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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AS UD, RE
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1817/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T004558000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6/3/2025 Ricorrente_5, Ricorrente_6, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_4 e Ricorrente_2 proponevano ricorso per revocazione straordinaria della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania n. 4937/2024, depositata il 29/7/2024, con cui veniva parzialmente accolto l'appello (dai medesimi formulato) con compensazione delle spese di giudizio, rideterminando in euro 480,00 al mq il valore dell'immobile compravenduto tra le parti. I ricorrenti deducevano che l'impugnata decisione era contraria rispetto ad altra sentenza passata in giudicato e precisamente quella n. 2329/2023 della CGT della Campania, intervenuta sulla medesima questione ovvero sulla residua quota del 50% di cui era titolare il germano Nominativo_2, ceduta con atto di compravendita del 12/4/2019, registrato il 16/4/2019 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Nola, serie 1T, numero 00147.
Il predetto giudizio scaturiva da uno speculare avviso di rettifica e liquidazione notificato dal medesimo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate alle medesime parti aventi causa. Insisteva pertanto per la revocazione della sentenza, in quanto contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art.395 n.5) cpc, nonché per non aver potuto produrre in giudizio documenti decisivi (certificato di passaggio in giudicato della sentenza) per causa di forza maggiore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
All'udienza del 19/1/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che la revocazione è un mezzo di impugnazione previsto dalla legge quale estrema garanzia di tutela nei confronti di sentenze affette da vizi particolarmente gravi o che, comunque, presentano “indici o sintomi di ingiustizia”. A tale istituto è attribuito il ruolo di rimedio contro l'ingiustizia della sentenza non appellabile o non più appellabile, sulla base di specifici motivi che il legislatore ha elencato in un elenco tassativo.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, con la quale, cioè, si fanno valere vizi o errori della sentenza tassativamente indicati all'art. 395 c.p.c. Sono escluse dalla revocazione le sentenze appellabili, atteso che l'esperibilità di un mezzo di ampia portata ed a critica libera, come l'appello, assorbe in sé ed elimina ogni altra esigenza di impugnazione. Sono impugnabili, quindi, per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (ex art. 395 c.p.c.) e le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, solo limitatamente ai motivi di revocazione straordinaria (ex art. 396 c.p.c.). Sulla base degli artt. 395 e 396 c.p.c., si distingue tra revocazione ordinaria - impedisce il passaggio in giudicato della sentenza - ovvero straordinaria - proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza - con riguardo alla natura palese o occulta dei vizi della decisione.
Nel processo tributario, l'istituto è oggi disciplinato dagli artt. 64 – 67 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992.
Precedentemente, la revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie era disciplinata dall'art. 41 del
D.P.R. n. 636/72. Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n.546/92 “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.”. Il secondo comma del medesimo articolo prevede che: “le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine suddetto”.
Dalla lettura dell'art. 64 del D. Lgs. n. 546/92 emerge, contrariamente a quanto avviene in sede civile con l'art. 395 c.p.c., che la revocazione è esperibile contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamento di fatto.
I motivi di revocazione sono tassativi.
L'art. 64 del D. Lgs. n. 546/92, ha fatto esplicito rinvio all'art. 395 c.p.c. Essi sono:
· Dolo di una delle parti in danno dell'altra. Per assurgere a motivo di revocazione il comportamento doloso deve avere avuto influenza decisiva ai fini della soluzione della causa.
· Prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
La prova della falsità deve esistere al momento della proposizione della domanda di revocazione, pena l'inammissibilità della stessa. La prova rivelatasi falsa deve avere influito sulla decisione impugnata;
deve, cioè, essere stata decisiva, ai fini dell'orientamento del giudice ovvero aver concorso alla pronuncia. La prova è decisiva quando concerne fatti rilevanti ovvero quelli che attengono alla fondatezza della domanda, all'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere dall'attore, come anche quelli che si riferiscono al potere del giudice di pronunciare sul merito, in particolare sull'ammissibilità della domanda.
· Rinvenimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
E' necessario che si tratti di documenti esistenti al momento del processo e dotati di efficacia decisiva nella formazione del convincimento del giudice, ossia tali che se conosciuti da quest'ultimo avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.
· Errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa.
L'errore de quo deve essere essenziale ed involgere un aspetto decisivo della sentenza. Inoltre, l'atto o documento di causa da cui risulta l'errore commesso deve essere già acquisito agli atti processuali al momento in cui è stata resa la sentenza che si ritiene viziata.
· Contrasto con sentenza precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
In tal caso è essenziale che il giudicato invocato a sostegno della revocazione si sia formato precedentemente all'emanazione della sentenza in contestazione. Se così non fosse, non sussisterebbe alcun vizio e non si sarebbe verificato quell'eccesso di potere giurisdizionale che con la revocazione si intende emendare.
· Dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In presenza di sentenza passata in giudicato che abbia accertato il dolo del giudice, la revocazione consegue automaticamente senza necessità di avere alcuna ulteriore verifica.
Nella fattispecie, la parte ricorrente, a sostegno dell'invocata revocazione, evidenziava che nel corso dell'udienza del 24/06/2024 aveva fatto presente che esisteva una sentenza passata in giudicato sfavorevole all'Ufficio (ovvero la sentenza n. 2329/2023 CGT di II grado della Campania), avente ad oggetto un altro atto di rettifica relativamente alla compravendita dell'altro 50% dell'immobile di cui trattasi, venduto da Nominativo_2, a mezzo di atto di compravendita del 12/04/2019 agli acquirenti Ricorrente_6, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_4 ed Ricorrente_2, senza però allegare la motivazione della sentenza, limitandosi a depositare successivamente in cancelleria il certificato di passaggio in giudicato.
Nell'impugnata decisione la Corte accoglieva parzialmente le doglianze dei contribuenti, limitandosi a rideterminare il valore dell'immobile compravenduto fissandolo ad euro 480,00 al mq, con conseguente ricalcolo delle relative maggiori imposte.
A mezzo dell'esperito ricorso di revocazione, i ricorrenti intendono far valere la predetta sentenza passata in giudicato (quella n. 2329/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania) in quanto contrastante con quella di cui chiedono la revocazione (ovvero quella n. 4937/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania).
Occorre necessariamente rilevare che il giudicato richiamato non è intervenuto tra le stesse parti (si trattava di Nominativo_2 e non di Ricorrente_5), né aveva ad oggetto lo stesso atto impositivo (si trattava di un atto di liquidazione diverso da quello n. 2019 1T 004558 000 REGISTRO 2019, notificato ai ricorrenti). Inoltre,
l'oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2329/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Campania era un altro atto di compravendita, stipulato in altra data e nel quale il venditore era Nominativo_2 e non Ricorrente_5, non rilevando invece la circostanza che si trattava dello stesso immobile ceduto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non sussistono pertanto i presupposti per la revocazione della sentenza ai sensi del n.5) dell'art.395 cpc, in quanto la sentenza passata in giudicato non è intervenuta tra le stesse parti in linea con l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14719 del 11/06/2013) secondo cui nel contenzioso tributario, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto.
Né nella specie può trovare applicazione l'ipotesi di cui al n.3) dell'art.395 cpc ovvero la circostanza di non aver potuto produrre in giudizio documenti decisivi (certificato di passaggio in giudicato della sentenza) per causa di forza maggiore. Al riguardo, non può che ribadirsi che il certificato di passaggio in giudicato ha riguardato la sentenza n. 2329/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania intervenuta comunque tra parti diverse e su un oggetto diverso ovvero altro avviso di liquidazione e rettifica.
E' inoltre stato smentito il fatto che il documento decisivo di cui trattasi sia stato trovato per forza maggiore troppo tardi per utilizzarlo in giudizio, visto che l'Ufficio ha dimostrato di aver ricevuto, da alcuni degli odierni ricorrenti, la notifica della sentenza a mezzo pec in data 03/05/2023 (cfr. ricevuta agli atti) e quindi in data precedente rispetto all'udienza del 24/6/2024, in cui si è concluso il giudizio definito con la sentenza n.
2329/2023.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AS UD, RE
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1817/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T004558000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6/3/2025 Ricorrente_5, Ricorrente_6, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_4 e Ricorrente_2 proponevano ricorso per revocazione straordinaria della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania n. 4937/2024, depositata il 29/7/2024, con cui veniva parzialmente accolto l'appello (dai medesimi formulato) con compensazione delle spese di giudizio, rideterminando in euro 480,00 al mq il valore dell'immobile compravenduto tra le parti. I ricorrenti deducevano che l'impugnata decisione era contraria rispetto ad altra sentenza passata in giudicato e precisamente quella n. 2329/2023 della CGT della Campania, intervenuta sulla medesima questione ovvero sulla residua quota del 50% di cui era titolare il germano Nominativo_2, ceduta con atto di compravendita del 12/4/2019, registrato il 16/4/2019 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Nola, serie 1T, numero 00147.
Il predetto giudizio scaturiva da uno speculare avviso di rettifica e liquidazione notificato dal medesimo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate alle medesime parti aventi causa. Insisteva pertanto per la revocazione della sentenza, in quanto contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art.395 n.5) cpc, nonché per non aver potuto produrre in giudizio documenti decisivi (certificato di passaggio in giudicato della sentenza) per causa di forza maggiore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
All'udienza del 19/1/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che la revocazione è un mezzo di impugnazione previsto dalla legge quale estrema garanzia di tutela nei confronti di sentenze affette da vizi particolarmente gravi o che, comunque, presentano “indici o sintomi di ingiustizia”. A tale istituto è attribuito il ruolo di rimedio contro l'ingiustizia della sentenza non appellabile o non più appellabile, sulla base di specifici motivi che il legislatore ha elencato in un elenco tassativo.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, con la quale, cioè, si fanno valere vizi o errori della sentenza tassativamente indicati all'art. 395 c.p.c. Sono escluse dalla revocazione le sentenze appellabili, atteso che l'esperibilità di un mezzo di ampia portata ed a critica libera, come l'appello, assorbe in sé ed elimina ogni altra esigenza di impugnazione. Sono impugnabili, quindi, per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (ex art. 395 c.p.c.) e le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, solo limitatamente ai motivi di revocazione straordinaria (ex art. 396 c.p.c.). Sulla base degli artt. 395 e 396 c.p.c., si distingue tra revocazione ordinaria - impedisce il passaggio in giudicato della sentenza - ovvero straordinaria - proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza - con riguardo alla natura palese o occulta dei vizi della decisione.
Nel processo tributario, l'istituto è oggi disciplinato dagli artt. 64 – 67 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992.
Precedentemente, la revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie era disciplinata dall'art. 41 del
D.P.R. n. 636/72. Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n.546/92 “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.”. Il secondo comma del medesimo articolo prevede che: “le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine suddetto”.
Dalla lettura dell'art. 64 del D. Lgs. n. 546/92 emerge, contrariamente a quanto avviene in sede civile con l'art. 395 c.p.c., che la revocazione è esperibile contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamento di fatto.
I motivi di revocazione sono tassativi.
L'art. 64 del D. Lgs. n. 546/92, ha fatto esplicito rinvio all'art. 395 c.p.c. Essi sono:
· Dolo di una delle parti in danno dell'altra. Per assurgere a motivo di revocazione il comportamento doloso deve avere avuto influenza decisiva ai fini della soluzione della causa.
· Prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
La prova della falsità deve esistere al momento della proposizione della domanda di revocazione, pena l'inammissibilità della stessa. La prova rivelatasi falsa deve avere influito sulla decisione impugnata;
deve, cioè, essere stata decisiva, ai fini dell'orientamento del giudice ovvero aver concorso alla pronuncia. La prova è decisiva quando concerne fatti rilevanti ovvero quelli che attengono alla fondatezza della domanda, all'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere dall'attore, come anche quelli che si riferiscono al potere del giudice di pronunciare sul merito, in particolare sull'ammissibilità della domanda.
· Rinvenimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
E' necessario che si tratti di documenti esistenti al momento del processo e dotati di efficacia decisiva nella formazione del convincimento del giudice, ossia tali che se conosciuti da quest'ultimo avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.
· Errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa.
L'errore de quo deve essere essenziale ed involgere un aspetto decisivo della sentenza. Inoltre, l'atto o documento di causa da cui risulta l'errore commesso deve essere già acquisito agli atti processuali al momento in cui è stata resa la sentenza che si ritiene viziata.
· Contrasto con sentenza precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
In tal caso è essenziale che il giudicato invocato a sostegno della revocazione si sia formato precedentemente all'emanazione della sentenza in contestazione. Se così non fosse, non sussisterebbe alcun vizio e non si sarebbe verificato quell'eccesso di potere giurisdizionale che con la revocazione si intende emendare.
· Dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In presenza di sentenza passata in giudicato che abbia accertato il dolo del giudice, la revocazione consegue automaticamente senza necessità di avere alcuna ulteriore verifica.
Nella fattispecie, la parte ricorrente, a sostegno dell'invocata revocazione, evidenziava che nel corso dell'udienza del 24/06/2024 aveva fatto presente che esisteva una sentenza passata in giudicato sfavorevole all'Ufficio (ovvero la sentenza n. 2329/2023 CGT di II grado della Campania), avente ad oggetto un altro atto di rettifica relativamente alla compravendita dell'altro 50% dell'immobile di cui trattasi, venduto da Nominativo_2, a mezzo di atto di compravendita del 12/04/2019 agli acquirenti Ricorrente_6, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_4 ed Ricorrente_2, senza però allegare la motivazione della sentenza, limitandosi a depositare successivamente in cancelleria il certificato di passaggio in giudicato.
Nell'impugnata decisione la Corte accoglieva parzialmente le doglianze dei contribuenti, limitandosi a rideterminare il valore dell'immobile compravenduto fissandolo ad euro 480,00 al mq, con conseguente ricalcolo delle relative maggiori imposte.
A mezzo dell'esperito ricorso di revocazione, i ricorrenti intendono far valere la predetta sentenza passata in giudicato (quella n. 2329/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania) in quanto contrastante con quella di cui chiedono la revocazione (ovvero quella n. 4937/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania).
Occorre necessariamente rilevare che il giudicato richiamato non è intervenuto tra le stesse parti (si trattava di Nominativo_2 e non di Ricorrente_5), né aveva ad oggetto lo stesso atto impositivo (si trattava di un atto di liquidazione diverso da quello n. 2019 1T 004558 000 REGISTRO 2019, notificato ai ricorrenti). Inoltre,
l'oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2329/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Campania era un altro atto di compravendita, stipulato in altra data e nel quale il venditore era Nominativo_2 e non Ricorrente_5, non rilevando invece la circostanza che si trattava dello stesso immobile ceduto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non sussistono pertanto i presupposti per la revocazione della sentenza ai sensi del n.5) dell'art.395 cpc, in quanto la sentenza passata in giudicato non è intervenuta tra le stesse parti in linea con l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14719 del 11/06/2013) secondo cui nel contenzioso tributario, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto.
Né nella specie può trovare applicazione l'ipotesi di cui al n.3) dell'art.395 cpc ovvero la circostanza di non aver potuto produrre in giudizio documenti decisivi (certificato di passaggio in giudicato della sentenza) per causa di forza maggiore. Al riguardo, non può che ribadirsi che il certificato di passaggio in giudicato ha riguardato la sentenza n. 2329/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania intervenuta comunque tra parti diverse e su un oggetto diverso ovvero altro avviso di liquidazione e rettifica.
E' inoltre stato smentito il fatto che il documento decisivo di cui trattasi sia stato trovato per forza maggiore troppo tardi per utilizzarlo in giudizio, visto che l'Ufficio ha dimostrato di aver ricevuto, da alcuni degli odierni ricorrenti, la notifica della sentenza a mezzo pec in data 03/05/2023 (cfr. ricevuta agli atti) e quindi in data precedente rispetto all'udienza del 24/6/2024, in cui si è concluso il giudizio definito con la sentenza n.
2329/2023.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00.