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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del 10/10/2025 Preso atto del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza indicata , la Corte provvede alla stesura e lettura del dispositivo e contestuale motivazione come di seguito redatta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1656/2020
TRA
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t.;
in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
in persona del Controparte_4
l.r.p.t.;
in persona del l.r.p.t., Controparte_5
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, C.F._1
eleggono domicilio;
appellanti in revocazione
CONTRO
1. ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2
dall'Avv. Marco Tortorella ( col quale ed elett.te domicilia C.F._3 in Roma, via Domenico Chelini, 5, giusta procura in atti;
2. , nata a [...] il [...], (C.F. CP_6
rappr.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto C.F._4
1 introduttivo, dall'Avv. Luigi Carbone, (C.F. con studio in C.F._5
Terzigno, alla via Giordano, n.105, presso il quale domicilia;
3. , nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_7
( ), n.q. di erede del fu Dott. , nato a C.F._6 Persona_1
Casamicciola Terme il 20 dicembre 1957, deceduto in Casamicciola Terme il 24 dicembre 2015,rappr.to e difeso dall'Avv. Nicola Trani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Barano d'Ischia (Na) alla via Provinciale Duca Degli
Abruzzi n. 113, appellati
4. , , Controparte_8 CP_9 CP_10
, , , CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 CP_16 CP_17
[...] appellati contumaci
Sono stati omessi i nominativi dei dottori specializzandi riportati nell'atto di citazione avverso i quali non era stata formulata specifica domanda, sicché la res controversa non può dirsi introdotta anche nei loro confronti nonostante
l'epigrafe dell'atto introduttivo del presente giudizio.
OGGETTO: revocazione avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
354/2020 perché contraria al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera dei dottori CP_6 CP_8
, ,
[...] Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , , , della sent. n. 17039/05
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
del Tribunale civile di Roma (allegato 2 parte appellante).
Fatti di causa
Premesso che gli odierni appellati convenivano in giudizio le Amministrazioni, odierne appellanti, innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere:
a) in via principale la corresponsione di una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, con contestuale accertamento del loro diritto al riconoscimento del titolo 2 professionale conseguito e all'ottenimento del punteggio spettante in base alla richiamata normativa comunitaria;
b) in alternativa, il risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo ed incompleto recepimento, da parte dello Stato italiano, delle citate direttive;
c) in subordine, il pagamento di un indennizzo per l'ingiustificato arricchimento tratto dalle Amministrazioni appellanti per aver fruito delle prestazioni professionali svolte dagli odierni appellanti, senza alcuna spesa.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11829 dei 29 ottobre-2 novembre 2012, respingeva le domande avanzate ex adverso.
Avverso tale sentenza i dottori indicati in epigrafe proponevano appello censurandola a) sotto il profilo della ingiusta negazione del fondamento giuridico del loro preteso diritto ad una adeguata remunerazione per l'intera durata dei singoli corsi di specializzazione in medicina e chirurgia indicati in atti, o in alternativa, al risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo ed incompleto recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE; b) con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova che i predetti corsi presentassero le caratteristiche (esclusività e tempo pieno) richieste dalla normativa comunitaria per il riconoscimento di un simile diritto.
Con la sentenza in epigrafe, n. 354/2020, la Corte di Appello adita ha accolto, parzialmente, il gravame avversario atteso che la Corte ha affermato dopo avere compiuto una disamina generale al fine di motivare la sussistenza del diritto ovvero l'insussistenza dello stesso, in capo a ciascun medico, sia con riferimento alla tipologia di specializzazione conseguita sia all'anno di immatricolazione – è giunta all'accoglimento di parte delle domande – con la riduzione del quantum debeatur nel caso di immatricolazione avvenuta nell'anno 1982/83 – e al rigetto delle altre nella ipotesi di immatricolazione “ante 1982”, ovvero per la mancata inclusione delle specializzazioni nelle note direttive europee.
Avverso la prefata sentenza le amministrazioni dello Stato come in epigrafe
3 indicate hanno proposto revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. in ragione di quattro ordini di motivi.
Si costituiva la Dott.ssa contestando e respingendo le pretese CP_18 avversarie poiché infondate in fatto e in diritto nei suoi confronti. Deduceva di essere totalmente estranea a tutti i giudizi sopra indicati;
di essere stata parte appellante nel giudizio recante R.G. 1668/2013 (riunito al giudizio R.G.
1541/2013) pendente dinnanzi questa Corte D'Appello, conclusosi con la sentenza n. 354/2020 con cui la Corte d'appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado n. 11829/2012 emessa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva la richiesta degli istanti.
Si costituiva il dott. ( che Parte_1 C.F._2 contestava l'identità dei giudizi contrapposti atteso che non è stata attestata né
l'identità dal punto soggettivo in quanto la sentenza allegata è priva del codice fiscale, tant'è che potrebbe trattarsi di un caso di omonimia, né l'esatto oggetto della domanda, in particolare, del corso di specializzazione per il quale era stato introdotto l'altro giudizio.
Si costituiva la Dott.ssa , nata a [...] il CP_6
14/08/1951, C.F. ed ivi residente, alla via Delle Rose n°14, C.F._4
la quale impugna estensivamente l'atto di revocazione in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, tardivo ed infondato in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. In particolare, la convenuta Dott.ssa fa rilevare di CP_6
non aver mai conferito alcuna procura notarile agli Avv.ti Gianluca Baldacci del foro di Pisa e Avv. Paolo Piva del foro di Venezia a stare in giudizio per suo conto per il giudizio conclusosi con la sentenza n. 17039/05 innanzi al Tribunale di
Roma, né, tantomeno, ha mai partecipato al successivo giudizio di impugnazione, conclusosi con la sentenza n. 3694/13, ragion per cui, la convenuta è totalmente estranea ai predetti giudizi. In ogni caso, si fa rilevare che, nonostante il nominativo sarebbe dovuto figurare tra gli appellanti e/o CP_6
litisconsorti necessaria del successivo processo di appello della sentenza n.
