Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08756/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2026, proposto da C.N. Costruzioni Generali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6985F61DA, rappresentata e difesa dall’avvocato Graziano Carlo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti, Annunziata Valeria Porreca, Stefania De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DI.PI.Ad. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Mastropaolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 48/2025, datata 14.11.2025, notificata il 12.12.2025, con cui il Direttore Generale della Ama spa ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 3 della procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie a fornire l’assistenza edile alle operazioni cimiteriali di inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e attività affini, presso i Cimiteri Capitolini, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Bando 7/2025 - rif. 25/000092 - cig. B6985F61DA, in favore della DI PI Ad s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di DI.PI.Ad. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della gara indetta da AM S.p.A. per l’affidamento, per 24 mesi, di lavori e provviste necessarie per l’assistenza edile per le varie operazioni cimiteriali presso i Cimiteri Capitolini, con specifico riferimento al Lotto 3, che riguarda i Cimiteri TI e suburbani (Isola Farnese, Cesano, Santa Maria Di Galeria, Maccarese, Castel di Guido, Ostia Antica e S. Maria del Carmine).
2. Nello specifico, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- in data 24.04.2025 AM ha indetto la procedura di cui si discute, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per un valore, per quanto riguarda il Lotto 3 qui di interesse, di Euro 2.160.000,00, iva esclusa, di cui Euro 640.616,84 quale costo stimato della manodopera;
- all’esito della procedura, la controinteressata DI PI Ad. S.r.l. si è collocata prima nella relativa graduatoria, con un ribasso di 60,31% (importo offerto 922.438,80), mentre la ricorrente si è collocata seconda, con un ribasso di 39,42% (importo offerto Euro 1.351.101,60);
- con specifico riguardo al costo del lavoro, la controinteressata ha indicato l’importo di Euro 427.980,80 inferiore di circa il 33% a quello stimato dalla S.A., pari a Euro 640.616,84;
- l’offerta di IC AD è stata sottoposta a verifica dell’anomalia, come da Disciplinare di gara, ricorrendo l’ipotesi A di cui all’allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici;
- nel corso della verifica, la società ha presentato, a seguito di apposite richieste di approfondimenti da parte del seggio, tre distinti giustificativi ed è stata audita due volte (in data 4.08.2025 e 18.09.2025);
- all’esito, ritenuta la congruità dell’offerta, la gara sul Lotto 3 è stata aggiudicata a DI PI Ad.
3. Avverso tale esito e i presupposti atti la ricorrente, previo accesso ai documenti di gara, si è rivolta al Tribunale formulando le seguenti censure:
- I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 41, COM. 13 E 14, 108, 110 D.LGS. N.36/2023; DELL’ALLEGATO I.01 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. VIOLAZIONE DEGLI ART.3, 11, 18 E 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA; DELL’ART.8, 11.2, 11.3 E 11.3.3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA E PERPLESSA. CARENZA ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA GLI OPERATORI ECONOMICI. PRINCIPIO DELL’INDEROGABILITÀ DEI TRATTAMENTI SALARIALI MINIMI.
In sostanza, con questa complessa doglianza la ricorrente ha contestato l’azione amministrativa per non aver la S.A. rilevato la inammissibilità e insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria con riguardo ai costi del lavoro, sotto diversi profili.
In particolare, premesso che la controinteressata ha scelto di applicare il CCNL CONFAPI DIizia PIcola Industria (CCNL F018) in luogo di quello indicato dalla S.A. (CCNL DIizia - CNEL F011), con il motivo I.A la ricorrente ha innanzitutto dedotto la violazione dei minimi salariali stabiliti dal CCNL F018 prescelto.
Inoltre (con il motivo I.B.1), la ricorrente ha contestato che, nel fornire i giustificativi, la controinteressata ha spiegato il calcolo effettuato sul costo del lavoro principiando da un costo medio orario del CCNL DIizia non aggiornato, in quanto risalente ai valori tabellari del dicembre 2022, senza considerare i valori ministeriali aggiornati a dicembre 2023, come da tabelle pubblicate il 29.01.2025 e applicabili alla gara, con conseguente riduzione (non rilevata e non giustificata) del costo del lavoro di circa Euro 70.000 rispetto ai valori ministeriali vigenti.
