TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 6287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 6287/2023 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO Parte_1 C.F._1
GUERRINI (c.f. , pec: per mandato C.F._2 Email_1 allegato all'atto di citazione e domiciliato presso il medesimo difensore in Verona (VR), Viale Nino Bixio
22/a,
attore contro
(c.f. ) quale titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._3 [...]
(c.f. – P. IVA: Controparte_2 C.F._3
), con sede in San Zeno di Montagna (VR), Via Bertel 1/B, indirizzo PEC P.IVA_1 Email_2
convenuta contumace avente ad oggetto: risoluzione parziale contratto d'appalto e risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione depositato in via telematica in data 21.10.2024):
“ In via principale di merito
1) Accertato l'inadempimento parziale delle obbligazioni assunte dalla convenuta per come indicate in atti e
l'avvenuto integrale pagamento di quanto contrattualmente pattuito da parte dell'attore, disporsi la risoluzione parziale del contratto intervenuto tra le parti per quanto attiene alla fornitura ed installazione di imposte e zanzariere.
2) Condannarsi come sopra rappresentata, a Controparte_2 corrispondere ad in restituzione di quanto pro quota anticipato in fattura per le causali Parte_1 per cui è giudizio, la somma di € 6.704,00 comprensiva di IVA oltre agli interessi moratori dal dì del pagamento al saldo effettivo ed € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito e patiendo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata secondo giustizia oppure equitativamente.
3) Vittoria di competenze, accessori e spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22.09.2023, evocava in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
. Esponeva l'attore: Controparte_2
- di essersi rivolto, nell'anno 2021, all'impresa individuale Controparte_2
per sostituire i serramenti di un appartamento di sua proprietà sito in Negrar, Via Corte Cresteni n. 4,
[...] oramai vetusti, approfittando della normativa che consentiva il bonus fiscale per il risparmio energetico
(articolo 1 comma 344 - 347 del decreto legge 27/12/2006 numero 296, con relativo sconto praticato in applicazione delle previsioni di cui all' articolo 10 DL 34 202.019);
- che l'impresa convenuta, in data 30 giugno 2021, aveva emesso fattura nei suoi confronti avente ad oggetto la fornitura e posa di serramenti in PVC colore rovere dorato, completi di accessori e vetro a norma, scuri a doghe e zanzariere per il complessivo importo di € 27.612,79 (comprensivo di IVA) e con sconto praticato in fattura di € 13.806,39, pari al 50% della somma convenuta (doc.1);
- di aver accettato la proposta e di aver effettuato in data 02.07.2021 il pagamento dell'importo concordato di
€ 13.806,39 come da fattura (doc. 2);
2 - che nella primavera 2022 l'appaltatrice aveva provveduto al montaggio dei soli serramenti in quanto gli scuri realizzati non presentavano le caratteristiche concordate e, pertanto, aveva comunicato alla committenza che sarebbe tornata in seguito, con gli scuri (e le zanzariere) corretti;
- che nonostante i numerosi solleciti telefonici e scritti né gli scuri né le zanzariere non erano stati consegnati.
Di qui il presente giudizio nel quale l'attore chiedeva la condanna della convenuta all'adempimento del contratto e al risarcimento del danno.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 01.12.2023 il giudice, rilevato che parte convenuta CP_1 nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione ed il rispetto del termine a comparire, non si era costituita in giudizio entro il termine di cui all'art 166 cpc, ne dichiarava la contumacia e fissava la prima udienza di trattazione del giudizio al 02 febbraio 2024.
Alla prima udienza del 02.02.2024 l'attore insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti.
A scioglimento della decisione riservata ivi assunto il giudice, rilevato che con memoria ex art. 171 ter c.p.c.
n. 2 depositata il 12.01.2024 l'attore, ex art. 1453, 2° comma, c.c., aveva mutato la domanda da richiesta di adempimento a risoluzione parziale del contratto con restituzione delle somme anticipate per la merce non fornita e di risarcimento del danno patito e patiendo, ammetteva la prova testimoniale e per interrogatorio formale della convenuta fissando per l'assunzione l'udienza del 10.05.2024 e ex art. 292 c.p.c disponeva la notificazione della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e dell'ordinanza 02.03.2024 alla convenuta contumace in persona della titolare entro il 02 aprile Controparte_2 CP_1
2024.
