 guadagno sulle vendite effettuate. Allo stesso modo, deve considerarsi ormai costituire giudicato tra le parti il fatto che il defunto fosse subentrato nel medesimo rapporto contrattuale – e CP_1 dunque alle stesse condizioni – a suo tempo instaurato, con scrittura del 11.9.99, dal Fratello CP_3
è proprio sulla scorta di tale presupposto infatti che è stato in quella sede determinato
[...]
l'importo del credito spettante al , in relazione ai francobolli venduti. Dunque l'accordo tra Pt_1 le parti era nel senso che i francobolli con valore (quantificato sulla scorta del catalogo Sassone del
2000) superiore a L.
2.000.000 dovessero avere una base d'asta del 50% e gli altri del 45%. Questi sarebbero stati gli importi da corrispondere al , con diritto in capo al di trattenere gli Pt_1 CP_1 importi eventualmente superiori, ricavati dalle vendite all'asta dei francobolli.
Ancora, oggetto di espresso accertamento e pronuncia ormai passata in giudicato tra le parti sono le seguenti circostanze: 1) il valore complessivo dei francobolli consegnati, sulla scorta del catalogo del 2000, era di € 1.530.919,00; 2) se il avesse venduto tutti i francobolli, il Pt_2 CP_1 Pt_1 avrebbe percepito un importo complessivo pari ad € 719.153,00 (v. pag. 18 della sentenza). Non potendo dunque in questa sede essere aggiunti ulteriori elementi, quali gli altri francobolli genericamente indicati in citazione.
Tutto ciò premesso il giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza ha avuto ad oggetto, come espressamente indicato nella sentenza emessa in quella sede, l'accertamento del credito spettante al in relazione ai francobolli venduti dal da pagare dunque sulla scorta degli accordi di Pt_1 CP_1 cui sopra. Mentre il presente giudizio ha invece ad oggetto il credito relativo ai francobolli non venduti, o meglio relativo ai francobolli che non si è accertato essere stati venduti all'asta (visto che l'attore afferma invece che il li avrebbe venduti, a trattativa privata). CP_1
Che i francobolli in questione, cioè quelli non accertati come venduti, lo siano stati effettivamente o meno, assume tuttavia scarso rilievo in questa sede. La domanda proposta, infatti, va qualificata in termini di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ed, a questo riguardo, il danno in ipotesi subito dal sarebbe da identificare in ogni caso (come identificato del resto dalla Pt_1 stessa parte attrice) dall'importo che egli avrebbe dovuto percepire, in termini di guadagno sulla scorta dell'accordo, se il avesse venduto all'asta tutti i francobolli, nel rispetto dell'accordo, e CP_1 dunque € 719.153,00.
3 Da tale importo vanno quindi detratte le somme già percepite dal , in quanto versate Pt_1 spontaneamente o a seguito dei procedimenti per decreto ingiuntivo instaurati, per un totale di €
307.705,43. Il ha in realtà affermato sul punto, anche nel presente giudizio, di aver versato il CP_1 maggior importo di € 342.371,22 e tale importo è stato, invero, preso in considerazione nei suoi calcoli anche dal CTU nominato nell'ambito del presente procedimento. Tuttavia anche questo profilo è stato oggetto di espresso accertamento nell'ambito del giudizio svolto innanzi al Tribunale di Vicenza, e non può dunque essere rimesso in discussione.
Residuerebbe, dunque, un importo differenziale di € 411.447,57 ma da tale importo va ovviamente detratto il valore dei francobolli che sono stati restituiti dal al , essendo evidente che CP_1 Pt_1 con riferimento a questi ultimi nessun danno potrebbe dirsi verificato in capo all'attore. Ed è proprio questo l'aspetto rilevante da accertare nel presente giudizio, essendo espressamente indicato nella pronuncia del Tribunale di Vicenza che quel giudizio non riguardava i francobolli restituiti.
A questo riguardo davvero singolare, e ben poco conforme a correttezza e buona fede che deve sempre improntare i rapporti contrattuali tra le parti è la pretesa dell'attore, a fronte della certezza del fatto che una parte dei francobolli rimasti invenduti fossero stati restituiti, di ottenere nonostante ciò l'intero corrispettivo differenziale spettante sulla base dell'accordo, come se nessun francobollo fosse stato restituito, sulla scorta del fatto che il non avrebbe provato l'avvenuta restituzione CP_1 di tutti i francobolli.