Inoltre, l’aggiudicataria non avrebbe considerato il maggior costo relativo al responsabile di cantiere, di commessa, nonché agli impiegati amministrativi.
Sotto ulteriore profilo, evidenziato con il motivo I.B.2, la ricorrente ha poi specificamente contestato alcune delle singole voci di costo sulle quali la aggiudicataria ha operato in riduzione rispetto alle voci utilizzate dal competente Ministero per la determinazione del costo medio orario di un operaio edile, conseguentemente denunciando, in sostanza, il difetto di verifica da parte della S.A. sul punto, nonostante lo scostamento dai valori ministeriali vigenti (il riferimento è alle voci indennità per lavoro disagiato, coefficiente di rivalutazione TFR, coefficiente INPS, coefficiente INAIL, onere aggiuntivo Diritto allo studio, calcolo ferie/festività).
Sotto il motivo I.B.3, la ricorrente ha poi altresì censurato la verifica svolta sotto il profilo della ritenuta equivalenza del CCNL applicato dalla aggiudicataria.
- II) VIOLAZIONE DELL’ART.110 D.LGS. N.36/2023 E 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.
Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha poi contestato l’esito della verifica di anomalia svolta con riguardo al costo del materiale, che sarebbe stato ribassato del 18,92% in assenza di adeguate giustificazioni.
- la ricorrente ha dunque domandato al Tribunale di annullare l’aggiudicazione e di dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, accertando il suo diritto al subentro; in via subordinata e alternativa la stessa ha richiesto il risarcimento del danno subito.
4. AM S.p.A. ed DI PI Ad. S.r.l. si sono costituite in giudizio, resistendo con memorie e documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 28.01.2026 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare ed è stata fissata l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.
6. In data 2.04.2026 AM S.p.A. ha depositato copia del contratto sottoscritto il 5.02.2026, dopo la consegna dei lavori in via di urgenza a far data dal 19.12.2025.
7. Alla pubblica udienza del 29.04.2026, previo scambio di scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti e con gli effetti che si diranno (anche rispetto alla denunciata violazione dei minimi salariali), con riguardo alla censura di carenza istruttoria e travisamento sollevata dalla ricorrente con il motivo I.B.1, per non aver la P.A. rilevato – in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta – che il parametro del costo di riferimento, utilizzato dalla aggiudicataria quale costo medio orario delle diverse categorie di operai edili per fornire i giustificativi richiesti dalla S.A., non era aggiornato alle tabelle ministeriali vigenti e, inoltre, non era neanche quello medio orario stimabile sulla base del CCNL CONFAPI DIizia PIcola Industria F018, dichiaratamente applicato. Si tratta, peraltro, di uno specifico motivo di censura (costo del lavoro non aggiornato alle tabelle vigenti) sul quale né Ama, né la controinteressata hanno dedotto alcunché.
Per il resto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Invero, preliminarmente si ricorda che in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta la giurisprudenza assolutamente consolidata – che il Collegio richiama e condivide – ha ripetutamente affermato che “(…) il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere (…)” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. IV, 2/12/2025, n. 9484).
Di conseguenza, il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha evidentemente natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
9.1. Ora, il Collegio ritiene che – salvo che con riguardo al profilo del costo del lavoro non aggiornato, nei soli limiti di cui si dirà – nella valutazione di attendibilità dell’offerta, cui è giunta la Commissione nella specie, non si rilevano macroscopiche erroneità o incongruenze.
Infatti, innanzitutto la verifica è stata completa, ha riguardato tutti i profili rilevanti (prezzi delle lavorazioni, materiali, costo del personale) e sono stati richiesti più chiarimenti, che la controinteressata ha puntualmente fornito.
Inoltre, deve rilevarsi che la IC AD, nei giustificativi, ha chiaramente illustrato come ha calcolato in linea generale l’impegno contrattuale, in difetto di puntuale indicazione nei documenti di gara sul volume delle lavorazioni necessarie, al fine di addivenire all’analisi dei vari prezzi/costi offerti: una prima verifica, infatti, è stata proposta partendo dal bilancio annuale di AM per evincere il numero di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni e da lì sviluppare il calcolo; una seconda verifica, invece, è stata dichiaratamente elaborata principiando dalle lavorazioni effettive svolte nel precedente contratto.
Non risulta dirimente poi – ed infatti non è stato così considerato, sebbene la S.A. abbia correttamente chiesto chiarimenti sul punto nel corso della prima audizione – il fatto che inizialmente la controinteressata non avesse indicato la giornata del sabato, perché comunque il conteggio è stato infine effettuato sulle ore lavorative settimanali e annuali in relazione ai possibili volumi di impegno per le lavorazioni.
D’altro canto, “ La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile ” (in questi termini, Consiglio di Stato sez. V, 30/12/2025, n. 10380).
9.2. Anche con riguardo alle voci di costo calcolate in riduzione rispetto al costo medio tabellare delle diverse categorie di lavoratori (sebbene, come si è detto, non aggiornato) le censure sollevate non convincono.
In materia, è infatti notorio che il costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l'impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. V, 4/12/2025, n. 9566, sez. V, 21/10/2025, n. 8175, T.A.R. Roma Lazio sez. II, 30/05/2025, n. 10499).
Nella specie, la società aggiudicataria, sulla base della propria qualità ed esperienza imprenditoriale, ha adeguatamente chiarito l’operatività delle riduzioni indicate rispetto al costo medio tabellare, indicando le aliquote migliorative ottenute, l’assenza di lavoratori studenti, le condizioni lavorative non disagiate, l’assenza di trasferte (cfr. memoria AM S.p.A. versata in atti in data 23.01.2026 e secondi giustificativi DI PI AD del 4.09.2025).
In difetto di puntuali elementi in senso contrario rispetto alla specifica impresa, pertanto, le valutazioni sulle riduzioni rispetto al costo medio del lavoro risultano compatibili nell’ottica della valutazione di congruità dell’offerta della concorrente.
9.3. Per ciò che riguarda i materiali, poi, diversamente da quanto denunciato, l’aggiudicataria sin dal primo giustificativo ha chiarito i vantaggi derivanti dal fatto (pacifico) di aver svolto una precedente commessa, sostanzialmente identica.
Invero, la DI PI AD ha chiarito (senza che sul punto la ricorrente abbia fornito alcun elemento o anche indizio in senso contrario) che “ Tale continuità operativa ha permesso alla scrivente di consolidare un’organizzazione tecnico-logistica efficiente e strutturata, oggi prontamente riattivabile senza oneri aggiuntivi. L’impresa dispone, infatti, di significative scorte di materiali già acquistati e stoccati presso i propri magazzini, destinate specificamente a questo tipo di lavorazioni. Tali disponibilità consentono una riduzione concreta dei costi di approvvigionamento, senza compromettere i livelli qualitativi previsti dal capitolato. Analogamente, l’intero parco mezzi impiegato durante l’appalto precedente è ancora disponibile e perfettamente idoneo all’esecuzione delle attività previste, già presente sui luoghi di intervento e messo a disposizione su tutti i lotti in regime di noleggio interno, senza ulteriori investimenti da sostenere. Tali condizioni – materiali già presenti, mezzi immediatamente operativi, esperienza pregressa – costituiscono elementi oggettivi e verificabili che dimostrano la sostenibilità e la concreta eseguibilità dell’offerta formulata, anche in presenza di un ribasso competitivo, assicurando al contempo il pieno rispetto degli obblighi contrattuali. (…)”.
9.4. E’ invece inammissibile per genericità la contestazione sulla equivalenza tra il CCNL prescelto dalla aggiudicataria e quello richiamato dalla S.A. nella lex specialis .
Il Collegio rileva infatti che la ricorrente, sotto il relativo motivo di ricorso, si è in realtà limitata a ribadire le contestazioni già formulate sulle decurtazioni delle voci di costo operate dalla società aggiudicataria, ma non ha esplicitato – come dovuto – quali sarebbero le differenze tra i due contratti idonee a smentire la apposita dichiarazione di equivalenza, sottoscritta da un consulente del lavoro, che DI PI AD ha sottoposto alla Commissione e che è stata esaminata nel corso della verifica.
10. Fermo quanto detto, come già rilevato le censure sono invece fondate laddove la ricorrente ha lamentato l’utilizzo, nel corso della verifica, di tabelle sul costo del lavoro non aggiornate.
In particolare, infatti, risulta in atti che con nota del 5.06.2025, la S.A., avviando la verifica di anomalia dell’offerta, ha chiesto alla controinteressata di presentare un’analisi che dimostrasse la redditività della commessa, con riferimento alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone, dettagliando gli importi relativi a manodopera, attrezzature, spese generali ed utile di impresa.
Per quanto qui interessa, quindi, sono stati richiesti alla prima classificata “ almeno i seguenti elementi di dettaglio: 1) tabella numerica complessiva di tutte le risorse che Codesta Impresa si propone di impiegare per l’appalto in oggetto, con suddivisione in gruppi secondo lo specifico profilo contrattuale; 2) costo annuo ed orario del lavoro associato a ciascuno dei diversi gruppi come sopra separatamente dettagliato, con a riferimento lo schema di dettaglio recato dalle più recenti tabelle pubblicate, per lo specifico CCNL applicato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto; 3) dettaglio relativo ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio, nell’appalto in oggetto, della Vs specifica attività di impresa; 4) tabella riepilogativa del Conto Economico con dettaglio degli importi relativi alle seguenti voci: manodopera; materiali; trasporto; spese generali; utile di impresa ”.
Parimenti, in sede di prima audizione – esprimendo perplessità per il costo della manodopera – è stato richiesto alla società di presentare, tra gli altri documenti, “ tabelle ministeriali utilizzate per il calcolo dei costi e delle ore di manodopera, al fine di verificare la coerenza con le tariffe ufficiali e le metodologie di calcolo adottate ”.
Ciò nonostante (vale a dire, nonostante la S.A. - come peraltro è doveroso - abbia sin dall’avvio del procedimento di verifica richiesto di utilizzare “ a riferimento lo schema di dettaglio recato dalle più recenti tabelle pubblicate, per lo specifico CCNL applicato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto ” e nonostante abbia dichiarato di dover verificare “ la coerenza [dell’offerta e del costo del lavoro] con le tariffe ufficiali ”), risulta per tabulas – ma non è stato rilevato dalla S.A. in sede di verifica – che DI PI AD ha trasmesso i giustificativi del costo del lavoro, già con il primo riscontro, utilizzando un parametro di costo del lavoro non aggiornato, sia per quanto riguarda il contratto in concreto applicato (CCNL CONFAPI F018), sia per quanto riguarda le tabelle ministeriali del settore edilizia.
Infatti, la società ha esplicitato tutti i propri calcoli sul costo del lavoro (ivi incluse le decurtazioni percentuali che ha ritenuto applicabili, di cui si è detto sopra) utilizzando, per il contratto CONFAPI, un costo medio orario per operaio II livello pari a Euro 24,75 e per operaio III livello pari a Euro 26,69, mentre per le tabelle ministeriali ha fatto riferimento, per l’operaio di II livello, ad un costo medio orario pari a Euro 28,40 e, per l’operaio di III livello, ad un costo medio orario di Euro 30,54 (cfr. primi giustificativi, nonché Relazione del consulente del 4.09.2025).
Tuttavia, come giustamente denunciato e documentato, il 29.01.2025 è stato pubblicato il decreto n. 05/2025 del competente Dipartimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – applicabile alla procedura di cui si discute, bandita con avviso del 24.04.2025 – che ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, prevedendo, per quanto qui interessa, per l’operaio di II livello un costo medio orario pari a Euro 29,56 e, per l’operaio di III livello, un costo medio orario di Euro 31,87 (correlativamente è stato aggiornato anche il CCNL F018 prescelto dalla controinteressata).
