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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ametrano e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dagli avvocati Daniele Golini ed Antonio Golini e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 29/10/2019, con decorrenza dal 30/10/2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (39 ore settimanali) ed inquadramento nel 4°J livello, qualifica di operaio e mansioni di “fattorino” del vigente C.C.N.L. “Autotrasporto merci e logistica”. Circa gli orari osservati, riferiva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe prestato la propria attività per 5 giorni a settimana e nello specifico: dal lunedì al venerdì
(occasionalmente anche il sabato), dalle ore 7,00 alle 18,00/19,00, per almeno 11 ore al giorno e per un totale di circa 55 ore a settimana, nonostante deducesse che sul contratto di lavoro fossero state espressamente stipulate 39 ore settimanali.
Quanto, invece, alle mansioni, deduceva di essere stato assunto dalla società per svolgere esclusivamente la mansioni di fattorino;
tuttavia, assumeva che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente e continuativamente svolte dal ricorrente alle dipendenze dell'odierna resistente sarebbero state quelle di “conducente (poiché il ricorrente doveva mettersi alla guida di un furgone/camion - noleggiato dalla odierna resistente - al fine di trasportare la merce da consegnare), ed, altresì, maneggio di denaro derivante dalla consegna della merce stessa”.
Ancora, affermava che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, per tutto il periodo di lavoro, avrebbe seguito tutte le indicazioni e le direttive che gli venivano fornite dal sig.
, cui doveva rivolgersi anche per ferie e permessi. Controparte_3
Aggiungeva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non avrebbe mai goduto dei permessi maturati, usufruendo esclusivamente dei giorni di ferie dedotti in ricorso, ovvero dal 10 al 18 agosto 2020, specificando che le stesse non sarebbero mai state retribuite.
L'istante lamentava, ancora, che “indipendentemente dalle mansioni svolte e dal tempo lavorato”, avrebbe percepito una retribuzione non fissa, che sarebbe stata corrisposta mediante bonifico.
Il ricorrente riferiva, poi, che, nel gennaio 2020, si sarebbe trovato all'interno del magazzino della società sito nel carcere di Rebibbia, quando “improvvisamente, mentre era alla guida del furgone a noleggio della società resistente, nell'effettuare la manovra di retromarcia - stante
l'illuminazione praticamente assente considerato l'orario mattutino (ore 6:00 circa di mattina) - urtava un cassone”; lamentava che, in seguito al suddetto sinistro, la società resistente gli avrebbe decurtato dalle buste paga di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre 2020, l'importo complessivo di euro 3.036,52.
Deduceva, infine, che, in data 24.10.2020, l'odierno ricorrente, “stante la mancata ed irregolare retribuzione delle mensilità”, presentava alla società resistente le proprie dimissioni Si costituiva la società . in persona del legale rappresentante p.t., la CP_1 Controparte_2
quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori e al pagamento delle relative differenze retributive, nonché al pagamento di differenze retributive, che parte ricorrente assume essere dovute a vario titolo (lavoro straordinario, differenze dovute tra quanto dovuto e quanto percepito, indennità di cassa, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, TFR), nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso specificamente indicato, ed, infine, alla restituzione della trattenuta nelle buste paga di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre 2020, per l'importo complessivo di euro 3.036,52.
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande, che devono essere partitamente analizzate.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del livello di inquadramento superiore, il thema decidendum, come in premessa delineato, impone di partire dalle declaratorie, in quanto oggetto del presente giudizio, così come indicato nelle conclusioni del ricorso, è l'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, delle superiori mansioni rientranti nel 3° livello del C.C.N.L. . Controparte_4
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha, tuttavia, eccepito che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni di fattorino, secondo le modalità individuate nel contratto sottoscritto dalle parti.
Al fine di verificare la fondatezza di inquadramento superiore occorre, dunque, che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. n. 20272/2010).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05).
Occorre, insomma, accertare quali sono state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali e, in esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie indicate, desumibili dalla produzione in atti.
