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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10803 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
BA ST presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
BA ST presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 01/09/1980, dalla cui unione nascevano i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti nato a [...] il Persona_1
30/05/1981, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Per_2 Per_3 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. I coniugi vivranno separatamente nell'obbligo del mutuo rispetto.
2. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
3. nulla è dovuto per il mantenimento dei figli tutti maggiorenni, autonomi e indipendenti;
4. i coniugi hanno concordato che il sig. verserà alla sig l'importo di Euro 200.00 a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento, al fine di affrontare le spese giornaliere, non avendo ella alcun tipo di reddito;
5. I coniugi, prima di tale atto, hanno già provveduto concordemente alla suddivisione dei beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale;
6. Spese compensate”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.424 ,parte II , S. A Sez. D , reg. Atti Matrimonio anno 1980) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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