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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 816/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Carbonera, 4/B 20137 Milano presso lo studio dell'avv. Hayatoun Karima, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Milano, 20882 Bellusco presso lo studio dell'avv. Casiraghi Mirco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: trasferimento coattivo della quota di proprietà. Sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“In via principale: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 201/2025 emessa dal Tribunale di Pavia, terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Simona Caterbi nell'ambito del giudizio n. R.G. 929/2024 e pubblicata in data 17 febbraio 2025 e notificata in pari data e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Nel rito, in via preliminare: Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, in favore di quello di Monza, foro esclusivo ex lege di cui all'articolo 21 c.p.c., per quanto dedotto in narrativa e in diritto;
Nel rito, in subordine e sempre in via preliminare: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenersi competente territorialmente, disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi al Tribunale di Monza sub R.G. n. 1901/2024 ed assegnato alla Dott.ssa per le ragioni esposte in narrativa e in diritto;
Nel merito, in via Controparte_2 principale: Respingere integralmente le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da parte del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 in relazione all'accordo di separazione consensuale;
Nel merito, in via Controparte_1 subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, si chiede di condannare il convenuto nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, compensando la predetta somma con le somme sostenute dal convenuto durante il matrimonio per il nucleo familiare di cui era parte integrante parte attrice e che verranno determinate durante il presente giudizio. In via istruttoria: Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta a titolo di spese di soccombenza:
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
pagina 2 di 11 Per : Controparte_1
“In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Nel merito:
- Rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da parte appellante, nei confronti della Sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- Per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 201/2025 pubbl. il 17/02/2025 Repert. n. 381/2025 del 17/02/2025 Sentenza n. cronol. 1533/2025 del 17/02/2025, nel procedimento civile RG n. 929/2024;
- Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari. In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testimoni ed interrogatorio formale, sulle circostanze dedotte in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi, dei due gradi di giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mirco Casiraghi;
- Con ogni più ampia riserva di produrre e/o dedurre come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con decreto del 3.10.2013 il Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale dei Signori e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio dal 18.8.1984 e in regime di comunione legale dei beni. Nell'ambito dell'accordo di separazione, il sig. si impegnava a trasferire Pt_1 alla sig.ra , entro due mesi dall'omologa, la propria quota di proprietà CP_1 della casa coniugale sita in Cavenago di Brianza, via Pertini n. 5, comprensiva di appartamento, cantina e box. Non avendo provveduto spontaneamente al trasferimento immobiliare, Pt_1
a seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione promosso dalla CP_1 presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 la sig.ra conveniva in CP_1 giudizio il sig. davanti al Tribunale di Pavia, chiedendo, ai sensi dell'art. Pt_1
2932 c.c., il trasferimento coattivo della quota di proprietà ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. pagina 3 di 11 Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia in favore di quello di Monza;
la prescrizione decennale dell'azione ex art. 2932 c.c. nonché l'inadempimento della controparte all'obbligo di trasferimento della intestazione del veicolo indicato negli accordi di separazione. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, deducendo l'assenza di un obbligo giuridico vincolante al trasferimento, trattandosi di previsione facoltativa. Con sentenza n. 201/2025, il Tribunale di Pavia rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza e prescrizione, ritenendo la competenza del Foro pavese e l'attualità dell'obbligazione ex art. 2932 c.c., e, in accoglimento parziale della domanda attorea, trasferiva la quota del 50% della proprietà di Pt_1 dell'appartamento, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e condannava il convenuto a rifondere all'attrice i due terzi delle spese di lite liquidate in € 557,80 e € 5077,00 per compensi professionali oltre accessori compensando il terzo residuo. Avverso detta decisione ha proposto appello il sig. . Si è costituita la Pt_1 sig.ra . La causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. CP_1 all'udienza del 23.10.2025.