Nel caso de quo, pur a fronte delle carenze allegative in cui la parte ricorrente è incorsa, non avendo la stessa adeguatamente assolto il relativo onere ed essendosi limitata a descrivere le mansioni svolte e ad invocare il riconoscimento del livello superiore – senza sufficientemente ed analiticamente differenziare le declaratorie di riferimento sotto il profilo delle attività in concreto poste in essere – è stata espletata la prova testimoniale.
Ebbene, i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi sufficienti a dare riscontro a quanto sostenuto in ricorso per il periodo indicato.
Più specificamente, va evidenziato che il ricorrente, formalmente inquadrato secondo il livello 4°J, con qualifica di operaio e mansioni di “fattorino” del vigente C.C.N.L.
“Autotrasporto merci e logistica”, nell'atto introduttivo, ha dedotto lo svolgimento, in modo stabile e continuativo, di mansioni riconducibili al livello 3° del CCNL di settore in favore della società resistente.
Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 18418/2013) ha stabilito che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori che incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Tra tali elementi, a ben vedere, rientrano altresì quelli che consentano al giudice un agevole raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Tanto premesso, va evidenziato che, al riguardo, il teste di parte ricorrente sig.
[...]
, escusso all'udienza del 19.09.2023, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: Tes_1
“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi. Attualmente non lavoro presso la resistente;
ricordo di aver lavorato presso la resistente negli anni 2019-2020 come facchino. […] Il ricorrente guidava il furgone;
io, invece, no perché guidavo solo quelli più piccoli. ADR: “Con il furgone venivano trasportate lavatrici, frigoriferi ed altre cose di ” […]. CP_5
Il teste di parte resistente, sig. , escusso alla medesima udienza, con Testimone_2 riferimento alle mansioni svolte, dichiarava: “Sono dipendente della società resistente con mansioni di autista;
per tale ragione, conosco il ricorrente. Ricordo che il ricorrente accompagnava me nei giri;
altre volte, invece, faceva coppia con il teste appena uscito;
in particolare, guidavamo un cassonato modello Iveco per trasportare elettrodomestici. Ricordo che il magazzino si trovava all'interno del carcere di Rebibbia. Specifico che per guidare il veicolo appena menzionato è sufficiente la patente B”.
Ebbene, il teste di parte ricorrente non riferisce alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, stante la genericità e la fumosità della deposizione.
Ed, invero, al di là delle carenze allegative in cui la parte ricorrente è incorsa nel raffronto tra le declaratorie contrattuali – omettendo, cioè, di allegare il tratto distintivo tra i due profili – stante il tenore delle dichiarazioni rese, non è in alcun modo possibile evincere quali fossero le mansioni concretamente svolte dal ricorrente al fine di stabilire se le stesse si sostanziassero nello svolgimento di attività riconducibili al livello 3°.
Il teste escusso – sig. – sul punto, in maniera del tutto lacunosa, si limita, infatti, a Tes_1 riferire di aver guidato mezzi più piccoli mentre il ricorrente guidava il furgone;
così, stante la genericità di tali dichiarazioni – oltre che del quadro allegativo – ininfluenti sono le circostanze riferite dal teste di parte resistente, anche in ordine alla tipologia di patente richiesta ed al modello di veicolo guidato, non essendo in alcun modo possibile stabilire se effettivamente il ricorrente guidasse “autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru”, come previsto dalla declaratoria contrattuale richiamata nell'atto introduttivo – di cui si invoca l'applicazione – non essendo, peraltro, neppure emerso, all'esito della prova orale, se le dedotte mansioni siano state svolte con stabilità e continuità, oltre che con prevalenza.
Pertanto, l'istruttoria espletata non consente di ritenere provato che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello preteso.
Per le ragioni espresse, la domanda di superiore inquadramento va rigettata.
