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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2795 /2024
Oggi 03/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2795/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
– in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28,
con l'avv. Antonino Rizzo che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbagnato Controparte_1
( per mandato in atti Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio il signor Controparte_1
per sentir accertare la insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 2 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio il signor contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
L'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti ha valutato sussistenti le condizioni per riconoscimento in capo al resistente dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della L. 104/1992, concludendo: “Il periziando nato il [...] a [...]_1
Del Vallo ed ivi residente in [...] , esaminata la documentazione agli atti , visto l'esame
obiettivo è da considerare : Portatore di Handicap art. 3 comma 3 a decorrere dalla data della
domanda.”
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo al resistente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno
20.7.2023, data della presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Può, quindi, concludersi che il resistente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 a partire dal giorno 20.7.2023.
Il ricorso va dunque rigettato.
3 Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con Pt_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte resistente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal giorno 20.7.2023;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi Pt_1
professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Abbagnato dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate Pt_1
con separato provvedimento.
Marsala, 3.6.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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