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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrita Di Siena - Piazza Matteotti, 10 53049 Torrita Di Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 137 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 138 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 IMU 2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 140 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 141 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Rappresentante_1) e Ricorre nte_2 (cf.CF_Ricorrente_1), residenti a S. Nominativo_1 Indirizzo_1 Indirizzo_1, entrambi rappresentati e difesi dal commercialista dott. Difensore_2 (cf.CF_Difensore_2), proponevano un ricorso cumulativo avverso n.4 avvisi di accertamento per le annualità d'imposta 2020-2021-2022-2023, per complessivi € 22.906,00 per ciascuno, emessi in data 15.05.2025 dal Comune di Torrita di Siena e notificati sia a mezzo pec in pari data che per posta raccomandata separata per ogni atto in data 22.05.2025, per omesso versamento dell' imposta municipale sugli immobili (I.M.U), in qualità di comproprietari di beni immobili.
Le parti ricorrenti indicavano i seguenti motivi di impugnazione:
-Inagibilità/Inabitabilità degli immobili in fraz. Montefollonico, depositando foto ed un'autocertificazione;
-Insussistenza di presupposto impositivo per immobile in Torrita di Siena posto in vendita dal 2015, senza utilizzarlo o locarlo;
-Omessa motivazione sul calcolo degli interessi/oneri.
Parti ricorrenti concludevano per l'annullamento degli avvisi impugnati ed in subordine richiedevano la rideterminazione delle imposte secondo riduzioni di legge,
Si costituiva in giudizio il Comune di Torrita di Siena, depositando le controdeduzioni ed insistendo sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva la reiezione del ricorso.
All'udienza del 5.12.25 la Corte disponeva con ordinanza n.163/25 nei confronti delle parti ricorrenti di avvalersi di un difensore tecnico abilitato, depositando la relativa procura entro il 31 dicembre 2025.
Parti ricorrenti depositavano in PTT procura a difensore tecnico.
All'udienza del 12.01.26, parti ricorrenti eccepivano il difetto di patrocinio del fuzionario presnte in rappresentanza del Comune di Torrita di Siena. Il Funzionario comunale contestava tale eccezione riportandosi all'art.12 Dlgs.n.546/92 ed agli atti comunali depositati in PTT.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, quindi, il ricorso va rigettato.
In via preliminare, l'eccezione sul difetto di patrocinio del funzionario comunale è infondata e va rigettata.
L'art 1 Dlgs.n.546/92 prevede l'esonero per gli enti impositori di essere assistiti da un difensore tecnico abilitato. Inoltre, in atti risulta che il funzionario è stata nominata con decreto sindacale n.10/2025 come responsabile dell'Ufficio Tributi , oltre ad essere stata delegata con delibera della Giunta comunale ( si vedano allegati nn-5-6 a controdeduzioni). Nel merito, la reclamata riduzione riservata ai fabbricati inagibili, è infondata e, quindi, va rigettata.
L'imposizione IMU si basa, legittimamente, su dati immobiliari acquisiti accedendo alle risultanze catastali, che vincolano i Comuni, a cui non possono derogarvi.
In più, le parti ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione IMU, necessaria per ottenere i benefici fiscali per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili, come statuito nella Legge Finanziaria n. 160/2019, oltre a non presentare alcuna autocertificazione con allegata perizia tecnica, come previsto dal Dlgs.n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.n.44/2012 (art.4, co. 5, lett. b).
In ordine all'eccezione relativa all' insussistenza del presupposto impositivo per l'immobile posto in vendita sin dal 2015 è infondata e, quindi, va rigettata.
La norma di riferimento applicabile ai così detti “beni merce” può essere applicata solamente nei confronti delle imprese costruttrici, intendendosi quelle che hanno realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure, ancora, ha effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore – ai fini dell'applicazione dell'imposta ai fabbricati di nuova costruzione).
Infine, anche l'eccezione sul difetto di motivazione sul calcolo degli interessi ed oneri è priva di fondamento e va rigettata.
Gli avvisi impugnati contengono tutti gli elementi essenziali per porre in condizione i contribuenti di conoscere in dettaglio le pretese fiscali avanzate: sono riportate le delibere di approvazione delle aliquote, le normative di riferimento e le percentuali applicate degli interessi moratori oltre, alla norma di riforma della riscossione
(Legge Finanziaria n. 160/2019) sul calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione. Tanto più che i ricorrenti non provano gli eventuali errori di calcolo in loro pregiudizio.
In conclusione, gli avvisi impugnati per le annualità IMU 2020, 2021, 2022, 2023 sono da ritenere legittimi e fondati, così come disposto da altra sezione di questa Corte per l'annualità IMU 2018 con sent. nn.13-14 /2022 (RG.nn.30-31/2021). A tal riguardo dagli atti depositati in Segreteria risulta che per l'annualità
IMU 2018 le relative sentenze non sono state oggetto di impugnazione e, quindi, sono da ritenere passate in giudicato.
