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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ER Presidente dott. PA de LI Consigliere Estensore dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 460/2023 promossa da:
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA DE ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Perugia, Via Baldeschi n.2 in forza di procura speciale in atti
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA , in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio
dell'11 dicembre 2020 (rep. n. 90878 / 16232), rappresentata e Per_1 difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sara Biglieri (C.F.
) e UC De BE (C.F. , come da C.F._2 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione del 18.7.2019 ai sensi di legge, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Orlando (C.F.
) in Perugia (PG), Piazza Italia n. 9 C.F._4
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “ altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 407/2023 emessa dal Tribunale di Terni in data 14.06.2023, pubblicata in data 15.06.2023 e notificata in data 3.07. 2023, con la quale il predetto Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da e nello specifico,“1) ACCERTATA CP_1 la responsabilità extracontrattuale di per la causali di cui in Parte_1 pagina 1 di 18 motivazione – aver redatto ovvero fatto redigere e depositare, nell'anno
2015, una serie di esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani
e, poi, una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa - al cui interno poteva contare sulla complicità del PM Dott. - nei quali Tes_1 veniva denunciato un preteso “complotto” – di cui avrebbero fatto parte
Cont alcuni membri del c.d.A. dell' (dott. e dott.ss Persona_2 Per_3 Cont
) e un alto manager dell (NG. asseritamente
[...] Persona_4 Cont finalizzato a destabilizzare i vertici di (ma, per stessa successiva ammissione dell , in realtà inesistente) – e, per l'effetto, lo Pt_1
CONDANNA a risarcire all a titolo di danno non patrimoniale, CP_1 la somma di euro 280.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché a pubblicare il dispositivo della presente sentenza, a proprie cure e spese, entro giorni 15 da oggi, in una giornata di venerdì o sabato oppure domenica, sui giornali “Corriere della Sera”, , , CP_2 CP_3
“ , “ e ”, autorizzando altresì Controparte_4 CP_5 CP_6
l'attrice a provvedervi direttamente nel caso che la pubblicazione non venisse eseguita dalla parte obbligata con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti;
2) Condanna a rimborsare all le Parte_1 CP_1 spese processuali, in ragione della natura della causa, del valore della domanda e del lavoro svolto, in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nello specifico, l'appellante ha chiesto alla Corte adita di “a) disporre,
l'ammissione dei documenti prodotti dal convenuto in primo grado ed esclusi dal Tribunale, indicati nel primo motivo di appello;
disporre l'ammissione del doc. 3 che si produce in appello in quanto di formazione successiva al giudizio di primo grado;
b) disporre, la sospensione del giudizio fino all'esito del procedimento penale iscritto al n. 12333/2017 r.g.n.r.
Procura di Milano. Nel merito:c) respingere la domanda attrice perché infondata e comunque non provata;
d) condannare l'attrice alla pubblicazione della sentenza negli stessi organi di stampa indicati nel dispositivo della sentenza di primo grado;
e) In subordine e salvo gravame ridurre la condanna risarcitoria pronunciata in primo grado eliminando dal risarcimento la somma di € 280.000,00; f) condannare l'appellata CP_1 alla refusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi in favore dell'appellante”.
pagina 2 di 18 In data 18.01.2024 si è costituito l'appellato, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, chiedendo: “(i). in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dal Sig. per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa;
(ii). in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 407/2023 emessa in data Parte_1
14.06.2023 e pubblicata il successivo 15.06.2023 dal Tribunale Ordinario di
Terni, poiché destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, confermando la impugnata sentenza di primo grado in relazione ai capi impugnati dall'appellante;(iii). in ogni caso, condannare il Sig. al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per abuso del diritto di azione CP_1
e di difesa, per somma equitativamente determinata;
(iv). in ogni caso, con vittoria di compensi, spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio per tutte le ragioni sopra dedotte. (v). in via istruttoria, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare la richiesta del Sig. di ammettere i nuovi documenti sub docc. 3 e 4 avv., nonché – Parte_1 previa, in quanto occorrer possa, istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. – ammettere la produzione, da parte di del CP_1 decreto di rinvio a giudizio del Sig. emesso in data 16.12.2023 Parte_1 dal Tribunale di Milano (All. D)”.
Con ordinanza del 7.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 1.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
2.1 Con il primo motivo l'appellante ha impugnato il “ capo della sentenza che non ha ammesso i documenti prodotti dal convenuto con le note scritte per l'udienza del 21.12.2021 e segnatamente i documenti 6,7,8 ed 11”.
Assume l'appellante che “Erroneamente il Tribunale non ha ammesso i documenti sopra indicati sub.a1) ritenendoli tardivamente prodotti dal convenuto, mentre tali documenti sono stati acquisiti e prodotti dal convenuto in data successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie. In tal modo il Tribunale ha violato l'art. 183, VI co. n. 2) c.p.c. e la violazione è rilevante ai fini della sentenza impugnata perché i suddetti documenti sono idonei a dimostrare la verità del contenuto degli esposti e delle denunce redatti dall'avv. e quindi a determinare il rigetto Pt_1 pagina 3 di 18 delle domande attrici”, detti documenti sarebbero ammissibili “in quanto conoscibili e acquisibili dal convenuto soltanto dopo la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 -bis c.p.c. del procedimento penale n. 12333/2017 R.G. n.r. Procura di Milano, avvenuta nel dicembre 2021” (cfr. p. 11 dell'Appello).
Osserva la Corte che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Giudice di prime cure ha ritenuto “ammissibili i seguenti documenti depositati da parte convenuta: - Documenti da nn. 1 al n. 5, 11, 12 e 13
(inammissibili i documenti da n. 6 a 10 in quanto formati/acquisiti, in assenza di contrarie indicazioni, prima dell'udienza del 24/11/2020 e, comunque, del 21/9/2021)” (cfr. p. 12 della Sentenza), così chiaramente ritenendo ammissibile il doc. 11 allegato alle note di trattazione per l'udienza del 21.12.2021 (“avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in data 02.12.2021 nel procedimento penale n. 12333/17 R.G.N.R”). Inoltre, il doc. 8, di cui Pt_1 lamenta l'asserita erronea “esclusione”, consiste nell'“esposto anonimo trasmesso da alla Procura della Repubblica di Trani il Parte_1
23.01.2015 con il quale è stata denunciata l'esistenza di un “complotto”
Cont volto a destabilizzare i vertici di e a sostituire l'amministratore delegato ” (cfr. p. 3 delle note di trattazione per l'udienza del CP_7
21.12.2021 depositate dall'appellante nel Giudizio di primo grado).
Trattasi, con ogni evidenza, di un documento di cui l'appellante aveva disponibilità ben prima dell'avvio del Giudizio di primo grado, avendolo
“trasmesso” proprio l'appellante alla Procura di Trani in data 23.1.2015
(come, del resto, da quest'ultimo pacificamente riconosciuto), di tal che il Giudice di prime cure ne ha correttamente escluso l'ammissibilità.
Quanto al doc. 6 (messaggi elettronici “anonimi” inviati negli anni 2014-
Cont Cont 2015 ai manager di ), che proverebbe l'invio ad di “una serie di e- mail diffamatorie…da parte di “ignoti” soggetti al fine di rappresentare presunte attività illecite poste in essere dal Dott. e dal Dott. CP_7
(e di altri dirigenti di p.a.)” e al doc. 7 (stralcio del Per_5 CP_8 Cont verbale del CDA di ) che proverebbe che “i contenuti di tali e-mail venivano, poi, fatti propri dal Consigliere di Amministrazione Per_2
(talora supportato dalla Dott.ssa ” deve rilevarsene la CP_9 ammissibilità della produzione, risultando effettivamnete dagli atti di causa che l può averne avuto conoscenza e disponibilità solo dopo la Pt_1
pagina 4 di 18 notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari nel proc.
12333/2017 R.G. della Procura di Milano, avvenuta nel dicembre 2021.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che
“Erroneamente il Tribunale ha ritenuto provato il carattere falso e calunnioso degli esposti e delle denunce redatti dall'Avv. ed aventi Pt_1 ad oggetto condotte di due consiglieri di amministrazione e di un vertice apicale di sulla base di una sentenza penale di applicazione CP_1 della pena su richiesta, in quanto tale sentenza non ha il contenuto considerato dal Tribunale ed in quanto la stessa non è utilizzabile come prova nei giudizi civili. In tal modo il Tribunale ha violato gli artt. 115
e 116 c.p.c. nonché l'art. 445, co. 1 bis c.p.p. e l'art. 2697, 1° co. cod. civ”. Ancora, “erroneamente il Tribunale ha errato nel ritenere non contestato e riconosciuto dall'Avv. il carattere falso e calunnioso Pt_1 degli esposti e delle denunce, in quanto l'avv. ha contestato in Pt_1 comparsa di risposta le suddette circostanze e non le ha mai riconosciute, né nei procedimenti penali né in altri luoghi. In tal modo il Tribunale ha violato ancora gli artt. 115 e 116 e l'art. 2697 1° co. cod. civ..”
Gli argomenti svolti a sostegno delle suddette doglianze alle pagg. da 14 a
23 dell'atto di appello e ulteriormente riproposti in sede di comparsa conclusionale alle pagg. da 1 a 6 vengono integralmente richiamati in questa sede, non senza rilevare, in primo luogo, la contraddittorietà tra gli assunti difensivi della parte in sede di costituzione in giudizio in primo grado e la ricostruzione dei fatti offerta in appello. Andando con ordine, l'appellante assume che, in primo luogo, “il Tribunale ha errato nell'attribuire efficacia probatoria alla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta n. 295/2019 emessa dal Tribunale di Messina ( doc.
5.2 dell' attrice in primo grado). Infatti l'art. 445 co. 1 bis c.p.p., novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (cd. Legge “Cartabia”) dispone che, se non sono applicate (come nel caso di specie) pene accessorie la sentenza pronunciata anche dopo la chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 444, co. 2 c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili. La novella è entrata in vigore in data anteriore all'emissione della sentenza impugnata, e cioè in data 30 dicembre 2022 ai sensi del D.L. n. 162/2022, e quindi vale per il giudizio in oggetto. Viene così a cadere una delle fonti di prova utilizzate dal
Tribunale ai fini dell'accertamento della responsabilità extra contrattuale del convenuto.Vale comunque la pena di rilevare che nel procedimento penale pagina 5 di 18 n. 3502/2018 r.g.n.r., definito con la citata sentenza di applicazione della pena su richiesta n. 295/2019, L'Avv. non è mai stato né Pt_1 indagato né imputato né condannato per calunnia o diffamazione nei confronti dei consiglieri di amministrazione dell e e CP_10 CP_9 men che meno nei confronti dell' NG. ( che, peraltro, Persona_4 all'epoca dei fatti non era consigliere di amministrazione di CP_1 essendo amministratore delegato di altra società – Saipem s.p.a.). In particolare, nel procedimento penale n. 3502/2018 r.g.n.r definito con la sentenza n. 295/2019 l'Avv. è stato condannato per il reato di Pt_1 corruzione nei confronti del dott. in relazione alle Persona_6 modalità di gestione dei procedimenti penali n. 454/2016 r.g.n.r. e n.
4117/2016 r.g.n.r. senza che in alcun modo abbia costituito oggetto di imputazione la sussistenza di calunnie o diffamazioni verso i sig.ri
, e ( v. pag. 14 della sentenza n. 295/2019). Non Per_2 CP_9 Per_4 solo, dalla lettura del capo di imputazione relativo risulta che l'Avv.
avrebbe agito “al fine di precostituire ed introdurre elementi Pt_1 indiziari idonei a sviare le indagini nel procedimento penale n. 54772/2013
r.g.n.r.” pendente dinanzi al Tribunale di Milano ove erano imputati il dott. e la stessa ( v. a pag. 14 della sentenza n. CP_11 CP_1
295/2019) per fatti di corruzione internazionale relativi all' affare ENI
Nigeria”.
Osserva la Corte che tale doglianza è infondata, posto che è sufficiente leggere la sentenza impugnata per avvedersi che la citata sentenza del
Tribunale di Messina non è stata né menzionata dal Giudice di prime cure né tantomeno posta a fondamento della propria decisione, con la conseguenza che le argomentazioni dell'appellante sugli effetti della Riforma Cartabia con riferimento a sentenze di patteggiamento sono del tutto inconferenti.
Assume ancora l'appellante che “Il Tribunale ha inoltre errato nel ritenere non contestata e addirittura riconosciuta dal convenuto la falsità dei contenuti degli esposti e delle denunce redatti dall'Avv. Invero, Pt_1
l'addebito formulato in citazione ( v. a pag. 3) dall'attrice all'Avv.
di avere ammesso in sede di interrogatorio presso le Procure di Trani Pt_1
e di Siracusa di essere stato l'artefice degli esposti e delle denunce, che null'altro erano se non una simulazione di reato, è stato contestato dal convenuto in comparsa di risposta (v. a pag. 3) relativamente all'affermazione che gli esposti e le denunce “ null'altro erano se non una simulazione di reato” essendo tale affermazione una conclusione tratta dal pagina 6 di 18 GIP nell'ordinanza di custodia cautelare e non una dichiarazione resa dall . L'avv. ha riconosciuto di essere stato l'autore degli Pt_1 Pt_1 esposti e delle denunce ma ha espressamente contestato, in misura adeguata e proporzionata alle deduzioni formulate dall'attrice, che tali atti fossero di contenuto falso e che costituissero una simulazione di reato”, venendo così meno, sempre secondo l'appellante, le fonti di prova del fatto generatore del danno individuato dal Tribunale quale elemento costitutivo della responsabilità extra-contrattuale dell'Avv. vale a dire il Pt_1 carattere falso e calunnioso degli esposti e delle denunce dallo stesso redatti.
Ebbene, anche tale doglianza è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Rileva, in primo luogo, la Corte che a fronte di quanto allegato e dedotto
Cont da con l'atto di citazione in forza del quale veniva contestato ad
“di essere stato l'artefice delle denunce di un falso 'complotto'” Pt_1 che riportavano “circostanze oggettivamente false” (cfr. pp.
3-4 dell'atto di citazione), correttamente il giudice di prime cure ha affermato in sentenza “deve darsi atto che, nella propria comparsa di risposta, la parte convenuta ha pacificamente ammesso di aver redatto gli esposti e la denuncia indicati da parte attrice per cui le suddette circostanze di fatto devono ritenersi provate nel presente giudizio”. Soggiunge il primo Giudice
“ Tuttavia, l ha rilevato che tali condotte erano state da lui Pt_1 Cont realizzate su incarico dello stesso amministratore delegato CP_11 nonché su incarico di (Chief Services & Stakeholder Persona_7
[... Relations Officer) e di (Executive Vice President Persona_8
, i quali si erano rivolti all'Avv. Parte_2 Pt_1 affinché si attivasse per realizzare una strategia difensiva volta a indebolire il procedimento penale per corruzione internazionale - in
Cont relazione alla famosa tangente di 1,1 miliardi di euro che sarebbe stata pagata per l'acquisizione del giacimento petrolifero Opl 245 in
Nigeria – che era stato avviato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dei vertici societari (tra cui il . Sempre secondo CP_11
l'Amara, “L'interesse di condiviso da e a ridurre CP_7 Per_5 Per_8
l'impatto interno alla società del procedimento milanese presentava il carattere dell'urgenza data la posizione fortemente critica assunta nei suoi confronti dai consiglieri di amministrazione e Persona_2 Per_3
, che con forza si muovevano per ottenere la rimozione di
[...] CP_7 pagina 7 di 18 dalla carica ed una sorta di “commissariamento” della società (v. al riguardo l'articolo citato del Fatto Quotidiano)””.
Opportunamente, poi, il giudice di prime cure ha osservato che “dalle stesse dichiarazioni rese dall in altro procedimento penale (RG Pt_1
GIP/GUP Tribunale di Messina n. 544/16, cfr. doc. 20, pag. 66) questi ha nuovamente mutato versione affermando di aver appreso dell'esistenza del c.d. complotto da un racconto dell' e che, ritenendolo credibile, Tes_2 aveva deciso –autonomamente (assente ogni riferimento ad un supposto incarico da parte del ovvero del –di denunciarlo avanti CP_7 Per_5 all'Autorità giudiziaria (attraverso le condotte oggetto di causa) e di renderlo pubblico attraverso le agenzie stampa” (cfr. p. 19 della
Sentenza).
Tanto premesso, dalla lettura delle memorie e conclusionali depositate in primo grado emerge, invero, che l'appellante introduce argomenti di contestazione circa il fatto che quanto da lui denunciato negli esposti anonimi fosse falso e che, dunque, il complotto fosse “falso”. Pertanto, non può ritenersi -come, invece, fatto dal primo giudice- assolutamente incontestata la circostanza che il contenuto degli esposti fosse falso.
Tuttavia, gli argomenti addotti sul punto dall'appellante sono confusi, talora contraddittori e comunque sconfessati dalle risultanze dei documenti in atti.
In primo luogo, non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale l'affermazione che gli esposti e le denunce “ null'altro erano se non una simulazione di reato” era una conclusione tratta dal GIP nell'ordinanza di custodia cautelare e non una dichiarazione resa dall . Risulta dai documenti in atti che in data 8.6.2021 il GIP di Pt_1
Potenza ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di e del Dott. ( cfr. doc. Pt_1 Per_9 Cont 4/1 sub All. C di ). In particolare, nella predetta ordinanza il GIP di
Potenza ha rilevato che “Gli esposti anonimi giunti a Trani erano stati confezionati, per sua stessa ammissione, da che, del pari, Parte_1 aveva ammesso di essere stato il deus ex machina dei paralleli esposti giunti a Siracusa, vicenda, quella siracusana, nella quale, unitamente a
, aveva ammesso di avere corrotto con somme di denaro il Per_10 Tes_1 che, a sua volta, confessava di essere stato corrotto” (pag. 53); Pt_3
e , quindi, ammettevano che i procedimenti penali avviati tanto a Per_10
Trani, quanto a Siracusa, confluiti in seguito nel procedimento siracusano pagina 8 di 18 poi trasmesso alla Procura di Milano, erano frutto di una operazione organizzata dall ” (pag. 62). Pt_1
Nell'ordinanza in questione si legge poi a pagina 59 “ Nel corso dell'interrogatorio reso in data 23/04/2018 così riferiva: Parte_1
Nell'agosto 2015 AR presentò una denuncia che fu in realtà una simulazione di reato commessa da me. Volevo creare un fascicolo “civetta” rispetto al fascicolo di Trani.[…] la gestione della vicenda è mia[…] Tes_1
a mio avviso non si è nemmeno posto il problema della eventuale falsità della denuncia[…].” E' pertanto, di tutta evidenza che il riferimento alla simulazione di reato, e dunque alla falsità di quanto contenuto nell'esposto, non era una conclusione tratta dal GIP, ma una dichiarazione confessoria resa dall nel corso dell'interrogatorio. Pt_1
Ciononostante, quest'ultimo si duole del fatto che non esisterebbe allo stato alcun accertamento giudiziale, né alcun riconoscimento relativo all'asserita falsità dei contenuti degli esposti e delle denunce presentate. Tuttavia, in disparte quanto sopra chiarito con riferimento al contenuto confessorio delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio del 23.04.2018 e precisato che non è richiesto un preventivo accertamento in sede penale dei fatti per cui è causa, stante la netta separazione tra azione civile risarcitoria ed azione penale e la piena autonomia del giudice civile nell'accertamento della responsabilità civile e del relativo risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043c.c., non richiedendosi che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, ragione per cui l'istanza di sospensione del presente procedimento non è stata accolta,(cfr. ex multis
Cass civ Sez. Lav. N.28896/2017), deve rilevarsi che parte attrice/appellata ha prodotto plurimi documenti dai quali emerge che gli esposti e le denunce per cui è causa hanno riportato circostanze false e a contenuto calunnioso e diffamatorio nei confronti di due amministratori
Cont dell , ) e di un suo manager apicale (NG. . Per_2 CP_9 Per_4
Segnatamente, dai documenti versati in atti si evince che nell'ambito del
Procedimento Messina, è stato imputato per i reati di associazione Pt_1 per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, alla formazione di elaborati ideologicamente falsi e alla simulazione di reato e, segnatamente, per aver consegnato denaro e altre utilità all'ex PM Dott.
affinché quest'ultimo: (a) iscrivesse e si autoassegnasse “il Tes_1 procedimento … per il reato di sequestro di persona, sulla base di una pagina 9 di 18 apparente notitia criminis rappresentata da una strumentale denuncia”; (b) procedesse “alla iscrizione, nell'ambito del medesimo procedimento, del reato di cui all'art. 322 bis cod. pen. commesso in danno della società
Cont
”; (c) procedesse “alla successiva separazione di tale titolo di reato con formazione del procedimento n. 454/16 R.G.N.R. mod. - 14 nel cui ambito faceva confluire un verbale di sommarie informazioni … materialmente ed ideologicamente falso”; (d) disponesse “la trasformazione del procedimento a 'modello 21' (n. 4117/16 R.G.N.R.), iscrivendo … Persona_4 Per_11
, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. in danno
[...] Persona_2 Cont della società ed in assenza di querela da parte della suddetta società”
(cfr. pag. 15 doc. 5/2 sub All. C). Sempre nell'ambito del Procedimento
, a seguito delle “dichiarazioni ampiamente confessorie rese” Per_12 dall'imputato in merito all'ideazione e alla redazione dei falsi Pt_1 esposti e denunce (come risulta dalle trascrizioni dell'udienza del
29.6.2018 sub doc. 20 sub All. C), è stata emessa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 295/2019 (cfr. doc.
5.2 sub All. C), divenuta definitiva a seguito della pronuncia n. 9030/2020 della Suprema Corte di Cassazione che pure dà espressamente atto di “ampie dichiarazioni confessorie rese” da (cfr. p. 2 doc.
5.3 sub All. C). Pt_1
Per i fatti per cui è causa è stato aperto, sempre a carico di , anche Pt_1 il Procedimento Potenza, nel quale è stato chiamato a rispondere del reato di “corruzione in atti giudiziari” commesso a Trani, dal gennaio al luglio
2015, nei confronti dell'allora Procuratore di Trani Dott. il Per_9 quale si era autoassegnato “i procedimenti penali … scaturenti da esposti anonimi redatti dallo stesso e consegnati a mani proprie ovvero per Pt_1 il tramite di fiduciario, al stesso … nonostante: a) la palese Per_9 strumentalità degli esposti anonimi che li avevano generati (redatti
Cont dall'Avv. per accreditarsi presso i vertici quale soggetto in Pt_1 grado di interloquire su tali procedimenti), nei quali veniva prospettata la fantasiosa esistenza di un preteso (ed in realtà inesistente) progetto criminoso — che risultava, in modo ovviamente artificioso, concepito in
Barletta, (proprio affinché il fatto fosse di competenza della Procura di
Cont Trani) - che mirava a destabilizzare i vertici dell ed in particolare a determinare la sostituzione dell'Amministratore Delegato che in CP_11 quel momento era invece indagato dalla AG di Milano per gravi fatti di corruzione, sicché con le delazioni in esame — anche calunniando persone del tutto innocenti ed anche confezionando decreti di iscrizione a Mod. 46 pagina 10 di 18 ideologicamente falsi, come evidenziato nel successivo capo di accusa - si intendeva fare apparire il come vittima di un complotto ordito da CP_11 soggetti che avevano rilasciato presso la Procura di Milano dichiarazioni indizianti a suo carico” (cfr. pagg.
4-5 doc. 4/1 sub All. C).
Inoltre, successivamente all'applicazione della misura cautelare alla cui ordinanza si è fatto prima riferimento, in data 16.6.2022 la Procura di
Potenza ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, fra gli altri, di per aver commesso “con più azioni esecutive di un Pt_1 medesimo disegno criminoso in concorso e previo accordo ”, i reati di corruzione in atti giudiziari, calunnia, falso e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e, in particolare, per aver “forma[to]
'a tavolino' un primo esposto anonimo indirizzato al Procuratore della
Repubblica di Trani relativo ad inesistenti attività … di una presunta
Cont associazione a delinquere … tesa a 'destabilizzare' i vertici con diverse attività delittuose” e per aver elaborato e fatto iscrivere dalla
Procura di Trani i falsi esposti “sempre in esecuzione del programma criminoso di cui sopra, nella piena consapevolezza, non solo dell'innocenza degli accusati, ma dell'assoluta fantasiosità delle notizie di reato contenute nei due predetti esposti” (cfr. pagg.
7-8 doc. 19 sub All. C).
Infine, il fascicolo d'indagine relativo al Procedimento Siracusa è stato trasmesso alla Procura di Milano che ha avviato il Procedimento
Depistaggio, nell'ambito del quale è stato rinviato a giudizio il 16 Pt_1 dicembre 2023 per plurimi reati, quali l'impiego di denaro di provenienza illecita, la calunnia e l'associazione per delinquere e, in particolare, per aver - con il ruolo di capo e promotore di un accordo associativo, in concorso con i propri sodali (tra cui . di seguito Persona_13
”) - (a) fatto “pervenire prima presso la Procura della Repubblica Tes_2 di Trani e successivamente presso la Procura della Repubblica di Siracusa, esposti anonimi e denunce per effetto delle quali venivano avviati due distinti procedimenti penali nei quali si ipotizzava l'esistenza di un
Cont complotto nei confronti dell ed in particolare del suo A.D.”; (b) depositato e fatto depositare “presso la Procura della Repubblica di Trani
e di Siracusa denunce false e calunniose nei confronti di Persona_2
(entrambi, all'epoca, consiglieri di amministrazione di Persona_14 Cont
); (c) strumentalizzato alcuni organi di stampa “veicolando loro false notizie al fine di dare risalto mediatico alle accuse calunniose formulate a Trani e Siracusa, così screditando le vittime della calunnia e delle pagina 11 di 18 notizie diffamatorie, determinando la fuoriuscita del consigliere Per_2 Cont dal CDA e la temporanea estromissione del consigliere dal CP_9
Comitato Controlli e Rischi”. (cfr. decreto di rinvio a giudizio del
Tribunale di Milano emesso in data 16 dicembre 2023 in atti).
A fronte di tali stringenti risultanze, assume l'appellante che avrebbe offerto degli elementi di prova nel senso della effettiva esistenza di
Cont manovre tendenti alla delegittimazione dell'amministratore delegato di dott. e dell'esistenza di un vero e proprio sistema di CP_7 delegittimazione organizzato ai danni di quest'ultimo e di Si CP_1 tratterebbe dei documenti numero 6-7-8 della cui mancata ammissione in primo grado l'appellante si è lamentato.
Premesso quanto esposto al paragrafo 2.1 sull'inammissibilità del doc. 8 e sull'ammissibilità dei doc.6 e 7, sostanzialmente dai documenti nn. 6 e 7 risulta che a far data dal mese di marzo 2014 una serie di e-mail diffamatorie veniva trasmessa ad da parte di “ignoti” soggetti CP_1 al fine di rappresentare presunte attività illecite poste in essere dal
Dott. e dal Dott. (e di altri dirigenti di e CP_11 Per_5 CP_1 che i contenuti di tali e-mail venivano, poi, fatti propri dal Consigliere di Amministrazione che in sede di Consiglio di Amministrazione Per_2 trovava occasione di accusare l'amministratore delegato della società ed altri dirigenti di mala gestio nella procedura di acquisizione del giacimento petrolifero cd. OPL 245.
Ebbene, le risultanze di tali documenti non appaiono affatto idonee ad offrire una diversa ricostruzione della vicenda, in termini di esistenza effettiva del “complotto” denunciato, nè a smentire le plurime risultanze probatorie sopra richiamate, dovendosi osservare che la circostanza che nel procedimento penale c.d. OPL 245 è stato dimostrato “ che il grande accusatore ha orchestrato la produzione di prove false
contro
Tes_2 CP_1
”, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 3055/2021,non
[...] vale affatto ad escludere che quelle presentate dall fossero Pt_1 anch'esse denunce false e calunniose nei confronti di Persona_2 Cont
entrambi, all'epoca, consiglieri di amministrazione di Persona_14
, e dell'NG. dovendosi conclusivamente affermare che del Persona_4 tutto corrette sono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure in merito alla responsabilità extracontrattuale di per le condotte in Pt_1 questione e sul fatto che non può dubitarsi che tra l'aver falsamente denunciato un complotto ordito da alcuni consiglieri di amministrazione e pagina 12 di 18 da un manager di vertice della società ed aver reso pubblica tale notizia sulle agenzie di stampa nazionali – e la lesione dell'onore della reputazione dell e, quindi, la considerazione esterna che la CP_1 collettività le riconosce, sussista un evidente nesso di causalità.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che
“Erroneamente il Tribunale ha condannato il convenuto al risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale, sia per i motivi di cui alla precedente lettera b2), sia per difetto di prova della effettiva esistenza del danno, ritenuto esistente in base a presunzioni inadeguate e inefficaci, incorrendo così in violazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 cod. civ.. Tali violazioni di legge rilevano ai fini della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Erroneamente il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in complessivi € 380.000,00 in assoluto difetto di prova di adeguati elementi presuntivi del danno e dell'entità dello stesso, facendo ricorso ad una determinazione equitativa arbitraria perché non supportata da elementi e valutazioni concreti circa l'entità del danno. In tal modo il
Tribunale ha violato gli artt. 2056,2059, 1223 e 1226 cod. civ..Tali violazioni sono rilevanti ai fini della sentenza impugnata perché nessun
Cont danno non patrimoniale doveva essere riconosciuto in favore di , ed in estremo subordine poteva essere riconosciuto soltanto il danno per il quale il Tribunale ha disposto la riparazione in forma specifica mediante pubblicazione della sentenza”.