Ancora, con riferimento alla domanda volta al pagamento di differenze retributive, appare opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Tanto premesso, va precisato che, con riferimento a tale domanda, il ricorrente, nell'ambito del procedimento in esame, agisce al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive che assume dovute a titolo di lavoro straordinario, di indennità sostitutiva di ferie, differenze festività, differenze di retribuzione ordinaria tra quanto dovuto e quanto percepito, indennità di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
Ebbene, sulla scorta dell'espletata istruttoria, può ritenersi acquisita prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato nonché nei termini e modi ivi indicati.
Ed, invero, il teste di parte ricorrente, sig. – escusso sul punto – ha pienamente Testimone_1
confermato quanto dedotto in ricorso;
le sue dichiarazioni, dunque, consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme, con eccezione delle differenze di retribuzione ordinaria tra quanto dovuto e quanto percepito e dell'indennità di cassa.
In particolare, tale teste – ex collega del ricorrente – all'udienza del 19.09.2023, per quanto qui rileva ha dichiarato: “Iniziavamo a lavorare alle 7,00 del mattino fino al termine dell'orario di lavoro, ossia dalle 17,00 in poi. Raramente capitava di staccare alle ore 17,00”. ADR: “Lavoravamo dal lunedì al venerdì; raramente è capitato che lavorassimo di sabato”. ADR: “Avevamo poche ferie e permessi;
in ogni caso, esercitava il potere di controllo ed impartiva le direttive sul lavoro il sig.
[...]
”. ADR: “Abbiamo avuto due settimane di ferie, ma non sono mai state retribuite” ADR: Parte_2
“Io venivo retribuito con busta paga e bonifico sul conto. Il periodo di pagamento, tuttavia, era molto Testim variabile;
a volte si trattava anche di due mesi dopo” […] “ “Io ho percepito tutte le spettanze, incluso il TFR, anche se ho comunque dovuto attendere un po'. In ogni caso, le ore indicate in busta paga erano inferiori rispetto a quelle effettivamente lavorate, che, tuttavia, ci venivano completamente retribuite, fatta eccezione per le ferie. Specifico che, al termine del rapporto, non c'è stata alcuna conciliazione” […].
Ebbene, sulla scorta delle dichiarazioni di tale teste – della cui attendibilità non è dato dubitare, trattandosi di un ex collega del ricorrente, risultando, al riguardo, del tutto irrilevante quanto dedotto dalla parte resistente nell'ambito delle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 02.01.2025 (cfr. pagina 3) – risulta pienamente dimostrato l'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati.
Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di condanna della resistente al pagamento delle spettanze dovute a titolo differenze retributive, che il ricorrente deduce di non aver percepito per tutto il periodo di lavoro dedotto in ricorso.
Va, tuttavia, rigettata la domanda volta al riconoscimento delle differenze di retribuzione ordinaria tra quanto dovuto e quanto percepito che il ricorrente assume essere dovute.
Ed, invero, in ordine alle differenze retributive concernenti la retribuzione ordinaria, nonostante, incomba sul datore di lavoro – che, nel caso di specie, eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste – l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione anche per quanto riguarda la retribuzione mensile, pur in assenza di prospetti paga sottoscritti per quietanza, i quali, com'è noto, costituiscono la prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. .3806), all'esito della prova orale espletata, tale voce della retribuzione risulta essere stata corrisposta;
al riguardo, infatti, il teste di parte ricorrente dichiarava quanto segue: “[…] le ore indicate in busta paga erano inferiori rispetto a quelle effettivamente lavorate, che, tuttavia, ci venivano completamente retribuite, fatta eccezione per le ferie”.
Parimenti, all'esito della prova testimoniale, non può trovare accoglimento la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di cassa in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine a tale voce.
Infine, nulla spetta a titolo di compensi a titolo di malattia, indicati astrattamente soltanto nei conteggi, non essendo tale voce oggetto di specifica richiesta nell'atto introduttivo e non avendo, in ogni caso, la parte ricorrente allegato alcun elemento a sostegno di tale richiesta.
