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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 990/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10.12.2021 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Parte_1
Favaro che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante in riassunzione- contro
Controparte_1
- appellata in riassunzione, non costituita-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 665/21 del Tribunale di Venezia
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 5.06.2025 Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellante: “in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo avversario ex art. 163 cpc
n. 2 non disponendo la parte dell'autorizzazione del giudice delegato ex art. 40 DLvo 159\2011 e quindi dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ed irrevocabile il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare, in subordine: respingere le eccezioni preliminari avversarie modificando
l'ordinanza 18.05.2021 e confermando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
respingere le eccezioni preliminari avversarie quanto a notifica incompleta del decreto ed incompetenza territoriale;
nel merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso accertare e dichiarare che CP_1
deve al dott. la somma di € 2.000,00 per compenso Parte_1
ex art. 6 contratto, € 417,63 per rimborso spese ex art. 7 contratto, €
531,88 per IVA al 22%; € 4.000,00 oltre ad € 880,00 per IVA al 22% per mancato preavviso ex art. 8 del contratto;
€ 5.000,00 oltre ad €
1.100,00 per IVA per il bonus concordato per la somma complessiva di € 13.929,51 o quella maggiore o minore che risulterà in conso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
vittoria di spese, onorari, rimborso forfetario nella misura del 15%,
CPA ed IVA del presente procedimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 10.12.2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore avente ad oggetto crediti afferenti al rapporto di collaborazione
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
per lo svolgimento dell'attività di consulenza direzionale nell'attività di gestione del golf club di ES. Il aveva rivendicato la Pt_1
spettanza della somma di € 2.000,00 per compenso ex art. 6 contratto,
€ 417,63 per rimborso spese ex art. 7 contratto, € 531,88 per IVA al
22%; € 4.000,00 oltre ad € 880,00 per IVA al 22% per mancato preavviso ex art. 8 del contratto;
€ 5.000,00 oltre ad € 1.100,00 per
IVA per il bonus concordato per la somma complessiva di €
13.929,51. Il Giudice di prime cure ha, invece, riconosciuto solamente la spettanza del compenso di Euro 2.000 oltre IVA riferito alla prestazione svolta nel mese di dicembre 2020 ed ha rigettato ogni altra pretesa ritenendola infondata, al pari dell'eccezione di compensazione svolta dalla società.
Ha proposto appello il sig. sulla base di quattro motivi: Pt_1
a) Con il primo censura la decisione di primo grado per non aver ritenuto nulla l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società – nella persona dell'amministratore giudiziario – in mancanza, al momento del deposito del ricorso, dell'autorizzazione del giudice delegato. Richiama sul punto l'art. 40 del d.lgs. n. 159/2011 secondo cui l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Ritenendo inammissibile una sanatoria ex tunc, chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, l'improcedibilità dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
b) Con il secondo motivo sostiene che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe valutato la mail del 1.06.2020 come non indicativa in modo inequivoco di una ricognizione di debito con riferimento al compenso rivendicato a titolo di bonus per l'anno
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
2019. Secondo la prospettazione offerta, l'amministratore giudiziario avrebbe ammesso in modo chiaro l'esistenza del debito in parola, così come quantificato nella precedente mail dal lavoratore e, conseguentemente, insiste in ordine alla spettanza dell'emolumento in parola.
c) Con il terzo motivo sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente detratto dalla somma spettante per la mensilità di dicembre 2020 l'importo richiesto a titolo di rimborso spese perché non documentato ma sul punto l'appellante rileva che controparte non avrebbe contestato alcunchè in ordine alle singole voci dell'importo complessivamente richiesto.
d) Con il quarto motivo censura sa sentenza di primo grado per aver escluso la debenza dell'indennità di mancato preavviso contrattualmente dovuta. In particolare, evidenzia come la prosecuzione del rapporto di consulenza con la società affittuaria di ramo d'azienda sarebbe avvenuta con la stipula di un nuovo e diverso contratto e, pertanto, doveva considerarsi cessato il precedente, con conseguente debenza dell'indennità rivendicata.
