TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5636/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'avv. S. Barra, con domicilio eletto come da ricorso, giusta Parte_1 '
procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna,
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 22/11/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio | CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Chiamato a chiarimento il C.T.U. già nominato in fase di A.T.P.O., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione va accolta nei sensi di seguito precisati. I chiarimenti forniti dal C.T.U., da intendersi qui integralmente trascritti, hanno evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, è invalida nella misura di cui al dispositivo.
Conseguentemente l'opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Va escluso, poi, che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Le spese di questo giudizio e di quello di A.T.P.O. vanno compensate tra le parti per i due terzi del loro importo complessivo, in ragione della decorrenza dello stato di invalidità come accertata in corso di causa, mentre il residuo terzo resta a carico dell' CP_1 parzialmente soccombente.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione nei sensi di seguito precisati e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per godere dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di agosto 2024;
b) compensa i due terzi delle spese di questo giudizio e di quelle relative alla fase di
A.T.P.O., condannando | CP_1 al pagamento del residuo terzo in favore della controparte,
liquidato in tale misura ridotta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
con attribuzione;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'avv. S. Barra, con domicilio eletto come da ricorso, giusta Parte_1 '
procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna,
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 22/11/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio | CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Chiamato a chiarimento il C.T.U. già nominato in fase di A.T.P.O., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione va accolta nei sensi di seguito precisati. I chiarimenti forniti dal C.T.U., da intendersi qui integralmente trascritti, hanno evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, è invalida nella misura di cui al dispositivo.
Conseguentemente l'opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Va escluso, poi, che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Le spese di questo giudizio e di quello di A.T.P.O. vanno compensate tra le parti per i due terzi del loro importo complessivo, in ragione della decorrenza dello stato di invalidità come accertata in corso di causa, mentre il residuo terzo resta a carico dell' CP_1 parzialmente soccombente.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione nei sensi di seguito precisati e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per godere dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di agosto 2024;
b) compensa i due terzi delle spese di questo giudizio e di quelle relative alla fase di
A.T.P.O., condannando | CP_1 al pagamento del residuo terzo in favore della controparte,
liquidato in tale misura ridotta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
con attribuzione;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo