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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 50/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il Parte_1
6.03.1965, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Nicola Micera ed elettivamente domiciliata in Avellino al C.V.E./P.zzetta A. Guarino n. 34 e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso come da procura in atti, dagli avv.ti Alfredo Bevilacqua, Giovanni
Gargiulo e Giovanni De Sivo ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso Per_ di aver contratto matrimonio il 29.04.2000 e che dall'unione coniugale sono nate tre figli, il 5.01.1995, il 10.10.1996 ed il 16.09.2003, hanno esposto che da circa otto anni Per_2 Per_3 vivono da separati in casa e che nel corso del tempo si sono aggravati i dissensi e le incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti hanno, poi, precisato che solo la figlia risulta non autonoma economicamente. Per_3
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.03.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 50/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il Parte_1
6.03.1965, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Nicola Micera ed elettivamente domiciliata in Avellino al C.V.E./P.zzetta A. Guarino n. 34 e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso come da procura in atti, dagli avv.ti Alfredo Bevilacqua, Giovanni
Gargiulo e Giovanni De Sivo ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso Per_ di aver contratto matrimonio il 29.04.2000 e che dall'unione coniugale sono nate tre figli, il 5.01.1995, il 10.10.1996 ed il 16.09.2003, hanno esposto che da circa otto anni Per_2 Per_3 vivono da separati in casa e che nel corso del tempo si sono aggravati i dissensi e le incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti hanno, poi, precisato che solo la figlia risulta non autonoma economicamente. Per_3
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.03.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2