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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1341/2024 R.G.,
Promossa da
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime Parte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino La Piana;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 procura in atti, dall'avv. Salvatore Romeo;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato Controparte_3 C.F._3
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Chiarenza;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE *****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1311, pubblicata l'11 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sulla domanda proposta da e nei confronti Controparte_1 Controparte_2 della , quale impresa designata dal FGVS, e Controparte_5 Controparte_3 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione Controparte_4 dell'incidente stradale occorso in data 31 ottobre 2013, così statuiva: “1) rigetta le domande attrici nei confronti di;
2) condanna l'assicurazione convenuta e Controparte_3 in solido tra loro al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_1 somma complessiva di € 2.088,93, nonché di della somma di euro Controparte_2
2.078,80, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
3) condanna
l convenuta e n solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 parte attrice delle spese processuali .... pone a carico solidale dell'assicurazione convenuta
e le spese di c.t.u., come già liquidate in atti;
compensa per intero le Controparte_4 spese processuali con riferimento a ”. Controparte_3
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “.... si osserva che deve ritenersi provato con assoluta certezza l'incidente nei termini indicati in citazione, tenuto conto della mancata contestazione specifica dei convenuti al riguardo e delle risultanze di cui al documento n. 1 del fascicolo di parte attrice. La domanda di quest'ultima va peraltro rigettata nei confronti di , in quanto la circolazione del motociclo è avvenuta Controparte_3 contro la sua volontà, visto il citato furto perpetrato da poco prima del Controparte_4 sinistro. Deve poi ritenersi che con riferimento all'uso di motociclo privo di copertura assicurativa al fine di speronare terzi, proprio come nella specie, sussiste sicuramente
l'operatività della garanzia assicurativa del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei confronti del terzo danneggiato ..... ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni sulle lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 cod. ass. ..... l'assicurazione convenuta e CP_4 vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma complessiva di € 2.088,93, nonché di della somma di euro Controparte_2
2.078,80”. Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Controparte_5 notificato in data 10 ottobre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
Si è, altresì, costituto in giudizio , chiedendo dichiararsi l'avvenuto Controparte_3 passaggio in giudicato della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata nei suoi confronti, in via subordinata, riformare la sentenza ritenendo l'incontestabilità dell'ordinanza di incompetenza resa dal giudice di pace di Acireale in data del 05.08.2016 e dichiarare che i fatti oggetto di giudizio non sono riconducibili al concetto di circolazione stradale.
Non si è costituito in giudizio Controparte_4
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_4 giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello si duole della ritenuta riconducibilità della CP_5 fattispecie di causa alla circolazione stradale e deduce la violazione e falsa applicazione artt. 44 e 45 c.p.c..
Sostiene che nell'ambito del giudizio innanzi al giudice di pace di Acireale tanto la n.q. di F.G.V.S. quanto eccepivano che Parte_1 Controparte_3
l'evento dannoso esposto dagli attori non fosse riconducibile al concetto di circolazione stradale;
che con ordinanza n. 1440/2016 del 05.08.2016, il giudice di pace di Acireale, declinava la propria competenza in favore del tribunale di Catania, atteso che il valore della causa era superiore a € 5.000,00 e l'evento dannoso non rientrava nella previsione dell'art. 7 comma 2 cpc;
che il primo giudice ha reso una pronuncia illegittima, giacché in insanabile contrasto con il contenuto dell'ordinanza di incompetenza resa dal giudice di pace di
Acireale in data, divenuta vincolante e incontestabile, in quanto non fatta oggetto né di impugnazione da parte degli attori né tantomeno di richiesta di regolamento di competenza d'ufficio da parte del tribunale di Catania;
che il giudice di pace di Acireale, nel dichiararsi incompetente per valore ha anche escluso la propria competenza per materia ex art. 7, c. 2
c.p.c. e qualora il Tribunale di Catania avesse ritenuto riconducibile la fattispecie alla circolazione stradale, avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza d'ufficio al fine di affermare la competenza per materia del giudice di pace;
che il Tribunale di Catania, essendo vincolato alle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 1440/2016 del 05.08.2016 del giudice di pace di Acireale, avrebbe dovuto ritenere la non riconducibilità dei fatti di causa alla nozione di circolazione stradale e, quindi, negare l'operatività della garanzia assicurativa da parte del per le Vittime della Strada. Parte_2
Col secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza laddove il Controparte_5 primo giudice ha affermato la riconducibilità della fattispecie alla circolazione stradale.
Sostiene che ha errato il giudice di prime cure nell'affermare l'applicabilità del principio di non contestazione nei confronti di n.q. di F.G.V.S.; Parte_1 che, comunque, la compagnia ha contestato la dinamica del sinistro fornita CP_5 nell'atto di riassunzione del giudizio, evidenziandone la difformità rispetto alla dinamica dedotta innanzi al giudice di pace;
che nessun elemento probatorio è stato apportato dai e a sostegno dei propri assunti, e anzi la prova testimoniale espletata in corso CP_1 CP_2 di causa ha corroborato la descrizione degli eventi esposta dalla Controparte_5
n.q. di F.G.V.S..
