TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del
11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2023 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
IO AC,
- Attori - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Andrea Mangione,
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 18.01.2023, ritualmente notificato, Parte_3
e evocavano in giudizio il in Parte_2 Controparte_2
persona del Sindaco l.r. p.t., onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1
ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del sindaco P.T. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori e precisamente a favore di Parte_3 complessivi €.11.858,38 – comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta
1 di giustizia, oltre spese di CTP e CTU, rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
ed €. 102,72 complessivi a favore di
[...]
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in Parte_2
favore della procuratrice antistataria.”.
Gli attori deducevano che in data 13.08.2020, alle ore 18.00 circa, mentre transitavano a bordo dello scooter Honda Italia KF10/2/1 tg. DV49780, di proprietà (padre di , nel centro abitato del Persona_1 Parte_3 comune di , su via NA Da CI, giunti alla curva con via Tiziano, a CP_1
causa della presenza massiva di fanghiglia, detriti, rami di alberi spezzati presenti sul manto stradale, lo scooter su cui viaggiavano sbandava, causando la loro caduta.
In particolare, il deduceva che, sebbene avesse fatto tutto il possibile Pt_3
per tenere la stabilità dello scooter, perdeva il controllo del mezzo, il quale scivolava bruscamente e finiva la corsa contro il perone-caviglia dx dello stesso, che rimaneva bloccato a terra sotto lo scooter, mentre la trasportata Parte_2
veniva sbalzata e cadeva più in là sulla carreggiata.
[...]
Parte
La subito dopo la caduta, si rialzava e si avvicinava al e, Pt_3
immediatamente allertava il padre di quest'ultimo e il 118, che sopraggiungevano sul luogo del sinistro, unitamente ad alcuni abitanti della zona.
Sul posto giungevano anche i Vigili Urbani di;
CP_1
Quindi, veniva accompagnato al Pronto Soccorso Parte_3 dell'Ospedale di Tricase, i cui sanitari gli diagnosticavano la “Frattura del terzo distale del ed escoriazioni dito piede sx” (cfr. doc. in atti). Pt_4
Rimasti infruttuosi i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, gli odierni attori adivano codesto Tribunale al fine di sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
All'udienza del 2.05.2023 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
.
[...]
Quindi, con provvedimento del 5.07.2023, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla difesa attorea e veniva disposta la consulenza medica d'ufficio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.01.2024, si
2 costituiva tardivamente il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio.
Con provvedimento del 30.09.2024, parte attrice veniva riammessa ad ascoltare la teste , nei cui confronti era intervenuta rinuncia. Testimone_1
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze di prova in atti.
La teste , indifferente, ha dichiarato quanto segue: Testimone_2
“Nel mese di agosto 2020 mi trovavo a su una strada del centro abitato, in CP_1
una curva e c'era un ragazzo riverso a terra con lo scooter addosso che era caduto.
C'era il ragazzo a terra e la ragazza francese. Erano presenti i vigili urbani di
e nel frattempo arrivava l'ambulanza. Parlando con le persone vicine per CP_1 capire cosa fosse successo, ho capito che era scivolato sulla curva della strada per la presenza di fango e detriti presenti sull'asfalto, trascinati dalla pioggia che era caduta il giorno prima. Preciso che sulla strada c'erano anche rami spezzati.
…” (cfr. dich. teste verb. ud. 4.10.2023). Tes_2
La teste , ha reso le seguenti dichiarazioni: “… preciso che Testimone_1 al momento del sinistro ero in giardino quando ho sentito le grida di una donna;
a quel punto sono uscita e ho visto una ragazza nelle vicinanze di uno scooter a terra e un ragazzo riverso a terra con lo scooter al suo fianco e il piede ferito e sanguinante. Sono rientrata in casa, ho preso l'occorrente essendo io infermiera
e l'ho medicato. Successivamente arrivata l'ambulanza e il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Ancora dopo sono sopraggiunti anche i vigili. … Ricordo che sul tratto di strada dove c'è una curva, c'era un pò di tufo riverso sul tratto stradale tra l'angolo di via Da CI con via Tiziano, dove si è verificato il sinistro.