In definitiva, in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine alle ulteriori voci e differenze retributive azionate con il presente giudizio, l'importo dovuto al ricorrente deve, pertanto, essere quantificato, alla luce dei conteggi allegati in atti, in euro
14.576,11 di cui euro 870,26 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Infine, merita accoglimento la domanda relativa alla restituzione della somma trattenuta nelle buste paga di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre 2020, per l'importo complessivo di euro 3.036,52, a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto, si osserva che, anche all'esito dell'istruttoria espletata, non è emersa alcuna prova in ordine al rispetto del procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dal CCNL di settore, con la conseguenza che la trattenuta a titolo di risarcimento operata dalla società resistente risulta illegittima, in quanto adottata in violazione dell'art. 32 del CCNL di categoria, secondo cui “l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”.
Al riguardo, si rileva che non vi è prova del ricorso al procedimento disciplinare, essendosi la resistente, del resto, limitata a produrre, nel presente giudizio, unicamente la foto del danno e la fattura della franchigia (cfr. allegati nn. 4 e 5 della produzione di parte resistente).
Sul punto, si evidenzia che, in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e per il principio di vicinanza dell'onere della prova, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, e previamente di allegare, la circostanza di aver fatto ricorso al procedimento disciplinare – ineludibile strumento posto a tutela sia della parte lavoratrice che di quella datoriale – nonché la sua correttezza.
Così delineata la disciplina applicabile, si ritiene che parte resistente non abbia affatto adempiuto all'onere di allegazione e prova.
Del resto, all'esito dell'escussione dei testi – ed, in particolare, del teste sig. , Testimone_1
presente al momento del sinistro (non essendo, invece, presente il teste di parte resistente sig. , il quale si limita a riferire circostanze di cui è indirettamente a Testimone_2
conoscenza, comunque ininfluenti ai fini della decisione) – con riferimento alla dinamica dell'accaduto, è emerso che il conducente – odierno ricorrente – non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione.
Sul punto, infatti, il teste di parte ricorrente dichiarava quanto segue: “ADR: “Quando si è verificato il sinistro, io ero presente proprio sul furgone perché avevo accompagnato il ricorrente.
Ricordo che è successo prima delle 7,00 del mattino e che era inverno;
dovevamo gettare l'immondizia del giorno prima. Ricordo che, nel fare retromarcia, il ricorrente non ha visto un container perché non
c'era illuminazione né visibilità perché era molto buio;
per questo, lo ha preso in pieno”. ADR:
“Abbiamo parlato un po' tutti insieme del sinistro, ma semplicemente perché eravamo un po' tutti presenti ed, in particolare, i colleghi ed il responsabile” […] ADR: “I fari del furgone erano accesi al Testim momento del sinistro;
tuttavia, comunque non c'era visibilità”; “Voglio specificare che il magazzino era all'interno del carcere di Rebibbia;
per questo, eravamo un po' tutti presenti al momento dell'incidente”.
Così, in base alle risultanze istruttorie ed alla dinamica descritta, è altamente probabile che la manovra posta in essere dal lavoratore – odierno ricorrente – sia stata motivata dalla totale assenza di illuminazione e di visibilità.
Ne consegue che, anche a voler prescindere dall'assenza di contestazione da parte della società datrice di lavoro, in applicazione della regola civilistica del “più probabile che non”, la condotta del ricorrente, di per sé, considerata singolarmente, non appare idonea a fondare la responsabilità del sinistro in capo allo stesso, specialmente se in via esclusiva.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della trattenuta in busta paga, per l'importo pari ad euro 3.036,52; per l'effetto, la società resistente va condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La società resistente va, dunque, condannata al pagamento della somma complessiva pari ad euro 17.612,63 (di cui euro 870,26 a titolo di TFR), calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà; per la restante parte, sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di euro 17.612,63 (di cui euro 870,26 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120
c.c.), in favore del ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
b) compensa le spese per metà;
c) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.350,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 15.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ametrano e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dagli avvocati Daniele Golini ed Antonio Golini e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 29/10/2019, con decorrenza dal 30/10/2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (39 ore settimanali) ed inquadramento nel 4°J livello, qualifica di operaio e mansioni di “fattorino” del vigente C.C.N.L. “Autotrasporto merci e logistica”. Circa gli orari osservati, riferiva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe prestato la propria attività per 5 giorni a settimana e nello specifico: dal lunedì al venerdì
(occasionalmente anche il sabato), dalle ore 7,00 alle 18,00/19,00, per almeno 11 ore al giorno e per un totale di circa 55 ore a settimana, nonostante deducesse che sul contratto di lavoro fossero state espressamente stipulate 39 ore settimanali.