Osserva la Corte che tali doglianze sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti che seguono.
L'appellante assume che l'appellato non ha allegato e provato ulteriori elementi, anche indiziari, che possano far ritenere verificatosi un danno
“conseguenza”, mentre avrebbe dovuto provare che le condotte dell'Avv.
“abbiano in concreto determinato un discredito effettivo per la Pt_1 Cont società e solo dopo aver fornito questa prova avrebbe potuto accedere alla liquidazione equitativa del danno. (v. Cass. 26 giugno 2020, n.
12902): ad esempio, avrebbe dovuto provare come “danni conseguenza” mancati inviti a procedure internazionali di gara per l'assegnazione di diritti di estrazione petrolifera, rifiuto di trattative da parte di altri enti petroliferi per operazioni in Joint Venture e simili, e soprattutto una risonanza internazionale degli esposti e denunce, giacché è nel mercato
Cont internazionale del petrolio che opera”. pagina 13 di 18 Premesso che la prova di eventuali mancati inviti a procedure internazionali di gara o del rifiuto di trattative di altri enti petroliferi inerisce ad un danno di natura patrimoniale, il coinvolgimento
Cont giudiziario di , dei suoi vertici e dei consiglieri di amministrazione nei procedimenti penali scaturiti dalle condotte illecite di per cui Pt_1 Cont è causa, hanno certamente arrecato a un danno alla propria immagine, reputazione e credibilità. Del resto, già le dimissioni dei consiglieri e , diretta conseguenza della diffusione delle dichiarazioni Per_2 Per_15 calunniose di attestano il dirompente effetto destabilizzante che il Pt_1 cosiddetto falso complotto ha cagionato proprio in seno al consiglio di
Cont amministrazione di .
Inoltre, ritiene la Corte che risultano infondate le censure circa il mancato accertamento delle conseguenze del danno. Il Giudice di prime cure ha, infatti, comunque attuato la regola generale di accertamento della responsabilità aquiliana enunciata dalla concorde giurisprudenza di legittimità, la quale ripudia la qualificazione del danno non patrimoniale come danno in re ipsa, (Cassazione Civile, sez. III, 18/02/2020, n. 4005) accertando l'evento di danno, consistente nella lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica e successivamente rilevando la sussistenza del danno-conseguenza sostanzialmente avvalendosi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per fattispecie di illecito analoga alla presente, quale la diffamazione a mezzo stampa, ove la Corte di Cassazione (sez. III, sent. n.
28986 / 2019) ha, infatti, ribadito che l'accertamento del pregiudizio concretamente patito dalla vittima di diffamazione deve avvenire “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Tali parametri di riferimento risultano allegati dall'appellata e richiamati in sentenza dal giudice di primo grado, il quale, dopo avere affermato che “La società attrice rappresenta infatti una delle realtà commerciali più importanti del Paese – di cui lo Stato italiano è il maggiore azionista – per cui le condotte oggetto di causa ne hanno inevitabilmente danneggiato la reputazione facendo apparire, all'esterno, pagina 14 di 18 l'esistenza di una lotta “intestina” tra i suoi soggetti di vertice bramosi di ottenere il controllo – gestionale – della società stessa” e che “ in punto quantificazione del danno non patrimoniale, non essendovi, in riferimento alla fattispecie che qui interessa - "di falsa denuncia all'autorità giudiziaria dell'esistenza di un complotto ai danni dei
Cont vertici societari ordito da altri vertici societari, anche diffusa a mezzo stampa" - indici legislativamente predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa,” ha fatto riferimento ai seguenti parametri: “gravità del fatto: al riguardo le condotte oggetto del presente giudizio appaiono gravi perché imputano, falsamente, a soggetti di rilevante importanza all'interno dell CP_1 condotte a loro volta calunniose e diffamatorie nei confronti dei vertici societari consegnando alla collettività un quadro desolante ed un'immagine estremamente negativa di una delle maggiori società commerciali italiane;
tuttavia, la gravità del fatto deve ritenersi attenuata in considerazione del fatto che gli esposti presentati alla Procura di Trani erano “anonimi”
e del fatto che, una volta resi pubblici i loro contenuti, erano idonei a far dubitare l'opinione pubblica in merito alla fondatezza delle gravi accuse invece formulate nei confronti dei vertici societari da pare della
Procura di Milano nel noto giudizio “OPL 245” (Eni-Nigeria); - il mezzo utilizzato: al riguardo, l'utilizzo dell'Autorità giudiziaria per perpetrare le proprie condotte illecite e la diffusione delle stesse a mezzo di agenzie di stampa erano idonei a conferire non solo un maggior risalto mediatico al c.d. “complotto” ma anche un'aurea di veridicità ai fatti riportati negli esposti e nella denuncia in conseguenza dell'obbligatorio avvio di un procedimento penale a carico dei soggetti ivi indicati;
- numero di persone offese: al riguardo, deve ritenersi che la misura del pregiudizio interno della sofferenza non può che essere calcolata in funzione del riflesso nei vari soggetti passivi che - organicamente - la compongono. Richiamati, pertanto, disgiuntamente gli artt. 21 quanto dell'art. 2 della Costituzione che riconoscono e garantiscono diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua personalità, osserva il Tribunale che la lesione alla reputazione dell' non può che avere CP_1 avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai rilevante numero di lavoratori della stessa, in quanto società energetica a rilevanza nazionale ed internazionale, tra le società “leader” nel settore pagina 15 di 18 energetico mondiale. Infatti, per il concetto di immedesimazione organica, in base al quale le persone giuridiche esprimono la loro volontà ed il loro modo di essere attraverso le persone fisiche che ne fanno parte, non può che acquistare rilievo, per esprimere il coinvolgimento psicologico in termini di patema d'animo di una società, in riferimento al pregiudizio del suo buon nome, dell'immagine e della reputazione, la considerazione dell'Ente, che i vari lavoratori, a qualunque titolo operanti all'interno della società, percepiscono da parte della collettività”.
Il fatto che detti parametri siano stati assunti a fondamento della liquidazione equitativa del danno, non esclude, dunque, il preventivo accertamento del danno-conseguenza. Secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia in tema di danno non patrimoniale da diffamazione, fattispecie che come quella in esame involge la lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica, tali criteri, infatti, non fungono solo da parametri di accertamento del danno non patrimoniale da diffamazione, ma sono richiamati dalla medesima giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento per l'accertamento del danno conseguenza, e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano fra i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa.
Tanto premesso, il Tribunale di Terni correttamente ha accertato l'evento di danno e il danno- conseguenza.
Ciononostante, considerato che, con riferimento alla gravità dell'offesa - già “ridimensionata” dal primo Giudice- risulta comunque condivisibile quanto affermato dall'appellante relativamente al fatto che “se un danno
Cont reputazionale e di immagine possa aver subito, si tratterebbe del danno derivante dal processo per corruzione internazionale promosso dalla Procura milanese nell'anno 2013: una vicenda di risonanza infinitamente superiore a quella che possano avere avuto le vicende penali di e le beghe Pt_1 Cont interne e le rivalità esistenti in seno alla società ” e che i parametri richiamati dal primo giudice ai fini della determinazione del risarcimento in via equitativa sono pressocchè sovrapponibili a quelli che le Tabelle
Milanesi indicano per le diffamazioni c.d. di elevata gravità (- elevata notorietà del diffamante, - uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato, - eventuale utilizzo di espressioni pagina 16 di 18 dequalificanti/denigratorie/ingiuriose, - elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, - risonanza mediatica della notizia diffamatoria, - elevata intensità elemento soggettivo) e per le quali viene indicato il danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00, risulta effettivamente eccessiva e sproporzionata la somma di € 280.000,00 liquidata dal primo giudice, unitamente alla condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sulle sei testate giornalistiche più importanti a spese e a cura dell ( i cui costi sono stati quantificati dal Giudice in € Pt_1
100.000,00). L'importo in questione, ad avviso della Corte, per non avere caratteri di arbitrarietà, non può non essere parametrato agli importi previsti dalle Tabelle di Milano riferentesi comunque al danno
“reputazionale” che deriva dalla diffamazione a mezzo stampa, seppure, nel caso in esame, aumentato in ragione del fatto che il danno all'immagine si
è consumato, prima ancora che con la diffusione delle notizie a mezzo stampa, attraverso il coinvolgimento di Uffici Giudiziari destinatari degli esposti “anonimi”. Da tanto consegue, che risulta congruo determinare in €
100.000,00 la misura del risarcimento del danno non patrimoniale, ferma restando la condanna alla pubblicazione del dispositivo di sentenza.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato a risarcire Pt_1 ad la somma di € 280.000,00, dovendo ridursi tale somma ad € CP_1
100.000,00, già rivalutati, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
4. Quanto alle spese di lite, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sul quantum risarcitorio, risultano sussistenti i presupposti per una integrale compensazione tra le parti (cfr. Cass. S.U.
32061/2022; Cass. 25444/2024).