* * *
Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto competente territorialmente il Tribunale di Pavia, in luogo del Tribunale di Monza, così violando l'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010. L'appellante sostiene che la competenza territoriale doveva essere individuata nel Foro di Monza, luogo ove si era radicata la competenza, poiché la mediazione obbligatoria tra le parti si era svolta dinanzi all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza. Al Tribunale di Pavia viene altresì contestata l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. L'art. 20 c.p.c., infatti, avrebbe condotto comunque a riconoscere la competenza del Tribunale di Monza, trattandosi del luogo ove è sorta nonché deve essere adempiuta l'obbligazione oggetto di causa, a discapito dell'art. 18 cpc inapplicabile “non essendoci alcun collegamento contrattuale tra il foro personale del convenuto e la presente controversia”. Con il secondo motivo, si censura l'errata valutazione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale della domanda proposta ex art. 2932 c.c. pagina 4 di 11 L'appellante contesta che il Tribunale di Pavia abbia individuato il dies a quo della prescrizione nella data di conclusione della procedura di mediazione, ossia il 30.6.2014, in contrasto con il disposto dell'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 28/2010, secondo cui la prescrizione è interrotta dal momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione. In particolare, poiché il giudice di prime cure ha riconosciuto che “non vi è prova esatta della notifica della convocazione per la mediazione”, avrebbe dovuto trarre la conseguenza logica della mancata interruzione del termine prescrizionale, con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata dall'appellante. Pertanto, secondo l'appellante, non essendo stata fornita prova della data di comunicazione della domanda di mediazione, la prescrizione decennale dovrebbe ritenersi maturata, essendo decorso l'intero termine previsto dalla legge dal 4.12.2013 (i.e. scadenza del termine di due mesi previsto dall'accordo di separazione per il trasferimento dell'immobile, ossia il giorno in cui il diritto può essere fatto valere in base all'art. 2935 c.c.) fino alla notifica dell'atto di citazione del 12.3.2024, avvenuta ben oltre il limite dei dieci anni stabilito dall'art. 2946 c.c. Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto fondata la domanda proposta ex art. 2932 c.c., volta al trasferimento coattivo della quota di proprietà dell'immobile sito in Cavenago di Brianza. L'appellante lamenta il travisamento da parte del giudice di prime cure del contenuto dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Monza, laddove ha ritenuto l'imposizione a carico del sig. di un obbligo Pt_1 giuridico di trasferire la propria quota dell'immobile, quando invece dal tenore dell'accordo emergeva che il trasferimento costituiva “solo una sorta di opzione” del marito, alternativa all'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla sig.ra . CP_1
L'appellante si duole altresì della mancata applicazione del meccanismo di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c., nonostante pacificamente la sig.ra CP_1 non avesse adempiuto al proprio obbligo, assunto nel medesimo accordo di separazione, di volturare l'intestazione a nome del sig. dell'autoveicolo Pt_1
Fiat Bravo. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'eccezione di inadempimento, ritenendo mancante un rapporto di proporzionalità tra i due obblighi, avuto riguardo al modesto valore del veicolo pagina 5 di 11 rispetto all'immobile, senza tuttavia considerare la pari dignità giuridica degli obblighi contenuti in un accordo di separazione consensuale. Con il quarto motivo, si censura la decisione del giudice di primo grado di ritenere assorbita la domanda subordinata di compensazione formulata dall'appellante in ragione del rigetto della domanda risarcitoria attorea. Il Tribunale di Pavia aveva omesso l'esame di tale domanda sulla base dell'erroneo assunto che essa fosse da correlare all'accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, quando invece la domanda subordinata di compensazione era stata proposta per l'ipotesi di accoglimento dell'intera pretesa attorea, compresa quella fondata sull'art. 2932 c.c. Con il quinto motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado in ordine alla ripartizione delle spese di lite, ritenuta erronea ed ingiustificata alla luce dell'esito della controversia. Il Tribunale di Pavia, condannando l'appellante al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio e compensando solo il restante terzo, non avrebbe fatto corretta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione, secondo cui l'accoglimento solo parziale ovvero in misura ridotta di una domanda, non giustifica la condanna della parte parzialmente vittoriosa alle spese, ma può al più fondare una compensazione totale o parziale. L'applicazione di tale criterio avrebbe dovuto portare alla compensazione integrale o quanto meno nella misura del 50%.
L'opinione della Corte L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione deve essere disattesa. L'art. 342 cpc non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. L'atto di appello sia pur manifestamente infondato è conforme a queste regole. Occorre dunque procedere all'esame nel merito delle censure. I. La questione di competenza è stata correttamente risolta dal tribunale che, nella sentenza impugnata, così argomenta <<circa la competenza dell'adito tribunale, non è in contestazione che il risieda pt_1< i>
Vidigulfo, e pertanto, in comune sito nella giurisdizione pavese. pagina 6 di 11 La circostanza relativa all'effettuata mediazione in quel di Monza non assume rilevanza;
la mediazione risulta, difatti, esperita nel 2014, quando il convenuto ancora risiedeva in Brianza, per cui la stessa risulta correttamente instaurata dinanzi ad un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
la intervenuta modifica della residenza implica, necessariamente, il trasferimento anche della competenza.>> Il principio della perpetuatio iurisdictionis, cui pare alludere l'appellante nella sua impugnativa, non è applicabile nel caso di specie, giacché l'art. 5 cpc nell'affermare l'irrilevanza, ai fini della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della legge o dello stato successivi alla proposizione della domanda, intende riferirsi alla domanda giudiziale. Tale non è la domanda di mediazione, equiparata dalla legge (art. 8 co. 2 D.lgs. 28/2010) alla domanda giudiziale solo ai fini dell'interruzione della prescrizione Quanto poi all'asserita inapplicabilità del criterio della residenza del convenuto, in base al quale il tribunale ha ritenuto correttamente radicata la causa, in ragione di un'asserita prevalenza dell'art. 20 cpc, si osserva che non risulta che l'appellante abbia tempestivamente contestato nella sua prima difesa, come era suo onere, l'applicazione del criterio di cui all'art. 18 cpc, invocando il foro delle obbligazioni sicché l'eccezione, prima ancora che infondata, risulta tardivamente proposta. II. È poi palesemente pretestuosa anche l'eccezione di prescrizione sulla quale ancora in questa sede il insiste. CP_1
È infatti evidente l'irrilevanza della mancata prova della notifica della domanda di mediazione, avendo correttamente considerato equipollente -ai fini della prova del verificarsi dell'effetto interruttivo- il verbale di mediazione con esito negativo sottoscritto da entrambe le parti prodotto in atti e datato 30.06.2014, da cui correttamente il tribunale ha fatto decorrere il nuovo periodo di prescrizione, definitivamente interrotto con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 12.03.2014. III. Non ha migliore destino la terza censura. La lettura dell'accordo assunto in sede di separazione conferma la corretta interpretazione da parte del primo giudice del contenuto dell'obbligo assunto dall'appellante. Il testo dell'accordo stabilisce che: “il sig. provvederà a trasferire mediante rogito Pt_1 notarile la propria quota di proprietà entro due mesi dall'omologa della separazione, conseguentemente la sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento”. CP_1
Secondo l'appellante l'accordo non sarebbe fonte di un obbligo di trasferimento pagina 7 di 11 a carico del;
semplicemente avrebbe attribuito all'appellante la facoltà di Pt_1 sostituire l'assegno di mantenimento con il trasferimento del bene. Si tratta di una interpretazione dell'accordo priva di qualsiasi aggancio alle regole che presiedono l'ermeneutica contrattuale. Non viene attribuita una mera facoltà all'appellante bensì previsto un obbligo di trasferimento con funzione solutoria degli obblighi di mantenimento. Si tratta ossia, come sottolinea il tribunale, mero accordo nel quale, a fronte del trasferimento, vi è rinuncia all'assegno>>. Del pari occorre convenire con il tribunale laddove ha ritenuto l'assenza di correlazione e proporzionalità tra l'obbligo a carico del di trasferire il Pt_1
