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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 7474 / 2019
All'udienza del 02/12/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, alle ore 17:00, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 02/12/2025
Il G.I.
Dott.ssa DA AR Patanè
1
N. R.G. 7474/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA AR Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7474/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale, Corso Italia, n.29, nello studio degli avv.ti
CE NN ed EL La PI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro
, nato a [...] il [...] (CF ) n.q. Di Controparte_1 CodiceFiscale_2
amministratore e delegato alla gestione della cosa comune (CF: Controparte_2
), nato a [...] il [...], Dott.ssa CodiceFiscale_3 CP_3
(CF: ), Nata a Catania il 23/12/1971; Dott.ssa CodiceFiscale_4 [...]
(CF: ), nata a [...] il [...], tutti Pt_2 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliati in Catania, C.so Italia 124, presso lo studio dell'avv. Antonino 2 Paolo Russo che li rappresenta e difende per mandato in atti..
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 03.05.2019, parte attrice ha impugnato la delibera adottata in data 04.04.2019, dall'assemblea dei comproprietari del locale portineria, sito all'interno dell'edificio di Catania, alla via XX Settembre n°25.
In particolare, parte attrice, dopo avere indicato i titoli di provenienza del diritto di proprietà sul casotto, impugna la delibera suddetta, sollevando una serie di eccezioni, precisamente: 1) Illegittimità in quanto avrebbe partecipato alla votazione un soggetto non legittimato perché non titolare di alcun diritto di proprietà sull'alloggio del portiere;
2) Nullità perché la delibera avrebbe per oggetto l'esecuzione di lavori che hanno già determinato una denuncia alla Procura della Repubblica di Catania dei comproprietari, tra cui anche la , in quanto abusivi;
3) Illegittimità perché la Pt_1
delibera è finalizzata ad escludere dal godimento del bene, la comproprietaria Pt_1
4) Illegittimità per violazione dell'art. 1108 c.c. per eccesiva gravosità dei lavori deliberati.; 5) Esclusione della dal godimento del bene. Pt_1
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
3 Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Nella fattispecie in esame, ricorre l'ipotesi di comunione pro-indiviso del locale portineria, sito all'interno dell'edificio di viale XX Settembre 25 a Catania.
Infatti non può parlarsi di condominio parziale in quanto, come statuisce la S.C., “ La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.
(Cass. 791/2020)
Nel caso in esame, è pacifico che le parti in causa sono titolari del diritto di comproprietà indivisa del locale portineria.
Come ha avuto modo di precisare la S.C: “Infatti il condominio negli edifici si configura come ente di gestione governato da amministratore ed assemblea dei condomini - ciascun organo secondo le proprie attribuzioni individuate dalla legge - posto che la comunione delle parti comuni dell'edificio si pone siccome contitolarità necessaria, in quanto dipendente dalla titolarità dell'ente in signoria esclusiva.
Di conseguenza il titolare di ente esclusivo condominiale è necessariamente partecipe
4 alla comunione sulle parti comuni e non può - di regola - porre fine a detta condizione sino a che sarà titolare dell'ente in signoria esclusiva, sicché lo stato di comunione sui beni comuni appare situazione favorita dalla legge siccome tendenzialmente stabile nel tempo.
Nella comunione di diritti reali su immobili, invece, non concorrendo una situazione di coesistenza nel medesimo bene di enti in signoria esclusiva e beni comuni, posto che
l'intero bene è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, è sempre consentito - Cass. sez. 2 n° 2754/71 - senza impedimento alcuno al comunista - sfavor legislativo verso lo stato di comunione - chiedere la divisione del bene comune ex art 1111 cod. civ. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota - Cass. sez. 2 n° 707/1962 - e così porre fine allo stato di comunione.” (motivazione Cass. 2299/2022 cfr pagg. 5-6)
Tale inquadramento giuridico è rilevante ai fini dell'individuazione delle norme applicabili.
Infatti la S.C. ha stabilito il seguente principio: “In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.”(Cass. 2299/2022)
L'art. 1109 c.c statuisce il seguente principio:
5 “Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
( art. 1105 II comma c.c. “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.”
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; (art 1105
III comma “Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.”)
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.” (Art. 1108 I e II comma c.c.: “Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.”)
Alla luce di quanto sopra, parte attrice non poteva sollevare le eccezioni afferenti la mancanza di titolarità del bene, pro-quota, da parte di uno dei partecipanti alla
6 comunione, in quanto tale eccezione va sollevata in altra sede, esperendo le azioni a tutela del diritto di proprietà o di rivendica, considerato che il risulta inserito CP_2
nelle tabelle millesimali adottate per disciplinare la costituzione e la votazione del consesso dei comproprietari.
In merito alle eccezioni afferenti l'esecuzione di lavori abusivi, si fa rilevare che leggendo l'atto impugnato, si evince che il consesso dei comproprietari ha disposto di acquistare una porta anti intrusione, due finestre, nonché di ripristinare la parete divisoria interna crollata e la scritta sulla facciata.
Mentre al punto 2, genericamente, la maggioranza approva il ripristino dello status quo ante della portineria, senza specificare in cosa lo stesso consista.
Orbene dalla lettura del verbale, si evince che i lavori deliberati al punto 1 e 2 non presentano alcun profilo di abusivismo, avendo ad oggetto il montaggio di porte e finestre ed il ripristino, all'interno della struttura, di una parte divisoria.
Così come tali lavori, di cui si sconosce la quantificazione, non possono essere considerati eccessivamente gravosi, ai sensi dell'art. 1108 c.c. I comma.
Infatti parte attrice, su cui grava l'onere di provare l'eccessiva gravosità degli stessi, non produce alcun preventivo o computo metrico da cui si possa desumere l'eccesiva gravosità di tali lavori, con la conseguenza che tale eccezione va rigettata.
Così come va rigettata anche l'eccezione, secondo la quale, la delibera impugnata arrecherebbe pregiudizio al godimento del bene da parte della . Pt_1
Infatti parte attrice non ha provato, come era suo onere, di essere stata esclusa dal godimento del bene comune, non potendo integrare tale circostanza, la semplice attribuzione delle chiavi di accesso all'amministratore, ben potendo chiedere allo
7 stesso il rilascio di una copia.
In ogni caso, come risulta dal provvedimento di chiusura nel procedimento possessorio incoato dalla la stessa è venuta in possesso delle chiavi della portineria e Pt_1
pertanto, non sussiste più tale doglianza.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore, della complessità e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano Parte_1
in € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da distrarre a favore dell'avv. Antonino Paolo Russo che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Catania, il 02/12/2025
Il GIUDICE
dott.ssa DA AR Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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