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. Ferma la statuizione in ordine alla condanna alla pubblicazione del dispositivo di sentenza, condanna a risarcire a Parte_4 CP_1
, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 100.000,00,
[...] oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
pagina 17 di 18 2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de LI SI ER
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ER Presidente dott. PA de LI Consigliere Estensore dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 460/2023 promossa da:
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA DE ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Perugia, Via Baldeschi n.2 in forza di procura speciale in atti
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA , in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio
dell'11 dicembre 2020 (rep. n. 90878 / 16232), rappresentata e Per_1 difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sara Biglieri (C.F.
) e UC De BE (C.F. , come da C.F._2 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione del 18.7.2019 ai sensi di legge, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Orlando (C.F.
) in Perugia (PG), Piazza Italia n. 9 C.F._4
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “ altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 407/2023 emessa dal Tribunale di Terni in data 14.06.2023, pubblicata in data 15.06.2023 e notificata in data 3.07. 2023, con la quale il predetto Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da e nello specifico,“1) ACCERTATA CP_1 la responsabilità extracontrattuale di per la causali di cui in Parte_1 pagina 1 di 18 motivazione – aver redatto ovvero fatto redigere e depositare, nell'anno
2015, una serie di esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani
e, poi, una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa - al cui interno poteva contare sulla complicità del PM Dott. - nei quali Tes_1 veniva denunciato un preteso “complotto” – di cui avrebbero fatto parte
Cont alcuni membri del c.d.A. dell' (dott. e dott.ss Persona_2 Per_3 Cont
) e un alto manager dell (NG. asseritamente
[...] Persona_4 Cont finalizzato a destabilizzare i vertici di (ma, per stessa successiva ammissione dell , in realtà inesistente) – e, per l'effetto, lo Pt_1
CONDANNA a risarcire all a titolo di danno non patrimoniale, CP_1 la somma di euro 280.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché a pubblicare il dispositivo della presente sentenza, a proprie cure e spese, entro giorni 15 da oggi, in una giornata di venerdì o sabato oppure domenica, sui giornali “Corriere della Sera”, , , CP_2 CP_3
“ , “ e ”, autorizzando altresì Controparte_4 CP_5 CP_6
l'attrice a provvedervi direttamente nel caso che la pubblicazione non venisse eseguita dalla parte obbligata con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti;
2) Condanna a rimborsare all le Parte_1 CP_1 spese processuali, in ragione della natura della causa, del valore della domanda e del lavoro svolto, in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nello specifico, l'appellante ha chiesto alla Corte adita di “a) disporre,
l'ammissione dei documenti prodotti dal convenuto in primo grado ed esclusi dal Tribunale, indicati nel primo motivo di appello;
disporre l'ammissione del doc. 3 che si produce in appello in quanto di formazione successiva al giudizio di primo grado;
b) disporre, la sospensione del giudizio fino all'esito del procedimento penale iscritto al n. 12333/2017 r.g.n.r.
Procura di Milano. Nel merito:c) respingere la domanda attrice perché infondata e comunque non provata;
d) condannare l'attrice alla pubblicazione della sentenza negli stessi organi di stampa indicati nel dispositivo della sentenza di primo grado;
e) In subordine e salvo gravame ridurre la condanna risarcitoria pronunciata in primo grado eliminando dal risarcimento la somma di € 280.000,00; f) condannare l'appellata CP_1 alla refusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi in favore dell'appellante”.
pagina 2 di 18 In data 18.01.2024 si è costituito l'appellato, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, chiedendo: “(i). in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dal Sig. per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa;
(ii). in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 407/2023 emessa in data Parte_1
14.06.2023 e pubblicata il successivo 15.06.2023 dal Tribunale Ordinario di
Terni, poiché destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, confermando la impugnata sentenza di primo grado in relazione ai capi impugnati dall'appellante;(iii). in ogni caso, condannare il Sig. al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per abuso del diritto di azione CP_1
e di difesa, per somma equitativamente determinata;
(iv). in ogni caso, con vittoria di compensi, spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio per tutte le ragioni sopra dedotte. (v). in via istruttoria, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare la richiesta del Sig. di ammettere i nuovi documenti sub docc. 3 e 4 avv., nonché – Parte_1 previa, in quanto occorrer possa, istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. – ammettere la produzione, da parte di del CP_1 decreto di rinvio a giudizio del Sig. emesso in data 16.12.2023 Parte_1 dal Tribunale di Milano (All. D)”.
Con ordinanza del 7.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 1.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
2.1 Con il primo motivo l'appellante ha impugnato il “ capo della sentenza che non ha ammesso i documenti prodotti dal convenuto con le note scritte per l'udienza del 21.12.2021 e segnatamente i documenti 6,7,8 ed 11”.
Assume l'appellante che “Erroneamente il Tribunale non ha ammesso i documenti sopra indicati sub.a1) ritenendoli tardivamente prodotti dal convenuto, mentre tali documenti sono stati acquisiti e prodotti dal convenuto in data successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie. In tal modo il Tribunale ha violato l'art. 183, VI co. n. 2) c.p.c. e la violazione è rilevante ai fini della sentenza impugnata perché i suddetti documenti sono idonei a dimostrare la verità del contenuto degli esposti e delle denunce redatti dall'avv. e quindi a determinare il rigetto Pt_1 pagina 3 di 18 delle domande attrici”, detti documenti sarebbero ammissibili “in quanto conoscibili e acquisibili dal convenuto soltanto dopo la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 -bis c.p.c. del procedimento penale n. 12333/2017 R.G. n.r. Procura di Milano, avvenuta nel dicembre 2021” (cfr. p. 11 dell'Appello).
Osserva la Corte che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Giudice di prime cure ha ritenuto “ammissibili i seguenti documenti depositati da parte convenuta: - Documenti da nn. 1 al n. 5, 11, 12 e 13
(inammissibili i documenti da n. 6 a 10 in quanto formati/acquisiti, in assenza di contrarie indicazioni, prima dell'udienza del 24/11/2020 e, comunque, del 21/9/2021)” (cfr. p. 12 della Sentenza), così chiaramente ritenendo ammissibile il doc. 11 allegato alle note di trattazione per l'udienza del 21.12.2021 (“avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in data 02.12.2021 nel procedimento penale n. 12333/17 R.G.N.R”). Inoltre, il doc. 8, di cui Pt_1 lamenta l'asserita erronea “esclusione”, consiste nell'“esposto anonimo trasmesso da alla Procura della Repubblica di Trani il Parte_1
23.01.2015 con il quale è stata denunciata l'esistenza di un “complotto”
Cont volto a destabilizzare i vertici di e a sostituire l'amministratore delegato ” (cfr. p. 3 delle note di trattazione per l'udienza del CP_7
21.12.2021 depositate dall'appellante nel Giudizio di primo grado).
Trattasi, con ogni evidenza, di un documento di cui l'appellante aveva disponibilità ben prima dell'avvio del Giudizio di primo grado, avendolo
“trasmesso” proprio l'appellante alla Procura di Trani in data 23.1.2015
(come, del resto, da quest'ultimo pacificamente riconosciuto), di tal che il Giudice di prime cure ne ha correttamente escluso l'ammissibilità.
Quanto al doc. 6 (messaggi elettronici “anonimi” inviati negli anni 2014-
Cont Cont 2015 ai manager di ), che proverebbe l'invio ad di “una serie di e- mail diffamatorie…da parte di “ignoti” soggetti al fine di rappresentare presunte attività illecite poste in essere dal Dott. e dal Dott. CP_7
(e di altri dirigenti di p.a.)” e al doc. 7 (stralcio del Per_5 CP_8 Cont verbale del CDA di ) che proverebbe che “i contenuti di tali e-mail venivano, poi, fatti propri dal Consigliere di Amministrazione Per_2
(talora supportato dalla Dott.ssa ” deve rilevarsene la CP_9 ammissibilità della produzione, risultando effettivamnete dagli atti di causa che l può averne avuto conoscenza e disponibilità solo dopo la Pt_1
pagina 4 di 18 notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari nel proc.
12333/2017 R.G. della Procura di Milano, avvenuta nel dicembre 2021.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che
“Erroneamente il Tribunale ha ritenuto provato il carattere falso e calunnioso degli esposti e delle denunce redatti dall'Avv. ed aventi Pt_1 ad oggetto condotte di due consiglieri di amministrazione e di un vertice apicale di sulla base di una sentenza penale di applicazione CP_1 della pena su richiesta, in quanto tale sentenza non ha il contenuto considerato dal Tribunale ed in quanto la stessa non è utilizzabile come prova nei giudizi civili. In tal modo il Tribunale ha violato gli artt. 115
e 116 c.p.c. nonché l'art. 445, co. 1 bis c.p.p. e l'art. 2697, 1° co. cod. civ”. Ancora, “erroneamente il Tribunale ha errato nel ritenere non contestato e riconosciuto dall'Avv. il carattere falso e calunnioso Pt_1 degli esposti e delle denunce, in quanto l'avv. ha contestato in Pt_1 comparsa di risposta le suddette circostanze e non le ha mai riconosciute, né nei procedimenti penali né in altri luoghi. In tal modo il Tribunale ha violato ancora gli artt. 115 e 116 e l'art. 2697 1° co. cod. civ..”
Gli argomenti svolti a sostegno delle suddette doglianze alle pagg. da 14 a
23 dell'atto di appello e ulteriormente riproposti in sede di comparsa conclusionale alle pagg. da 1 a 6 vengono integralmente richiamati in questa sede, non senza rilevare, in primo luogo, la contraddittorietà tra gli assunti difensivi della parte in sede di costituzione in giudizio in primo grado e la ricostruzione dei fatti offerta in appello. Andando con ordine, l'appellante assume che, in primo luogo, “il Tribunale ha errato nell'attribuire efficacia probatoria alla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta n. 295/2019 emessa dal Tribunale di Messina ( doc.