…” (cfr. dich. teste , verb. ud. 31.10.2024). Tes_1
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente, può senza dubbio ritenersi accertato sia l'effettivo verificarsi del sinistro
3 in questione, sia la causa dello stesso, da individuarsi esclusivamente nella presenza della denunciata anomalia esistente sul tratto di strada compreso tra via
NA Da CI e via Tiziano, nell'abitato del Comune di . CP_1
La predetta anomalia era costituita dalla presenza massiva di fanghiglia, detriti e rami di alberi spezzati sul margine della corsia di marcia percorsa in quella circostanza di tempo e di luogo dallo scooter condotto dal , il quale nulla Pt_3
ha potuto fare per evitare l'accaduto, dal momento che il tratto di strada interessato dalla presenza di detriti e rami secchi spezzati, si trovava in corrispondenza di una curva cieca, quindi, non visibile e prevedibile e, per di più, non vi era alcun segnale di pericolo.
Quanto innanzi evidenziato, si evince chiaramente anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti dalla difesa attorea (cfr. doc. in atti).
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
È fuori di dubbio che sugli enti locali grava un obbligo di manutenzione e sicurezza delle strade e di tutte le altre aree urbane calpestabili previsto da disposizioni normative specifiche.
L'Ente proprietario o gestore del tratto di strada interessato, è responsabile per legge dei danni provocati dalle cose che ha in custodia e, proprio in quanto proprietario, il è anche custode di tali beni, e, quindi, è gravato degli oneri CP_1
tipici del "buon custode".
La responsabilità dell'Ente custode della strada per tutti i danni che essa può arrecare è di natura oggettiva e può essere esclusa soltanto quando l'Ente interessato riesce a dimostrare il cosiddetto «caso fortuito», cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, che in quanto tale non può essere attribuito a colpa o incuria del custode.
Dal principio secondo cui la pubblica amministrazione risponde civilmente per violazione dell'obbligo di manutenzione e sicurezza conseguono i seguenti effetti: 1) innanzitutto il superamento della tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2043 c.c. costituisce l'unica norma in grado di gestire i sinistri in questione;
2) in secondo luogo, questo
4 principio rende inutile la regola in virtù della quale la pubblica amministrazione non risponde dei danni subiti dal cittadino nei casi in cui non ricorra un'insidia o un trabocchetto.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alla P.A., aderendo alla tesi, sostenuta anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, [solo] quando sul bene di sua proprietà non sia possibile − per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi − un continuo, efficace controllo, idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".
Ciò premesso, l'art. 2051 non richiede altri specifici presupposti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno;
quindi, la pubblica amministrazione può fornire la prova liberatoria dimostrando che l'ente non è stato in grado di adempiere il suo onere di manutenzione delle strade a causa di circostanze che escludevano la possibilità di un controllo reale sul bene.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di azione ex art. 2051 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo compete alla parte attrice mentre il convenuto/proprietario deve fornire evidenza di un fattore estraneo quale alterazione dello stato dei luoghi imprevista o non segnalabile in tempo - idoneo
a interrompere il nesso causale” (Trib. Udine, 7.11.2011).
Quindi, al danneggiato spetta dimostrare la riconducibilità del suo pregiudizio a un difetto di manutenzione della strada e sostenere l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. Tale norma non richiede che la p.a. fornisca la prova di avere correttamente adempiuto il suo obbligo di manutenzione e controllo, al fine di andare esente da responsabilità. La disposizione richiede qualcosa di più, cioè la prova del caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo o del danneggiato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il fatto della vittima interruttivo del nesso causale deve costituire l'unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, in modo da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante, il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (pubblica 5 amministrazione). Questo presupposto non può ricorrere in tutti i casi in cui le violazioni o le omissioni imputabili all'amministrazione risultano provate sulla base del principio secondo cui l'ente pubblico, perché custode, è tenuto ad attivarsi per evitare il danno. In sostanza, l'obbligo di manutenzione impone all'amministrazione di attivarsi proprio per evitare l'accadimento di danni, per cui non sarebbe ammissibile ritenere irrilevante la condotta omissiva della pubblica amministrazione.