All'udienza del 10.05.2024 il procuratore attoreo dava atto di aver depositato nel fascicolo telematico attestazione della notifica della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e dell'ordinanza 02.03.2024 a mezzo pec alla convenuta in data 21.03.2024 e di aver altresì notificato a mezzo posta a CP_2 [...]
personalmente e quale titolare dell'impresa individuale, l'ordinanza 02.03.2024 ai fini CP_2 dell'interrogatorio formale che risultava ritirata dalla stessa in data 04.04.2024. Stante la mancata comparizione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolarità della notifica il proc. attoreo chiedeva che tale condotta fosse valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Escusso il teste ammesso, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies primo comma c.p.c. e assegnati alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° ° ° °
iii. – La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito considerati.
iv. –Si premette che l'attore nel corso del giudizio, con riferimento alla fornitura ed Parte_1 installazione di imposte e zanzariere, ha modificato la domanda da adempimento del contratto a risoluzione parziale del contratto. Secondo la Suprema Corte tale ius variandi (art. 1453, 2 comma, c.c.) consente alla parte delusa, a fronte del perdurare dell'inadempimento, di rivedere la propria scelta posto che, pur avendo un diverso oggetto, la domanda di adempimento e quella di risoluzione mirano entrambe ad evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte. Unico limite all'esercizio di questo "ius variandi", viene individuato nell'impossibilità di indicare inadempimenti diversi da quelli già dedotti in giudizio, cosa non avvenuta nel caso in esame in cui non sono stati allegati distinti fatti costitutivi rispetto a quelli posti a base della pretesa originaria e dell'inadempimento inizialmente dedotto.
Si precisa, inoltre, che in tema di appalto nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi, a carico dell'appaltatore opera la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186) e non trovano applicazione gli articoli 1667 e 1668 del codice civile che richiedono l'esecuzione completa dell'opera.
Si osserva, infine, quanto alla prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
4 Ebbene, ha adeguatamente provato il titolo negoziale in relazione al quale ha svolto la Parte_1 domanda di risoluzione parziale.
L'attore ha, infatti, prodotto la fattura n. 45 del 30.06.2021 emessa dalla convenuta per la fornitura e posa di serramenti in PVC colore rovere dorato, completi di accessori e vetro a norma, scuri a doghe e zanzariere per il complessivo importo di € 27.612,79 (comprensivo di IVA) e con sconto praticato in fattura di € 13.806,39, pari al 50% della somma convenuta (doc.1); ha poi dimesso la contabile del bonifico bancario eseguito in data 2.07.2021 a favore di per il corrispondente importo recante gli estremi per Controparte_2 usufruire delle agevolazioni fiscali previste in tema di efficientamento energetico (doc. 2).
Ne consegue che risulta provato l'accordo contrattuale nei termini indicati dall'attore.
L'attore ha poi dimesso copia della mail di sollecito inviata alla convenuta affinché provvedesse all'installazione di scuri e zanzariere (doc. 3). Anche la teste moglie dell'attore, escussa Testimone_1 all'udienza del 10.05.2024, ha confermato la mancata installazione delle zanzariere e degli scuri e la totale assenza di riscontro ai ripetuti solleciti indirizzati all'impresa convenuta.
A fronte della citazione e della produzione documentale attorea, la convenuta titolare CP_2 dell'impresa individuale , non si è costituita, mancando Controparte_2 quindi di provare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione contrattualmente assunta.
Si deve ulteriormente rilevare che nonostante la rituale notifica dell'ordinanza 02.03.2024, CP_2 non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale per cui, ex art. 232 c.p.c., si ritengono ammessi i fatti dedotti da parte attrice relativi alla mancata fornitura di scuri e zanzariere e al mancato riscontro dei solleciti dell'attore.
La documentazione dimessa e l'istruttoria orale hanno permesso, dunque, di accertare che il committente ha interamente e immediatamente provveduto al pagamento di quanto dovuto in relazione Parte_1 al contratto 30.06.2021, mentre l'impresa ha adempiuto solo parzialmente alle obbligazione CP_2 assunte, provvedendo all'installazione delle finestre, senza più eseguire l'installazione degli scuri e delle zanzariere, nonostante i ripetuti solleciti e diffide.
Ciò giustifica la risoluzione parziale del contratto per le prestazioni non eseguite e le controprestazioni correlative.