Si costituiva in giudizio la società appellata sostenendo l'infondatezza delle doglienze dell'originario ricorrente monitorio e chiedendo la conferma della sentenza gravata sulla base delle seguenti conclusioni:
“[…] in via principale: respingere l'appello proposto da.
Sig. contro la sentenza n.665/2021 del Tribunale di Parte_1
Venezia e, per l'effetto confermarla;
in via di mero subordine - revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni qualsivoglia effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo esecutivo decreto ingiuntivo n.195/2021 emesso dal Tribunale di Venezia il
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
24/3/2021 di Euro 13.929,51 oltre ad accessori, notificato alla società
a mezzo pec in data 31 marzo 2021, con ogni conseguente declaratoria;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_1
al sig Porsi a carico di controparte il pagamento Parte_1
delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
Nelle more del giudizio d'appello è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di e, all'esito Controparte_2
dell'interruzione del processo, l'appellante ha provveduto alla riassunzione nel termine assegnato, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate salva la loro compatibilità con la peculiare condizione della società appellata sottoposta a procedura concorsuale.
Non si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale nonostante la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e il giudizio è proseguito nella sua contumacia.
La causa, dopo gli iniziali tre rinvii d'ufficio (due dei quali motivati dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore), la dichiarazione di interruzione del processo a causa della liquidazione giudiziale della società appellata e la riassunzione del giudizio, è stata discussa e decisa all'udienza del 5.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare va dichiarata la procedibilità dell'appello riassunto nei confronti della liquidazione giudiziale Controparte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione” (Cass. sez. III, n. 14768 del 30/05/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 17154 del 21/06/2024). Nel caso di specie, pur non venendo in rilievo la legge fallimentare, si deve comunque rilevare come l'art. 204 CCII contenga al comma 2, lett. c) la medesima previsione di ammissione con riserva nello stato passivo dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della liquidazione giudiziale, del tutto omologa alla previsione dell'art. 96 L.F. richiamata dalla citata giurisprudenza di legittimità. Il principio di diritto va quindi esteso anche all'ipotesi di liquidazione giudiziale intervenuta in grado d'appello.
2 – Il primo motivo d'appello è infondato.
È ben vero che al momento del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (10.05.2021) l'amministratore giudiziario non aveva ancora l'autorizzazione a stare in giudizio del giudice delegato ma tale autorizzazione è stata legittimamente rilasciata e prodotta in giudizio in corso di causa (autorizzazione datata 26.05.2021 e depositata pochi giorni prima della prima udienza in data 14.07.2021).
Sul punto si rileva che “La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice” (Cass. sez. VI -I, n. 12252 del 23/06/2020). Deve, quindi, ritenersi corretta la valutazione del primo giudice in ordine all'effetto sanante ex tunc dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato.
3 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
3.1 – Parte appellante sostiene che la prova del credito riferito al preteso bonus per l'anno 2019 risiederebbe nella missiva a mezzo mail dell'1.06.2020 in cui l'amministratore giudiziario, in risposta alla rivendicazione del riferita a tale bonus (per l'ammontare di Pt_1
Euro 5.000), ha scritto: “quanto al bonus 2019, occorrerà acquisire la liquidità e, a questo proposito, La invito a dare il massimo impulso al recupero delle spese condominiali dai proprietari delle villette”.
Tale affermazione, in sé volta a respingere la richiesta avanzata dal con la precedente mail, non può considerarsi prova della Pt_1
sussistenza del credito azionato in giudizio. Non è, infatti, dato sapere in che termini si sarebbe concretizzato un accordo volto a riconoscere il bonus vantato, né può ritenersi prova dell'ammontare, né della sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento. La sola circostanza che il quantum indicato nella mail del non sia stato Pt_1
oggetto di precisa contestazione è in sé irrilevante in un dialogo che è estraneo alle logiche processuali e a cui non può applicarsi il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Le condizioni per il riconoscimento del bonus, invece, rimangono ignote e la difesa del non ha fornito alcuna prova scritta, né ha avanzato alcuna Pt_1
idonea richiesta di prova orale diretta a dimostrare l'esistenza e i termini dell'accordo eventualmente raggiunto (peraltro, in deroga al contratto stipulato che non prevede alcun bonus, con conseguente più che dubbia ammissibilità dell'eventuale richiesta di prova orale).
