TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1218/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Teresa Colosimo del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Cotronei, Via Laghi Silano,
n. 67;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata - insegnante di lingua inglese presso i vari istituti scolastici indicati in ricorso - adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato e deducendo che ciò costituirebbe una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine – e, in particolare, dell'art. 5, D.Lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine - e degli obblighi comunitari di cui alla
Clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il ha posto in essere, nei Controparte_1
confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e il Parte_1 [...]
, è intercorso ed intercorre, tutt'ora, un rapporto di lavoro alle Controparte_1
pubbliche dipendenze a tempo determinato;
B) Accertare e dichiarare che la ricorrente, per l'intero periodo di causa 2016/2017,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, è stata assunta con la qualifica personale docente classe di concorso AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE
(INGLESE) presso l'Istituto CARLO EMILIO GADDA SEDE DI FORNONOVO
DI TARO(PARMA), e, per l'anno 2017/2018 è stata assunta con la qualifica personale docente su POSTO DI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI I.C.
GIUSEPPE DI PR); CP_2 CP_3
C) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili, per gli anni 2018/2019-2020/2021 -
2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024- 2024/2025, e, per l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all'art. 12 Decreto Legge 131/2024 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”; D) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, su posti vacanti e non disponibili, per gli anni 2016/2017-
2017/2018- 2019/2020, in quanto vi è stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , poiché, CP_1
nel caso di specie, non solo vi è stata la sola reiterazione mail susseguirsi delle assegnazioni presso il medesimo Istituto e con riguardo alla stessa cattedra, e, per
l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute al risarcimento di cui all' art. 12 Decreto Legge 131/24, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'ill.mo Giudice adito;
E) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e
IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Teresa Colosimo ex art. 93 cpc”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 16.01.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, occorrendo dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico. Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 - la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria - ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni - la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità.
Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti
(art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che la parte ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 e sino all'anno scolastico in corso, è stata titolare di contratti a tempo determinato, prestando servizio sempre nel medesimo Istituto (ossia l'Istituto Scolastico Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro) ed insegnando (fatta eccezione per l'anno scolastico 2017/2018) sempre la stessa materia, ossia l'inglese, e che, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la parte è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto (fino al 31 agosto dei rispettivi anni).
2.2. Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, trova applicazione, nella fattispecie in controversia, il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni rese dal Tribunale di Torino, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 136/2024, con la sentenza dell'8.10.2024: “28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale, all'art. 12, ha previsto che, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento dl fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge, non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione
Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della
Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Nell'ipotesi in controversia, dunque, alla stregua della norma di legge richiamata, appare opportuno valorizzare, nella quantificazione del danno patito, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (8) e la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti, quantomeno negli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità).
L'ammontare del risarcimento deve, dunque, essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità. In particolare, viene riconosciuto, in questa sede, un risarcimento pari ad 1 mensilità per ogni contratto successivo ai primi 36 mesi.
Conclusivamente - considerato che il primo contratto stipulato risale all'anno scolastico 2016/2017 e che la stipulazione di contratti a termine si è protratta (non considerando l'annualità in cui la docente ha prestato servizio quale insegnante di sostengno) per 8 anni - appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente.
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e, cioè, gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza agli artt. 16 comma 6 legge n. 312/1991 e
22 comma 36 legge n. 724/94 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti suindicati.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi.
2) Condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_4
risarcimento del danno in favore di in misura pari a 5 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita, oltre interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
3) Condanna il a rifondere, in favore di parte ricorrente, le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e
C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1218/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Teresa Colosimo del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Cotronei, Via Laghi Silano,
n. 67;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata - insegnante di lingua inglese presso i vari istituti scolastici indicati in ricorso - adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato e deducendo che ciò costituirebbe una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine – e, in particolare, dell'art. 5, D.Lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine - e degli obblighi comunitari di cui alla
Clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il ha posto in essere, nei Controparte_1
confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e il Parte_1 [...]
, è intercorso ed intercorre, tutt'ora, un rapporto di lavoro alle Controparte_1
pubbliche dipendenze a tempo determinato;
B) Accertare e dichiarare che la ricorrente, per l'intero periodo di causa 2016/2017,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, è stata assunta con la qualifica personale docente classe di concorso AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE
(INGLESE) presso l'Istituto CARLO EMILIO GADDA SEDE DI FORNONOVO
DI TARO(PARMA), e, per l'anno 2017/2018 è stata assunta con la qualifica personale docente su POSTO DI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI I.C.
GIUSEPPE DI PR); CP_2 CP_3
C) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili, per gli anni 2018/2019-2020/2021 -
2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024- 2024/2025, e, per l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all'art. 12 Decreto Legge 131/2024 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”; D) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, su posti vacanti e non disponibili, per gli anni 2016/2017-
2017/2018- 2019/2020, in quanto vi è stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , poiché, CP_1
nel caso di specie, non solo vi è stata la sola reiterazione mail susseguirsi delle assegnazioni presso il medesimo Istituto e con riguardo alla stessa cattedra, e, per
l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute al risarcimento di cui all' art. 12 Decreto Legge 131/24, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'ill.mo Giudice adito;
E) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e
IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Teresa Colosimo ex art. 93 cpc”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 16.01.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, occorrendo dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico. Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 - la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria - ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni - la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità.
Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti
(art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che la parte ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 e sino all'anno scolastico in corso, è stata titolare di contratti a tempo determinato, prestando servizio sempre nel medesimo Istituto (ossia l'Istituto Scolastico Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro) ed insegnando (fatta eccezione per l'anno scolastico 2017/2018) sempre la stessa materia, ossia l'inglese, e che, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la parte è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto (fino al 31 agosto dei rispettivi anni).
2.2. Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, trova applicazione, nella fattispecie in controversia, il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni rese dal Tribunale di Torino, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 136/2024, con la sentenza dell'8.10.2024: “28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale, all'art. 12, ha previsto che, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento dl fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge, non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione
Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della
Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Nell'ipotesi in controversia, dunque, alla stregua della norma di legge richiamata, appare opportuno valorizzare, nella quantificazione del danno patito, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (8) e la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti, quantomeno negli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità).
L'ammontare del risarcimento deve, dunque, essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità. In particolare, viene riconosciuto, in questa sede, un risarcimento pari ad 1 mensilità per ogni contratto successivo ai primi 36 mesi.
Conclusivamente - considerato che il primo contratto stipulato risale all'anno scolastico 2016/2017 e che la stipulazione di contratti a termine si è protratta (non considerando l'annualità in cui la docente ha prestato servizio quale insegnante di sostengno) per 8 anni - appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente.
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e, cioè, gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza agli artt. 16 comma 6 legge n. 312/1991 e
22 comma 36 legge n. 724/94 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti suindicati.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi.
2) Condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_4
risarcimento del danno in favore di in misura pari a 5 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita, oltre interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
3) Condanna il a rifondere, in favore di parte ricorrente, le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e
C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri