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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. ROCCHETTI LOREDANA parte ricorrente nei confronti di
, CP_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. LUPI GINEVRA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO
• che con ricorso depositato in data 29.09.2024, il signor Parte_1
adiva il Tribunale di Cremona onde ottenere lo scioglimento del
[...] matrimonio civile contratto in data 05.08.2020 con la signora;
CP_1 • che con propria comparsa si costituiva la resistente;
CP_1
• che le parti congiuntamente depositavano istanza di rinvio, stante il legittimo impedimento della signora e la manifestata volontà delle parti di trasformare il rito CP_1 da giudiziale in congiunto;
• che il Tribunale adito accoglieva l'istanza rinviando all'udienza cartolare del 16.04.2025;
• che le parti sono giunte alla determinazione di pervenire ad un accordo volto a regolamentare le condizioni dello scioglimento del matrimonio civile e tal fine hanno chiesto al Tribunale che si pronunciasse sullo scioglimento del matrimonio civile, indicando le condizioni di seguito riportate:
“• Le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
• Nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile, avendo entrambe le parti rinunciato espressamente e reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile e/o alimentare e ad ogni qualsiasi pretesa e/o diritto derivante dal contratto di matrimonio, considerato che entrambe le parti sono e si dichiarano economicamente indipendenti, autosufficienti e provvisti di mezzi adeguati per provvedere al proprio personale mantenimento e di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
• Le parti riconoscono espressamente e si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale esistente tra loro, per cui non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, azione o diritto azionato o azionabile avendo reciprocamente saldato ogni posta.
• I legali sottoscrivono la presente transazione per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.
• La presente scrittura è redatta in unica originale, composta da n. 3 fogli dattiloscritti”
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 2/3
Ritenuto che
la domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale,
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta contrario all'ordine pubblico;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
Spese di lite compensate
Cremona, 05/05/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. ROCCHETTI LOREDANA parte ricorrente nei confronti di
, CP_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. LUPI GINEVRA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO
• che con ricorso depositato in data 29.09.2024, il signor Parte_1
adiva il Tribunale di Cremona onde ottenere lo scioglimento del
[...] matrimonio civile contratto in data 05.08.2020 con la signora;
CP_1 • che con propria comparsa si costituiva la resistente;
CP_1
• che le parti congiuntamente depositavano istanza di rinvio, stante il legittimo impedimento della signora e la manifestata volontà delle parti di trasformare il rito CP_1 da giudiziale in congiunto;
• che il Tribunale adito accoglieva l'istanza rinviando all'udienza cartolare del 16.04.2025;
• che le parti sono giunte alla determinazione di pervenire ad un accordo volto a regolamentare le condizioni dello scioglimento del matrimonio civile e tal fine hanno chiesto al Tribunale che si pronunciasse sullo scioglimento del matrimonio civile, indicando le condizioni di seguito riportate:
“• Le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
• Nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile, avendo entrambe le parti rinunciato espressamente e reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile e/o alimentare e ad ogni qualsiasi pretesa e/o diritto derivante dal contratto di matrimonio, considerato che entrambe le parti sono e si dichiarano economicamente indipendenti, autosufficienti e provvisti di mezzi adeguati per provvedere al proprio personale mantenimento e di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
• Le parti riconoscono espressamente e si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale esistente tra loro, per cui non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, azione o diritto azionato o azionabile avendo reciprocamente saldato ogni posta.
• I legali sottoscrivono la presente transazione per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.
• La presente scrittura è redatta in unica originale, composta da n. 3 fogli dattiloscritti”
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 2/3
Ritenuto che
la domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale,
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta contrario all'ordine pubblico;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
Spese di lite compensate
Cremona, 05/05/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3