Inoltre, dallo scambio di corrispondenza prodotto sub doc. 10 si evince il richiamo da parte del ad una mail del 18.11.2019 al Pt_1
fine di fondare la propria pretesa riferita al bonus in contestazione.
Ebbene, una mail datata 18.11.2019 è riportata in calce alla mail del
25.11.2019 e la lettura combinata delle due missive rende palese l'insussistenza di un accordo sul punto. Nella mail del 18.11.2019 il
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
si è limitato ad avanzare una proposta in merito al Pt_1
riconoscimento del bonus: “Avendomi lei chiesto una proposta le propongo di pattuire da Agosto 1.000 € in più di compenso da liquidarsi in forma di bonus a fine anno. Pertanto a Gennaio 2020 emetterò fattura per il mese di Dicembre 2019 di 2.000,00 € +
5.000,00 di bonus anno. Le sarei grato se potessi darmi gentile riscontro […]”. Nella successiva mail del 25.11.2019, che reca in calce la mail sopra citata, lo stesso afferma “Gentile dott. Pt_1
non ho avuto più sue notizie in merito a quanto in oggetto”. Per_1
Si deve quindi escludere, sulla base di tale documentazione, che fosse stato raggiunto un accordo in merito alla spettanza del bonus, richiesto e proposto dal senza averne ricevuto conferma Pt_1
dall'amministratore giudiziario.
4 – In merito al terzo motivo d'appello si rileva che grava sulla parte creditrice l'onere di provare il titolo del credito per cui agisce e, con riferimento al rimborso spese – espunto dal giudice di prime cure dalle somme dovute in relazione alla mensilità di dicembre 2020 – si rileva che, in base al contratto stipulato, il compenso mensile era fissato in
Euro 2.000 mensili al netto di IVA e che “le spese per l'esecuzione della prestazione saranno ri-addebitate a piè di lista alla CP_1
a fronte della necessaria documentazione di supporto”. Parte appellante non ha provato di aver fornito tale documentazione alla società al fine di poter legittimamente ri-addebitare all'appellata tali somme per spese sostenute e, nel contempo, neppure in giudizio ha prodotto tale documentazione. La circostanza che la società non avrebbe specificamente preso posizione sulla richiesta di rimborso spese di cui alla fattura di dicembre 2020 è in sé irrilevante atteso che:
a) la società ha negato in toto la spettanza del compenso di dicembre
2020 (comunque limitato ai soli Euro 2.000, cfr. pag. 10, 11 del
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
ricorso in opposizione); b) parte appellante neppure ha indicato i fatti
(cioè le spese) posti a fondamento della richiesta di rimborso e, pertanto, la società neppure era nelle condizioni di svolgere una specifica contestazione in ordine alla sussistenza o meno di spese che non sono state allegate.
5 – Anche il quarto motivo d'appello, riferito all'indennità di mancato preavviso, è infondato. L'indennità di mancato preavviso era prevista in contratto nella clausola n. 8 ove si legge: “le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza con preavviso di almeno
60 (sessanta) giorni da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R.”. Il presupposto necessario per ottenere l'indennità è, quindi, il recesso di una delle due parti e il mancato rispetto del termine di preavviso fissato in sessanta giorni.
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova alcuna che la società abbia esercitato il recesso e, di contro, vi è prova che il – in corso di Pt_1
rapporto con la attesa l'assenza di recesso – abbia CP_1
stipulato un nuovo e diverso contratto di consulenza con la diversa società EE LF ES SR (cui era stato ceduto il ramo d'azienda in precedenza gestito da in data 10.01.2021. In Controparte_1
mancanza di recesso da parte della società qui appellata, non può legittimamente richiedersi l'indennità di mancato preavviso che lo presuppone.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Nulla si dispone in ordine alle spese di lite atteso che la liquidazione giudiziale
[...]