Pertanto, sebbene sia vero – come ricordato nelle difese della S.A. e dell’aggiudicataria – che le tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro costituiscono soltanto un parametro di riferimento valevole per una molteplicità di imprese, di talché, come già ricordato, un eventuale scostamento delle voci di costo di un’offerta rispetto a quelle ministeriali non determina, di per sé, un giudizio di incongruità, sta di fatto che, nella vicenda qui in esame, è stato utilizzato un parametro (da cui è possibile discostarsi nei sensi e limiti ricordati) ormai superato.
Ne consegue che, sotto questo profilo, è fondata la censura di carenza istruttoria e travisamento con riguardo alla verifica svolta dalla S.A., perché effettivamente tutte le valutazioni sul costo del lavoro e sulle giustificazioni via via rese, a seguito degli approfondimenti richiesti, fino al conclusivo giudizio di congruità dell’offerta nel suo complesso, ivi incluso dunque il costo del lavoro, risultano necessariamente “falsate” dall’utilizzo di parametri di calcolo erronei, in quanto non più attuali, né rispetto alle tabelle ministeriali (dai valori delle quali la concorrente ha esplicitamente detratto alcune percentuali di costo), né rispetto al CCNL applicato (profilo argomentato sotto il paragrafo dedicato al motivo di contestazione della equivalenza fra i contratti, I.B.3.).
Ciò inficia insuperabilmente l’esito della verifica svolta, anche per il caso in cui sia stata la stessa S.A. a non tenere conto, nella propria stima del costo del lavoro, dell’aggiornamento delle tabelle, continuando a riferirsi al costo medio rilevato nel 2024, senza considerare che alla data di indizione della gara erano ormai in vigore nuove tabelle, nonché nuovi minimi salariali; è, infatti, noto che la doverosità della stima di costi aggiornati vale persino laddove l’aggiornamento sopraggiunga in corso di gara: “ In caso di rinnovo del CCNL di settore, che preveda aumenti retributivi applicabili al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante deve tenere conto, nel corso del procedimento di verifica della congruità dell’offerta, anche dei nuovi livelli retributivi previsti, e verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi ” (Consiglio di Stato sez. IV, 9/02/2026, n. 1022; in termini analoghi, Tar Calabria – Reggio Calabria sez. I, 7/04/2025, n. 243).
11. La fondatezza delle censure indicate comporta l’annullamento, allo stato, della aggiudicazione in favore della controinteressata DI PI AD.Srl e la conseguente inefficacia del contratto con essa sottoscritto, con contestuale obbligo della Stazione Appaltante di effettuare nuovamente la verifica di anomalia dell’offerta (nel termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, tenuto conto della natura delle attività oggetto del contratto e della disponibilità della documentazione) attenendosi ai valori tabellari aggiornati, alla luce dei quali dovrà, altresì, essere verificata la eventuale violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili.
Con espressa salvezza delle determinazioni che saranno assunte all’esito della riedizione del potere valutativo, nonché delle eventuali determinazioni di natura provvisoria che AM S.p.A. riterrà di adottare medio tempore per garantire la continuità delle attività.
L’accoglimento della censura per carenza istruttoria e la necessità di riedizione del potere valutativo, alla luce delle nuove tabelle ministeriali, comportano la reiezione, allo stato, del motivo di ricorso sulla violazione dei minimi salariali inderogabili, nonché delle ulteriori domande di subentro nel contratto stipulato e di risarcimento dei danni.
12. La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il solo motivo I.B.1 di censura;
b) per l’effetto, annulla allo stato l’aggiudicazione in favore di DI PI Ad Srl e dichiara l’inefficacia del contratto con essa sottoscritto identificato con numero di protocollo 05/02/2026.0022711.E;
c) dispone la rinnovazione del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta di DI PI AD Srl, per il Lotto 3, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con le modalità indicate in motivazione;
d) respinge il ricorso per il resto;
e) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
CA RI, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CA RI | MA PA |
IL SEGRETARIO