Tale giudicato, in ogni caso, per la medesima imposta e relative circostanze, nonché tra le stesse parti, implica un efficacia vincolante, “espandendosi” (giudicato esterno) alle annualità successive che condividono, come nella specie, gli stessi presupposti fattuali e giuridici (si veda Cass.ord.n.5054/25).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti alle spese di ite liquidate in complessive euro
1500,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrita Di Siena - Piazza Matteotti, 10 53049 Torrita Di Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136-137-138-139-140-141-142-14 IMU 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 137 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 138 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 IMU 2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Iscritto All'Albo Nazionale Dei Revisori Legali - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 140 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 141 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Rappresentante_1) e Ricorre nte_2 (cf.CF_Ricorrente_1), residenti a S. Nominativo_1 Indirizzo_1 Indirizzo_1, entrambi rappresentati e difesi dal commercialista dott. Difensore_2 (cf.CF_Difensore_2), proponevano un ricorso cumulativo avverso n.4 avvisi di accertamento per le annualità d'imposta 2020-2021-2022-2023, per complessivi € 22.906,00 per ciascuno, emessi in data 15.05.2025 dal Comune di Torrita di Siena e notificati sia a mezzo pec in pari data che per posta raccomandata separata per ogni atto in data 22.05.2025, per omesso versamento dell' imposta municipale sugli immobili (I.M.U), in qualità di comproprietari di beni immobili.
Le parti ricorrenti indicavano i seguenti motivi di impugnazione:
-Inagibilità/Inabitabilità degli immobili in fraz. Montefollonico, depositando foto ed un'autocertificazione;
-Insussistenza di presupposto impositivo per immobile in Torrita di Siena posto in vendita dal 2015, senza utilizzarlo o locarlo;
-Omessa motivazione sul calcolo degli interessi/oneri.
Parti ricorrenti concludevano per l'annullamento degli avvisi impugnati ed in subordine richiedevano la rideterminazione delle imposte secondo riduzioni di legge,
Si costituiva in giudizio il Comune di Torrita di Siena, depositando le controdeduzioni ed insistendo sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva la reiezione del ricorso.
All'udienza del 5.12.25 la Corte disponeva con ordinanza n.163/25 nei confronti delle parti ricorrenti di avvalersi di un difensore tecnico abilitato, depositando la relativa procura entro il 31 dicembre 2025.
Parti ricorrenti depositavano in PTT procura a difensore tecnico.
All'udienza del 12.01.26, parti ricorrenti eccepivano il difetto di patrocinio del fuzionario presnte in rappresentanza del Comune di Torrita di Siena. Il Funzionario comunale contestava tale eccezione riportandosi all'art.12 Dlgs.n.546/92 ed agli atti comunali depositati in PTT.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, quindi, il ricorso va rigettato.
In via preliminare, l'eccezione sul difetto di patrocinio del funzionario comunale è infondata e va rigettata.
L'art 1 Dlgs.n.546/92 prevede l'esonero per gli enti impositori di essere assistiti da un difensore tecnico abilitato. Inoltre, in atti risulta che il funzionario è stata nominata con decreto sindacale n.10/2025 come responsabile dell'Ufficio Tributi , oltre ad essere stata delegata con delibera della Giunta comunale ( si vedano allegati nn-5-6 a controdeduzioni). Nel merito, la reclamata riduzione riservata ai fabbricati inagibili, è infondata e, quindi, va rigettata.
L'imposizione IMU si basa, legittimamente, su dati immobiliari acquisiti accedendo alle risultanze catastali, che vincolano i Comuni, a cui non possono derogarvi.
In più, le parti ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione IMU, necessaria per ottenere i benefici fiscali per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili, come statuito nella Legge Finanziaria n. 160/2019, oltre a non presentare alcuna autocertificazione con allegata perizia tecnica, come previsto dal Dlgs.n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.n.44/2012 (art.4, co. 5, lett. b).
In ordine all'eccezione relativa all' insussistenza del presupposto impositivo per l'immobile posto in vendita sin dal 2015 è infondata e, quindi, va rigettata.
La norma di riferimento applicabile ai così detti “beni merce” può essere applicata solamente nei confronti delle imprese costruttrici, intendendosi quelle che hanno realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure, ancora, ha effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore – ai fini dell'applicazione dell'imposta ai fabbricati di nuova costruzione).
Infine, anche l'eccezione sul difetto di motivazione sul calcolo degli interessi ed oneri è priva di fondamento e va rigettata.
Gli avvisi impugnati contengono tutti gli elementi essenziali per porre in condizione i contribuenti di conoscere in dettaglio le pretese fiscali avanzate: sono riportate le delibere di approvazione delle aliquote, le normative di riferimento e le percentuali applicate degli interessi moratori oltre, alla norma di riforma della riscossione
(Legge Finanziaria n. 160/2019) sul calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione. Tanto più che i ricorrenti non provano gli eventuali errori di calcolo in loro pregiudizio.
In conclusione, gli avvisi impugnati per le annualità IMU 2020, 2021, 2022, 2023 sono da ritenere legittimi e fondati, così come disposto da altra sezione di questa Corte per l'annualità IMU 2018 con sent. nn.13-14 /2022 (RG.nn.30-31/2021). A tal riguardo dagli atti depositati in Segreteria risulta che per l'annualità
IMU 2018 le relative sentenze non sono state oggetto di impugnazione e, quindi, sono da ritenere passate in giudicato.
Tale giudicato, in ogni caso, per la medesima imposta e relative circostanze, nonché tra le stesse parti, implica un efficacia vincolante, “espandendosi” (giudicato esterno) alle annualità successive che condividono, come nella specie, gli stessi presupposti fattuali e giuridici (si veda Cass.ord.n.5054/25).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti alle spese di ite liquidate in complessive euro
1500,00.