non si è costituita in giudizio. CP_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Nulla sulle spese;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 10 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10.12.2021 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Parte_1
Favaro che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante in riassunzione- contro
Controparte_1
- appellata in riassunzione, non costituita-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 665/21 del Tribunale di Venezia
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 5.06.2025 Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellante: “in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo avversario ex art. 163 cpc
n. 2 non disponendo la parte dell'autorizzazione del giudice delegato ex art. 40 DLvo 159\2011 e quindi dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ed irrevocabile il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare, in subordine: respingere le eccezioni preliminari avversarie modificando
l'ordinanza 18.05.2021 e confermando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
respingere le eccezioni preliminari avversarie quanto a notifica incompleta del decreto ed incompetenza territoriale;
nel merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso accertare e dichiarare che CP_1
deve al dott. la somma di € 2.000,00 per compenso Parte_1
ex art. 6 contratto, € 417,63 per rimborso spese ex art. 7 contratto, €
531,88 per IVA al 22%; € 4.000,00 oltre ad € 880,00 per IVA al 22% per mancato preavviso ex art. 8 del contratto;
€ 5.000,00 oltre ad €
1.100,00 per IVA per il bonus concordato per la somma complessiva di € 13.929,51 o quella maggiore o minore che risulterà in conso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
vittoria di spese, onorari, rimborso forfetario nella misura del 15%,
CPA ed IVA del presente procedimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 10.12.2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore avente ad oggetto crediti afferenti al rapporto di collaborazione
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
per lo svolgimento dell'attività di consulenza direzionale nell'attività di gestione del golf club di ES. Il aveva rivendicato la Pt_1
spettanza della somma di € 2.000,00 per compenso ex art. 6 contratto,
€ 417,63 per rimborso spese ex art. 7 contratto, € 531,88 per IVA al
22%; € 4.000,00 oltre ad € 880,00 per IVA al 22% per mancato preavviso ex art. 8 del contratto;
€ 5.000,00 oltre ad € 1.100,00 per
IVA per il bonus concordato per la somma complessiva di €
13.929,51. Il Giudice di prime cure ha, invece, riconosciuto solamente la spettanza del compenso di Euro 2.000 oltre IVA riferito alla prestazione svolta nel mese di dicembre 2020 ed ha rigettato ogni altra pretesa ritenendola infondata, al pari dell'eccezione di compensazione svolta dalla società.
Ha proposto appello il sig. sulla base di quattro motivi: Pt_1
a) Con il primo censura la decisione di primo grado per non aver ritenuto nulla l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società – nella persona dell'amministratore giudiziario – in mancanza, al momento del deposito del ricorso, dell'autorizzazione del giudice delegato. Richiama sul punto l'art. 40 del d.lgs. n. 159/2011 secondo cui l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Ritenendo inammissibile una sanatoria ex tunc, chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, l'improcedibilità dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
b) Con il secondo motivo sostiene che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe valutato la mail del 1.06.2020 come non indicativa in modo inequivoco di una ricognizione di debito con riferimento al compenso rivendicato a titolo di bonus per l'anno
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
2019. Secondo la prospettazione offerta, l'amministratore giudiziario avrebbe ammesso in modo chiaro l'esistenza del debito in parola, così come quantificato nella precedente mail dal lavoratore e, conseguentemente, insiste in ordine alla spettanza dell'emolumento in parola.
c) Con il terzo motivo sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente detratto dalla somma spettante per la mensilità di dicembre 2020 l'importo richiesto a titolo di rimborso spese perché non documentato ma sul punto l'appellante rileva che controparte non avrebbe contestato alcunchè in ordine alle singole voci dell'importo complessivamente richiesto.
d) Con il quarto motivo censura sa sentenza di primo grado per aver escluso la debenza dell'indennità di mancato preavviso contrattualmente dovuta. In particolare, evidenzia come la prosecuzione del rapporto di consulenza con la società affittuaria di ramo d'azienda sarebbe avvenuta con la stipula di un nuovo e diverso contratto e, pertanto, doveva considerarsi cessato il precedente, con conseguente debenza dell'indennità rivendicata.
