Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Laila Perciballi e Anna Chiara Calzona.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe P. Pinto.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata dall'aprile 2024;
2) le parti restano comproprietarie della casa per il 65% della signora e per il 35% del sig. Parte_1 (come da rogito allegato) ; Controparte_1
ed il Signor si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Controparte_1 rispetto e di serena comunicazione (quantomeno civi-le), alfine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio;
entrambi si impegnano, inoltre, a tutelare le rispettive figure genitoriali, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di ciascuno nei confronti dell'altro alla presenza del minore e non solo. Le parti si obbligano reciprocamente a riferire i fatti significativi e rilevanti della vita del minore con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute ed all'andamento scolastico;
5) i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tenendo in debito conto le sue opinioni in merito, anche alla luce delle sue inclinazioni, aspirazioni e capacità;
6) la casa coniugale sita in Fiumicino alla Via Passo Buole n. 72 (Scala A, Interno 2), di proprietà per il 65% della signora e per il 35% del sig. verrà assegnata alla GN Parte_1 Controparte_1 Pt_1
, che vi vivrà con il minore, per i periodi di permanenza presso di lei, essendosene il marito già
[...] ato;
7) Il padre vedrà e terrà con sé il ragazzo, salvo diverso accordo tra i coniugi che contemperi le reciproche esigenze di lavoro e di impegni non previsti, secondo le seguenti modalità: Frequentazione Ordinaria a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina prima dell'entrata a scuola, in assenza di attività scolastica lo vedrà e terrà con sé dal venerdì dopo pranzo al lunedì mattina dopo colazione;
b) nella settimana in cui il padre non avrà con sé il figlio per il weekend lo vedrà e starà in sua compagnia una o due volte a settimana –dandone congruo preavviso alla GN e al figlio Parte_1
-da dopo la scuola fino alla sera prima di cena. In assenza di attività scolastica il padre starà in compagnia del fi-gio dall'ora di pranzo fino alla sera prima di cena;
c) nel caso in cui ciascun genitore (nei giorni preventivamente indicati di propria pertinenza) dovesse spostarsi con il minore per più di un giorno, in locali-tà diverse da quelle abitate o abitualmente frequentate, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'altro genitore circa la località e la durata dello spostamento;
Vacanze Natalizie: d) durante le festività natalizie, di preciso dal 24al 31 dicembre e dal mattino del 1^ gennaio sino all'inizio della scuola ove verrà direttamente accompagnato e ripreso dall'altro genitore, i genitori li trascorreranno con il figlio , Per_1 secondo il principio dell'alternanza. Nello specifico, per l'anno 2024, la settimana dal 24 Dicem Dicembre, la trascorrerà con il padre;
ed dal 1 Gennaio 2025 al rientro a scuola starà con la madre. Per_1 L'anno 20 ttimana dal 24 Dicembre al 31 Dicembre, la trascorrerà con la madre;
ed dal 1 Per_1
Gennaio 2025 al rientro a scuola starà con il padre. Gli anni successivi si seguirà l 'alternanza indicata. Vacanze Pasquali: e) i periodi dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo, i genitori lo trascorre-ranno con il figlio ad anni alterni. L'anno 2025 dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo starà con la madre e poi con il padre sino al ritorno a scuola. L'anno 2026 dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo starà con il padre e poi con la madre sino al ritorno a scuola. Gli anni successivi si seguirà l 'alternanza indicata. Vacanze Estive Scolastiche: f) nel periodo estivo, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di Per_1 luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, alternandoli di anno in anno tra gli stessi e facendo in modo che il genitore che terrà il figlio gli ultimi giorni del mese di luglio non tenga il minore con sé anche i primi 15 giorni del mese di agosto. In ogni caso i Signori Controparte_1 Pt_1
si danno reciprocamente atto che le vacanze estive dovranno essere tr e
[...] il 30 maggio di ogni anno;
g) per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Settimana Bianca h) I genitori si riservano –previo accordo tra loro –di trascorrere la settimana bianca con il figlio compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici del minore Per_1 e, in ogni c nni alternati tra di loro;
i) entrambe le parti si obbligano reciprocamente a vigilare che il minore non abbia cattive frequentazioni, con poteri di divieto/interdizione che non devono tuttavia ledere la sua integrità fisica e morale, né le sue legittime aspirazioni di emancipazione;
j) entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapito telefonico;
k) ognuno dei due coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
l) il Signor e la Controparte_1 signora si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato con IBAN Parte_1 CP_2 IT44R0 000735288 ed a dividere a metà i risparmi ivi giacenti, co to allegato, e cosìeuro31.327,91/ 2 = euro 15.663,96ciascuno, tolte le spese di chiusura;
m) il Signor Controparte_1 e la signora si impegnano a dividere l'importo relativo all'assegno unico e Parte_1
fino a quando verrà erogato;
n) il Signor verserà alla GN , Per_1 Controparte_1 Parte_1 ordinate bancarie intestate alla stessa, a ti l mantenimento de Per_1 la somma di euro 500.00 (euro cinquecento/00), anticipatamente entro il giorno 30 di ogni
[...] correre dal mese di novembre2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, dall'anno successivo al provvedimento di omologa;
o) la GN ed il Signor Parte_1 CP_1 erranno a proprio carico il 50% cadauno delle spese extra ario relative
[...] secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Roma, di cui al noto Protocollo d'Intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014, e che si allegano al presente ricorso;
p) i genitori, sin da ora, si lasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore del minore Persona_1
Le parti concordano che le condizioni indicate nel presente ricorso con o sin dal novembre 2024 e, dunque, l'assegno di mantenimento di euro 500/00 verrà corrisposto sin dal 30 novembre 2024.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso