Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6695/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6695/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Isabela Giubelan, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Venosa Nicola, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 09.09.2024 [nata a Parte_1
Tirgu Ocna (Romania) il 07.02.1991 (C.F. )] ha chiesto C.F._1
1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data 12.08.2011 C.F._2 in Tirgu Ocna, regione di Bacau (Romania), dal quale era nata la figlia Per_1
(30.01.2012), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il
[...] coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza di omologa n. 4301/2023 pubbl. il 10.10.2023.
La ricorrente chiedeva, in particolare: 1) l'affido esclusivo della minore con collocamento presso di sé e la disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di 250,00 euro per la minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
3) la riacquisizione del proprio cognome per effetto dello scioglimento del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 24.01.2025 aderendo alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo l'affido condiviso della figlia minore con la regolamentazione del suo diritto di visita e dei suoi parenti e il rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
Le parti, all'udienza del 28.01.2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore (30.1.2012) resta affidata in via Persona_2 esclusiva alla madre come già previsto in sede di Parte_1 separazione;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Controparte_2 Per_1
previo consenso di quest'ultima e concordando direttamente con la minore
[...]
i tempi e le modalità degli incontri, dandone successivo avviso alla madre;
3) il SI. verserà un assegno di mantenimento per la minore Controparte_2 di euro 180,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 28 di ogni
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mese alla SI.ra ; Parte_1
4) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore;
5) la SI.ra intende riacquistare il proprio cognome Parte_1 prematrimoniale e per effetto dello scioglimento del matrimonio assumere il nome di e il SI. non si oppone al cambio Parte_1 Controparte_2 di cognome.”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 4301/2023 emessa dal Tribunale di Salerno in data 10.10.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F.
[...]
)] e [nato a [...] in C.F._1 Controparte_2 data 21.12.1987 (C.F. )] in data 21.08.2011 in Tirgu Ocna C.F._2 regione di Bacau (Romania);
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- provvede conformemente alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del
28.01.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ottati (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 28.01.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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