4 3694/13 della Corte di Appello di Roma, viceversa, nella predetta sentenza la stessa non viene mai menzionata né come parte appellante né come parte appellata litisconsorte necessaria.
Si costituiva il sig. , nato ad [...] il [...], Controparte_7
residente in [...], c.f. , C.F._6
n.q. di erede del fu Dott. , nato a [...] il 20 Persona_1
dicembre 1957, deceduto in Casamicciola Terme il 24 dicembre 2015, il quale eccepiva l'inammissibilità della impugnazione de qua, non essendo stata notificata la relativa citazione agli eredi del fu Dott. , originario attore / Persona_1
appellante nel giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
354/2020, deceduto in data 24 dicembre 2015 (cfr. certificato di morte e di stato di famiglia nonché denunzia di successione agli atti). Nella fattispecie, le
Amministrazioni agenti in revocazione, contrariamente ai principi che precedono, in luogo di notificare il correlato atto di citazione agli eredi del fu Dott. Per_1
(parte vittoriosa nel giudizio recante r.g. 1541/2013, svoltosi innanzi
[...]
alla Corte di Appello di Napoli e definito con la sentenza in oggetto n. 354/2020), hanno notificato il richiamato atto introduttivo della presente procedura a mezzo pec all'indirizzo dell'Avv. Tortorella, originario difensore del fu Dott. Per_1
nel procedimento conclusosi con la pronuncia oggi ex adverso Per_1 impugnata.
In via preliminare si dichiara la tempestività della presente impugnazione introdotta con atto notificata il 01/06/20 a fronte della sentenza n. 354/20, resa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata in data 28.1.2020, notificata in data
29.1.2020 giusta la sospensione dei termini processuali disposta ai sensi dell'art. 83, D.L. 18/20 e dell'art. 36, DL 23/20.
MOTIVI
1) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEI DOTTORI CP_6
, , DI
[...] Controparte_8 Parte_1 [...]
, , , Per_1 CP_9 CP_10 CP_11
5 , , A SEGUITO DELLA SENTENZA Controparte_12 CP_13
N. 17039/05, RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, PASSATA IN
GIUDICATO.
Censuravano i richiedenti la revocazione la contrarietà della pronuncia n. 354/2020
(allegato 1), resa dalla Corte di Appello di Napoli, al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera dei dottori CP_6
, Controparte_8 Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , , della sent. n. 17039/05 del
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
Tribunale civile di Roma (allegato 2) con la quale è stata rigettata la domanda proposta dai sopra indicati medici sostanzialmente identica a quella rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame avversario, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale in tal sede si chiede la revocazione.
Deducevano il giudicato esterno che si è formato in un momento ben anteriore alla pronuncia della sentenza di appello che si intende impugnare.
L'identità dei soggetti, parti della sentenza n. 17039/05, resa dal Tribunale di Roma, e della sentenza n. 354/2020, resa dalla Corte di Appello di Napoli, non è contestabile;
a tal fine, per dovere di verità, si osserva che:
1) con riferimento alla posizione della sig.ra si rileva una discrasia tra le CP_6 date di nascita tenuto conto che nella sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta
l'erronea data di nascita del 14.10.1951 mentre nella sentenza del Tribunale di Roma risulta la data del 14.8.1951, a fronte, però, del medesimo codice fiscale;
2) con riferimento alla posizione del sig. si rileva una discrasia nei Persona_1 codici fiscali;
segnatamente: nella sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta il codice fiscale , mentre nella sentenza del Tribunale di Roma e nell'albo C.F._7 professionisti risulta: ; C.F._8
Instavano affinché, nella ipotesi in cui dovessero essere sollevate contestazioni in ordine all'effettiva identità tra le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza n.
17039/05 del Tribunale di Roma e le parti indicate dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, si ricorre allo strumento del giuramento decisorio ex art. 2736 n. 1,
c.c. che espressamente deferivano ai dottori indicati nel presente motivo di appello ai sensi
6 del sopra indicato articolo del codice civile (art. 2736, n. 1 , c.c).
Premesso che, secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 04/10/2022, n. 28703) quello secondo cui "In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione.
Ancora, "In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n.
5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c." (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 05/06/2024) 26/08/2024, n. 23107 e
Cass. 03/12/2022, n. 38230).
Ciò posto, il motivo è fondato.
Invero i nominativi dei dottori come indicati compaiono sia nella sentenza n.
354/2020 della Corte d'Appello di Napoli, che nella sentenza n. 17039/05 del
Tribunale Civile di Roma e nella sentenza n. 3694/2013 della Corte d'Appello di
Roma, con la precisazione che con riferimento alla posizione della sig.ra CP_6
si rileva una discrasia tra le date di nascita tenuto conto che nella
[...]
sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta l'erronea data di nascita del
14.10.1951 mentre nella sentenza del Tribunale di Roma risulta la data del
7 14.8.1951, a fronte, però, del medesimo codice fiscale.
Con riferimento alla posizione del sig. , si rileva una discrasia Persona_1
nei codici fiscali;
segnatamente: nella sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta il codice fiscale , mentre nella sentenza del Tribunale C.F._7
di Roma e nell'albo professionisti risulta: . C.F._8
Occorre tuttavia evidenziare che la notifica della citazione in revocazione è stata fatta presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore;
ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n.
15295, tra le molte, Cass., 18/01/2016, n. 710, Cass., 22/08/2018, n. 20964, Cass.,
09/10/2018, n. 24845, in un caso di decesso successivo alla decisione di prime cure e appello, ritenuto ammissibile, notificato al difensore del deceduto, e, da ultimo,
Cass., 23/03/2021, n. 8037, Cass., 26/07/2021, n. 21381, pagg. 6-8).
L'eccezione d'inammissibilità sollevata da quale erede del Controparte_7 dottor va rigettata. Persona_1
Ne segue la necessità di revocare la sentenza n. 354/20 della Corte d'Appello di
Napoli con riguardo sia alla parte motiva che dispositiva limitatamente ai
8 nominativi dottori , , CP_6 Controparte_8 Parte_1 [...]
, , , Persona_1 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, perché la loro posizione è coperta da giudicato esterno in
[...] CP_13
ragione della sentenza n. 17039/05 del Tribunale Civile di Roma e della sentenza n. 3694/2013 della Corte d'Appello di Roma.
2) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEI DOTTORI
E A SEGUITO DELLA Controparte_14 CP_15
SENTENZA N. 3694/13 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA,
PASSATA IN GIUDICATO.
Censurano la contrarietà della pronuncia n. 354/2020 (allegato 1), resa dalla Corte di
Appello di Napoli, al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera dei dottori e della sent. n. Controparte_14 CP_15
3694/13 (allegato 3) resa dalla Corte di Appello di Roma.
Gli appellati indicati in questo motivo di appello, in primo grado, hanno proposto, innanzi al Tribunale di Roma, una domanda sostanzialmente identica a quella rigettata dal
Tribunale di Napoli con sentenza n. 11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale in tal sede si chiede la revocazione.
Il giudizio instaurato da questi medici, innanzi al Tribunale di Roma, si è concluso con la sentenza n. 17039/05 che, ad opera dei dottori e è Controparte_14 CP_15 stata appellata e il giudizio di gravame si è concluso con la pronuncia n. 3694/2013 con la quale la Corte di Appello di Roma, da un lato, ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del dott. , immatricolatosi prima del 1983, e, dall'altro, ha accolto il CP_14 gravame spiegato dal dott. avverso la sentenza n. 17039/05 del Tribunale di Roma. CP_15
Anche con riguardo alla posizione dei medici dottori e Controparte_14 CP_15 nella ipotesi di contestazioni in ordine all'effettiva identità tra le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza n. 3694/2013 della Corte di Appello di Roma e le parti indicate dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, si deferisce ai dottori indicati nel presente motivo di appello ai sensi dell'articolo del codice civile
(art.2736, n. 1 , c.c).
9 Il motivo è fondato.
Invero entrambi i nominativi risultano sia nella sentenza n. 3694/2013 della Corte di Appello di Roma che nella sentenza della Corte di appello di Napoli n.
354/2020, che va revocata, sia nella parte motiva che dispositiva con riguardo ai medesimi nominativi.
3) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEL DOTTORE
NOTARI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4015/2012 RESA CP_16
DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PASSATA IN GIUDICATO.
Censurano la contrarietà della pronuncia n. 354/2020 (allegato 1), resa dalla Corte di
Appello al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera del dottor della sent. n. 4015/2012 (allegato 4) CP_16 resa dalla Corte di Appello di Napoli.
L'appellato indicato in questo motivo di gravame, con il giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 4015/2012 della Corte di Appello di Napoli, aveva proposto una domanda sostanzialmente identica a quella rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n.
11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale si chiede la revocazione.
In particolare, tale sentenza n. 4015/2012, resa dalla Corte di Appello di Napoli aveva condannato la al pagamento, in favore del dott. Controparte_1
TA della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 27.10.1999 al CP_16 saldo. Avverso tale pronuncia la Difesa Erariale aveva proposto ricorso per cassazione contestando unicamente la data di decorrenza degli interessi come indicata in sentenza
(27.10.1999), ritenendo corretta, quale data di decorrenza, quella del 6.9.2002.
A seguito del ricorso per cassazione spiegato dalla Difesa Erariale, il dottor CP_16
(allegato 5), ha rinunziato parzialmente agli effetti della sentenza n. 4015/12, resa dalla
Corte di Appello di Napoli, limitatamene alla parte in cui aveva condannato la
[...] al pagamento degli interessi a partire dal 27.10.1999 anziché a Controparte_1 far data dal 6.9.2002; e nello stesso atto di rinuncia agli effetti della sentenza (allegato 5), lo stesso dottore dichiara (cfr. pag. 3 della rinunzia agli atti) “ …di ritenere satisfattiva
l'esecuzione della sentenza già posta in essere dalla intimata Presidenza del Consiglio ….”.
Anche con riferimento alla posizione del dott. TA la sentenza n. 354/2020 è CP_16
10 censurabile per violazione del principio del“ne bis in idem” atteso che il predetto dottore risulta destinatario della sopra indicata sentenza n. 4015/2012 resa dalla Corte di Appello di Napoli;
e il medesimo dottore ha già ricevuto il pagamento delle somme riconosciute in sentenza come si evince dal sopra citato atto di rinuncia agli effetti della sentenza (allegato
5). Anche con riguardo alla posizione del dottor TA nella ipotesi in cui CP_16 dovessero essere sollevate contestazioni in ordine all'effettiva identità tra la parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza n. 4015/2012 della Corte di Appello di Napoli e la parte indicata dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, deferiscono giuramento decisorio ex art. 2736, n. 1, c.c.
Il motivo è fondato.
Invero nella sentenza n.354/2020 è riportato “TA nato a [...] CP_16
(SA) il 19.11.1950, cod. fisc. residente in [...]
Libertà n.42, ha per oggetto la domanda introdotta in primo grado da 238 medici che avevano frequentato la scuola di specializzazione in diverse discipline per gli anni accademici dal 1983 al 1997.
Nella sentenza n. 4015/2012 compare come TA nato nel 1950 che CP_16 aveva conseguito diploma di specializzazione presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Napoli, in malattie dell'apparato respiratorio il
30/05/1988 ed in malattie cardiovascolari il 29/10/1991.
Vi è identità soggettiva ed oggettiva tra le due sentenze nei confronti di
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_16 CodiceFiscale_9
residente in [...], con necessità di revocare la sentenza n.
354/20 della Corte d'appello di Napoli, sia nella parte motiva che dispositiva con riguardo all'indicato nominativo.
4) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEL DOTTORE
A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 3084/2016 RESA Controparte_17
DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PASSATA IN GIUDICATO.
Censurano la contrarietà della pronuncia n. 354/2020 (allegato 1), resa dalla Corte di
Appello di Napoli, al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera del dottor della sent. n. 3084/2016 resa dalla Controparte_17
11 Corte di Appello di Napoli.
L'appellato indicato in questo motivo di gravame, con il giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 3084/2016 della Corte di Appello di Napoli, aveva proposto una domanda sostanzialmente identica a quella rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n.
11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale in tal sede si chiede la revocazione.
Alla predetta sentenza è stata già data esecuzione come si evince dalla nota prot. 10152 del
12.4.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , dalla tabella allegata e dal decreto n.
299 dell'11.4.2018 della PCM (allegato 6).
Anche con riferimento alla posizione del dott. la sentenza n. 354/2020 è Controparte_17 censurabile per violazione del principio del “ne bis in idem” atteso che il predetto dottore risulta destinatario della sentenza n. 3084/16 resa dalla Corte di Appello di Napoli alla quale è stata già data esecuzione come si evince dalla nota prot. 10152 del 12.4.2018 della
, dalla tabella allegata e dal decreto n. 299 Controparte_1
Cont dell'11.4.2018 della
Anche con riguardo alla posizione del dottor nella ipotesi in cui, Controparte_17 dovessero essere sollevate contestazioni in ordine all'effettiva identità tra la parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza n. 3084/2016 della Corte di Appello di Napoli e la parte indicata dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, si deferisce giuramento decisorio ex art. 2736 n. 1, c.c.
Il motivo è fondato.
Invero il dott. è stato parte in entrambi i giudizi connotati dal Controparte_17 medesimo oggetto: Indennità per corsi di specializzazione medica ante riforma, e dal medesimo titolo o (causa petendi): Inadempimento direttive 75/362/CEE e
82/76/CEE, D.Lgs. 257/91, che coincidono integralmente, sicché la sentenza
3084/2016, ormai passata in giudicato, esplica efficacia preclusiva (giudicato esterno) nel nuovo processo deciso con la sentenza 354/2020.
L'accoglimento integrale della domanda di revocazione per cui è causa, comporta il rigetto delle difese ed eccezioni introdotte dai dottori , , CP_6 Per_1
. Parte_1
12 Quanto alla posizione di nei confronti della medesima non è CP_18
stata formulata domanda ex art 395 n. 5 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n.
147/ 22, in favore delle amministrazioni statali come in epigrafe indicate, tenuto conto dell'unicità della difesa con riguardo a più parti ed all'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, del valore della controversia (fino ad € 26.000) applicando il Compenso tabellare per valori medi di € 3.966,00 applicate le maggiorazioni per il numero delle parti (art. 4, comma 2) = € 7.535,40 e della riduzione del 30 % su € 7.535,40 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.260,62 pervenendo al compenso al netto delle riduzioni pari ad € 5.274,78 oltre iva. cpa e spese generali come per legge nonché € 784,00 per spese vive che pone a carico dei convenuti in revocazione
, , , CP_6 Controparte_8 Parte_1 Persona_1
, , , CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
e , e in Controparte_14 CP_15 CP_16 Controparte_17
solido ed in favore della in Controparte_1 persona del l.r.p.t.; del Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.; del in persona del
[...] Controparte_3
l.r.p.t.; del in Controparte_4 persona del l.r.p.t.; del in Controparte_5
persona del l.r.p.t..
Nulla nei rapporti con rispetto alla quale non è stata spiegata CP_18 domanda di revocazione .
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione avverso la sentenza n. 354/20 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli il
29/01/20, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie interamente la domanda e per l'effetto dichiara la revocazione della
13 sentenza numero 354 del 2020 pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 29 gennaio 2020 con riguardo alla posizione di , , CP_6 Controparte_8
, , Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , e CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, e;
CP_15 CP_16 Controparte_17
2) Condanna i convenuti in revocazione , CP_6 Controparte_8
, , Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , e CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, e in solido tra loro alla refusione CP_15 CP_16 Controparte_17
delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del l.r.p.t.; del
[...] Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.; del
[...] Controparte_3
in persona del l.r.p.t.; del
[...] Controparte_4
in persona del l.r.p.t.; del
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. che liquida in € Controparte_5
5.274,78 per compensi professionali, oltre iva. cpa e spese generali come per legge nonché € 784,00 per spese vive.