50% della proprietà dell'immobile alla moglie e l'obbligo di quest'ultima di trasferire la proprietà del veicolo Fiat Bravo al marito. Premessa la non utilizzabilità, stante il divieto di produrre nuovi documenti in appello stabilito dall'art. 345 cpc, della produzione documentale effettuata dalla sig.ra sub doc. 4, la decisione di I grado ha fatto corretta applicazione CP_1 del consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (Cass. Sez. 3, 08/11/2016, n. 22626; conf. Cass. Sez. 2, 26/05/2025, n. 14030). Il tribunale ha infatti sottolineato che il sig. aveva sempre mantenuto il Pt_1 godimento del bene, di cui non aveva mai richiesto il trasferimento dell'intestazione, evidenziando l'assoluta sproporzione del valore della proprietà immobiliare rispetto al valore del veicolo. IV. La tesi sostenuta nel quarto motivo è poi manifestamente disancorata dai principi generali in materia di obbligazioni. La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, che presuppone l'esistenza tra le parti di reciproci debiti e crediti omogenei, liquidi ed esigibili. Accertata l'inesistenza di un credito risarcitorio il primo giudice ha dunque correttamente omesso di prendere in considerazione la richiesta di pagina 8 di 11 compensazione non potendo ipotizzarsi la compensazione della “quota di proprietà dell'immobile con le somme sostenute dall'appellante” (così pag. 18 atto di appello). V. Alla conferma in questa sede della sentenza consegue una totale adesione al regime di parziale compensazione delle spese adottato dal tribunale. Deve a riguardo rammentarsi che la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti, e dunque anche la misura della stessa, rientra nel potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. 6, 26/04/2019, n. 11329). Ne discende pertanto che il tribunale ha fatto correttamente uso di tale potere laddove, partendo dalla considerazione che l'attrice era vittoriosa rispetto alla domanda principale, la compensazione poteva operare nei limiti di 1/3.
*** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminabile di causa, della scarsa difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Infine sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata. Secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art 96 co 3 cpc è volta a sanzionare l'abuso dello strumento processuale e richiede la
”mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). Ad eccezione dei casi nei quali emerge dagli atti processuali l'esistenza di una precisa volontà della parte soccombente di avvalersi della tutela processuale per fini non propri, il giudice è chiamato per lo più a verificare l'esistenza di una colpa grave. La S.C. ha individuato ipotesi di colpa grave nella “pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). La colpa grave dunque ricomprende genericamente i casi in cui l'attività difensiva è manifestamente infondata ed è espressione di un errore grossolano processuale (Cass.- Sentenza n. 14035 del 23/05/2019), giacché solo in tali ipotesi potrebbe giustificarsi la condanna della parte per condotte imputabili al proprio difensore.
pagina 9 di 11 Nella fattispecie in esame le censure sollevate alla sentenza di I grado sono completamente prive di qualsiasi appiglio giuridico, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria appare intrapresa in violazione del grado minimo di diligenza. L'azione promossa nel presente grado di giudizio, pertanto, non si sottrae ad un giudizio di manifesta infondatezza. Tale circostanza giustifica la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co 3 cpc al pagamento di una somma in favore della controparte che si liquida equitativamente in un importo pari alla metà delle spese legali riconosciute in favore dell' appellata e in favore della cassa delle ammende che si quantifica secondo equità in € 800,00. Viene altresì dato atto dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
201/2025 pubblicata il 17.02.2025, così dispone:
1.rigetta l'impugnazione e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Pavia n. 201/2025 pubblicata il 17.02.2025;
2. condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. visto l'art. 96 co. 3 cpc condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.736,50; Controparte_1
4.visto l'art. 96 co. 3 cpc condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 800,00 in favore della Cassa delle Ammende;
5. Ordina al Conservatore competente per territorio la trascrizione della presente sentenza;
6. Dà atto dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso, in Milano, da questa Corte, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
pagina 10 di 11 La Consigliera rel. est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 816/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Carbonera, 4/B 20137 Milano presso lo studio dell'avv. Hayatoun Karima, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Milano, 20882 Bellusco presso lo studio dell'avv. Casiraghi Mirco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: trasferimento coattivo della quota di proprietà. Sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“In via principale: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 201/2025 emessa dal Tribunale di Pavia, terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Simona Caterbi nell'ambito del giudizio n. R.G. 929/2024 e pubblicata in data 17 febbraio 2025 e notificata in pari data e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Nel rito, in via preliminare: Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, in favore di quello di Monza, foro esclusivo ex lege di cui all'articolo 21 c.p.c., per quanto dedotto in narrativa e in diritto;
Nel rito, in subordine e sempre in via preliminare: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenersi competente territorialmente, disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi al Tribunale di Monza sub R.G. n. 1901/2024 ed assegnato alla Dott.ssa per le ragioni esposte in narrativa e in diritto;
Nel merito, in via Controparte_2 principale: Respingere integralmente le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da parte del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 in relazione all'accordo di separazione consensuale;
Nel merito, in via Controparte_1 subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, si chiede di condannare il convenuto nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, compensando la predetta somma con le somme sostenute dal convenuto durante il matrimonio per il nucleo familiare di cui era parte integrante parte attrice e che verranno determinate durante il presente giudizio. In via istruttoria: Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta a titolo di spese di soccombenza:
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
pagina 2 di 11 Per : Controparte_1
“In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Nel merito:
- Rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da parte appellante, nei confronti della Sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- Per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 201/2025 pubbl. il 17/02/2025 Repert. n. 381/2025 del 17/02/2025 Sentenza n. cronol. 1533/2025 del 17/02/2025, nel procedimento civile RG n. 929/2024;
- Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari. In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testimoni ed interrogatorio formale, sulle circostanze dedotte in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi, dei due gradi di giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mirco Casiraghi;
- Con ogni più ampia riserva di produrre e/o dedurre come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con decreto del 3.10.2013 il Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale dei Signori e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio dal 18.8.1984 e in regime di comunione legale dei beni. Nell'ambito dell'accordo di separazione, il sig. si impegnava a trasferire Pt_1 alla sig.ra , entro due mesi dall'omologa, la propria quota di proprietà CP_1 della casa coniugale sita in Cavenago di Brianza, via Pertini n. 5, comprensiva di appartamento, cantina e box. Non avendo provveduto spontaneamente al trasferimento immobiliare, Pt_1
a seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione promosso dalla CP_1 presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 la sig.ra conveniva in CP_1 giudizio il sig. davanti al Tribunale di Pavia, chiedendo, ai sensi dell'art. Pt_1
2932 c.c., il trasferimento coattivo della quota di proprietà ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. pagina 3 di 11 Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia in favore di quello di Monza;
la prescrizione decennale dell'azione ex art. 2932 c.c. nonché l'inadempimento della controparte all'obbligo di trasferimento della intestazione del veicolo indicato negli accordi di separazione. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, deducendo l'assenza di un obbligo giuridico vincolante al trasferimento, trattandosi di previsione facoltativa. Con sentenza n. 201/2025, il Tribunale di Pavia rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza e prescrizione, ritenendo la competenza del Foro pavese e l'attualità dell'obbligazione ex art. 2932 c.c., e, in accoglimento parziale della domanda attorea, trasferiva la quota del 50% della proprietà di Pt_1 dell'appartamento, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e condannava il convenuto a rifondere all'attrice i due terzi delle spese di lite liquidate in € 557,80 e € 5077,00 per compensi professionali oltre accessori compensando il terzo residuo. Avverso detta decisione ha proposto appello il sig. . Si è costituita la Pt_1 sig.ra . La causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. CP_1 all'udienza del 23.10.2025.