Nel dettaglio, con riferimento alla fattura emessa dall'impresa (doc. 1) risultano non forniti e non CP_2 installati gli scuri per un importo di € 10.500 + IVA 10% e le zanzariere per € 540,00 + IVA 10% per un totale ivato di € 12,144,00. Di tale importo la quota pagata da e che andrà restituita è del 50% Pt_1
(sconto in fattura) pari a € 6.072,00. A tale somma va aggiunta una quota per la posa in opera non eseguita di
5 scuri e zanzariere che appare corretto determinare nella misura del 50% di quanto indicato alla voce “posa in opera del tutto” (€ 3.300,00 oltre IVA 10%), dovendosi imputare l'altra metà alla posa delle finestre regolarmente avvenuta. L'importo per la posa di scuri e zanzariere si indica dunque in € 1.650,00 (€
3.300,00/2) oltre IVA 10% per complessivi € 1.815,00, pagati dall'attore nella misura del 50% pari a €
907,50 (sconto in fattura) Complessivamente, pertanto l'importo che la convenuta dovrà restituire all'attore a fronte della risoluzione parziale del contratto è di € 6.979,50 (€ 6.072,00 + 907,50), somma che andrà gravata di interessi legali dall'esborso (02.07.2021 – doc. 2) al saldo effettivo.
v. – Risarcimento del danno –
L'attore ha altresì chiesto il risarcimento del danno patito a seguito della mancata esecuzione parziale del contratto, determinato dagli attuali maggiori costi delle opere non eseguite e non fornite rispetto ai costi originariamente convenuti e pagati, oltre al danno non patrimoniale per aver l'attore atteso invano l'installazione delle zanzariere e degli scuri da parte dell'impresa incaricata, e per doversi essere ulteriormente attivato per ottenere il completamento dell'opera.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è ammissibile. Così Cass. Civ., SS.UU., 11 aprile 2014, n. 8510: «La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale».
Non si ritiene tuttavia raggiunta la prova del danno.
A supporto della stessa l'attore ha, infatti, dimesso preventivo dell'impresa Myhouse dd. 02.05.2024 (doc. 5) che evidenzia gli attuali costi, per fornitura di materiale analogo e posa, rispetto ai costi originariamente convenuti e pagati. Nel dettaglio per la fornitura degli scuri è stato previsto un costo di complessivi €
12.848,00 che con deduzione fiscale al 50% porta ad un ammontare a carico dell'attore di € 6.424,00 ossia un importo inferiore rispetto a quello oggetto di restituzione.
Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione d € 2.420,00 relativa ad uno scuro di diversa tipologia e comunque il cui preventivo non appare riconducibile ai cardini e fermascuri esistenti e all'abitazione dell'attore e neppure va riconosciuto l'importo di € 1.408,00 per le zanzariere in quanto di tipologia non comparabile con quelle fatturate dall'impresa Nel preventivo Myhouse risultano inoltre CP_2 conteggiate 4 zanzariere a fronte delle 2 di cui alla fattura n. 45/2021.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale solo genericamente allegato dall'attore e sfornito di prova;
né può farsi luogo alla sua liquidazione in via
6 equitativa (pure richiesta dal procuratore attoreo) in quanto quest'ultima non si sottrae al principio dell'onere della prova e presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato l'effettiva sussistenza di un danno (Cass. civ., 5 aprile 2003, n. 5375).
La domanda di risarcimento danni, per quanto sopra, va rigettata. vi. Le spese processuali tenuto conto degli esiti complessivi del giudizio vanno addebitate alla convenuta quale titolare dell'impresa individuale in CP_1 Controparte_2 forza della soccombenza e vengono liquidate, in assenza di deposito di nota spese, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (da 5.201,00 a €
26.000,00) per la fase studio (€ 979,00) ed introduttiva (€ 777,00) e minimi per la fase istruttoria (840) e per la decisionale (€ 851,00), tenuto conto della ridotta attività espletata, oltre ad euro 264,00 per esborsi
(contributo unificato, marca iscrizione a ruolo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, dichiara la risoluzione parziale del contratto intercorso tra e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 CP_1 [...]
per quanto attiene alla fornitura ed installazione di scuri e Controparte_2 zanzariere;
2. dichiara tenuta e condanna quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
, a restituire a la somma di € 6.979,50 oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali dal 02.07.2021 al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
, alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Verona, il 19/04/2025
Il giudice onorario
Livia Bonollo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 6287/2023 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO Parte_1 C.F._1
GUERRINI (c.f. , pec: per mandato C.F._2 Email_1 allegato all'atto di citazione e domiciliato presso il medesimo difensore in Verona (VR), Viale Nino Bixio
22/a,
attore contro
(c.f. ) quale titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._3 [...]
