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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.3016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2023, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.11.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Grosso, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, Via N. Fabrizi, n.71, ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria, il 10.08.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni
Gurnari e dall'Avv. Francesca Gangemi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via
Montevergine, n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 4 -interveniente-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 22.11.2023 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Controparte_1
contratto tra le parti in Reggio Calabria il 29.09.2006;
-preso atto che, con istanza del 28.02.2024, entrambi i procuratori hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale in consensuale, stante l'accordo raggiunto nelle more e depositato successivamente con memoria del 05.03.2024;
-rilevato che con ordinanza del 09.07.2024, il Giudice ha ritenuto di non poter riservare la causa alla decisione collegiale, in quanto: a) l'assegno di mantenimento previsto per i tre figli minori nella somma complessiva nella misura di euro 250,00 mensili a carico del padre fosse esiguo in considerazione delle accresciute esigenze della prole rispetto il tempo della separazione;
b) non era indicata la percentuale della percezione dell'Assegno Unico Universale;
-considerato che, per tali ragioni, la causa è stata rinviata ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 25.02.2025;
-constatato che, con memoria del 23.10.2024, il ha evidenziato che, nelle more, Pt_1
le parti hanno concordato un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari a € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'Assegno Unico Universale
è percepito integralmente dalla;
CP_1
-preso atto che, con le memorie depositate da in data 18.02.2025, la stessa, in CP_1
ottemperanza a quanto richiesto dal giudice, ha confermato di percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, il quale ammonta complessivamente a € 695,10;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
pagina 2 di 4 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 29.09.2006 dal quale sono nati tre figli: (21.09.2008), Per_1 Per_2
(13.10.2010) e (24.10.2012), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti; b) con decreto n. 204/2022, depositato in data 18.07.2022, il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data
19.01.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, inizialmente promossa da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 29.09.2006 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 28, Parte II, Serie A, u. 10, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano, in primo luogo, di rinunciare vicendevolmente all'assegno divorzile;
2) le parti dichiarano di voler cooperare nel reciproco e mutuo rispetto nell'interesse precipuo del benessere fisico e psichico degli amati figli;
3) le parti dichiarano che il sig. corrisponderà mensilmente per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli la somma globale di € 350,00, oltre € 200,00 mensili complessivamente dovuti dal sig. quale contributo per le spese di doposcuola Pt_1
ed attività sportive dei figli;
pagina 3 di 4 4) le parti dichiarano che il sig. concorrerà nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie necessarie per i figli, spese che di volta in volta saranno preventivamente discusse tra le parti, fatta eccezione per quelle che non necessitano del previo consenso, facendo comunque riferimento al protocollo vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria;
5) le parti dichiarano che l'assegno unico viene percepito integralmente dalla sig.ra
; CP_1
6) le parti dichiarano di non avere patrimoni mobiliari in comune, non avendo conti correnti cointestati e/o altri strumenti finanziari e/o di investimento in comune;
le giacenze dei conti correnti personali a ciascuno di essi sono frutto di entrate esclusivamente personali non avendo concorso in alcun modo un coniuge alla formazione del patrimonio mobiliare dell'altro;
7) le parti dichiarano di rinunciare a comparire dinanzi al Tribunale, confermano in tale sede la ferma volontà di trasformare il divorzio in consensuale in forza del raggiunto accordo chiedendo pertanto che il medesimo ritenuto valido e congruo sia ratificato con sentenza di omologazione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.3016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2023, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.11.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Grosso, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, Via N. Fabrizi, n.71, ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria, il 10.08.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni
Gurnari e dall'Avv. Francesca Gangemi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via
Montevergine, n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 4 -interveniente-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 22.11.2023 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Controparte_1
contratto tra le parti in Reggio Calabria il 29.09.2006;
-preso atto che, con istanza del 28.02.2024, entrambi i procuratori hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale in consensuale, stante l'accordo raggiunto nelle more e depositato successivamente con memoria del 05.03.2024;
-rilevato che con ordinanza del 09.07.2024, il Giudice ha ritenuto di non poter riservare la causa alla decisione collegiale, in quanto: a) l'assegno di mantenimento previsto per i tre figli minori nella somma complessiva nella misura di euro 250,00 mensili a carico del padre fosse esiguo in considerazione delle accresciute esigenze della prole rispetto il tempo della separazione;
b) non era indicata la percentuale della percezione dell'Assegno Unico Universale;
-considerato che, per tali ragioni, la causa è stata rinviata ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 25.02.2025;
-constatato che, con memoria del 23.10.2024, il ha evidenziato che, nelle more, Pt_1
le parti hanno concordato un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari a € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'Assegno Unico Universale
è percepito integralmente dalla;
CP_1
-preso atto che, con le memorie depositate da in data 18.02.2025, la stessa, in CP_1
ottemperanza a quanto richiesto dal giudice, ha confermato di percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, il quale ammonta complessivamente a € 695,10;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
pagina 2 di 4 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 29.09.2006 dal quale sono nati tre figli: (21.09.2008), Per_1 Per_2
(13.10.2010) e (24.10.2012), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti; b) con decreto n. 204/2022, depositato in data 18.07.2022, il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data
19.01.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, inizialmente promossa da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 29.09.2006 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 28, Parte II, Serie A, u. 10, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano, in primo luogo, di rinunciare vicendevolmente all'assegno divorzile;
2) le parti dichiarano di voler cooperare nel reciproco e mutuo rispetto nell'interesse precipuo del benessere fisico e psichico degli amati figli;
3) le parti dichiarano che il sig. corrisponderà mensilmente per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli la somma globale di € 350,00, oltre € 200,00 mensili complessivamente dovuti dal sig. quale contributo per le spese di doposcuola Pt_1
ed attività sportive dei figli;
pagina 3 di 4 4) le parti dichiarano che il sig. concorrerà nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie necessarie per i figli, spese che di volta in volta saranno preventivamente discusse tra le parti, fatta eccezione per quelle che non necessitano del previo consenso, facendo comunque riferimento al protocollo vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria;
5) le parti dichiarano che l'assegno unico viene percepito integralmente dalla sig.ra
; CP_1
6) le parti dichiarano di non avere patrimoni mobiliari in comune, non avendo conti correnti cointestati e/o altri strumenti finanziari e/o di investimento in comune;
le giacenze dei conti correnti personali a ciascuno di essi sono frutto di entrate esclusivamente personali non avendo concorso in alcun modo un coniuge alla formazione del patrimonio mobiliare dell'altro;
7) le parti dichiarano di rinunciare a comparire dinanzi al Tribunale, confermano in tale sede la ferma volontà di trasformare il divorzio in consensuale in forza del raggiunto accordo chiedendo pertanto che il medesimo ritenuto valido e congruo sia ratificato con sentenza di omologazione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4