5.2 dell' attrice in primo grado). Infatti l'art. 445 co. 1 bis c.p.p., novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (cd. Legge “Cartabia”) dispone che, se non sono applicate (come nel caso di specie) pene accessorie la sentenza pronunciata anche dopo la chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 444, co. 2 c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili. La novella è entrata in vigore in data anteriore all'emissione della sentenza impugnata, e cioè in data 30 dicembre 2022 ai sensi del D.L. n. 162/2022, e quindi vale per il giudizio in oggetto. Viene così a cadere una delle fonti di prova utilizzate dal
Tribunale ai fini dell'accertamento della responsabilità extra contrattuale del convenuto.Vale comunque la pena di rilevare che nel procedimento penale pagina 5 di 18 n. 3502/2018 r.g.n.r., definito con la citata sentenza di applicazione della pena su richiesta n. 295/2019, L'Avv. non è mai stato né Pt_1 indagato né imputato né condannato per calunnia o diffamazione nei confronti dei consiglieri di amministrazione dell e e CP_10 CP_9 men che meno nei confronti dell' NG. ( che, peraltro, Persona_4 all'epoca dei fatti non era consigliere di amministrazione di CP_1 essendo amministratore delegato di altra società – Saipem s.p.a.). In particolare, nel procedimento penale n. 3502/2018 r.g.n.r definito con la sentenza n. 295/2019 l'Avv. è stato condannato per il reato di Pt_1 corruzione nei confronti del dott. in relazione alle Persona_6 modalità di gestione dei procedimenti penali n. 454/2016 r.g.n.r. e n.
4117/2016 r.g.n.r. senza che in alcun modo abbia costituito oggetto di imputazione la sussistenza di calunnie o diffamazioni verso i sig.ri
, e ( v. pag. 14 della sentenza n. 295/2019). Non Per_2 CP_9 Per_4 solo, dalla lettura del capo di imputazione relativo risulta che l'Avv.
avrebbe agito “al fine di precostituire ed introdurre elementi Pt_1 indiziari idonei a sviare le indagini nel procedimento penale n. 54772/2013
r.g.n.r.” pendente dinanzi al Tribunale di Milano ove erano imputati il dott. e la stessa ( v. a pag. 14 della sentenza n. CP_11 CP_1
295/2019) per fatti di corruzione internazionale relativi all' affare ENI
Nigeria”.
Osserva la Corte che tale doglianza è infondata, posto che è sufficiente leggere la sentenza impugnata per avvedersi che la citata sentenza del
Tribunale di Messina non è stata né menzionata dal Giudice di prime cure né tantomeno posta a fondamento della propria decisione, con la conseguenza che le argomentazioni dell'appellante sugli effetti della Riforma Cartabia con riferimento a sentenze di patteggiamento sono del tutto inconferenti.
Assume ancora l'appellante che “Il Tribunale ha inoltre errato nel ritenere non contestata e addirittura riconosciuta dal convenuto la falsità dei contenuti degli esposti e delle denunce redatti dall'Avv. Invero, Pt_1
l'addebito formulato in citazione ( v. a pag. 3) dall'attrice all'Avv.
di avere ammesso in sede di interrogatorio presso le Procure di Trani Pt_1
e di Siracusa di essere stato l'artefice degli esposti e delle denunce, che null'altro erano se non una simulazione di reato, è stato contestato dal convenuto in comparsa di risposta (v. a pag. 3) relativamente all'affermazione che gli esposti e le denunce “ null'altro erano se non una simulazione di reato” essendo tale affermazione una conclusione tratta dal pagina 6 di 18 GIP nell'ordinanza di custodia cautelare e non una dichiarazione resa dall . L'avv. ha riconosciuto di essere stato l'autore degli Pt_1 Pt_1 esposti e delle denunce ma ha espressamente contestato, in misura adeguata e proporzionata alle deduzioni formulate dall'attrice, che tali atti fossero di contenuto falso e che costituissero una simulazione di reato”, venendo così meno, sempre secondo l'appellante, le fonti di prova del fatto generatore del danno individuato dal Tribunale quale elemento costitutivo della responsabilità extra-contrattuale dell'Avv. vale a dire il Pt_1 carattere falso e calunnioso degli esposti e delle denunce dallo stesso redatti.
Ebbene, anche tale doglianza è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Rileva, in primo luogo, la Corte che a fronte di quanto allegato e dedotto
Cont da con l'atto di citazione in forza del quale veniva contestato ad
“di essere stato l'artefice delle denunce di un falso 'complotto'” Pt_1 che riportavano “circostanze oggettivamente false” (cfr. pp.
3-4 dell'atto di citazione), correttamente il giudice di prime cure ha affermato in sentenza “deve darsi atto che, nella propria comparsa di risposta, la parte convenuta ha pacificamente ammesso di aver redatto gli esposti e la denuncia indicati da parte attrice per cui le suddette circostanze di fatto devono ritenersi provate nel presente giudizio”. Soggiunge il primo Giudice
“ Tuttavia, l ha rilevato che tali condotte erano state da lui Pt_1 Cont realizzate su incarico dello stesso amministratore delegato CP_11 nonché su incarico di (Chief Services & Stakeholder Persona_7
[... Relations Officer) e di (Executive Vice President Persona_8
, i quali si erano rivolti all'Avv. Parte_2 Pt_1 affinché si attivasse per realizzare una strategia difensiva volta a indebolire il procedimento penale per corruzione internazionale - in
Cont relazione alla famosa tangente di 1,1 miliardi di euro che sarebbe stata pagata per l'acquisizione del giacimento petrolifero Opl 245 in
Nigeria – che era stato avviato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dei vertici societari (tra cui il . Sempre secondo CP_11
l'Amara, “L'interesse di condiviso da e a ridurre CP_7 Per_5 Per_8
l'impatto interno alla società del procedimento milanese presentava il carattere dell'urgenza data la posizione fortemente critica assunta nei suoi confronti dai consiglieri di amministrazione e Persona_2 Per_3
, che con forza si muovevano per ottenere la rimozione di
[...] CP_7 pagina 7 di 18 dalla carica ed una sorta di “commissariamento” della società (v. al riguardo l'articolo citato del Fatto Quotidiano)””.
Opportunamente, poi, il giudice di prime cure ha osservato che “dalle stesse dichiarazioni rese dall in altro procedimento penale (RG Pt_1
GIP/GUP Tribunale di Messina n. 544/16, cfr. doc. 20, pag. 66) questi ha nuovamente mutato versione affermando di aver appreso dell'esistenza del c.d. complotto da un racconto dell' e che, ritenendolo credibile, Tes_2 aveva deciso –autonomamente (assente ogni riferimento ad un supposto incarico da parte del ovvero del –di denunciarlo avanti CP_7 Per_5 all'Autorità giudiziaria (attraverso le condotte oggetto di causa) e di renderlo pubblico attraverso le agenzie stampa” (cfr. p. 19 della
Sentenza).
Tanto premesso, dalla lettura delle memorie e conclusionali depositate in primo grado emerge, invero, che l'appellante introduce argomenti di contestazione circa il fatto che quanto da lui denunciato negli esposti anonimi fosse falso e che, dunque, il complotto fosse “falso”. Pertanto, non può ritenersi -come, invece, fatto dal primo giudice- assolutamente incontestata la circostanza che il contenuto degli esposti fosse falso.
Tuttavia, gli argomenti addotti sul punto dall'appellante sono confusi, talora contraddittori e comunque sconfessati dalle risultanze dei documenti in atti.
In primo luogo, non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale l'affermazione che gli esposti e le denunce “ null'altro erano se non una simulazione di reato” era una conclusione tratta dal GIP nell'ordinanza di custodia cautelare e non una dichiarazione resa dall . Risulta dai documenti in atti che in data 8.6.2021 il GIP di Pt_1
Potenza ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di e del Dott. ( cfr. doc. Pt_1 Per_9 Cont 4/1 sub All. C di ). In particolare, nella predetta ordinanza il GIP di
Potenza ha rilevato che “Gli esposti anonimi giunti a Trani erano stati confezionati, per sua stessa ammissione, da che, del pari, Parte_1 aveva ammesso di essere stato il deus ex machina dei paralleli esposti giunti a Siracusa, vicenda, quella siracusana, nella quale, unitamente a
, aveva ammesso di avere corrotto con somme di denaro il Per_10 Tes_1 che, a sua volta, confessava di essere stato corrotto” (pag. 53); Pt_3
e , quindi, ammettevano che i procedimenti penali avviati tanto a Per_10
Trani, quanto a Siracusa, confluiti in seguito nel procedimento siracusano pagina 8 di 18 poi trasmesso alla Procura di Milano, erano frutto di una operazione organizzata dall ” (pag. 62). Pt_1
Nell'ordinanza in questione si legge poi a pagina 59 “ Nel corso dell'interrogatorio reso in data 23/04/2018 così riferiva: Parte_1
Nell'agosto 2015 AR presentò una denuncia che fu in realtà una simulazione di reato commessa da me. Volevo creare un fascicolo “civetta” rispetto al fascicolo di Trani.[…] la gestione della vicenda è mia[…] Tes_1
a mio avviso non si è nemmeno posto il problema della eventuale falsità della denuncia[…].” E' pertanto, di tutta evidenza che il riferimento alla simulazione di reato, e dunque alla falsità di quanto contenuto nell'esposto, non era una conclusione tratta dal GIP, ma una dichiarazione confessoria resa dall nel corso dell'interrogatorio. Pt_1
Ciononostante, quest'ultimo si duole del fatto che non esisterebbe allo stato alcun accertamento giudiziale, né alcun riconoscimento relativo all'asserita falsità dei contenuti degli esposti e delle denunce presentate. Tuttavia, in disparte quanto sopra chiarito con riferimento al contenuto confessorio delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio del 23.04.2018 e precisato che non è richiesto un preventivo accertamento in sede penale dei fatti per cui è causa, stante la netta separazione tra azione civile risarcitoria ed azione penale e la piena autonomia del giudice civile nell'accertamento della responsabilità civile e del relativo risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043c.c., non richiedendosi che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, ragione per cui l'istanza di sospensione del presente procedimento non è stata accolta,(cfr. ex multis
Cass civ Sez. Lav. N.28896/2017), deve rilevarsi che parte attrice/appellata ha prodotto plurimi documenti dai quali emerge che gli esposti e le denunce per cui è causa hanno riportato circostanze false e a contenuto calunnioso e diffamatorio nei confronti di due amministratori
Cont dell , ) e di un suo manager apicale (NG. . Per_2 CP_9 Per_4
Segnatamente, dai documenti versati in atti si evince che nell'ambito del
Procedimento Messina, è stato imputato per i reati di associazione Pt_1 per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, alla formazione di elaborati ideologicamente falsi e alla simulazione di reato e, segnatamente, per aver consegnato denaro e altre utilità all'ex PM Dott.