Quanto, invece, alle mansioni, deduceva di essere stato assunto dalla società per svolgere esclusivamente la mansioni di fattorino;
tuttavia, assumeva che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente e continuativamente svolte dal ricorrente alle dipendenze dell'odierna resistente sarebbero state quelle di “conducente (poiché il ricorrente doveva mettersi alla guida di un furgone/camion - noleggiato dalla odierna resistente - al fine di trasportare la merce da consegnare), ed, altresì, maneggio di denaro derivante dalla consegna della merce stessa”.
Ancora, affermava che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, per tutto il periodo di lavoro, avrebbe seguito tutte le indicazioni e le direttive che gli venivano fornite dal sig.
, cui doveva rivolgersi anche per ferie e permessi. Controparte_3
Aggiungeva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non avrebbe mai goduto dei permessi maturati, usufruendo esclusivamente dei giorni di ferie dedotti in ricorso, ovvero dal 10 al 18 agosto 2020, specificando che le stesse non sarebbero mai state retribuite.
L'istante lamentava, ancora, che “indipendentemente dalle mansioni svolte e dal tempo lavorato”, avrebbe percepito una retribuzione non fissa, che sarebbe stata corrisposta mediante bonifico.
Il ricorrente riferiva, poi, che, nel gennaio 2020, si sarebbe trovato all'interno del magazzino della società sito nel carcere di Rebibbia, quando “improvvisamente, mentre era alla guida del furgone a noleggio della società resistente, nell'effettuare la manovra di retromarcia - stante
l'illuminazione praticamente assente considerato l'orario mattutino (ore 6:00 circa di mattina) - urtava un cassone”; lamentava che, in seguito al suddetto sinistro, la società resistente gli avrebbe decurtato dalle buste paga di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre 2020, l'importo complessivo di euro 3.036,52.
Deduceva, infine, che, in data 24.10.2020, l'odierno ricorrente, “stante la mancata ed irregolare retribuzione delle mensilità”, presentava alla società resistente le proprie dimissioni Si costituiva la società . in persona del legale rappresentante p.t., la CP_1 Controparte_2
quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori e al pagamento delle relative differenze retributive, nonché al pagamento di differenze retributive, che parte ricorrente assume essere dovute a vario titolo (lavoro straordinario, differenze dovute tra quanto dovuto e quanto percepito, indennità di cassa, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, TFR), nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso specificamente indicato, ed, infine, alla restituzione della trattenuta nelle buste paga di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre 2020, per l'importo complessivo di euro 3.036,52.
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande, che devono essere partitamente analizzate.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del livello di inquadramento superiore, il thema decidendum, come in premessa delineato, impone di partire dalle declaratorie, in quanto oggetto del presente giudizio, così come indicato nelle conclusioni del ricorso, è l'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, delle superiori mansioni rientranti nel 3° livello del C.C.N.L. . Controparte_4
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha, tuttavia, eccepito che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni di fattorino, secondo le modalità individuate nel contratto sottoscritto dalle parti.
Al fine di verificare la fondatezza di inquadramento superiore occorre, dunque, che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. n. 20272/2010).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05).
Occorre, insomma, accertare quali sono state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali e, in esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie indicate, desumibili dalla produzione in atti.
