Sentenza breve 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 02/11/2023, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 05928/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02573/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2573 del 2023, proposto da:
Co.E.Ma. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG: ZCD3949526DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento del silenzio rifiuto
formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento sull'istanza presentata dalla ricorrente, in particolare rispetto alla mancata convocazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto con il Comune di Villaricca, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato in riferimento all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento parziale dei manti impermeabili dei terrazzi di copertura dell'Istituto scolastico ''G. Siani''. CUP: J82B22009790001, SMART CIG: ZCD3949526DI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Esposito, nessuno presente per le parti, dando atto che entrambi i difensori hanno chiesto con note scritte il passaggio in decisione della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e impianti sportivi n. 665 del 30/12/2022 la gara in epigrafe indicata veniva aggiudicata alla Ditta ricorrente, che espone di aver trasmesso al Comune la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto (precisando che i lavori sono stati consegnati e ultimati).
È agli atti del giudizio la nota dell’11/5/2023, con cui la ricorrente aveva chiesto che si procedesse alla redazione del contratto non ancora firmato.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione è insorta con il presente ricorso, denunciando la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della legge n. 241/90, dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 e del principio del buon andamento, lamentando che non si sia addivenuti alla stipula del contratto, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione di cui al citato art. 32, in violazione dell’obbligo di provvedere stabilito dall’art. 2 della legge n. 241/90.
Il Comune di Villaricca, costituitosi in giudizio, ha evidenziato che al perfezionamento non si è pervenuti a causa del commissariamento dell’Ente, rappresentando che non sussiste alcuna ragione ostativa alla stipulazione del contratto di appalto.
Ha chiesto in ragione di ciò un differimento dell’udienza e, alla camera di consiglio del 27 settembre 2023, su concorde richiesta delle parti è stata rinviata la trattazione del ricorso.
Con note depositate il 19/10/2023 il difensore della ricorrente ha manifestato che l’inadempimento persiste, chiedendo il passaggio in decisione; analoga richiesta è stata formulata dal difensore del Comune, concludendo per il rigetto del ricorso e riportandosi alla propria memoria.
Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Sussiste la giurisdizione amministrativa a conoscere della presente controversia, riguardante la fase posteriore all’aggiudicazione e sino alla stipula del contratto (cfr. la sentenza della sez. I della sede di Salerno di questo TAR del 18/7/2019 n. 1342: “ le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza 11 gennaio 2011, n. 391, hanno rappresentato che nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della pubblica amministrazione spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e "nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto", tra tali atti essendo compreso anche quello di revoca della aggiudicazione stessa (principio formulato nella sentenza n. 27169/07 e confermato nelle successive decisioni n. 10443/08, n. 19805/08 e n. 20596/08). Il supremo giudice della giurisdizione ha chiarito che, nella fattispecie al suo esame, non essendo stato stipulato alcun contratto a seguito dell'aggiudicazione, pur prevedendosene la stipula entro 90 giorni, la posizione dell'attrice "rimaneva quella di titolare di un interesse legittimo" ”).
Ne consegue l’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per contrastare l’inerzia serbata dall’Amministrazione e ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Atteso che l’art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 ha fissato in 60 giorni il termine per pervenire alla stipulazione del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, conseguendone l’obbligo del Comune di Villaricca di determinarsi e (incontroversa la circostanza dell’avvenuta consegna e ultimazione dei lavori) di provvedere alla stipulazione del contratto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, riservando la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, su istanza della parte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accertato l'obbligo del Comune di Villaricca, ordina di provvedere alla stipulazione del contratto di appalto, entro il termine indicato in motivazione, riservando la nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in caso di perdurante inadempimento entro il termine assegnato.
Condanna il Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante tempore, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Mario Caliendo, antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato, previa effettuazione del versamento omesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO