Art. 28.
Il personale d'ordine che non sara' stato eliminato per collocamento a riposo o dispensa dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, o che non avra' fatto passaggio nella categoria di revisione sara' inquadrato nel nuovo ruolo, nel rispettivo grado e nell'ordine di anzianita' in cui attualmente si trova.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento, tenuto conto dei diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra, saranno ricoperti:
a) mediante promozione degli impiegati dei gradi inferiori che abbiano non meno di un anno di anzianita' di grado col criterio del merito comparativo, salvo le promozioni ai gradi 10° e 12° che avranno rispettivamente luogo per merito assoluto e per graduatoria di merito;
b) mediante pubblico concorso con le norme del regolamento.
Il personale d'ordine che non sara' stato eliminato per collocamento a riposo o dispensa dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, o che non avra' fatto passaggio nella categoria di revisione sara' inquadrato nel nuovo ruolo, nel rispettivo grado e nell'ordine di anzianita' in cui attualmente si trova.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento, tenuto conto dei diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra, saranno ricoperti:
a) mediante promozione degli impiegati dei gradi inferiori che abbiano non meno di un anno di anzianita' di grado col criterio del merito comparativo, salvo le promozioni ai gradi 10° e 12° che avranno rispettivamente luogo per merito assoluto e per graduatoria di merito;
b) mediante pubblico concorso con le norme del regolamento.