Si costituiva in giudizio la società appellata sostenendo l'infondatezza delle doglienze dell'originario ricorrente monitorio e chiedendo la conferma della sentenza gravata sulla base delle seguenti conclusioni:
“[…] in via principale: respingere l'appello proposto da.
Sig. contro la sentenza n.665/2021 del Tribunale di Parte_1
Venezia e, per l'effetto confermarla;
in via di mero subordine - revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni qualsivoglia effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo esecutivo decreto ingiuntivo n.195/2021 emesso dal Tribunale di Venezia il
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
24/3/2021 di Euro 13.929,51 oltre ad accessori, notificato alla società
a mezzo pec in data 31 marzo 2021, con ogni conseguente declaratoria;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_1
al sig Porsi a carico di controparte il pagamento Parte_1
delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
Nelle more del giudizio d'appello è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di e, all'esito Controparte_2
dell'interruzione del processo, l'appellante ha provveduto alla riassunzione nel termine assegnato, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate salva la loro compatibilità con la peculiare condizione della società appellata sottoposta a procedura concorsuale.
Non si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale nonostante la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e il giudizio è proseguito nella sua contumacia.
La causa, dopo gli iniziali tre rinvii d'ufficio (due dei quali motivati dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore), la dichiarazione di interruzione del processo a causa della liquidazione giudiziale della società appellata e la riassunzione del giudizio, è stata discussa e decisa all'udienza del 5.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare va dichiarata la procedibilità dell'appello riassunto nei confronti della liquidazione giudiziale Controparte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione” (Cass. sez. III, n. 14768 del 30/05/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 17154 del 21/06/2024). Nel caso di specie, pur non venendo in rilievo la legge fallimentare, si deve comunque rilevare come l'art. 204 CCII contenga al comma 2, lett. c) la medesima previsione di ammissione con riserva nello stato passivo dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della liquidazione giudiziale, del tutto omologa alla previsione dell'art. 96 L.F. richiamata dalla citata giurisprudenza di legittimità. Il principio di diritto va quindi esteso anche all'ipotesi di liquidazione giudiziale intervenuta in grado d'appello.
2 – Il primo motivo d'appello è infondato.
È ben vero che al momento del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (10.05.2021) l'amministratore giudiziario non aveva ancora l'autorizzazione a stare in giudizio del giudice delegato ma tale autorizzazione è stata legittimamente rilasciata e prodotta in giudizio in corso di causa (autorizzazione datata 26.05.2021 e depositata pochi giorni prima della prima udienza in data 14.07.2021).
Sul punto si rileva che “La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice” (Cass. sez. VI -I, n. 12252 del 23/06/2020). Deve, quindi, ritenersi corretta la valutazione del primo giudice in ordine all'effetto sanante ex tunc dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato.
3 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
3.1 – Parte appellante sostiene che la prova del credito riferito al preteso bonus per l'anno 2019 risiederebbe nella missiva a mezzo mail dell'1.06.2020 in cui l'amministratore giudiziario, in risposta alla rivendicazione del riferita a tale bonus (per l'ammontare di Pt_1
Euro 5.000), ha scritto: “quanto al bonus 2019, occorrerà acquisire la liquidità e, a questo proposito, La invito a dare il massimo impulso al recupero delle spese condominiali dai proprietari delle villette”.
Tale affermazione, in sé volta a respingere la richiesta avanzata dal con la precedente mail, non può considerarsi prova della Pt_1
sussistenza del credito azionato in giudizio. Non è, infatti, dato sapere in che termini si sarebbe concretizzato un accordo volto a riconoscere il bonus vantato, né può ritenersi prova dell'ammontare, né della sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento. La sola circostanza che il quantum indicato nella mail del non sia stato Pt_1
oggetto di precisa contestazione è in sé irrilevante in un dialogo che è estraneo alle logiche processuali e a cui non può applicarsi il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Le condizioni per il riconoscimento del bonus, invece, rimangono ignote e la difesa del non ha fornito alcuna prova scritta, né ha avanzato alcuna Pt_1
idonea richiesta di prova orale diretta a dimostrare l'esistenza e i termini dell'accordo eventualmente raggiunto (peraltro, in deroga al contratto stipulato che non prevede alcun bonus, con conseguente più che dubbia ammissibilità dell'eventuale richiesta di prova orale).
