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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.374/2025 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Marco Tita come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ; P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 12.9.2025 la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al , Parte_2
impugnava il lodo depositato il 18.11.2024 dall'arbitro Parte_1 unico con il quale aveva condannato la a pagare alla curatela la somma di euro 431.908,91 Pt_1 oltre interessi e spese del giudizio, per i motivi esposti.
Non si costituiva l'appellata.
1 Con atto trasmesso in data 6.6.2025 e quindi in data antecedente alla prima udienza fissata per il 11.7.2025, la depositava nel fascicolo telematico Parte_1 rinuncia agli atti del giudizio notificata alla controparte il 3.6.2025, nonché accettazione della curatela del 4.6.2025.
Rilevato quindi che la società appellante ha documentato di aver rinunciato agli atti del giudizio, ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dall'art.306, 3° comma, c.p.c., tenuto conto della regolarità della rinuncia e che nemmeno occorreva l'accettazione dell'appellata in quanto contumace, va dichiarata l'estinzione del processo.
Va precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n.
11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 374/2025, visto l'art. 306,
3° comma, c.p.c. dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/09/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.374/2025 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Marco Tita come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ; P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 12.9.2025 la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al , Parte_2
impugnava il lodo depositato il 18.11.2024 dall'arbitro Parte_1 unico con il quale aveva condannato la a pagare alla curatela la somma di euro 431.908,91 Pt_1 oltre interessi e spese del giudizio, per i motivi esposti.
Non si costituiva l'appellata.
1 Con atto trasmesso in data 6.6.2025 e quindi in data antecedente alla prima udienza fissata per il 11.7.2025, la depositava nel fascicolo telematico Parte_1 rinuncia agli atti del giudizio notificata alla controparte il 3.6.2025, nonché accettazione della curatela del 4.6.2025.
Rilevato quindi che la società appellante ha documentato di aver rinunciato agli atti del giudizio, ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dall'art.306, 3° comma, c.p.c., tenuto conto della regolarità della rinuncia e che nemmeno occorreva l'accettazione dell'appellata in quanto contumace, va dichiarata l'estinzione del processo.
Va precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n.
11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 374/2025, visto l'art. 306,
3° comma, c.p.c. dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/09/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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