Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1844/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA GIOVANNI **1962
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 26/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 9/07/2024 sentenza di separazione consensuale n. 413/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e il diritto di porre la loro residenza e/o domicilio ove riterranno più opportuno, prestandosi il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 2 di 8 2) La casa familiare, posta in ON ( MO ) in Via Milano n. 25, di proprietà
esclusiva della moglie, rimarrà nel godimento esclusivo della moglie, la quale continuerà ad abitarvi assumendone per intero i relativi costi di godimento.
3) Tutti i beni mobili costituenti l'arredamento della casa posta in ON ( MO ) via
Milano n. 25, sono assegnati in godimento alla SI.ra . Parte_2
4) E'fatto obbligo al SI. di trasferire altrove la propria residenza e Parte_1
domicilio, lasciando libera la casa familiare da cose proprie, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, espressamente volendo le parti che il termine stabilito abbia carattere perentorio.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non vantare, conseguentemente, l'uno nei confronti dell'altro,
alcuna pretesa alimentare o di mantenimento.
I coniugi dichiarano di avere prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto economico.
6) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7) I figli restano collocati prevalentemente con la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati indicativamente dal sabato mattina alla domenica sera quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
21:30. Il padre potrà comunque vederli nel corso della settimana quando lo voglia,
previo congruo avviso alla madre e sempre tenendo conto degli impegni scolastici dei figli.
pagina 3 di 8 8) I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali,
avendo cura di alternare, di anno in anno, il giorno di Natale, di Capodanno e di
Pasqua. Durante il periodo feriale estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, i cui periodi verranno concordati dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
9) verserà a tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2
oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli nel complesso pari ad €. 200,00 e così €. 100,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione. La misura del contributo al mantenimento dei figli viene ritenuta equa dai genitori, in considerazione delle attuali condizioni economiche – reddituali dei genitori e della percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico familiare, ammontante a circa complessivi €. 450,00 mensili, come disposto alla condizione n. 10 che segue.
10) Le parti danno atto e riconoscono espressamente che l'assegno unico familiare sarà percepito in via integrale ed esclusivo dalla SI.ra . Il SI. Parte_2
dichiara pertanto di rinunciare alla percezione della sua quota di Parte_1
circa €. 225,00 mensili, provvedendo ad assolvere agli incombenti a tal fine necessari.
11) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario per i figli intendendosi per tali quelle sanitarie,
scolastiche e ludico/ ricreative. A tal fine, in conformità al Protocollo 25/9/2019 in uso presso l'intestato Tribunale, varranno le modalità e lo schema di seguito riportato:
pagina 4 di 8 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purchè
effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
f) cure in emergenza non procrastinabili.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 5 di 8 • spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
- Le parti convengono, in relazione alle spese straordinarie da concordare,
che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Le parti convengono, altresì, che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
oppure:
pagina 6 di 8 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AVETRANA
(TA) il 16/08/2012 fra nato a [...] il Parte_1
18/03/1967 e nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AVETRANA (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2012 Atto n. 13 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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