3) nulla nei rapporti tra gli attori in revocazione e CP_18
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1656/2020
TRA
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t.;
in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
in persona del Controparte_4
l.r.p.t.;
in persona del l.r.p.t., Controparte_5
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, C.F._1
eleggono domicilio;
appellanti in revocazione
CONTRO
1. ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2
dall'Avv. Marco Tortorella ( col quale ed elett.te domicilia C.F._3 in Roma, via Domenico Chelini, 5, giusta procura in atti;
2. , nata a [...] il [...], (C.F. CP_6
rappr.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto C.F._4
1 introduttivo, dall'Avv. Luigi Carbone, (C.F. con studio in C.F._5
Terzigno, alla via Giordano, n.105, presso il quale domicilia;
3. , nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_7
( ), n.q. di erede del fu Dott. , nato a C.F._6 Persona_1
Casamicciola Terme il 20 dicembre 1957, deceduto in Casamicciola Terme il 24 dicembre 2015,rappr.to e difeso dall'Avv. Nicola Trani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Barano d'Ischia (Na) alla via Provinciale Duca Degli
Abruzzi n. 113, appellati
4. , , Controparte_8 CP_9 CP_10
, , , CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 CP_16 CP_17
[...] appellati contumaci
Sono stati omessi i nominativi dei dottori specializzandi riportati nell'atto di citazione avverso i quali non era stata formulata specifica domanda, sicché la res controversa non può dirsi introdotta anche nei loro confronti nonostante
l'epigrafe dell'atto introduttivo del presente giudizio.
OGGETTO: revocazione avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
354/2020 perché contraria al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera dei dottori CP_6 CP_8
, ,
[...] Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , , , della sent. n. 17039/05
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
del Tribunale civile di Roma (allegato 2 parte appellante).
Fatti di causa
Premesso che gli odierni appellati convenivano in giudizio le Amministrazioni, odierne appellanti, innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere:
a) in via principale la corresponsione di una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, con contestuale accertamento del loro diritto al riconoscimento del titolo 2 professionale conseguito e all'ottenimento del punteggio spettante in base alla richiamata normativa comunitaria;
b) in alternativa, il risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo ed incompleto recepimento, da parte dello Stato italiano, delle citate direttive;
c) in subordine, il pagamento di un indennizzo per l'ingiustificato arricchimento tratto dalle Amministrazioni appellanti per aver fruito delle prestazioni professionali svolte dagli odierni appellanti, senza alcuna spesa.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11829 dei 29 ottobre-2 novembre 2012, respingeva le domande avanzate ex adverso.
Avverso tale sentenza i dottori indicati in epigrafe proponevano appello censurandola a) sotto il profilo della ingiusta negazione del fondamento giuridico del loro preteso diritto ad una adeguata remunerazione per l'intera durata dei singoli corsi di specializzazione in medicina e chirurgia indicati in atti, o in alternativa, al risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo ed incompleto recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE; b) con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova che i predetti corsi presentassero le caratteristiche (esclusività e tempo pieno) richieste dalla normativa comunitaria per il riconoscimento di un simile diritto.
Con la sentenza in epigrafe, n. 354/2020, la Corte di Appello adita ha accolto, parzialmente, il gravame avversario atteso che la Corte ha affermato dopo avere compiuto una disamina generale al fine di motivare la sussistenza del diritto ovvero l'insussistenza dello stesso, in capo a ciascun medico, sia con riferimento alla tipologia di specializzazione conseguita sia all'anno di immatricolazione – è giunta all'accoglimento di parte delle domande – con la riduzione del quantum debeatur nel caso di immatricolazione avvenuta nell'anno 1982/83 – e al rigetto delle altre nella ipotesi di immatricolazione “ante 1982”, ovvero per la mancata inclusione delle specializzazioni nelle note direttive europee.
Avverso la prefata sentenza le amministrazioni dello Stato come in epigrafe
3 indicate hanno proposto revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. in ragione di quattro ordini di motivi.
Si costituiva la Dott.ssa contestando e respingendo le pretese CP_18 avversarie poiché infondate in fatto e in diritto nei suoi confronti. Deduceva di essere totalmente estranea a tutti i giudizi sopra indicati;
di essere stata parte appellante nel giudizio recante R.G. 1668/2013 (riunito al giudizio R.G.
1541/2013) pendente dinnanzi questa Corte D'Appello, conclusosi con la sentenza n. 354/2020 con cui la Corte d'appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado n. 11829/2012 emessa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva la richiesta degli istanti.
Si costituiva il dott. ( che Parte_1 C.F._2 contestava l'identità dei giudizi contrapposti atteso che non è stata attestata né
l'identità dal punto soggettivo in quanto la sentenza allegata è priva del codice fiscale, tant'è che potrebbe trattarsi di un caso di omonimia, né l'esatto oggetto della domanda, in particolare, del corso di specializzazione per il quale era stato introdotto l'altro giudizio.
Si costituiva la Dott.ssa , nata a [...] il CP_6
14/08/1951, C.F. ed ivi residente, alla via Delle Rose n°14, C.F._4
la quale impugna estensivamente l'atto di revocazione in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, tardivo ed infondato in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. In particolare, la convenuta Dott.ssa fa rilevare di CP_6
non aver mai conferito alcuna procura notarile agli Avv.ti Gianluca Baldacci del foro di Pisa e Avv. Paolo Piva del foro di Venezia a stare in giudizio per suo conto per il giudizio conclusosi con la sentenza n. 17039/05 innanzi al Tribunale di
Roma, né, tantomeno, ha mai partecipato al successivo giudizio di impugnazione, conclusosi con la sentenza n. 3694/13, ragion per cui, la convenuta è totalmente estranea ai predetti giudizi. In ogni caso, si fa rilevare che, nonostante il nominativo sarebbe dovuto figurare tra gli appellanti e/o CP_6
litisconsorti necessaria del successivo processo di appello della sentenza n.