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Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto competente territorialmente il Tribunale di Pavia, in luogo del Tribunale di Monza, così violando l'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010. L'appellante sostiene che la competenza territoriale doveva essere individuata nel Foro di Monza, luogo ove si era radicata la competenza, poiché la mediazione obbligatoria tra le parti si era svolta dinanzi all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza. Al Tribunale di Pavia viene altresì contestata l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. L'art. 20 c.p.c., infatti, avrebbe condotto comunque a riconoscere la competenza del Tribunale di Monza, trattandosi del luogo ove è sorta nonché deve essere adempiuta l'obbligazione oggetto di causa, a discapito dell'art. 18 cpc inapplicabile “non essendoci alcun collegamento contrattuale tra il foro personale del convenuto e la presente controversia”. Con il secondo motivo, si censura l'errata valutazione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale della domanda proposta ex art. 2932 c.c. pagina 4 di 11 L'appellante contesta che il Tribunale di Pavia abbia individuato il dies a quo della prescrizione nella data di conclusione della procedura di mediazione, ossia il 30.6.2014, in contrasto con il disposto dell'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 28/2010, secondo cui la prescrizione è interrotta dal momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione. In particolare, poiché il giudice di prime cure ha riconosciuto che “non vi è prova esatta della notifica della convocazione per la mediazione”, avrebbe dovuto trarre la conseguenza logica della mancata interruzione del termine prescrizionale, con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata dall'appellante. Pertanto, secondo l'appellante, non essendo stata fornita prova della data di comunicazione della domanda di mediazione, la prescrizione decennale dovrebbe ritenersi maturata, essendo decorso l'intero termine previsto dalla legge dal 4.12.2013 (i.e. scadenza del termine di due mesi previsto dall'accordo di separazione per il trasferimento dell'immobile, ossia il giorno in cui il diritto può essere fatto valere in base all'art. 2935 c.c.) fino alla notifica dell'atto di citazione del 12.3.2024, avvenuta ben oltre il limite dei dieci anni stabilito dall'art. 2946 c.c. Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto fondata la domanda proposta ex art. 2932 c.c., volta al trasferimento coattivo della quota di proprietà dell'immobile sito in Cavenago di Brianza. L'appellante lamenta il travisamento da parte del giudice di prime cure del contenuto dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Monza, laddove ha ritenuto l'imposizione a carico del sig. di un obbligo Pt_1 giuridico di trasferire la propria quota dell'immobile, quando invece dal tenore dell'accordo emergeva che il trasferimento costituiva “solo una sorta di opzione” del marito, alternativa all'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla sig.ra . CP_1
L'appellante si duole altresì della mancata applicazione del meccanismo di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c., nonostante pacificamente la sig.ra CP_1 non avesse adempiuto al proprio obbligo, assunto nel medesimo accordo di separazione, di volturare l'intestazione a nome del sig. dell'autoveicolo Pt_1
Fiat Bravo. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'eccezione di inadempimento, ritenendo mancante un rapporto di proporzionalità tra i due obblighi, avuto riguardo al modesto valore del veicolo pagina 5 di 11 rispetto all'immobile, senza tuttavia considerare la pari dignità giuridica degli obblighi contenuti in un accordo di separazione consensuale. Con il quarto motivo, si censura la decisione del giudice di primo grado di ritenere assorbita la domanda subordinata di compensazione formulata dall'appellante in ragione del rigetto della domanda risarcitoria attorea. Il Tribunale di Pavia aveva omesso l'esame di tale domanda sulla base dell'erroneo assunto che essa fosse da correlare all'accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, quando invece la domanda subordinata di compensazione era stata proposta per l'ipotesi di accoglimento dell'intera pretesa attorea, compresa quella fondata sull'art. 2932 c.c. Con il quinto motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado in ordine alla ripartizione delle spese di lite, ritenuta erronea ed ingiustificata alla luce dell'esito della controversia. Il Tribunale di Pavia, condannando l'appellante al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio e compensando solo il restante terzo, non avrebbe fatto corretta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione, secondo cui l'accoglimento solo parziale ovvero in misura ridotta di una domanda, non giustifica la condanna della parte parzialmente vittoriosa alle spese, ma può al più fondare una compensazione totale o parziale. L'applicazione di tale criterio avrebbe dovuto portare alla compensazione integrale o quanto meno nella misura del 50%.