Nel caso de quo, pur a fronte delle carenze allegative in cui la parte ricorrente è incorsa, non avendo la stessa adeguatamente assolto il relativo onere ed essendosi limitata a descrivere le mansioni svolte e ad invocare il riconoscimento del livello superiore – senza sufficientemente ed analiticamente differenziare le declaratorie di riferimento sotto il profilo delle attività in concreto poste in essere – è stata espletata la prova testimoniale.
Ebbene, i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi sufficienti a dare riscontro a quanto sostenuto in ricorso per il periodo indicato.
Più specificamente, va evidenziato che il ricorrente, formalmente inquadrato secondo il livello 4°J, con qualifica di operaio e mansioni di “fattorino” del vigente C.C.N.L.
“Autotrasporto merci e logistica”, nell'atto introduttivo, ha dedotto lo svolgimento, in modo stabile e continuativo, di mansioni riconducibili al livello 3° del CCNL di settore in favore della società resistente.
Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 18418/2013) ha stabilito che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori che incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Tra tali elementi, a ben vedere, rientrano altresì quelli che consentano al giudice un agevole raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Tanto premesso, va evidenziato che, al riguardo, il teste di parte ricorrente sig.
[...]
, escusso all'udienza del 19.09.2023, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: Tes_1
“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi. Attualmente non lavoro presso la resistente;
ricordo di aver lavorato presso la resistente negli anni 2019-2020 come facchino. […] Il ricorrente guidava il furgone;
io, invece, no perché guidavo solo quelli più piccoli. ADR: “Con il furgone venivano trasportate lavatrici, frigoriferi ed altre cose di ” […]. CP_5
Il teste di parte resistente, sig. , escusso alla medesima udienza, con Testimone_2 riferimento alle mansioni svolte, dichiarava: “Sono dipendente della società resistente con mansioni di autista;
per tale ragione, conosco il ricorrente. Ricordo che il ricorrente accompagnava me nei giri;
altre volte, invece, faceva coppia con il teste appena uscito;
in particolare, guidavamo un cassonato modello Iveco per trasportare elettrodomestici. Ricordo che il magazzino si trovava all'interno del carcere di Rebibbia. Specifico che per guidare il veicolo appena menzionato è sufficiente la patente B”.
Ebbene, il teste di parte ricorrente non riferisce alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, stante la genericità e la fumosità della deposizione.
Ed, invero, al di là delle carenze allegative in cui la parte ricorrente è incorsa nel raffronto tra le declaratorie contrattuali – omettendo, cioè, di allegare il tratto distintivo tra i due profili – stante il tenore delle dichiarazioni rese, non è in alcun modo possibile evincere quali fossero le mansioni concretamente svolte dal ricorrente al fine di stabilire se le stesse si sostanziassero nello svolgimento di attività riconducibili al livello 3°.
Il teste escusso – sig. – sul punto, in maniera del tutto lacunosa, si limita, infatti, a Tes_1 riferire di aver guidato mezzi più piccoli mentre il ricorrente guidava il furgone;
così, stante la genericità di tali dichiarazioni – oltre che del quadro allegativo – ininfluenti sono le circostanze riferite dal teste di parte resistente, anche in ordine alla tipologia di patente richiesta ed al modello di veicolo guidato, non essendo in alcun modo possibile stabilire se effettivamente il ricorrente guidasse “autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru”, come previsto dalla declaratoria contrattuale richiamata nell'atto introduttivo – di cui si invoca l'applicazione – non essendo, peraltro, neppure emerso, all'esito della prova orale, se le dedotte mansioni siano state svolte con stabilità e continuità, oltre che con prevalenza.
Pertanto, l'istruttoria espletata non consente di ritenere provato che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello preteso.
Per le ragioni espresse, la domanda di superiore inquadramento va rigettata.