4 3694/13 della Corte di Appello di Roma, viceversa, nella predetta sentenza la stessa non viene mai menzionata né come parte appellante né come parte appellata litisconsorte necessaria.
Si costituiva il sig. , nato ad [...] il [...], Controparte_7
residente in [...], c.f. , C.F._6
n.q. di erede del fu Dott. , nato a [...] il 20 Persona_1
dicembre 1957, deceduto in Casamicciola Terme il 24 dicembre 2015, il quale eccepiva l'inammissibilità della impugnazione de qua, non essendo stata notificata la relativa citazione agli eredi del fu Dott. , originario attore / Persona_1
appellante nel giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
354/2020, deceduto in data 24 dicembre 2015 (cfr. certificato di morte e di stato di famiglia nonché denunzia di successione agli atti). Nella fattispecie, le
Amministrazioni agenti in revocazione, contrariamente ai principi che precedono, in luogo di notificare il correlato atto di citazione agli eredi del fu Dott. Per_1
(parte vittoriosa nel giudizio recante r.g. 1541/2013, svoltosi innanzi
[...]
alla Corte di Appello di Napoli e definito con la sentenza in oggetto n. 354/2020), hanno notificato il richiamato atto introduttivo della presente procedura a mezzo pec all'indirizzo dell'Avv. Tortorella, originario difensore del fu Dott. Per_1
nel procedimento conclusosi con la pronuncia oggi ex adverso Per_1 impugnata.
In via preliminare si dichiara la tempestività della presente impugnazione introdotta con atto notificata il 01/06/20 a fronte della sentenza n. 354/20, resa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata in data 28.1.2020, notificata in data
29.1.2020 giusta la sospensione dei termini processuali disposta ai sensi dell'art. 83, D.L. 18/20 e dell'art. 36, DL 23/20.
MOTIVI
1) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEI DOTTORI CP_6
, , DI
[...] Controparte_8 Parte_1 [...]
, , , Per_1 CP_9 CP_10 CP_11
5 , , A SEGUITO DELLA SENTENZA Controparte_12 CP_13
N. 17039/05, RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, PASSATA IN
GIUDICATO.
Censuravano i richiedenti la revocazione la contrarietà della pronuncia n. 354/2020
(allegato 1), resa dalla Corte di Appello di Napoli, al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera dei dottori CP_6
, Controparte_8 Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , , della sent. n. 17039/05 del
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
Tribunale civile di Roma (allegato 2) con la quale è stata rigettata la domanda proposta dai sopra indicati medici sostanzialmente identica a quella rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame avversario, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale in tal sede si chiede la revocazione.
Deducevano il giudicato esterno che si è formato in un momento ben anteriore alla pronuncia della sentenza di appello che si intende impugnare.
L'identità dei soggetti, parti della sentenza n. 17039/05, resa dal Tribunale di Roma, e della sentenza n. 354/2020, resa dalla Corte di Appello di Napoli, non è contestabile;
a tal fine, per dovere di verità, si osserva che:
1) con riferimento alla posizione della sig.ra si rileva una discrasia tra le CP_6 date di nascita tenuto conto che nella sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta
l'erronea data di nascita del 14.10.1951 mentre nella sentenza del Tribunale di Roma risulta la data del 14.8.1951, a fronte, però, del medesimo codice fiscale;
2) con riferimento alla posizione del sig. si rileva una discrasia nei Persona_1 codici fiscali;
segnatamente: nella sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta il codice fiscale , mentre nella sentenza del Tribunale di Roma e nell'albo C.F._7 professionisti risulta: ; C.F._8
Instavano affinché, nella ipotesi in cui dovessero essere sollevate contestazioni in ordine all'effettiva identità tra le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza n.
17039/05 del Tribunale di Roma e le parti indicate dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, si ricorre allo strumento del giuramento decisorio ex art. 2736 n. 1,
c.c. che espressamente deferivano ai dottori indicati nel presente motivo di appello ai sensi
6 del sopra indicato articolo del codice civile (art. 2736, n. 1 , c.c).
Premesso che, secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 04/10/2022, n. 28703) quello secondo cui "In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione.
Ancora, "In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n.
5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c." (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 05/06/2024) 26/08/2024, n. 23107 e
Cass. 03/12/2022, n. 38230).
Ciò posto, il motivo è fondato.
Invero i nominativi dei dottori come indicati compaiono sia nella sentenza n.
354/2020 della Corte d'Appello di Napoli, che nella sentenza n. 17039/05 del
Tribunale Civile di Roma e nella sentenza n. 3694/2013 della Corte d'Appello di
Roma, con la precisazione che con riferimento alla posizione della sig.ra CP_6
si rileva una discrasia tra le date di nascita tenuto conto che nella
[...]
sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta l'erronea data di nascita del
14.10.1951 mentre nella sentenza del Tribunale di Roma risulta la data del
7 14.8.1951, a fronte, però, del medesimo codice fiscale.
Con riferimento alla posizione del sig. , si rileva una discrasia Persona_1
nei codici fiscali;
segnatamente: nella sentenza della Corte di Appello di Napoli risulta il codice fiscale , mentre nella sentenza del Tribunale C.F._7
di Roma e nell'albo professionisti risulta: . C.F._8
Occorre tuttavia evidenziare che la notifica della citazione in revocazione è stata fatta presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore;
ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n.
15295, tra le molte, Cass., 18/01/2016, n. 710, Cass., 22/08/2018, n. 20964, Cass.,
09/10/2018, n. 24845, in un caso di decesso successivo alla decisione di prime cure e appello, ritenuto ammissibile, notificato al difensore del deceduto, e, da ultimo,
Cass., 23/03/2021, n. 8037, Cass., 26/07/2021, n. 21381, pagg. 6-8).
L'eccezione d'inammissibilità sollevata da quale erede del Controparte_7 dottor va rigettata. Persona_1
Ne segue la necessità di revocare la sentenza n. 354/20 della Corte d'Appello di
Napoli con riguardo sia alla parte motiva che dispositiva limitatamente ai
8 nominativi dottori , , CP_6 Controparte_8 Parte_1 [...]
, , , Persona_1 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, perché la loro posizione è coperta da giudicato esterno in
[...] CP_13
ragione della sentenza n. 17039/05 del Tribunale Civile di Roma e della sentenza n. 3694/2013 della Corte d'Appello di Roma.
2) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEI DOTTORI
E A SEGUITO DELLA Controparte_14 CP_15
SENTENZA N. 3694/13 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA,
PASSATA IN GIUDICATO.
Censurano la contrarietà della pronuncia n. 354/2020 (allegato 1), resa dalla Corte di
Appello di Napoli, al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera dei dottori e della sent. n. Controparte_14 CP_15
3694/13 (allegato 3) resa dalla Corte di Appello di Roma.
Gli appellati indicati in questo motivo di appello, in primo grado, hanno proposto, innanzi al Tribunale di Roma, una domanda sostanzialmente identica a quella rigettata dal
Tribunale di Napoli con sentenza n. 11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale in tal sede si chiede la revocazione.
Il giudizio instaurato da questi medici, innanzi al Tribunale di Roma, si è concluso con la sentenza n. 17039/05 che, ad opera dei dottori e è Controparte_14 CP_15 stata appellata e il giudizio di gravame si è concluso con la pronuncia n. 3694/2013 con la quale la Corte di Appello di Roma, da un lato, ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del dott. , immatricolatosi prima del 1983, e, dall'altro, ha accolto il CP_14 gravame spiegato dal dott. avverso la sentenza n. 17039/05 del Tribunale di Roma. CP_15
Anche con riguardo alla posizione dei medici dottori e Controparte_14 CP_15 nella ipotesi di contestazioni in ordine all'effettiva identità tra le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza n. 3694/2013 della Corte di Appello di Roma e le parti indicate dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, si deferisce ai dottori indicati nel presente motivo di appello ai sensi dell'articolo del codice civile
(art.2736, n. 1 , c.c).
9 Il motivo è fondato.
Invero entrambi i nominativi risultano sia nella sentenza n. 3694/2013 della Corte di Appello di Roma che nella sentenza della Corte di appello di Napoli n.
354/2020, che va revocata, sia nella parte motiva che dispositiva con riguardo ai medesimi nominativi.
3) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEL DOTTORE
NOTARI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4015/2012 RESA CP_16
DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PASSATA IN GIUDICATO.
Censurano la contrarietà della pronuncia n. 354/2020 (allegato 1), resa dalla Corte di
Appello al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera del dottor della sent. n. 4015/2012 (allegato 4) CP_16 resa dalla Corte di Appello di Napoli.
L'appellato indicato in questo motivo di gravame, con il giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 4015/2012 della Corte di Appello di Napoli, aveva proposto una domanda sostanzialmente identica a quella rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n.
11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale si chiede la revocazione.
In particolare, tale sentenza n. 4015/2012, resa dalla Corte di Appello di Napoli aveva condannato la al pagamento, in favore del dott. Controparte_1
TA della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 27.10.1999 al CP_16 saldo. Avverso tale pronuncia la Difesa Erariale aveva proposto ricorso per cassazione contestando unicamente la data di decorrenza degli interessi come indicata in sentenza
(27.10.1999), ritenendo corretta, quale data di decorrenza, quella del 6.9.2002.
A seguito del ricorso per cassazione spiegato dalla Difesa Erariale, il dottor CP_16
(allegato 5), ha rinunziato parzialmente agli effetti della sentenza n. 4015/12, resa dalla
Corte di Appello di Napoli, limitatamene alla parte in cui aveva condannato la
[...] al pagamento degli interessi a partire dal 27.10.1999 anziché a Controparte_1 far data dal 6.9.2002; e nello stesso atto di rinuncia agli effetti della sentenza (allegato 5), lo stesso dottore dichiara (cfr. pag. 3 della rinunzia agli atti) “ …di ritenere satisfattiva
l'esecuzione della sentenza già posta in essere dalla intimata Presidenza del Consiglio ….”.
Anche con riferimento alla posizione del dott. TA la sentenza n. 354/2020 è CP_16
10 censurabile per violazione del principio del“ne bis in idem” atteso che il predetto dottore risulta destinatario della sopra indicata sentenza n. 4015/2012 resa dalla Corte di Appello di Napoli;
e il medesimo dottore ha già ricevuto il pagamento delle somme riconosciute in sentenza come si evince dal sopra citato atto di rinuncia agli effetti della sentenza (allegato
5). Anche con riguardo alla posizione del dottor TA nella ipotesi in cui CP_16 dovessero essere sollevate contestazioni in ordine all'effettiva identità tra la parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza n. 4015/2012 della Corte di Appello di Napoli e la parte indicata dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, deferiscono giuramento decisorio ex art. 2736, n. 1, c.c.
Il motivo è fondato.
Invero nella sentenza n.354/2020 è riportato “TA nato a [...] CP_16
(SA) il 19.11.1950, cod. fisc. residente in [...]
Libertà n.42, ha per oggetto la domanda introdotta in primo grado da 238 medici che avevano frequentato la scuola di specializzazione in diverse discipline per gli anni accademici dal 1983 al 1997.
Nella sentenza n. 4015/2012 compare come TA nato nel 1950 che CP_16 aveva conseguito diploma di specializzazione presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Napoli, in malattie dell'apparato respiratorio il
30/05/1988 ed in malattie cardiovascolari il 29/10/1991.
Vi è identità soggettiva ed oggettiva tra le due sentenze nei confronti di
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_16 CodiceFiscale_9
residente in [...], con necessità di revocare la sentenza n.
354/20 della Corte d'appello di Napoli, sia nella parte motiva che dispositiva con riguardo all'indicato nominativo.
4) GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI, A CARICO DEL DOTTORE
A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 3084/2016 RESA Controparte_17
DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PASSATA IN GIUDICATO.
Censurano la contrarietà della pronuncia n. 354/2020 (allegato 1), resa dalla Corte di
Appello di Napoli, al giudicato precedentemente formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera del dottor della sent. n. 3084/2016 resa dalla Controparte_17
11 Corte di Appello di Napoli.
L'appellato indicato in questo motivo di gravame, con il giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 3084/2016 della Corte di Appello di Napoli, aveva proposto una domanda sostanzialmente identica a quella rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n.
11829/12 e poi accolta, a seguito del gravame, dalla sopra richiamata decisione della Corte di appello di Napoli n. 354/2020 della quale in tal sede si chiede la revocazione.
Alla predetta sentenza è stata già data esecuzione come si evince dalla nota prot. 10152 del
12.4.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , dalla tabella allegata e dal decreto n.
299 dell'11.4.2018 della PCM (allegato 6).
Anche con riferimento alla posizione del dott. la sentenza n. 354/2020 è Controparte_17 censurabile per violazione del principio del “ne bis in idem” atteso che il predetto dottore risulta destinatario della sentenza n. 3084/16 resa dalla Corte di Appello di Napoli alla quale è stata già data esecuzione come si evince dalla nota prot. 10152 del 12.4.2018 della
, dalla tabella allegata e dal decreto n. 299 Controparte_1
Cont dell'11.4.2018 della
Anche con riguardo alla posizione del dottor nella ipotesi in cui, Controparte_17 dovessero essere sollevate contestazioni in ordine all'effettiva identità tra la parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza n. 3084/2016 della Corte di Appello di Napoli e la parte indicata dalla sentenza di appello impugnata con il presente gravame, si deferisce giuramento decisorio ex art. 2736 n. 1, c.c.
Il motivo è fondato.
Invero il dott. è stato parte in entrambi i giudizi connotati dal Controparte_17 medesimo oggetto: Indennità per corsi di specializzazione medica ante riforma, e dal medesimo titolo o (causa petendi): Inadempimento direttive 75/362/CEE e
82/76/CEE, D.Lgs. 257/91, che coincidono integralmente, sicché la sentenza
3084/2016, ormai passata in giudicato, esplica efficacia preclusiva (giudicato esterno) nel nuovo processo deciso con la sentenza 354/2020.
L'accoglimento integrale della domanda di revocazione per cui è causa, comporta il rigetto delle difese ed eccezioni introdotte dai dottori , , CP_6 Per_1
. Parte_1
12 Quanto alla posizione di nei confronti della medesima non è CP_18
stata formulata domanda ex art 395 n. 5 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n.
147/ 22, in favore delle amministrazioni statali come in epigrafe indicate, tenuto conto dell'unicità della difesa con riguardo a più parti ed all'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, del valore della controversia (fino ad € 26.000) applicando il Compenso tabellare per valori medi di € 3.966,00 applicate le maggiorazioni per il numero delle parti (art. 4, comma 2) = € 7.535,40 e della riduzione del 30 % su € 7.535,40 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.260,62 pervenendo al compenso al netto delle riduzioni pari ad € 5.274,78 oltre iva. cpa e spese generali come per legge nonché € 784,00 per spese vive che pone a carico dei convenuti in revocazione
, , , CP_6 Controparte_8 Parte_1 Persona_1
, , , CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
e , e in Controparte_14 CP_15 CP_16 Controparte_17
solido ed in favore della in Controparte_1 persona del l.r.p.t.; del Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.; del in persona del
[...] Controparte_3
l.r.p.t.; del in Controparte_4 persona del l.r.p.t.; del in Controparte_5
persona del l.r.p.t..
Nulla nei rapporti con rispetto alla quale non è stata spiegata CP_18 domanda di revocazione .
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione avverso la sentenza n. 354/20 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli il
29/01/20, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie interamente la domanda e per l'effetto dichiara la revocazione della
13 sentenza numero 354 del 2020 pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 29 gennaio 2020 con riguardo alla posizione di , , CP_6 Controparte_8
, , Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , e CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, e;
CP_15 CP_16 Controparte_17
2) Condanna i convenuti in revocazione , CP_6 Controparte_8
, , Parte_1 Persona_1 CP_9 CP_10
, , e CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, e in solido tra loro alla refusione CP_15 CP_16 Controparte_17
delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del l.r.p.t.; del
[...] Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.; del
[...] Controparte_3
in persona del l.r.p.t.; del
[...] Controparte_4
in persona del l.r.p.t.; del
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. che liquida in € Controparte_5
5.274,78 per compensi professionali, oltre iva. cpa e spese generali come per legge nonché € 784,00 per spese vive.
3) nulla nei rapporti tra gli attori in revocazione e CP_18
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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