È stata la stessa parte infatti, nell'ambito del giudizio svolto innanzi al Tribunale di Pt_1
Vicenza, ad ammettere di aver ottenuto la restituzione di una serie di francobolli (v. doc. 8, doc.
28), ed ha addirittura redatto un elenco dettagliato di essi, che è rinvenibile in atti, ed al quale si rinvia (doc. 35, all. da 12 a 14), nel quale il valore dei francobolli restituiti è indicato in complessive lire 374.429.500,00, pari ad € 193.376,70.
La circostanza dell'avvenuta restituzione di una buona parte dei francobolli oggetto dell'accordo è del resto emersa in modo chiaro anche dall'istruttoria orale effettuata nell'ambito del presente giudizio (si rinvia per ragioni di economicità alla lettura delle relative deposizioni): è emerso, in particolare, che il avesse addirittura incaricato un altro soggetto, LM AV, di procedere CP_1 alla vendita dei francobolli non venduti dal ed oggetto di restituzione. Salvo aver poi l'attore CP_1 affermato che si trattava di doppioni di cui in cui era in possesso, circostanza da lui però non dimostrata e, tra l'altro, inverosimile avendo in più occasioni la parte affermato di avere inteso, tramite l'accordo stipulato con i dismettere l'intera propria collezione di francobolli. CP_1
Dunque, ai fini della determinazione del danno effettivo subito dall'attore dall'importo di € 411.447,57 va detratto quello di € 193.376,70, per un totale residuo dovuto di € 218.070,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio.
Non è stata compiutamente provata dal la restituzione di francobolli ulteriori, rispetto a quelli CP_1 sopra indicati. In particolare, quanto ai francobolli che negli elenchi prodotti dall'attore con la lettera “R”, deve ritenersi anche in questo caso accertato con efficacia di giudicato nell'ambito del più volte citato giudizio svolto innanzi al Tribunale di Vicenza che quella sigla volesse intendere
“reso”, essendo stato anche tale profilo oggetto di espresso accertamento in quella sede.
4 L'effetto della conversione in pignoramento del sequestro conservativo, a suo tempo ottenuto dall'attore sui beni del è automatico a seguito dell'emissione di una sentenza di condanna CP_1 esecutiva e, dunque, non occorre una specifica pronuncia al riguardo.
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, con conseguente soccombenza reciproca, ed in considerazione anche dell'atteggiamento processuale tenuto dalla parte attrice nella complessiva vicenda, come detto in precedenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà (o meglio per considerarle per metà non ripetibili, considerata la contumacia della parte convenuta all'esito della riassunzione del giudizio). Per la restante parte le spese seguono la soccombenza, comunque prevalente, del e si liquidano CP_1 come da dispositivo.
Sulla scorta del medesimo criterio e tenuto conto, in questo caso, anche del principio di causalità
(essendo stato l'accertamento richiesto da entrambe le parti), le spese relative alla CTU espletata in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice e di quella convenuta nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda condanna gli eredi del defunto al CP_1 pagamento in favore del della somma di euro € 218.070,87, oltre rivalutazione monetaria e Pt_1 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo;
b) Dichiara non ripetibile dalla parte attrice la metà delle spese di giudizio e condanna la parte convenuta al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 7.800,00 (di cui €
730,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge, da distrarre;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Firenze, il 15.1.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13823 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. M. Maccarone, Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dagli avv. GB e F. Rando;
ATTORE
E
, domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto in Fiesole, via Controparte_1
Partigiano n. 85A;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: Confermarsi il provvedimento di sequestro emesso il 21.6.2012 a carico del
[...]