I motivi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Occorre premettere che con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2015
e hanno convenuto in giudizio quale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 impresa designata dal FGVS e hiedendo la condanna in solido di essi Controparte_4 convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31 ottobre 2013, danni quantificati nella misura di € 6.179,48 per e € 5.768,15 Controparte_2 per . Controparte_1
Deducevano gli attori, entrambi carabinieri in servizio presso la compagnia carabinieri di Acireale, che durante le ore di servizio percorrevano il corso Italia in Catania, quando venivano fermati da due donne, una delle quali riferiva che pochi istanti prima era stato rubato il loro motociclo Vespa Piaggio targato BX16913 e che messisi alla ricerca dell'individuo, riuscivano a bloccarlo “... ma, nel momento in cui stavano procedendo al fermo, il malvivente nel tentativo di sottrarsi al fermo, scaraventava il motociclo rubato contro
i militari, causando sugli stessi delle lesioni personali non di lieve entità”. Accertato che il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni ad quale impresa designata dal FGVS, senza, tuttavia, ottenere riscontro, CP_5 nonostante i solleciti effettuati e l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Il procedimento si concludeva con ordinanza del 5 agosto 2016 con cui il giudice di pace di
Acireale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti convenute, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al tribunale di Catania, sul rilievo che il valore della causa superava la somma di € 5.000,00 e non rientrava nella previsione di cu all'art. 7 comma 2 cpc, poiché sulla base di quanto dedotto in citazione dagli attori, il motociclo era stato utilizzato dal malvivente come mero oggetto per causare lesioni, sicchè
“.... risulta di tutta evidenza come il caso che ci occupa non possa ricomprendersi nell'ampio concetto di circolazione stradale”.
Gli attori hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Catania, reiterando la domanda risarcitoria, previa declaratoria “.... che il sinistro de quo è riconducibile alla circolazione dei veicoli con conseguente obbligo di intervento del Fondo di Garanzia Vittime della strada e con conseguente competenza per valore in capo al Giudice di Pace di
Acireale”.
Ciò debitamente premesso, coglie nel segno il rilievo della compagnia appellante circa l'avvenuto passaggio in giudicato formale dell'ordinanza del giudice di pace di Acireale laddove è stato ritenuto che l'evento dannoso in questione non rientri nel concetto di circolazione stradale.
Sul punto, è noto che “La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c.” (Cass.
Ordinanza n. 23062 del 26/09/2018), dovendosi considerare la rilevanza dell'art. 46 cpc che esclude espressamente l'applicabilità degli art. 42 e 43 cpc , disciplinanti il regolamento di competenza, nei giudizi dinanzi ai giudici di pace: in relazione ad essi, dunque, le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle - relative al "procedimento" - rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello.
La mancata impugnazione dell'ordinanza declinatoria della competenza per valore, nell'ambito del presente giudizio, del giudice di pace adito, osserva la Corte, ha reso vincolante ed incontestabile, la statuizione del giudice di pace di Acireale in merito alla inapplicabilità dell'art. 7, c. 2 c.p.c. (per non essere i fatti riconducibili al concetto di circolazione stradale).
Giova, peraltro, rilevare che il primo giudice ben avrebbe potuto proporre regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cpc, presupponendo la declinatoria di incompetenza per valore, l'esclusione della competenza per materia (Cass. Ordinanza n.
5455 del 12/03/2005).
Tale statuizione dl giudice di pace, vincolante ai soli fini della competenza va condivisa anche nel merito, in quanto la prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio innanzi al giudice di pace (imperniata sulla deduzione che “il malvivente nel tentativo di sottrarsi al fermo, scaraventava il motociclo rubato contro i militari, causando sugli stessi delle lesioni personali non di lieve entità”, depone inequivocamente nel senso dell'oggettiva estraneità della condotta illecita del CP_4 all'ambito tipico della circolazione stradale e comportando, pertanto, l'inoperatività della garanzia assicurativa posta dalla legge a carico dell'appellante per il solo caso di evento dannoso verificatosi in conseguenza stretta e diretta della circolazione stradale.
Sicchè ha errato il primo giudice ad affermare la sussumibilità dell'evento oggetto di causa nel concetto di circolazione stradale e, di conseguenza, l'operatività della garanzia assicurativa prestata dalla nella qualità di Fondo di Garanzia Parte_1 per le Vittime della Strada, condannando la stessa compagnia al risarcimento del danno in favore degli attori e . CP_1 CP_2
Si impone, pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti della , quale impresa designata Controparte_5 dal FGVS.
Essendo incontestato che in ottemperanza alla statuizione del primo Controparte_6 giudice, ha corrisposto l'importo di € 2.641,73 in favore di e l'importo di € Controparte_2
6.479,95 in favore di , va disposta la restituzione in favore dell'appellante Controparte_1 delle superiori somme.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra da una parte e Controparte_6
e , dall'altra, e si liquidano, per entrambi i gradi del Controparte_2 Controparte_1 giudizio, siccome in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fascia di valore da euro
1.100,01 a euro 5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Tali spese vanno liquidate in prossimità dei minimi di tariffa avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Ritiene equo la Corte compensare le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra e . Controparte_5 Controparte_3
Nulla sulle spese nei rapporti tra e la parte contumace. Controparte_5
Vanno poste a carico soltanto di le spese di CTU. Controparte_4
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da CP_5
, quale impresa designata dal FGVS, avverso la sentenza n. n. 1311, resa nel
[...] giudizio iscritto al n. 21306/2016 R.G., pubblicata l'11 marzo 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così statuisce: rigetta la domanda proposta da e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
, quale impresa designata dal FGVS;
Controparte_5 condanna in solido e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 CP_5
, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, le spese
[...] di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1400,00 (ivi compresi €. 250,00 per la fase di studio, €. 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 la fase istruttoria ed €. 450,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi
€ 1550,00 (ivi compresi €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, €.
500,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 450,00 per la fase decisoria), oltre € 382,50 per esborsi, CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna e alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle somme da quest'ultima agli stessi corrisposte in esecuzione della Controparte_5 sentenza appellata.
Pone a carico soltanto di e spese di CTU. Controparte_4
Conferma, per il resto, la gravata sentenza.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 23 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro