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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, nella causa iscritta al n. 116 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZACCHIA GIOVANNA e ZACCHIA Parte_1
,
ALESSIA, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso e con gli stessi elettivamente domiciliata in Benevento al C.so Garibaldi 42;
RICORRENTE
CONTRO
وin persona del CP_2
[...] Controparte_1
P.IVA_1 ) e (C.F. Controparte_4Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] "
difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F. 1
[...] sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55; Controparte_3
,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 13/01/2025, la parte ricorrente, premesso di essere una docente a tempo indeterminato immessa in ruolo il 1 settembre 2005 attualmente in servizio presso I.C. S.Angelo a Sasso di Benevento e di aver percepito, nel periodo di lavoro espletato dal 1 settembre 2023 a dicembre 2024- nonostante abbia maturato, con il 31 agosto 2023, 20 anni di anzianità di servizio e abbia svolto dal 1 settembre 2023 servizio nel 21° anno- una retribuzione inferiore a quella stabilita per la maturata anzianità dal
21/27° anni di servizio, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 al fine di sentire:
"a) accertare che la ricorrente con il 31 agosto 2023 ha maturato il 20° anno di anzianità di servizio e che da 1 settembre 2023 ha svolto e svolge attualmente servizio nella fascia retributiva stipendiale 21-27 e quindi: -condannare il Controparte_5 in persona del CP_2 a pagare alla ricorrente, quali differenze retributive di stipendio tabellare, per il periodo di lavoro dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 3.234,92, con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
b) condannare il CP_1 convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocati che ne dichiarano anticipazione.". Il CP_1 si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con le note di trattazione scritta, l'istante ha precisato che l'anno scolastico 2013 non era stato riconosciuto, per effetto del c.d. blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, successivamente dichiarato incostituzionale dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 178/2015, di illegittimità costituzionale sopravvenuta, ma che, nonostante il blocco, si dovesse tenere conto dei quattro mesi lavorati nel 2012, con riferimento all'anno scolastico 2012/13.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
Parte ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini giuridici del passaggio alle successive posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva vigente.
A sostegno della domanda, deduce che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura, affermata anche dalla Corte costituzionale.
L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”.Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: "per personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ..."; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.
Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_6 و[...] a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6
[...] subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità 2013.Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto
2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici. Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che "Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di "blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa,
l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione "estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024). Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e
ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali.La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 – che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012,
e che la sterilizzazione delle annualità, "pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013". Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che "proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui
è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina ... il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate". Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto "il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014). Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto della parte ricorrente al chiesto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale.L'anzianità maturata è un presupposto di fatto, ma le norme sopra richiamate hanno espressamente escluso che il servizio svolto nell'anno scolastico 2013 valga ai fini delle progressioni stipendiali e quindi, ovviamente, ai fini del passaggio alla fascia retributiva successiva. Del tutto infondata è l'eccezione sollevata nelle note, relativa al riconoscimento dei quattro mesi del 2012 lavorati nell'as 2012/2013, in quanto il blocco attiene all'anno scolastico che, come è noto, inizia a settembre e non coincide con l'anno solare.Ne consegue il rigetto del ricorso.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese atteso la natura interpretativa delle questioni affrontate nonché il mutamento di orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 11/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, nella causa iscritta al n. 116 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZACCHIA GIOVANNA e ZACCHIA Parte_1
,
ALESSIA, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso e con gli stessi elettivamente domiciliata in Benevento al C.so Garibaldi 42;
RICORRENTE
CONTRO
وin persona del CP_2
[...] Controparte_1
P.IVA_1 ) e (C.F. Controparte_4Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] "
difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F. 1
[...] sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55; Controparte_3
,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 13/01/2025, la parte ricorrente, premesso di essere una docente a tempo indeterminato immessa in ruolo il 1 settembre 2005 attualmente in servizio presso I.C. S.Angelo a Sasso di Benevento e di aver percepito, nel periodo di lavoro espletato dal 1 settembre 2023 a dicembre 2024- nonostante abbia maturato, con il 31 agosto 2023, 20 anni di anzianità di servizio e abbia svolto dal 1 settembre 2023 servizio nel 21° anno- una retribuzione inferiore a quella stabilita per la maturata anzianità dal
21/27° anni di servizio, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 al fine di sentire:
"a) accertare che la ricorrente con il 31 agosto 2023 ha maturato il 20° anno di anzianità di servizio e che da 1 settembre 2023 ha svolto e svolge attualmente servizio nella fascia retributiva stipendiale 21-27 e quindi: -condannare il Controparte_5 in persona del CP_2 a pagare alla ricorrente, quali differenze retributive di stipendio tabellare, per il periodo di lavoro dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 3.234,92, con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
b) condannare il CP_1 convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocati che ne dichiarano anticipazione.". Il CP_1 si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con le note di trattazione scritta, l'istante ha precisato che l'anno scolastico 2013 non era stato riconosciuto, per effetto del c.d. blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, successivamente dichiarato incostituzionale dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 178/2015, di illegittimità costituzionale sopravvenuta, ma che, nonostante il blocco, si dovesse tenere conto dei quattro mesi lavorati nel 2012, con riferimento all'anno scolastico 2012/13.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
Parte ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini giuridici del passaggio alle successive posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva vigente.
A sostegno della domanda, deduce che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura, affermata anche dalla Corte costituzionale.
L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”.Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: "per personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ..."; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.
Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_6 و[...] a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6
[...] subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità 2013.Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto
2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici. Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che "Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di "blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa,
l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione "estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024). Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e
ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali.La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 – che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012,
e che la sterilizzazione delle annualità, "pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013". Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che "proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui
è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina ... il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate". Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto "il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014). Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto della parte ricorrente al chiesto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale.L'anzianità maturata è un presupposto di fatto, ma le norme sopra richiamate hanno espressamente escluso che il servizio svolto nell'anno scolastico 2013 valga ai fini delle progressioni stipendiali e quindi, ovviamente, ai fini del passaggio alla fascia retributiva successiva. Del tutto infondata è l'eccezione sollevata nelle note, relativa al riconoscimento dei quattro mesi del 2012 lavorati nell'as 2012/2013, in quanto il blocco attiene all'anno scolastico che, come è noto, inizia a settembre e non coincide con l'anno solare.Ne consegue il rigetto del ricorso.
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Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese atteso la natura interpretativa delle questioni affrontate nonché il mutamento di orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 11/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.