affinché quest'ultimo: (a) iscrivesse e si autoassegnasse “il Tes_1 procedimento … per il reato di sequestro di persona, sulla base di una pagina 9 di 18 apparente notitia criminis rappresentata da una strumentale denuncia”; (b) procedesse “alla iscrizione, nell'ambito del medesimo procedimento, del reato di cui all'art. 322 bis cod. pen. commesso in danno della società
Cont
”; (c) procedesse “alla successiva separazione di tale titolo di reato con formazione del procedimento n. 454/16 R.G.N.R. mod. - 14 nel cui ambito faceva confluire un verbale di sommarie informazioni … materialmente ed ideologicamente falso”; (d) disponesse “la trasformazione del procedimento a 'modello 21' (n. 4117/16 R.G.N.R.), iscrivendo … Persona_4 Per_11
, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. in danno
[...] Persona_2 Cont della società ed in assenza di querela da parte della suddetta società”
(cfr. pag. 15 doc. 5/2 sub All. C). Sempre nell'ambito del Procedimento
, a seguito delle “dichiarazioni ampiamente confessorie rese” Per_12 dall'imputato in merito all'ideazione e alla redazione dei falsi Pt_1 esposti e denunce (come risulta dalle trascrizioni dell'udienza del
29.6.2018 sub doc. 20 sub All. C), è stata emessa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 295/2019 (cfr. doc.
5.2 sub All. C), divenuta definitiva a seguito della pronuncia n. 9030/2020 della Suprema Corte di Cassazione che pure dà espressamente atto di “ampie dichiarazioni confessorie rese” da (cfr. p. 2 doc.
5.3 sub All. C). Pt_1
Per i fatti per cui è causa è stato aperto, sempre a carico di , anche Pt_1 il Procedimento Potenza, nel quale è stato chiamato a rispondere del reato di “corruzione in atti giudiziari” commesso a Trani, dal gennaio al luglio
2015, nei confronti dell'allora Procuratore di Trani Dott. il Per_9 quale si era autoassegnato “i procedimenti penali … scaturenti da esposti anonimi redatti dallo stesso e consegnati a mani proprie ovvero per Pt_1 il tramite di fiduciario, al stesso … nonostante: a) la palese Per_9 strumentalità degli esposti anonimi che li avevano generati (redatti
Cont dall'Avv. per accreditarsi presso i vertici quale soggetto in Pt_1 grado di interloquire su tali procedimenti), nei quali veniva prospettata la fantasiosa esistenza di un preteso (ed in realtà inesistente) progetto criminoso — che risultava, in modo ovviamente artificioso, concepito in
Barletta, (proprio affinché il fatto fosse di competenza della Procura di
Cont Trani) - che mirava a destabilizzare i vertici dell ed in particolare a determinare la sostituzione dell'Amministratore Delegato che in CP_11 quel momento era invece indagato dalla AG di Milano per gravi fatti di corruzione, sicché con le delazioni in esame — anche calunniando persone del tutto innocenti ed anche confezionando decreti di iscrizione a Mod. 46 pagina 10 di 18 ideologicamente falsi, come evidenziato nel successivo capo di accusa - si intendeva fare apparire il come vittima di un complotto ordito da CP_11 soggetti che avevano rilasciato presso la Procura di Milano dichiarazioni indizianti a suo carico” (cfr. pagg.
4-5 doc. 4/1 sub All. C).
Inoltre, successivamente all'applicazione della misura cautelare alla cui ordinanza si è fatto prima riferimento, in data 16.6.2022 la Procura di
Potenza ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, fra gli altri, di per aver commesso “con più azioni esecutive di un Pt_1 medesimo disegno criminoso in concorso e previo accordo ”, i reati di corruzione in atti giudiziari, calunnia, falso e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e, in particolare, per aver “forma[to]
'a tavolino' un primo esposto anonimo indirizzato al Procuratore della
Repubblica di Trani relativo ad inesistenti attività … di una presunta
Cont associazione a delinquere … tesa a 'destabilizzare' i vertici con diverse attività delittuose” e per aver elaborato e fatto iscrivere dalla
Procura di Trani i falsi esposti “sempre in esecuzione del programma criminoso di cui sopra, nella piena consapevolezza, non solo dell'innocenza degli accusati, ma dell'assoluta fantasiosità delle notizie di reato contenute nei due predetti esposti” (cfr. pagg.
7-8 doc. 19 sub All. C).
Infine, il fascicolo d'indagine relativo al Procedimento Siracusa è stato trasmesso alla Procura di Milano che ha avviato il Procedimento
Depistaggio, nell'ambito del quale è stato rinviato a giudizio il 16 Pt_1 dicembre 2023 per plurimi reati, quali l'impiego di denaro di provenienza illecita, la calunnia e l'associazione per delinquere e, in particolare, per aver - con il ruolo di capo e promotore di un accordo associativo, in concorso con i propri sodali (tra cui . di seguito Persona_13
”) - (a) fatto “pervenire prima presso la Procura della Repubblica Tes_2 di Trani e successivamente presso la Procura della Repubblica di Siracusa, esposti anonimi e denunce per effetto delle quali venivano avviati due distinti procedimenti penali nei quali si ipotizzava l'esistenza di un
Cont complotto nei confronti dell ed in particolare del suo A.D.”; (b) depositato e fatto depositare “presso la Procura della Repubblica di Trani
e di Siracusa denunce false e calunniose nei confronti di Persona_2
(entrambi, all'epoca, consiglieri di amministrazione di Persona_14 Cont
); (c) strumentalizzato alcuni organi di stampa “veicolando loro false notizie al fine di dare risalto mediatico alle accuse calunniose formulate a Trani e Siracusa, così screditando le vittime della calunnia e delle pagina 11 di 18 notizie diffamatorie, determinando la fuoriuscita del consigliere Per_2 Cont dal CDA e la temporanea estromissione del consigliere dal CP_9
Comitato Controlli e Rischi”. (cfr. decreto di rinvio a giudizio del
Tribunale di Milano emesso in data 16 dicembre 2023 in atti).
A fronte di tali stringenti risultanze, assume l'appellante che avrebbe offerto degli elementi di prova nel senso della effettiva esistenza di
Cont manovre tendenti alla delegittimazione dell'amministratore delegato di dott. e dell'esistenza di un vero e proprio sistema di CP_7 delegittimazione organizzato ai danni di quest'ultimo e di Si CP_1 tratterebbe dei documenti numero 6-7-8 della cui mancata ammissione in primo grado l'appellante si è lamentato.
Premesso quanto esposto al paragrafo 2.1 sull'inammissibilità del doc. 8 e sull'ammissibilità dei doc.6 e 7, sostanzialmente dai documenti nn. 6 e 7 risulta che a far data dal mese di marzo 2014 una serie di e-mail diffamatorie veniva trasmessa ad da parte di “ignoti” soggetti CP_1 al fine di rappresentare presunte attività illecite poste in essere dal
Dott. e dal Dott. (e di altri dirigenti di e CP_11 Per_5 CP_1 che i contenuti di tali e-mail venivano, poi, fatti propri dal Consigliere di Amministrazione che in sede di Consiglio di Amministrazione Per_2 trovava occasione di accusare l'amministratore delegato della società ed altri dirigenti di mala gestio nella procedura di acquisizione del giacimento petrolifero cd. OPL 245.
Ebbene, le risultanze di tali documenti non appaiono affatto idonee ad offrire una diversa ricostruzione della vicenda, in termini di esistenza effettiva del “complotto” denunciato, nè a smentire le plurime risultanze probatorie sopra richiamate, dovendosi osservare che la circostanza che nel procedimento penale c.d. OPL 245 è stato dimostrato “ che il grande accusatore ha orchestrato la produzione di prove false
contro
Tes_2 CP_1
”, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 3055/2021,non
[...] vale affatto ad escludere che quelle presentate dall fossero Pt_1 anch'esse denunce false e calunniose nei confronti di Persona_2 Cont
entrambi, all'epoca, consiglieri di amministrazione di Persona_14
, e dell'NG. dovendosi conclusivamente affermare che del Persona_4 tutto corrette sono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure in merito alla responsabilità extracontrattuale di per le condotte in Pt_1 questione e sul fatto che non può dubitarsi che tra l'aver falsamente denunciato un complotto ordito da alcuni consiglieri di amministrazione e pagina 12 di 18 da un manager di vertice della società ed aver reso pubblica tale notizia sulle agenzie di stampa nazionali – e la lesione dell'onore della reputazione dell e, quindi, la considerazione esterna che la CP_1 collettività le riconosce, sussista un evidente nesso di causalità.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che
“Erroneamente il Tribunale ha condannato il convenuto al risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale, sia per i motivi di cui alla precedente lettera b2), sia per difetto di prova della effettiva esistenza del danno, ritenuto esistente in base a presunzioni inadeguate e inefficaci, incorrendo così in violazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 cod. civ.. Tali violazioni di legge rilevano ai fini della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Erroneamente il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in complessivi € 380.000,00 in assoluto difetto di prova di adeguati elementi presuntivi del danno e dell'entità dello stesso, facendo ricorso ad una determinazione equitativa arbitraria perché non supportata da elementi e valutazioni concreti circa l'entità del danno. In tal modo il
Tribunale ha violato gli artt. 2056,2059, 1223 e 1226 cod. civ..Tali violazioni sono rilevanti ai fini della sentenza impugnata perché nessun
Cont danno non patrimoniale doveva essere riconosciuto in favore di , ed in estremo subordine poteva essere riconosciuto soltanto il danno per il quale il Tribunale ha disposto la riparazione in forma specifica mediante pubblicazione della sentenza”.
