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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3279
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice Unico dott.ssa Lucia Paura, letti gli atti del procedimento iscritto a ruolo con il n. 3279/2024 di R. G.; rilevato che va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata, sin dalla comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta;
rilevato sul punto che ai sensi dell'art.28 c.p.c. “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”; rilevato altresì che parte attrice con le note autorizzate di trattazione scritta per l'udienza del
20.03.2025 ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale dedotta dalla parte convenuta;
ritenuto pertanto che va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli Nord;
osservato che va fissato, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c.;
Rilevato infine che le spese di giudizio vadano compensate alla luce della adesione di parte ricorrente all'eccezione sollevata da parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Lucia Paura in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3279/2024 così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli Nord;
2) fissa per la riassunzione il termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza;
3) compensa le spese processuali
Così deciso in Nola il 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Lucia Paura
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice Unico dott.ssa Lucia Paura, letti gli atti del procedimento iscritto a ruolo con il n. 3279/2024 di R. G.; rilevato che va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata, sin dalla comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta;
rilevato sul punto che ai sensi dell'art.28 c.p.c. “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”; rilevato altresì che parte attrice con le note autorizzate di trattazione scritta per l'udienza del
20.03.2025 ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale dedotta dalla parte convenuta;
ritenuto pertanto che va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli Nord;
osservato che va fissato, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c.;
Rilevato infine che le spese di giudizio vadano compensate alla luce della adesione di parte ricorrente all'eccezione sollevata da parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Lucia Paura in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3279/2024 così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli Nord;
2) fissa per la riassunzione il termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza;
3) compensa le spese processuali
Così deciso in Nola il 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Lucia Paura
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