e disporne la conversione in pignoramento a mente dell'art. 686 cpc;
2) Accertarsi che il CP_1 credito residuo per capitale spettante all'attore in base all'accordo dell'11.9.99 è pari ad €
607.517,92, e conseguentemente condannarsi (e per esso i suoi eredi) a corrispondere CP_1 all'attore tale importo o la diversa somma che risulterà, oltre agli interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal 11.9.99 al saldo effettivo;
3) Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze legali di causa e distrazione a favore dei sottoscritti procuratori avv.ti GB Rando e F. Rando, che si dichiarano antistatari. In via istruttoria, insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo di aver richiesto, nei confronti di quest'ultimo, un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., in ragione dell'avvenuta consegna nel periodo 1999-2000 di una quantità considerevole di francobolli di un certo valore finalizzata alla vendita di essi, con l'intesa – come da scrittura privata stipulata in data 11.9.99 - che il 50% del valore dei francobolli venduti
1 sarebbe stato corrisposto all'attore a rate mentre la (il convenuto ed il fratello) avrebbe CP_2 potuto trattenere per sé i maggiori ricavi che avrebbe ottenuto dalla vendita dei francobolli.
A fronte dell'avvenuta consegna di francobolli per un valore complessivo di € 1.530.919,00, sarebbe spettato all'attore, in base all'accordo del 11.9.99, un corrispettivo € 719.153,00, a cui si sarebbe dovuto sommare ulteriore materiale consegnato al per € 196.070,35, non preso in CP_1 considerazione nell'ambito della CTU svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza.
Al netto degli acconti ricevuti per € 307.705,43, residuava un saldo creditore per capitale di €
607.517,92, oltre accessori. In relazione a tale credito deduceva dunque il di aver ottenuto dal CP_1
Tribunale di Firenze un provvedimento di sequestro conservativo per € 500,000,00, del quale chiedeva la conferma e la conseguente conversione in pignoramento.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in rito l'improcedibilità dell'avversa domanda CP_1 per frazionamento abusivo del credito, nonché la litispendenza esistente con il giudizio pendente, tra le medesime parti ed in relazione al medesimo rapporto, innanzi al Tribunale di Vicenza. Nel merito negava di avere ulteriori debiti con l'attore in quanto, tra pagamenti effettuati ed avvenuta restituzione dei francobolli a suo tempo consegnati, non sarebbero residuati ulteriori crediti in capo al . Pt_1
In corso di causa sopravveniva il decesso di . provvedeva a riassumere il CP_1 Pt_1 giudizio nei confronti degli eredi di quest'ultimo, i quai tuttavia non si costituivano in giudizio.
Quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU, precisate le conclusioni all'udienza del 10-
9-2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
******
Tanto premesso la domanda è in parte fondata, e va dunque accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto premesso, quanto alle eccezioni in rito, che non può essere accolta la richiesta, formulata dal di dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio per intervenuto CP_1 frazionamento del credito. E in effetti vero che il ha prodotto una pluralità di giudizi in Pt_1 relazione alla medesima vicenda, finendo per rendere più confusa la vicenda e complicata la complessiva ricostruzione dei fatti e, verosimilmente, aggravando in tal modo la posizione del debitore. Tale profilo potrebbe però assumere rilievo soltanto con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, ma non ai fini della improcedibilità della domanda. Infatti in merito ai precedenti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'eccezione è già stata respinta, con decisione dunque passata in giudicato anche sul punto. Laddove essendo i predetti giudizi fondati su assegno bancario costituente, in quanto tale, prova scritta ai fini dell'emissione dei vari decreti ingiuntivi che la parte ha, in effetti, poi ottenuto, non ingiustificata potrebbe ritenersi la scelta di azionare i titoli in questione tramite una modalità più celere, rispetto appunto a quella del giudizio puro di cognizione ordinaria, unico azionabile invece quanto alla domanda formulata nel presente giudizio.
Quanto all'eccezione di litispendenza pure sollevata dalla parte convenuta, con riferimento all'esistenza di una dedotta identità soggettiva ed oggettiva con la causa pendente innanzi al
Tribunale di Vicenza – Schio, di cui si è detto in epigrafe, essa risulta superata per effetto del
2 passaggio in giudicato della pronuncia emessa dalla Corte d'Appello di Venezia sulla vicenda (v. all. A prodotto dalla parte attrice in data 9.12.21). Ciò che occorre in questa sede è invece, una volta rilevato che si è in presenza ormai di un giudicato esterno esistente tra le medesime parti, e relativo al medesimo rapporto contrattuale, tenerne conto in relazione alle questioni in quella sede affrontate e risolte, e che non potranno dunque più essere rimesse in discussione nel presente giudizio (in cui sono state invece riproposte da entrambe le parti), perché ciò costituirebbe un'evidente violazione del principio del ne bis in idem.