(c.f. – P. IVA: Controparte_2 C.F._3
), con sede in San Zeno di Montagna (VR), Via Bertel 1/B, indirizzo PEC P.IVA_1 Email_2
convenuta contumace avente ad oggetto: risoluzione parziale contratto d'appalto e risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione depositato in via telematica in data 21.10.2024):
“ In via principale di merito
1) Accertato l'inadempimento parziale delle obbligazioni assunte dalla convenuta per come indicate in atti e
l'avvenuto integrale pagamento di quanto contrattualmente pattuito da parte dell'attore, disporsi la risoluzione parziale del contratto intervenuto tra le parti per quanto attiene alla fornitura ed installazione di imposte e zanzariere.
2) Condannarsi come sopra rappresentata, a Controparte_2 corrispondere ad in restituzione di quanto pro quota anticipato in fattura per le causali Parte_1 per cui è giudizio, la somma di € 6.704,00 comprensiva di IVA oltre agli interessi moratori dal dì del pagamento al saldo effettivo ed € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito e patiendo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata secondo giustizia oppure equitativamente.
3) Vittoria di competenze, accessori e spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22.09.2023, evocava in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
. Esponeva l'attore: Controparte_2
- di essersi rivolto, nell'anno 2021, all'impresa individuale Controparte_2
per sostituire i serramenti di un appartamento di sua proprietà sito in Negrar, Via Corte Cresteni n. 4,
[...] oramai vetusti, approfittando della normativa che consentiva il bonus fiscale per il risparmio energetico
(articolo 1 comma 344 - 347 del decreto legge 27/12/2006 numero 296, con relativo sconto praticato in applicazione delle previsioni di cui all' articolo 10 DL 34 202.019);
- che l'impresa convenuta, in data 30 giugno 2021, aveva emesso fattura nei suoi confronti avente ad oggetto la fornitura e posa di serramenti in PVC colore rovere dorato, completi di accessori e vetro a norma, scuri a doghe e zanzariere per il complessivo importo di € 27.612,79 (comprensivo di IVA) e con sconto praticato in fattura di € 13.806,39, pari al 50% della somma convenuta (doc.1);
- di aver accettato la proposta e di aver effettuato in data 02.07.2021 il pagamento dell'importo concordato di
€ 13.806,39 come da fattura (doc. 2);
2 - che nella primavera 2022 l'appaltatrice aveva provveduto al montaggio dei soli serramenti in quanto gli scuri realizzati non presentavano le caratteristiche concordate e, pertanto, aveva comunicato alla committenza che sarebbe tornata in seguito, con gli scuri (e le zanzariere) corretti;
- che nonostante i numerosi solleciti telefonici e scritti né gli scuri né le zanzariere non erano stati consegnati.
Di qui il presente giudizio nel quale l'attore chiedeva la condanna della convenuta all'adempimento del contratto e al risarcimento del danno.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 01.12.2023 il giudice, rilevato che parte convenuta CP_1 nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione ed il rispetto del termine a comparire, non si era costituita in giudizio entro il termine di cui all'art 166 cpc, ne dichiarava la contumacia e fissava la prima udienza di trattazione del giudizio al 02 febbraio 2024.
Alla prima udienza del 02.02.2024 l'attore insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti.
A scioglimento della decisione riservata ivi assunto il giudice, rilevato che con memoria ex art. 171 ter c.p.c.
n. 2 depositata il 12.01.2024 l'attore, ex art. 1453, 2° comma, c.c., aveva mutato la domanda da richiesta di adempimento a risoluzione parziale del contratto con restituzione delle somme anticipate per la merce non fornita e di risarcimento del danno patito e patiendo, ammetteva la prova testimoniale e per interrogatorio formale della convenuta fissando per l'assunzione l'udienza del 10.05.2024 e ex art. 292 c.p.c disponeva la notificazione della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e dell'ordinanza 02.03.2024 alla convenuta contumace in persona della titolare entro il 02 aprile Controparte_2 CP_1
2024.