Secondo un'impostazione rigorosa il concorso di colpa del danneggiato non rileva in tutte le ipotesi in cui, sul piano causale, risulta provato il mancato adempimento da parte dell'amministrazione ai propri doveri, quando tale condotta omissiva abbia costituito l'occasione principale del sinistro.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza perché la PA possa andar esente dalla responsabilità nell'ipotesi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre avere riguardo alla causa concreta del danno (Cassazione, 6 giugno 2008,
n. 15042) così se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come un vizio di costruzione o di manutenzione, va affermata la responsabilità dell'amministrazione, mentre se dagli atti del processo risulta che il danno è stato provocato da cause estrinseche e estemporanee, create da terzi che nell'immediatezza hanno occupato la sede stradale, nel caso in cui si tratti di fattori non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, l'amministrazione sarà liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
Per consolidata giurisprudenza “Con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede , che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, la
Corte ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze e della natura limitata del tratto di strada vigilato”
(Cass. Civ, sez. III, n. 21329/2010). 6 Orbene, alla luce di quanto sopra, ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., la scrivente ritiene che, nella fattispecie in esame, è stato dimostrato che la presenza di detriti, fanghiglia e rami secchi sul margine della strada tra via Da CI e via Tiziano, nell'abitato del , in Controparte_1 corrispondenza di una curva cieca ivi esistente, abbia costituito l'occasione principale del sinistro per cui è causa e che, quindi, nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico del danneggiato, il quale, verosimilmente, faceva pieno affidamento sulla regolarità del manto stradale.
Né è in alcun modo emerso che gli odierni attori abbiano fatto un uso anomalo o improprio della cosa, sì da escludere qualsiasi responsabilità del custode.
Nell'ambito del presente giudizio la pubblica amministrazione convenuta alcuna valida prova ha fornito circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante.
Relativamente al quantum della domanda avanzata da in Parte_3
ordine alle lesioni personali subite, la scrivente condivide appieno le valutazioni effettuate dal consulente medico d'ufficio, Dr. il quale ha accertato che Per_2
in data 12.08.2020 il aveva riportato, a seguito di sinistro stradale Pt_3 accidentale, un danno evoluto consistente in “Esiti di Frattura del Terzo Distale del Perone Destro Trattata incruentemente mediante contenzione in gesso”; al contempo il CTU ha accertato che le lesioni sofferte e diagnosticate sono in diretto rapporto causale con la dinamica del sinistro de quo. Per_
Quindi, il Dr. ha valutato un periodo di malattia divisibile in Inabilità
Temporanea Totale di giorni 30 (Trenta), Inabilità Temporanea Parziale al
50% di giorni 30 (Trenta) ed Inabilità Temporanea Parziale al 25% di ulteriori giorni 30 (Trenta), al termine dei quali ha ritenuto avvenuta la guarigione clinica.
Il CTU ha, altresì, accertato che a seguito delle lesioni subite dal in Pt_3
occasione del sinistro stradale verificatosi il 12.08.2020, residuano attualmente postumi permanenti valutabili come Danno Biologico nella misura del 3 (Tre per cento) %, in accordo con i consueti barémes di riferimento in ambito medico- legale;
non ha ravvisato incidenza negativa dei postumi residuati sulla capacità lavorativa specifica presente e futura dell'odierno attore (Impiegato come
7 Assistant Manager). Per_
Infine, il Dr. ha ritenuto congruo il riconoscimento di voci di spesa fatturate presenti in atti per un importo complessivo di € 278,08, non prevedendo spese future.
Al fine di quantificare il danno subito da deve farsi Parte_3
riferimento ai parametri di cui alle Tabelle di Milano, la cui applicabilità su tutto il territorio nazionale viene costantemente ribadita dalla Suprema Corte: “Le
Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito da può essere Parte_3
quantificato nei seguenti termini:
• € 5.026,00 per danno biologico nella misura accertata del 3%;
• € 3.450,00 per una ITT di gg. 30, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 50% di gg. 30 quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 862,50 per una ITP al 25% di gg. 30 quantificata in € 28,75 al giorno;
8 per un importo complessivo pari ad € 11.063,50, oltre interessi legali da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno, sino all'effettivo soddisfo.
A va riconosciuto anche il risarcimento, a titolo di danno Parte_3 patrimoniale delle spese mediche sostenute, quantificate in complessivi € 278,08, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
A è dovuto l'importo di € 35,00, a titolo di spese Parte_2 mediche documentate, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da liquidati in Parte_3
complessivi € 11.341,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini anzidetti;
3. condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale subito da Parte_2 quantificato in € 35,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
4. condanna, infine, l' convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore CP_3
degli attori, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
5. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege
Lecce, 11 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
9