Il primo profilo che viene in rilievo in questo senso è dunque la qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in termini di mandato a vendere i francobolli e non di vendita di essi, come invece affermato dalla parte attrice. Trattasi di una qualificazione espressamente effettuata dalla pronuncia del Tribunale di Vicenza, e tra l'altro condivisibile essendo evidente dal tenore dell'accordo del 11.9.99 che non di una vendita di francobolli si fosse trattato bensì di un incarico di procedere alla loro vendita, potendo trattenere il una parte dei margini di CP_1 guadagno sulle vendite effettuate. Allo stesso modo, deve considerarsi ormai costituire giudicato tra le parti il fatto che il defunto fosse subentrato nel medesimo rapporto contrattuale – e CP_1 dunque alle stesse condizioni – a suo tempo instaurato, con scrittura del 11.9.99, dal Fratello CP_3
è proprio sulla scorta di tale presupposto infatti che è stato in quella sede determinato
[...]
l'importo del credito spettante al , in relazione ai francobolli venduti. Dunque l'accordo tra Pt_1 le parti era nel senso che i francobolli con valore (quantificato sulla scorta del catalogo Sassone del
2000) superiore a L.
2.000.000 dovessero avere una base d'asta del 50% e gli altri del 45%. Questi sarebbero stati gli importi da corrispondere al , con diritto in capo al di trattenere gli Pt_1 CP_1 importi eventualmente superiori, ricavati dalle vendite all'asta dei francobolli.
Ancora, oggetto di espresso accertamento e pronuncia ormai passata in giudicato tra le parti sono le seguenti circostanze: 1) il valore complessivo dei francobolli consegnati, sulla scorta del catalogo del 2000, era di € 1.530.919,00; 2) se il avesse venduto tutti i francobolli, il Pt_2 CP_1 Pt_1 avrebbe percepito un importo complessivo pari ad € 719.153,00 (v. pag. 18 della sentenza). Non potendo dunque in questa sede essere aggiunti ulteriori elementi, quali gli altri francobolli genericamente indicati in citazione.
Tutto ciò premesso il giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza ha avuto ad oggetto, come espressamente indicato nella sentenza emessa in quella sede, l'accertamento del credito spettante al in relazione ai francobolli venduti dal da pagare dunque sulla scorta degli accordi di Pt_1 CP_1 cui sopra. Mentre il presente giudizio ha invece ad oggetto il credito relativo ai francobolli non venduti, o meglio relativo ai francobolli che non si è accertato essere stati venduti all'asta (visto che l'attore afferma invece che il li avrebbe venduti, a trattativa privata). CP_1
Che i francobolli in questione, cioè quelli non accertati come venduti, lo siano stati effettivamente o meno, assume tuttavia scarso rilievo in questa sede. La domanda proposta, infatti, va qualificata in termini di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ed, a questo riguardo, il danno in ipotesi subito dal sarebbe da identificare in ogni caso (come identificato del resto dalla Pt_1 stessa parte attrice) dall'importo che egli avrebbe dovuto percepire, in termini di guadagno sulla scorta dell'accordo, se il avesse venduto all'asta tutti i francobolli, nel rispetto dell'accordo, e CP_1 dunque € 719.153,00.
3 Da tale importo vanno quindi detratte le somme già percepite dal , in quanto versate Pt_1 spontaneamente o a seguito dei procedimenti per decreto ingiuntivo instaurati, per un totale di €
307.705,43. Il ha in realtà affermato sul punto, anche nel presente giudizio, di aver versato il CP_1 maggior importo di € 342.371,22 e tale importo è stato, invero, preso in considerazione nei suoi calcoli anche dal CTU nominato nell'ambito del presente procedimento. Tuttavia anche questo profilo è stato oggetto di espresso accertamento nell'ambito del giudizio svolto innanzi al Tribunale di Vicenza, e non può dunque essere rimesso in discussione.
Residuerebbe, dunque, un importo differenziale di € 411.447,57 ma da tale importo va ovviamente detratto il valore dei francobolli che sono stati restituiti dal al , essendo evidente che CP_1 Pt_1 con riferimento a questi ultimi nessun danno potrebbe dirsi verificato in capo all'attore. Ed è proprio questo l'aspetto rilevante da accertare nel presente giudizio, essendo espressamente indicato nella pronuncia del Tribunale di Vicenza che quel giudizio non riguardava i francobolli restituiti.
A questo riguardo davvero singolare, e ben poco conforme a correttezza e buona fede che deve sempre improntare i rapporti contrattuali tra le parti è la pretesa dell'attore, a fronte della certezza del fatto che una parte dei francobolli rimasti invenduti fossero stati restituiti, di ottenere nonostante ciò l'intero corrispettivo differenziale spettante sulla base dell'accordo, come se nessun francobollo fosse stato restituito, sulla scorta del fatto che il non avrebbe provato l'avvenuta restituzione CP_1 di tutti i francobolli.
È stata la stessa parte infatti, nell'ambito del giudizio svolto innanzi al Tribunale di Pt_1
Vicenza, ad ammettere di aver ottenuto la restituzione di una serie di francobolli (v. doc. 8, doc.
28), ed ha addirittura redatto un elenco dettagliato di essi, che è rinvenibile in atti, ed al quale si rinvia (doc. 35, all. da 12 a 14), nel quale il valore dei francobolli restituiti è indicato in complessive lire 374.429.500,00, pari ad € 193.376,70.
La circostanza dell'avvenuta restituzione di una buona parte dei francobolli oggetto dell'accordo è del resto emersa in modo chiaro anche dall'istruttoria orale effettuata nell'ambito del presente giudizio (si rinvia per ragioni di economicità alla lettura delle relative deposizioni): è emerso, in particolare, che il avesse addirittura incaricato un altro soggetto, LM AV, di procedere CP_1 alla vendita dei francobolli non venduti dal ed oggetto di restituzione. Salvo aver poi l'attore CP_1 affermato che si trattava di doppioni di cui in cui era in possesso, circostanza da lui però non dimostrata e, tra l'altro, inverosimile avendo in più occasioni la parte affermato di avere inteso, tramite l'accordo stipulato con i dismettere l'intera propria collezione di francobolli. CP_1
Dunque, ai fini della determinazione del danno effettivo subito dall'attore dall'importo di € 411.447,57 va detratto quello di € 193.376,70, per un totale residuo dovuto di € 218.070,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio.
Non è stata compiutamente provata dal la restituzione di francobolli ulteriori, rispetto a quelli CP_1 sopra indicati. In particolare, quanto ai francobolli che negli elenchi prodotti dall'attore con la lettera “R”, deve ritenersi anche in questo caso accertato con efficacia di giudicato nell'ambito del più volte citato giudizio svolto innanzi al Tribunale di Vicenza che quella sigla volesse intendere
“reso”, essendo stato anche tale profilo oggetto di espresso accertamento in quella sede.
4 L'effetto della conversione in pignoramento del sequestro conservativo, a suo tempo ottenuto dall'attore sui beni del è automatico a seguito dell'emissione di una sentenza di condanna CP_1 esecutiva e, dunque, non occorre una specifica pronuncia al riguardo.
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, con conseguente soccombenza reciproca, ed in considerazione anche dell'atteggiamento processuale tenuto dalla parte attrice nella complessiva vicenda, come detto in precedenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà (o meglio per considerarle per metà non ripetibili, considerata la contumacia della parte convenuta all'esito della riassunzione del giudizio). Per la restante parte le spese seguono la soccombenza, comunque prevalente, del e si liquidano CP_1 come da dispositivo.
Sulla scorta del medesimo criterio e tenuto conto, in questo caso, anche del principio di causalità
(essendo stato l'accertamento richiesto da entrambe le parti), le spese relative alla CTU espletata in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice e di quella convenuta nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda condanna gli eredi del defunto al CP_1 pagamento in favore del della somma di euro € 218.070,87, oltre rivalutazione monetaria e Pt_1 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo;
b) Dichiara non ripetibile dalla parte attrice la metà delle spese di giudizio e condanna la parte convenuta al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 7.800,00 (di cui €
730,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge, da distrarre;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Firenze, il 15.1.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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