Ancora, con riferimento alla domanda volta al pagamento di differenze retributive, appare opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Tanto premesso, va precisato che, con riferimento a tale domanda, il ricorrente, nell'ambito del procedimento in esame, agisce al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive che assume dovute a titolo di lavoro straordinario, di indennità sostitutiva di ferie, differenze festività, differenze di retribuzione ordinaria tra quanto dovuto e quanto percepito, indennità di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
Ebbene, sulla scorta dell'espletata istruttoria, può ritenersi acquisita prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato nonché nei termini e modi ivi indicati.
Ed, invero, il teste di parte ricorrente, sig. – escusso sul punto – ha pienamente Testimone_1
confermato quanto dedotto in ricorso;
le sue dichiarazioni, dunque, consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme, con eccezione delle differenze di retribuzione ordinaria tra quanto dovuto e quanto percepito e dell'indennità di cassa.
In particolare, tale teste – ex collega del ricorrente – all'udienza del 19.09.2023, per quanto qui rileva ha dichiarato: “Iniziavamo a lavorare alle 7,00 del mattino fino al termine dell'orario di lavoro, ossia dalle 17,00 in poi. Raramente capitava di staccare alle ore 17,00”. ADR: “Lavoravamo dal lunedì al venerdì; raramente è capitato che lavorassimo di sabato”. ADR: “Avevamo poche ferie e permessi;
in ogni caso, esercitava il potere di controllo ed impartiva le direttive sul lavoro il sig.
[...]
”. ADR: “Abbiamo avuto due settimane di ferie, ma non sono mai state retribuite” ADR: Parte_2
“Io venivo retribuito con busta paga e bonifico sul conto. Il periodo di pagamento, tuttavia, era molto Testim variabile;
a volte si trattava anche di due mesi dopo” […] “ “Io ho percepito tutte le spettanze, incluso il TFR, anche se ho comunque dovuto attendere un po'. In ogni caso, le ore indicate in busta paga erano inferiori rispetto a quelle effettivamente lavorate, che, tuttavia, ci venivano completamente retribuite, fatta eccezione per le ferie. Specifico che, al termine del rapporto, non c'è stata alcuna conciliazione” […].
Ebbene, sulla scorta delle dichiarazioni di tale teste – della cui attendibilità non è dato dubitare, trattandosi di un ex collega del ricorrente, risultando, al riguardo, del tutto irrilevante quanto dedotto dalla parte resistente nell'ambito delle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 02.01.2025 (cfr. pagina 3) – risulta pienamente dimostrato l'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati.
Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di condanna della resistente al pagamento delle spettanze dovute a titolo differenze retributive, che il ricorrente deduce di non aver percepito per tutto il periodo di lavoro dedotto in ricorso.
Va, tuttavia, rigettata la domanda volta al riconoscimento delle differenze di retribuzione ordinaria tra quanto dovuto e quanto percepito che il ricorrente assume essere dovute.
Ed, invero, in ordine alle differenze retributive concernenti la retribuzione ordinaria, nonostante, incomba sul datore di lavoro – che, nel caso di specie, eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste – l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione anche per quanto riguarda la retribuzione mensile, pur in assenza di prospetti paga sottoscritti per quietanza, i quali, com'è noto, costituiscono la prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. .3806), all'esito della prova orale espletata, tale voce della retribuzione risulta essere stata corrisposta;
al riguardo, infatti, il teste di parte ricorrente dichiarava quanto segue: “[…] le ore indicate in busta paga erano inferiori rispetto a quelle effettivamente lavorate, che, tuttavia, ci venivano completamente retribuite, fatta eccezione per le ferie”.
Parimenti, all'esito della prova testimoniale, non può trovare accoglimento la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di cassa in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine a tale voce.
Infine, nulla spetta a titolo di compensi a titolo di malattia, indicati astrattamente soltanto nei conteggi, non essendo tale voce oggetto di specifica richiesta nell'atto introduttivo e non avendo, in ogni caso, la parte ricorrente allegato alcun elemento a sostegno di tale richiesta.
