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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3238/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gigliotti, procuratore Parte_1 domiciliatario;
Attore opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo CP_1
Larussa, procuratore domiciliatario,
Convenuta opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.9.2020 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo 481 del 2020 del Tribunale di Catanzaro reso su ingiunzione di per CP_1 il complessivo importo di € 6.849,59, oltre interessi maturati, spese e compensi.
L'opposta azionava monitoriamente la pretesa vantata a seguito del mancato pagamento di obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento n. 20174494666711 e da due contratti di credito al consumo utilizzabili con carta di credito ad uso rotativo n. 20174494666703 e
100700117303003, stipulato dalla . Pt_1
Deduceva l'opponente, nello specifico, che:
1 - la documentazione prodotta non era idonea a fondare la pretesa azionata, essendo stata posta a base della richiesta monitoria solo la certificazione del credito ex art. 50 del TUB;
- i contratti prodotti e relativi ai finanziamenti recavano la sola firma del cliente e non quella dell'istituto bancario;
- al contratto di finanziamento n. 20174494666711 non aveva fatto seguito l'erogazione della somma finanziata, salva in ogni caso la nullità dello stesso contratto;
- Vessatorie le clausole siglate ai sensi degli artt. 33, comma 1, 36, comma 2, e 35, comma 1, del
Codice del consumo;
- L'opponente aveva provveduto al pagamento parziale nell'anno 2017-2018 di 6 rate da 96,00 euro, per complessivi 576,00 euro e tali somme non erano state scomputate dalla complessiva pretesa azionata.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dopo aver accertato la sussistenza di una illegittima clausola di ammortamento alla francese oltre all'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti;
- accertarsi il pagamento di parte del credito e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel costituirsi in giudizio parte opposta deduceva che: - ebbe a siglare con Parte_1
Findomestic Banca contratto di apertura di credito tramite carta revolving n. 20174494666703 con fido massimo di euro 1500,00 da restituire in rate mensili;
ebbe a siglare contratto di prestito personale n. 20174494666711 per importo di euro 3.319 da restituire in rate mensili di euro 89,00; di avere sottoscritto contratto di apertura di credito con carta revolving n. 10070117303003 con fido di euro 1200,00, da restituire in rate mensili.
Non erano stato contestati specificamente nell'atto di opposizione gli importi a debito riferibili ai rispettivi rapporti;
a fronte delle somme richieste, erano stati provati i rapporti sottostanti con la produzione dei contratti siglati e recanti le condizioni concorde tra le parti;
erano stati depositati gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione;
nessuna clausola vessatoria era prevista nei contratti, atteso che le clausole erano state oggetto di puntuale trattativa;
in ogni caso, erano state espressamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.:
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della opposizione proposta.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita da note di trattazione scritta, fissata per la precisazione delle conclusioni, a seguito dlele conclusioni delle parti, la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi come l'atto introduttivo non consenta di rilevare con chiarezza e coerenza le prospettazioni di parte attrice, avendo la stessa mancato la puntuale allegazione dei fatti inerenti i
2 rapporti dedotti, non avendo precisato le circostanze di tempo e di luogo della conclusione dei contratti posti a base della domanda monitoria, per verificare la sussistenza di eventuali vizi nella fase genetica della stipula dei contratti stessi ovvero i profili concreti di vessatorietà , essendosi limitata a deduzioni ed asserzioni generiche ed avulse dai fatti concreti afferenti i rapporti tra le parti.
Peraltro le conclusioni rassegnate non sono coerenti con le scarne deduzioni ed allegazione in fatto.
Specificamente, con riferimento alla mancanza di prova scritta, deve rilevarsi che sin dal giudizio monitorio erano stati prodotti i contratti siglati tra la e Findomestic, sia il Parte_1 primo contratto di finanziamento che i due successivi contratti di credito al consumo. Sono stati altresì depositati gli estratti conto relativi;
appare, dunque, priva di concreta e realistica attinenza al caso di specie la doglianza formulata da parte opponente atteso che la documentazione prodotta è ben lungi dall'essere la sola attestazione ex art. 50 TUB.
Per compiutezza di esposizione, si evidenzia che sebbene tali contratti siano siglati dalla sola cliente, appare utile richiamare l'ormai risalente e pacifica giurisprudenza affermatasi in tema di contratti monofirma che ha chiuso la questione affacciatasi anni orsono. Ed, infatti la Suprema
Corte a sezioni Unite con la sentenza 16/01/2018 n. 898 relativamente ai contratti finanziari ha rilevato la piena efficacia probatoria del contratto recante la sola fima del cliente.
Richiamando la ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F che a pena di nullità prevede "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", si rileva come trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Se questa è la ratio della disposizione di legge, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità della disciplina consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell'accordo. Con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione dell'istituto finanziario quando vi è la firma del cliente, una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione anche dall'istituto bancario o finanziario, essendosi reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale e la consegna della copia.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di
3 disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Appare dunque infondata la questione proposta nella opposizione e relativa alla sussistenza di una sottoscrizione del solo cliente sui contratti.
Passando alla doglianza relativa alle clausole abusive, l'atto di opposizione si limita ad un richiamo agli artt. 33, 36 e 35 del Codice del consumo mancando del tutto di esprimere ogni e qualsiasi allegazione in ordine alla situazione fattuale, prima che giuridica, in ordine alla conferenza del richiamo a tale disciplina al caso posto all'attenzione del Giudice.
La mancata allegazione in ordine al soggetto con cui tali contratti siano stati stipulati, la mancanza di ogni e qualsiasi riferimento alle modalità di svolgimento delle trattative per giungere alla sottoscrizione di tali contratti non consentono di esplorare il rispetto per un verso della riserva d'attività a favore di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi (ovvero di verificare la sussistenza di una deroga per il caso di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi) e per altro verso della buona prassi di accompagnare la proposta di prodotti di credito rotativo con adeguati canali di assistenza alla clientela, al fine di chiarirne i possibili rischi e impatti.
Dunque, sotto il profilo della vessatorietà delle clausole, non è stata proposta alcuna allegazione in fatto che ne consenta un vaglio rispetto ai meri richiami alla disciplina consumieristica.
Deve poi rilevarsi come solo nelle conclusioni rassegnate e senza aver svolto nella prospettazione fattuale alcun richiamo, la parte ebbe a riferirsi ad una pratica anatocistica che, dunque, anche in questo caso non è stata neppure allegata genericamente essendosi limitato l'opponente a farvi richiamo nelle sole conclusioni rassegnate.
In ordine al pagamento parziale dedotto da parte opponente, deve rilevarsi come le cambiali prodotte, con pagamento di euro 96 cadauna, non consentano di riferire i detti pagamenti ai rapporti controversi e ai contratti siglati ed oggetto del presente giudizio.
Se, infatti, nei titoli di pagamento non è indicato il rapporto al quale il pagamento è riferito né
l'allegato foglio (cd verbale) è indicativo della certa riferibilità di tale pagamento al rapporto controverso, a fronte della esplicita contestazione di controparte. Non può ritenersi provato il pagamento parziale.
L'opposizione proposta, pertanto, deve essere rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona del giudice dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 - Rigetta l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 481 del 2020 reso dal
Tribunale di Catanzaro;
- Condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 2.200,00 Parte_1 in favore di parte opposta CP_2
, il 7.6.2025
[...]
Dott. Adele Ferraro
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