Art. 22. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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4 gennaio 1951
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14 febbraio 1963
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27 aprile 2001
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1968, n. 1852Provvedimento: L'art 4 comma quarto del dllt 9 aprile 1946, n 212 - riguardante il certificato provvisorio rilasciato dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura - e applicabile anche all'indennita una tantum di maternita prevista dall'art 22 della legge 26 agosto 1950, n 860. L'art 31 del regolamento approvato con DPR 21 maggio 1953 n 568 nella parte in cui esige, con effetti costitutivi del diritto alla indennita anzidetta, l'iscrizione della lavoratrice agricola negli elenchi nominativi o il rilascio del certificato provvisorio anzidetti - non e da ritenere contra legem, ma si inquadra nel sistema assicurativo vigente. ( V. 1851-68, massima n. 331583 512-68, massima n. 321015 451,massima n. 320900).*Leggi di più...
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