Osserva la Corte che tali doglianze sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti che seguono.
L'appellante assume che l'appellato non ha allegato e provato ulteriori elementi, anche indiziari, che possano far ritenere verificatosi un danno
“conseguenza”, mentre avrebbe dovuto provare che le condotte dell'Avv.
“abbiano in concreto determinato un discredito effettivo per la Pt_1 Cont società e solo dopo aver fornito questa prova avrebbe potuto accedere alla liquidazione equitativa del danno. (v. Cass. 26 giugno 2020, n.
12902): ad esempio, avrebbe dovuto provare come “danni conseguenza” mancati inviti a procedure internazionali di gara per l'assegnazione di diritti di estrazione petrolifera, rifiuto di trattative da parte di altri enti petroliferi per operazioni in Joint Venture e simili, e soprattutto una risonanza internazionale degli esposti e denunce, giacché è nel mercato
Cont internazionale del petrolio che opera”. pagina 13 di 18 Premesso che la prova di eventuali mancati inviti a procedure internazionali di gara o del rifiuto di trattative di altri enti petroliferi inerisce ad un danno di natura patrimoniale, il coinvolgimento
Cont giudiziario di , dei suoi vertici e dei consiglieri di amministrazione nei procedimenti penali scaturiti dalle condotte illecite di per cui Pt_1 Cont è causa, hanno certamente arrecato a un danno alla propria immagine, reputazione e credibilità. Del resto, già le dimissioni dei consiglieri e , diretta conseguenza della diffusione delle dichiarazioni Per_2 Per_15 calunniose di attestano il dirompente effetto destabilizzante che il Pt_1 cosiddetto falso complotto ha cagionato proprio in seno al consiglio di
Cont amministrazione di .
Inoltre, ritiene la Corte che risultano infondate le censure circa il mancato accertamento delle conseguenze del danno. Il Giudice di prime cure ha, infatti, comunque attuato la regola generale di accertamento della responsabilità aquiliana enunciata dalla concorde giurisprudenza di legittimità, la quale ripudia la qualificazione del danno non patrimoniale come danno in re ipsa, (Cassazione Civile, sez. III, 18/02/2020, n. 4005) accertando l'evento di danno, consistente nella lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica e successivamente rilevando la sussistenza del danno-conseguenza sostanzialmente avvalendosi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per fattispecie di illecito analoga alla presente, quale la diffamazione a mezzo stampa, ove la Corte di Cassazione (sez. III, sent. n.
28986 / 2019) ha, infatti, ribadito che l'accertamento del pregiudizio concretamente patito dalla vittima di diffamazione deve avvenire “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Tali parametri di riferimento risultano allegati dall'appellata e richiamati in sentenza dal giudice di primo grado, il quale, dopo avere affermato che “La società attrice rappresenta infatti una delle realtà commerciali più importanti del Paese – di cui lo Stato italiano è il maggiore azionista – per cui le condotte oggetto di causa ne hanno inevitabilmente danneggiato la reputazione facendo apparire, all'esterno, pagina 14 di 18 l'esistenza di una lotta “intestina” tra i suoi soggetti di vertice bramosi di ottenere il controllo – gestionale – della società stessa” e che “ in punto quantificazione del danno non patrimoniale, non essendovi, in riferimento alla fattispecie che qui interessa - "di falsa denuncia all'autorità giudiziaria dell'esistenza di un complotto ai danni dei
Cont vertici societari ordito da altri vertici societari, anche diffusa a mezzo stampa" - indici legislativamente predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa,” ha fatto riferimento ai seguenti parametri: “gravità del fatto: al riguardo le condotte oggetto del presente giudizio appaiono gravi perché imputano, falsamente, a soggetti di rilevante importanza all'interno dell CP_1 condotte a loro volta calunniose e diffamatorie nei confronti dei vertici societari consegnando alla collettività un quadro desolante ed un'immagine estremamente negativa di una delle maggiori società commerciali italiane;
tuttavia, la gravità del fatto deve ritenersi attenuata in considerazione del fatto che gli esposti presentati alla Procura di Trani erano “anonimi”
e del fatto che, una volta resi pubblici i loro contenuti, erano idonei a far dubitare l'opinione pubblica in merito alla fondatezza delle gravi accuse invece formulate nei confronti dei vertici societari da pare della
Procura di Milano nel noto giudizio “OPL 245” (Eni-Nigeria); - il mezzo utilizzato: al riguardo, l'utilizzo dell'Autorità giudiziaria per perpetrare le proprie condotte illecite e la diffusione delle stesse a mezzo di agenzie di stampa erano idonei a conferire non solo un maggior risalto mediatico al c.d. “complotto” ma anche un'aurea di veridicità ai fatti riportati negli esposti e nella denuncia in conseguenza dell'obbligatorio avvio di un procedimento penale a carico dei soggetti ivi indicati;
- numero di persone offese: al riguardo, deve ritenersi che la misura del pregiudizio interno della sofferenza non può che essere calcolata in funzione del riflesso nei vari soggetti passivi che - organicamente - la compongono. Richiamati, pertanto, disgiuntamente gli artt. 21 quanto dell'art. 2 della Costituzione che riconoscono e garantiscono diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua personalità, osserva il Tribunale che la lesione alla reputazione dell' non può che avere CP_1 avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai rilevante numero di lavoratori della stessa, in quanto società energetica a rilevanza nazionale ed internazionale, tra le società “leader” nel settore pagina 15 di 18 energetico mondiale. Infatti, per il concetto di immedesimazione organica, in base al quale le persone giuridiche esprimono la loro volontà ed il loro modo di essere attraverso le persone fisiche che ne fanno parte, non può che acquistare rilievo, per esprimere il coinvolgimento psicologico in termini di patema d'animo di una società, in riferimento al pregiudizio del suo buon nome, dell'immagine e della reputazione, la considerazione dell'Ente, che i vari lavoratori, a qualunque titolo operanti all'interno della società, percepiscono da parte della collettività”.
Il fatto che detti parametri siano stati assunti a fondamento della liquidazione equitativa del danno, non esclude, dunque, il preventivo accertamento del danno-conseguenza. Secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia in tema di danno non patrimoniale da diffamazione, fattispecie che come quella in esame involge la lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica, tali criteri, infatti, non fungono solo da parametri di accertamento del danno non patrimoniale da diffamazione, ma sono richiamati dalla medesima giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento per l'accertamento del danno conseguenza, e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano fra i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa.
Tanto premesso, il Tribunale di Terni correttamente ha accertato l'evento di danno e il danno- conseguenza.
Ciononostante, considerato che, con riferimento alla gravità dell'offesa - già “ridimensionata” dal primo Giudice- risulta comunque condivisibile quanto affermato dall'appellante relativamente al fatto che “se un danno
Cont reputazionale e di immagine possa aver subito, si tratterebbe del danno derivante dal processo per corruzione internazionale promosso dalla Procura milanese nell'anno 2013: una vicenda di risonanza infinitamente superiore a quella che possano avere avuto le vicende penali di e le beghe Pt_1 Cont interne e le rivalità esistenti in seno alla società ” e che i parametri richiamati dal primo giudice ai fini della determinazione del risarcimento in via equitativa sono pressocchè sovrapponibili a quelli che le Tabelle
Milanesi indicano per le diffamazioni c.d. di elevata gravità (- elevata notorietà del diffamante, - uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato, - eventuale utilizzo di espressioni pagina 16 di 18 dequalificanti/denigratorie/ingiuriose, - elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, - risonanza mediatica della notizia diffamatoria, - elevata intensità elemento soggettivo) e per le quali viene indicato il danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00, risulta effettivamente eccessiva e sproporzionata la somma di € 280.000,00 liquidata dal primo giudice, unitamente alla condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sulle sei testate giornalistiche più importanti a spese e a cura dell ( i cui costi sono stati quantificati dal Giudice in € Pt_1
100.000,00). L'importo in questione, ad avviso della Corte, per non avere caratteri di arbitrarietà, non può non essere parametrato agli importi previsti dalle Tabelle di Milano riferentesi comunque al danno
“reputazionale” che deriva dalla diffamazione a mezzo stampa, seppure, nel caso in esame, aumentato in ragione del fatto che il danno all'immagine si
è consumato, prima ancora che con la diffusione delle notizie a mezzo stampa, attraverso il coinvolgimento di Uffici Giudiziari destinatari degli esposti “anonimi”. Da tanto consegue, che risulta congruo determinare in €
100.000,00 la misura del risarcimento del danno non patrimoniale, ferma restando la condanna alla pubblicazione del dispositivo di sentenza.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato a risarcire Pt_1 ad la somma di € 280.000,00, dovendo ridursi tale somma ad € CP_1
100.000,00, già rivalutati, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
4. Quanto alle spese di lite, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sul quantum risarcitorio, risultano sussistenti i presupposti per una integrale compensazione tra le parti (cfr. Cass. S.U.
32061/2022; Cass. 25444/2024).
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. Ferma la statuizione in ordine alla condanna alla pubblicazione del dispositivo di sentenza, condanna a risarcire a Parte_4 CP_1
, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 100.000,00,
[...] oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
pagina 17 di 18 2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de LI SI ER
pagina 18 di 18