In definitiva, in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine alle ulteriori voci e differenze retributive azionate con il presente giudizio, l'importo dovuto al ricorrente deve, pertanto, essere quantificato, alla luce dei conteggi allegati in atti, in euro
14.576,11 di cui euro 870,26 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Infine, merita accoglimento la domanda relativa alla restituzione della somma trattenuta nelle buste paga di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio ed ottobre 2020, per l'importo complessivo di euro 3.036,52, a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto, si osserva che, anche all'esito dell'istruttoria espletata, non è emersa alcuna prova in ordine al rispetto del procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dal CCNL di settore, con la conseguenza che la trattenuta a titolo di risarcimento operata dalla società resistente risulta illegittima, in quanto adottata in violazione dell'art. 32 del CCNL di categoria, secondo cui “l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”.
Al riguardo, si rileva che non vi è prova del ricorso al procedimento disciplinare, essendosi la resistente, del resto, limitata a produrre, nel presente giudizio, unicamente la foto del danno e la fattura della franchigia (cfr. allegati nn. 4 e 5 della produzione di parte resistente).
Sul punto, si evidenzia che, in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e per il principio di vicinanza dell'onere della prova, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, e previamente di allegare, la circostanza di aver fatto ricorso al procedimento disciplinare – ineludibile strumento posto a tutela sia della parte lavoratrice che di quella datoriale – nonché la sua correttezza.
Così delineata la disciplina applicabile, si ritiene che parte resistente non abbia affatto adempiuto all'onere di allegazione e prova.
Del resto, all'esito dell'escussione dei testi – ed, in particolare, del teste sig. , Testimone_1
presente al momento del sinistro (non essendo, invece, presente il teste di parte resistente sig. , il quale si limita a riferire circostanze di cui è indirettamente a Testimone_2
conoscenza, comunque ininfluenti ai fini della decisione) – con riferimento alla dinamica dell'accaduto, è emerso che il conducente – odierno ricorrente – non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione.
Sul punto, infatti, il teste di parte ricorrente dichiarava quanto segue: “ADR: “Quando si è verificato il sinistro, io ero presente proprio sul furgone perché avevo accompagnato il ricorrente.
Ricordo che è successo prima delle 7,00 del mattino e che era inverno;
dovevamo gettare l'immondizia del giorno prima. Ricordo che, nel fare retromarcia, il ricorrente non ha visto un container perché non
c'era illuminazione né visibilità perché era molto buio;
per questo, lo ha preso in pieno”. ADR:
“Abbiamo parlato un po' tutti insieme del sinistro, ma semplicemente perché eravamo un po' tutti presenti ed, in particolare, i colleghi ed il responsabile” […] ADR: “I fari del furgone erano accesi al Testim momento del sinistro;
tuttavia, comunque non c'era visibilità”; “Voglio specificare che il magazzino era all'interno del carcere di Rebibbia;
per questo, eravamo un po' tutti presenti al momento dell'incidente”.
Così, in base alle risultanze istruttorie ed alla dinamica descritta, è altamente probabile che la manovra posta in essere dal lavoratore – odierno ricorrente – sia stata motivata dalla totale assenza di illuminazione e di visibilità.
Ne consegue che, anche a voler prescindere dall'assenza di contestazione da parte della società datrice di lavoro, in applicazione della regola civilistica del “più probabile che non”, la condotta del ricorrente, di per sé, considerata singolarmente, non appare idonea a fondare la responsabilità del sinistro in capo allo stesso, specialmente se in via esclusiva.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della trattenuta in busta paga, per l'importo pari ad euro 3.036,52; per l'effetto, la società resistente va condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La società resistente va, dunque, condannata al pagamento della somma complessiva pari ad euro 17.612,63 (di cui euro 870,26 a titolo di TFR), calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà; per la restante parte, sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di euro 17.612,63 (di cui euro 870,26 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120
c.c.), in favore del ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
b) compensa le spese per metà;
c) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.350,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 15.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico