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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6876/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239021041679000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, amministratore di sostegno del sig. Ricorrente_1, si oppone alla intimazione di pagamento n. 09720239021041679/000, notificata in data 04.03.2025, nella parte in cui intima il pagamento della cartella n. 09720180123051862/000 di € 595,98, notificata il 15.03.19, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale ed eccepisce l'omessa notifica dell'originario avviso di accertamento, l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito portato in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento in data 15/03/2019, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. e dell'art. 26 del DPR 602/73 per irreperibilità relativa.
La Regione Lazio si costituisce a sua volta in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 85, della Legge Regionale
n.12/2011 “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”.
Premesso ciò la Corte osserva che a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6876/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239021041679000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, amministratore di sostegno del sig. Ricorrente_1, si oppone alla intimazione di pagamento n. 09720239021041679/000, notificata in data 04.03.2025, nella parte in cui intima il pagamento della cartella n. 09720180123051862/000 di € 595,98, notificata il 15.03.19, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale ed eccepisce l'omessa notifica dell'originario avviso di accertamento, l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito portato in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento in data 15/03/2019, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. e dell'art. 26 del DPR 602/73 per irreperibilità relativa.
La Regione Lazio si costituisce a sua volta in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 85, della Legge Regionale
n.12/2011 “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”.
Premesso ciò la Corte osserva che a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.