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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4558/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Costa Valeria Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ANF su pensione di reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2023, parte ricorrente – premesso di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n.20072213, con decorrenza 1.02.2018 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 24.02.2023, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale coniuge superstite, con decorrenza dal 1.03.2018, siccome invalida ultraottantenne affetta da ““Ipoacusia bilaterale.
Cardiopatia ipertensiva. Osteopenia involutiva di grado severo. Broncopatia cronica. Insufficienza valvolare di grado moderato. Disfunzione diastolica di I grado. Artropatia degenerativa delle articolazioni coxo-femorali con osteosclerosi del versante cotiloideo e lieve riduzione delle rime articolari in entrambe le anche. Spondiloartosi con discopatia lombare. Lesione pigmentata della CP_ regione laterocervicale sinistra”; che l' in data 21.3.2023, le ha comunicato la riliquidazione della prestazione pensionistica in suo godimento a decorrere dal 1.1.2023; di aver proposto, in data
13.04.2023, ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale;
che l' , con provvedimento del CP_1
5.05.2023, ha accolto parzialmente l'anzidetto rimedio, riconoscendo gli ANF dal 1.2.2022; che,
pagina 1 di 6 tuttavia, anche tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto considerarsi illegittimo, sussistendo sin dall'1.03.2018 il requisito sanitario sotteso alla fruizione del trattamento.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. SO n.°20072213 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.03.2018 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni familiari a decorrere CP_1 dall'1.03.2018 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”.
Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, l' ha eccepito la inammissibilità della domanda per mancata proposizione del CP_1 ricorso ex art 445 bis c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, nei termini di seguito esposti.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n.
69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
pagina 2 di 6 Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel
Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che
l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955;
Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
pagina 3 di 6 Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione,
“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez.
Lav. n. 16710/2022 cit.)
Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacché “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, il CTU, dott. , sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione Per_1 sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “Dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'esame obiettivo e dalla visita medico-legale eseguita in data 27-03-2025 si formula la seguente diagnosi: Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica di grado moderato ed insufficienza tricuspidalica di grado lieve. Disfunzione diastolica del ventricolo sinistro. BPCO. Tireopatia nodulare. Pregresso intervento per melanoma gamba destra. Grave osteoporosi con severa osteopenia
e marcato valgismo degli alluci, piattismo plantare in coxartrosi bilaterale. Trattasi di patologie già documentate dalla ricorrente prima della richiesta del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 01-03-2018. Nella valutazione medico-legale per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti (riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 01-03-2018) è opportuno considerare che la periziando già prima del 01-03-2018 presentava patologie che le rendevano impossibile dedicarsi a proficuo lavoro (osteopenia severa, cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitro-tricuspidalica in soggetto già di 75 anni) Ritengo, pertanto, che alla ricorrente possa essere riconosciuto quanto richiesto con decorrenza dalla data 01-
03-2018.”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
pagina 4 di 6 Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso i modelli 730 relativi agli anni d'imposta dal 2019 al CP_ 2022: cfr. doc. 7), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 1.03.2018 (ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa).
E poiché, a quella data, la predetta parte era già inabile al lavoro, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il nucleo familiare Parte_1 sulla pensione di reversibilità cat. SO n. 20072213 a decorrere dal 1.03.2018 e fino al 1.2.2022 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del 5.05.2023), con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad CP_ agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Valeria Costa, dichiaratasi antistataria.
Si precisa che il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, tenuto conto dell'importo mensile del trattamento, pari ad euro 52,91, quale evincibile dall'ultima riliquidazione operata dall'Ente (si veda la missiva del 21.03.2023, doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti cat. SO n. 2007221 a decorrere
[...] dall'1.03.2018 e fino all'1.2.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n, 412/1991;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.443,20, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione, con distrazione in favore dell'avv.ta Valeria Costa;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4558/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Costa Valeria Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ANF su pensione di reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2023, parte ricorrente – premesso di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n.20072213, con decorrenza 1.02.2018 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 24.02.2023, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale coniuge superstite, con decorrenza dal 1.03.2018, siccome invalida ultraottantenne affetta da ““Ipoacusia bilaterale.
Cardiopatia ipertensiva. Osteopenia involutiva di grado severo. Broncopatia cronica. Insufficienza valvolare di grado moderato. Disfunzione diastolica di I grado. Artropatia degenerativa delle articolazioni coxo-femorali con osteosclerosi del versante cotiloideo e lieve riduzione delle rime articolari in entrambe le anche. Spondiloartosi con discopatia lombare. Lesione pigmentata della CP_ regione laterocervicale sinistra”; che l' in data 21.3.2023, le ha comunicato la riliquidazione della prestazione pensionistica in suo godimento a decorrere dal 1.1.2023; di aver proposto, in data
13.04.2023, ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale;
che l' , con provvedimento del CP_1
5.05.2023, ha accolto parzialmente l'anzidetto rimedio, riconoscendo gli ANF dal 1.2.2022; che,
pagina 1 di 6 tuttavia, anche tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto considerarsi illegittimo, sussistendo sin dall'1.03.2018 il requisito sanitario sotteso alla fruizione del trattamento.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. SO n.°20072213 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.03.2018 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni familiari a decorrere CP_1 dall'1.03.2018 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”.
Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, l' ha eccepito la inammissibilità della domanda per mancata proposizione del CP_1 ricorso ex art 445 bis c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, nei termini di seguito esposti.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n.
69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
pagina 2 di 6 Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel
Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che
l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955;
Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
pagina 3 di 6 Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione,
“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez.
Lav. n. 16710/2022 cit.)
Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacché “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, il CTU, dott. , sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione Per_1 sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “Dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'esame obiettivo e dalla visita medico-legale eseguita in data 27-03-2025 si formula la seguente diagnosi: Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica di grado moderato ed insufficienza tricuspidalica di grado lieve. Disfunzione diastolica del ventricolo sinistro. BPCO. Tireopatia nodulare. Pregresso intervento per melanoma gamba destra. Grave osteoporosi con severa osteopenia
e marcato valgismo degli alluci, piattismo plantare in coxartrosi bilaterale. Trattasi di patologie già documentate dalla ricorrente prima della richiesta del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 01-03-2018. Nella valutazione medico-legale per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti (riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 01-03-2018) è opportuno considerare che la periziando già prima del 01-03-2018 presentava patologie che le rendevano impossibile dedicarsi a proficuo lavoro (osteopenia severa, cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitro-tricuspidalica in soggetto già di 75 anni) Ritengo, pertanto, che alla ricorrente possa essere riconosciuto quanto richiesto con decorrenza dalla data 01-
03-2018.”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
pagina 4 di 6 Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso i modelli 730 relativi agli anni d'imposta dal 2019 al CP_ 2022: cfr. doc. 7), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 1.03.2018 (ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa).
E poiché, a quella data, la predetta parte era già inabile al lavoro, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il nucleo familiare Parte_1 sulla pensione di reversibilità cat. SO n. 20072213 a decorrere dal 1.03.2018 e fino al 1.2.2022 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del 5.05.2023), con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad CP_ agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Valeria Costa, dichiaratasi antistataria.
Si precisa che il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, tenuto conto dell'importo mensile del trattamento, pari ad euro 52,91, quale evincibile dall'ultima riliquidazione operata dall'Ente (si veda la missiva del 21.03.2023, doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti cat. SO n. 2007221 a decorrere
[...] dall'1.03.2018 e fino all'1.2.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n, 412/1991;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.443,20, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione, con distrazione in favore dell'avv.ta Valeria Costa;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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