Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1683/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1683/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSELLI CLAUDIA presso il cui studio sito in VIA ROMA 91 42035 CASTELNOVO NE' MONTI è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GILIOLI GABRIELE presso il cui studio sito in VIA PANSA 47 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 06.05.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a Reggio Emilia in [...]_1
09.02.2022
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 07.06.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, nelle note scritte depositate per l'udienza del 06.05.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesimi concordate
1. Il figlio , nato a [...] il [...], viene affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente e mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Castelnovo ne' Monti (RE), Loc. Felina, Via Monchio, 39, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare all'altro tramite raccomandata A/R eventuali cambi di residenza.
2. Quanto ai tempi di visita: il padre starà con il bimbo due fine settimana al mese, di norma alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alle 18.30 alla domenica alle 18.30; questo avverrà salvo diversi accordi da prendersi tra i genitori in funzione delle necessità degli stessi e compatibilmente con i periodi nei quali il sig. sarà CP_1 in trasferta per motivi di lavoro.
Nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà tenerlo due giorni infrasettimanali comprensivi di pernottamento. Nelle settimane in cui il figlio starà il fine settimana con il padre quest'ultimo potrà tenere il figlio uno giorno infrasettimanale comprensivo di pernottamento. Quanto precede fatto salvo diversi accordi da prendersi tra i genitori in funzione delle necessità degli stessi e delle esigenze lavorative del sig. . Le parti concordano che in caso di CP_1 malattia del figlio questo starà con la madre, affinché la sig.ra se ne Parte_1 possa prendere cura come sempre fatto ed evitando eccessivi spostamenti per il minore.
Per l'anno 2025 il padre inoltre avrà diritto di tenere il figlio con sé per una settimana durante le vacanze scolastiche estive, concordando con la signora
[...]
il periodo con un anticipo di almeno 30 giorni;
per gli anni a seguire tale Parte_1 comunicazione dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il periodo di vacanza che potrà passare con il padre aumenterà come segue: nel 2026 due Per_1 settimane non consecutive mentre dal 2027 ed anni successivi le settimane saranno consecutive.
Per le vacanze natalizie, salvo differente accordo, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio, ad anni alterni il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio compresi. Quello dei genitori che trascorrerà con i figli il secondo periodo starà con loro il 24 dicembre.
Durante le festività pasquali il minore trascorrerà la metà delle vacanze con la madre e l'altra metà col padre, in modo tale da trascorrere, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, o salvo accordi diversi trascorreranno ad anni alterni le festività pasquali con un genitore, festeggiando con l'altro il 25 Aprile e il 1° Maggio.
Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti
3. Entrambi i genitori collaboreranno pienamente fra loro nel rispetto reciproco, nella crescita ed educazione del minore, impegnandosi a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione e salute sempre tenendo conto delle capacità e aspirazioni del figlio.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della madre della somma mensile di € 300,00 da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
tale somma verrà aggiornata secondo gli indici ISTAT nel gennaio di ogni anno a partire dal gennaio 2026; il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio, individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo del 12.06.2023) che entrambi i genitori dichiarano di conoscere;
il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
5. L'Assegno Unico spettante per il figlio sarà incassato nella misura del 100% dalla sig.ra ed il sig. provvederà a fornire la relativa documentazione Parte_1 CP_1 ed a sottoscrivere la modulistica, se necessario, per l'incasso dell'importo riconosciuto. Qualora il sig. o la sig.ra avessero necessità di CP_1 Parte_1 avere la dichiarazione ISEE dell'altro genitore da presentare congiuntamente alla propria a fini scolastici, medici e fiscali, entrambi si impegnano a consegnare tutta la documentazione necessaria o comunque a comunicare all'altro genitore, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, il numero di protocollo dell'attestazione.
6. Entrambi i genitori si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria al rinnovo e/o rilascio dei loro passaporti e di quello del figlio minore
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti in forza dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli