Articolo 949 del Codice della navigazione
Articolo 948Articolo 949 bis
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 949.
(( (Interruzione del viaggio del passeggero).)) ((Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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