Art. 22. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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4 gennaio 1951
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14 febbraio 1963
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27 aprile 2001
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1968, n. 1852Provvedimento: L'art 4 comma quarto del dllt 9 aprile 1946, n 212 - riguardante il certificato provvisorio rilasciato dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura - e applicabile anche all'indennita una tantum di maternita prevista dall'art 22 della legge 26 agosto 1950, n 860. L'art 31 del regolamento approvato con DPR 21 maggio 1953 n 568 nella parte in cui esige, con effetti costitutivi del diritto alla indennita anzidetta, l'iscrizione della lavoratrice agricola negli elenchi nominativi o il rilascio del certificato provvisorio anzidetti - non e da ritenere contra legem, ma si inquadra nel sistema assicurativo vigente. ( V. 1851-68, massima n. 331583 512-68, massima n. 321015 451,massima n. 320900).*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/1967, n. 3013Provvedimento: L'indennita di maternita, prevista una tantum per le lavoratrici agricole, in luogo della retribuzione dell'80 per cento dovuta alle altre categorie, va determinata all'inizio del periodo di incapacita al lavoro, presunta in modo assoluto dalla legge. Con l'inizio di detto periodo e non gia con l'evento parto si avvera il rischio protetto, cioe si realizzano tutte le condizioni per l'attuazione del diritto all'indennita,onde si applicano le norme vigenti in tale momento,ancorche modificate con legge sopravvenuta anteriormente al parto. Pertanto, se il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ha avuto inizio prima del 15 febbraio 1963,data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e dovuta l'indennita prevista dall'art. 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860.*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1968, n. 1723Provvedimento: Il primo ed il secondo comma dell'art 31 DPR 21 maggio 1953, n 568, sono illegittimi nella parte in cui prescrivono che gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o il rilascio del certificato provvisorio di cui all'art 4, comma quarto, del dllt 9 aprile 1946, n 212,debbano essere precedenti all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro perche le lavoratrici della agricoltura gestanti e puerpere abbiano diritto all'indennita una tantum prevista dall'art.22 della legge 26 agosto 1950, n.860. […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1968, n. 512Provvedimento: La indennita una tantum prevista per le lavoratrici agricole, non avente qualifica impiegatizia, dall'art.22 della legge 26 agosto 1950, n. 860,non si differenza completamente dalle altre provvidenze a favore delle lavoratrici gestanti e puerpere e, ai fini assicurativi, dall'assistenza per malattia. […]Leggi di più...
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- 5. Corte Cost., sentenza 05/05/1980, n. 69Provvedimento: N. 69 SENTENZA 29 APRILE 1980 Deposito in cancelleria: 5 maggio 1980. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 del 14 maggio 1980. Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità …Leggi di più...
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