Inoltre, dallo scambio di corrispondenza prodotto sub doc. 10 si evince il richiamo da parte del ad una mail del 18.11.2019 al Pt_1
fine di fondare la propria pretesa riferita al bonus in contestazione.
Ebbene, una mail datata 18.11.2019 è riportata in calce alla mail del
25.11.2019 e la lettura combinata delle due missive rende palese l'insussistenza di un accordo sul punto. Nella mail del 18.11.2019 il
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
si è limitato ad avanzare una proposta in merito al Pt_1
riconoscimento del bonus: “Avendomi lei chiesto una proposta le propongo di pattuire da Agosto 1.000 € in più di compenso da liquidarsi in forma di bonus a fine anno. Pertanto a Gennaio 2020 emetterò fattura per il mese di Dicembre 2019 di 2.000,00 € +
5.000,00 di bonus anno. Le sarei grato se potessi darmi gentile riscontro […]”. Nella successiva mail del 25.11.2019, che reca in calce la mail sopra citata, lo stesso afferma “Gentile dott. Pt_1
non ho avuto più sue notizie in merito a quanto in oggetto”. Per_1
Si deve quindi escludere, sulla base di tale documentazione, che fosse stato raggiunto un accordo in merito alla spettanza del bonus, richiesto e proposto dal senza averne ricevuto conferma Pt_1
dall'amministratore giudiziario.
4 – In merito al terzo motivo d'appello si rileva che grava sulla parte creditrice l'onere di provare il titolo del credito per cui agisce e, con riferimento al rimborso spese – espunto dal giudice di prime cure dalle somme dovute in relazione alla mensilità di dicembre 2020 – si rileva che, in base al contratto stipulato, il compenso mensile era fissato in
Euro 2.000 mensili al netto di IVA e che “le spese per l'esecuzione della prestazione saranno ri-addebitate a piè di lista alla CP_1
a fronte della necessaria documentazione di supporto”. Parte appellante non ha provato di aver fornito tale documentazione alla società al fine di poter legittimamente ri-addebitare all'appellata tali somme per spese sostenute e, nel contempo, neppure in giudizio ha prodotto tale documentazione. La circostanza che la società non avrebbe specificamente preso posizione sulla richiesta di rimborso spese di cui alla fattura di dicembre 2020 è in sé irrilevante atteso che:
a) la società ha negato in toto la spettanza del compenso di dicembre
2020 (comunque limitato ai soli Euro 2.000, cfr. pag. 10, 11 del
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ricorso in opposizione); b) parte appellante neppure ha indicato i fatti
(cioè le spese) posti a fondamento della richiesta di rimborso e, pertanto, la società neppure era nelle condizioni di svolgere una specifica contestazione in ordine alla sussistenza o meno di spese che non sono state allegate.
5 – Anche il quarto motivo d'appello, riferito all'indennità di mancato preavviso, è infondato. L'indennità di mancato preavviso era prevista in contratto nella clausola n. 8 ove si legge: “le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza con preavviso di almeno
60 (sessanta) giorni da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R.”. Il presupposto necessario per ottenere l'indennità è, quindi, il recesso di una delle due parti e il mancato rispetto del termine di preavviso fissato in sessanta giorni.
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova alcuna che la società abbia esercitato il recesso e, di contro, vi è prova che il – in corso di Pt_1
rapporto con la attesa l'assenza di recesso – abbia CP_1
stipulato un nuovo e diverso contratto di consulenza con la diversa società EE LF ES SR (cui era stato ceduto il ramo d'azienda in precedenza gestito da in data 10.01.2021. In Controparte_1
mancanza di recesso da parte della società qui appellata, non può legittimamente richiedersi l'indennità di mancato preavviso che lo presuppone.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Nulla si dispone in ordine alle spese di lite atteso che la liquidazione giudiziale
[...]
non si è costituita in giudizio. CP_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
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unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Nulla sulle spese;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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