All'udienza del 10.05.2024 il procuratore attoreo dava atto di aver depositato nel fascicolo telematico attestazione della notifica della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e dell'ordinanza 02.03.2024 a mezzo pec alla convenuta in data 21.03.2024 e di aver altresì notificato a mezzo posta a CP_2 [...]
personalmente e quale titolare dell'impresa individuale, l'ordinanza 02.03.2024 ai fini CP_2 dell'interrogatorio formale che risultava ritirata dalla stessa in data 04.04.2024. Stante la mancata comparizione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolarità della notifica il proc. attoreo chiedeva che tale condotta fosse valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Escusso il teste ammesso, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies primo comma c.p.c. e assegnati alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° ° ° °
iii. – La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito considerati.
iv. –Si premette che l'attore nel corso del giudizio, con riferimento alla fornitura ed Parte_1 installazione di imposte e zanzariere, ha modificato la domanda da adempimento del contratto a risoluzione parziale del contratto. Secondo la Suprema Corte tale ius variandi (art. 1453, 2 comma, c.c.) consente alla parte delusa, a fronte del perdurare dell'inadempimento, di rivedere la propria scelta posto che, pur avendo un diverso oggetto, la domanda di adempimento e quella di risoluzione mirano entrambe ad evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte. Unico limite all'esercizio di questo "ius variandi", viene individuato nell'impossibilità di indicare inadempimenti diversi da quelli già dedotti in giudizio, cosa non avvenuta nel caso in esame in cui non sono stati allegati distinti fatti costitutivi rispetto a quelli posti a base della pretesa originaria e dell'inadempimento inizialmente dedotto.
Si precisa, inoltre, che in tema di appalto nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi, a carico dell'appaltatore opera la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186) e non trovano applicazione gli articoli 1667 e 1668 del codice civile che richiedono l'esecuzione completa dell'opera.
Si osserva, infine, quanto alla prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
4 Ebbene, ha adeguatamente provato il titolo negoziale in relazione al quale ha svolto la Parte_1 domanda di risoluzione parziale.
L'attore ha, infatti, prodotto la fattura n. 45 del 30.06.2021 emessa dalla convenuta per la fornitura e posa di serramenti in PVC colore rovere dorato, completi di accessori e vetro a norma, scuri a doghe e zanzariere per il complessivo importo di € 27.612,79 (comprensivo di IVA) e con sconto praticato in fattura di € 13.806,39, pari al 50% della somma convenuta (doc.1); ha poi dimesso la contabile del bonifico bancario eseguito in data 2.07.2021 a favore di per il corrispondente importo recante gli estremi per Controparte_2 usufruire delle agevolazioni fiscali previste in tema di efficientamento energetico (doc. 2).
Ne consegue che risulta provato l'accordo contrattuale nei termini indicati dall'attore.
L'attore ha poi dimesso copia della mail di sollecito inviata alla convenuta affinché provvedesse all'installazione di scuri e zanzariere (doc. 3). Anche la teste moglie dell'attore, escussa Testimone_1 all'udienza del 10.05.2024, ha confermato la mancata installazione delle zanzariere e degli scuri e la totale assenza di riscontro ai ripetuti solleciti indirizzati all'impresa convenuta.
A fronte della citazione e della produzione documentale attorea, la convenuta titolare CP_2 dell'impresa individuale , non si è costituita, mancando Controparte_2 quindi di provare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione contrattualmente assunta.
Si deve ulteriormente rilevare che nonostante la rituale notifica dell'ordinanza 02.03.2024, CP_2 non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale per cui, ex art. 232 c.p.c., si ritengono ammessi i fatti dedotti da parte attrice relativi alla mancata fornitura di scuri e zanzariere e al mancato riscontro dei solleciti dell'attore.
La documentazione dimessa e l'istruttoria orale hanno permesso, dunque, di accertare che il committente ha interamente e immediatamente provveduto al pagamento di quanto dovuto in relazione Parte_1 al contratto 30.06.2021, mentre l'impresa ha adempiuto solo parzialmente alle obbligazione CP_2 assunte, provvedendo all'installazione delle finestre, senza più eseguire l'installazione degli scuri e delle zanzariere, nonostante i ripetuti solleciti e diffide.
Ciò giustifica la risoluzione parziale del contratto per le prestazioni non eseguite e le controprestazioni correlative.
Nel dettaglio, con riferimento alla fattura emessa dall'impresa (doc. 1) risultano non forniti e non CP_2 installati gli scuri per un importo di € 10.500 + IVA 10% e le zanzariere per € 540,00 + IVA 10% per un totale ivato di € 12,144,00. Di tale importo la quota pagata da e che andrà restituita è del 50% Pt_1
(sconto in fattura) pari a € 6.072,00. A tale somma va aggiunta una quota per la posa in opera non eseguita di
5 scuri e zanzariere che appare corretto determinare nella misura del 50% di quanto indicato alla voce “posa in opera del tutto” (€ 3.300,00 oltre IVA 10%), dovendosi imputare l'altra metà alla posa delle finestre regolarmente avvenuta. L'importo per la posa di scuri e zanzariere si indica dunque in € 1.650,00 (€
3.300,00/2) oltre IVA 10% per complessivi € 1.815,00, pagati dall'attore nella misura del 50% pari a €
907,50 (sconto in fattura) Complessivamente, pertanto l'importo che la convenuta dovrà restituire all'attore a fronte della risoluzione parziale del contratto è di € 6.979,50 (€ 6.072,00 + 907,50), somma che andrà gravata di interessi legali dall'esborso (02.07.2021 – doc. 2) al saldo effettivo.
v. – Risarcimento del danno –
L'attore ha altresì chiesto il risarcimento del danno patito a seguito della mancata esecuzione parziale del contratto, determinato dagli attuali maggiori costi delle opere non eseguite e non fornite rispetto ai costi originariamente convenuti e pagati, oltre al danno non patrimoniale per aver l'attore atteso invano l'installazione delle zanzariere e degli scuri da parte dell'impresa incaricata, e per doversi essere ulteriormente attivato per ottenere il completamento dell'opera.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è ammissibile. Così Cass. Civ., SS.UU., 11 aprile 2014, n. 8510: «La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale».
Non si ritiene tuttavia raggiunta la prova del danno.
A supporto della stessa l'attore ha, infatti, dimesso preventivo dell'impresa Myhouse dd. 02.05.2024 (doc. 5) che evidenzia gli attuali costi, per fornitura di materiale analogo e posa, rispetto ai costi originariamente convenuti e pagati. Nel dettaglio per la fornitura degli scuri è stato previsto un costo di complessivi €
12.848,00 che con deduzione fiscale al 50% porta ad un ammontare a carico dell'attore di € 6.424,00 ossia un importo inferiore rispetto a quello oggetto di restituzione.
Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione d € 2.420,00 relativa ad uno scuro di diversa tipologia e comunque il cui preventivo non appare riconducibile ai cardini e fermascuri esistenti e all'abitazione dell'attore e neppure va riconosciuto l'importo di € 1.408,00 per le zanzariere in quanto di tipologia non comparabile con quelle fatturate dall'impresa Nel preventivo Myhouse risultano inoltre CP_2 conteggiate 4 zanzariere a fronte delle 2 di cui alla fattura n. 45/2021.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale solo genericamente allegato dall'attore e sfornito di prova;
né può farsi luogo alla sua liquidazione in via
6 equitativa (pure richiesta dal procuratore attoreo) in quanto quest'ultima non si sottrae al principio dell'onere della prova e presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato l'effettiva sussistenza di un danno (Cass. civ., 5 aprile 2003, n. 5375).
La domanda di risarcimento danni, per quanto sopra, va rigettata. vi. Le spese processuali tenuto conto degli esiti complessivi del giudizio vanno addebitate alla convenuta quale titolare dell'impresa individuale in CP_1 Controparte_2 forza della soccombenza e vengono liquidate, in assenza di deposito di nota spese, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (da 5.201,00 a €
26.000,00) per la fase studio (€ 979,00) ed introduttiva (€ 777,00) e minimi per la fase istruttoria (840) e per la decisionale (€ 851,00), tenuto conto della ridotta attività espletata, oltre ad euro 264,00 per esborsi
(contributo unificato, marca iscrizione a ruolo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, dichiara la risoluzione parziale del contratto intercorso tra e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 CP_1 [...]
per quanto attiene alla fornitura ed installazione di scuri e Controparte_2 zanzariere;
2. dichiara tenuta e condanna quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
, a restituire a la somma di € 6.979,50 oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali dal 02.07.2021 al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
, alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Verona, il 19/04/2025
Il giudice onorario
Livia Bonollo
7