L'opinione della Corte L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione deve essere disattesa. L'art. 342 cpc non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. L'atto di appello sia pur manifestamente infondato è conforme a queste regole. Occorre dunque procedere all'esame nel merito delle censure. I. La questione di competenza è stata correttamente risolta dal tribunale che, nella sentenza impugnata, così argomenta <<circa la competenza dell'adito tribunale, non è in contestazione che il risieda pt_1< i>
Vidigulfo, e pertanto, in comune sito nella giurisdizione pavese. pagina 6 di 11 La circostanza relativa all'effettuata mediazione in quel di Monza non assume rilevanza;
la mediazione risulta, difatti, esperita nel 2014, quando il convenuto ancora risiedeva in Brianza, per cui la stessa risulta correttamente instaurata dinanzi ad un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
la intervenuta modifica della residenza implica, necessariamente, il trasferimento anche della competenza.>> Il principio della perpetuatio iurisdictionis, cui pare alludere l'appellante nella sua impugnativa, non è applicabile nel caso di specie, giacché l'art. 5 cpc nell'affermare l'irrilevanza, ai fini della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della legge o dello stato successivi alla proposizione della domanda, intende riferirsi alla domanda giudiziale. Tale non è la domanda di mediazione, equiparata dalla legge (art. 8 co. 2 D.lgs. 28/2010) alla domanda giudiziale solo ai fini dell'interruzione della prescrizione Quanto poi all'asserita inapplicabilità del criterio della residenza del convenuto, in base al quale il tribunale ha ritenuto correttamente radicata la causa, in ragione di un'asserita prevalenza dell'art. 20 cpc, si osserva che non risulta che l'appellante abbia tempestivamente contestato nella sua prima difesa, come era suo onere, l'applicazione del criterio di cui all'art. 18 cpc, invocando il foro delle obbligazioni sicché l'eccezione, prima ancora che infondata, risulta tardivamente proposta. II. È poi palesemente pretestuosa anche l'eccezione di prescrizione sulla quale ancora in questa sede il insiste. CP_1
È infatti evidente l'irrilevanza della mancata prova della notifica della domanda di mediazione, avendo correttamente considerato equipollente -ai fini della prova del verificarsi dell'effetto interruttivo- il verbale di mediazione con esito negativo sottoscritto da entrambe le parti prodotto in atti e datato 30.06.2014, da cui correttamente il tribunale ha fatto decorrere il nuovo periodo di prescrizione, definitivamente interrotto con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 12.03.2014. III. Non ha migliore destino la terza censura. La lettura dell'accordo assunto in sede di separazione conferma la corretta interpretazione da parte del primo giudice del contenuto dell'obbligo assunto dall'appellante. Il testo dell'accordo stabilisce che: “il sig. provvederà a trasferire mediante rogito Pt_1 notarile la propria quota di proprietà entro due mesi dall'omologa della separazione, conseguentemente la sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento”. CP_1
Secondo l'appellante l'accordo non sarebbe fonte di un obbligo di trasferimento pagina 7 di 11 a carico del;
semplicemente avrebbe attribuito all'appellante la facoltà di Pt_1 sostituire l'assegno di mantenimento con il trasferimento del bene. Si tratta di una interpretazione dell'accordo priva di qualsiasi aggancio alle regole che presiedono l'ermeneutica contrattuale. Non viene attribuita una mera facoltà all'appellante bensì previsto un obbligo di trasferimento con funzione solutoria degli obblighi di mantenimento. Si tratta ossia, come sottolinea il tribunale, mero accordo nel quale, a fronte del trasferimento, vi è rinuncia all'assegno>>. Del pari occorre convenire con il tribunale laddove ha ritenuto l'assenza di correlazione e proporzionalità tra l'obbligo a carico del di trasferire il Pt_1
50% della proprietà dell'immobile alla moglie e l'obbligo di quest'ultima di trasferire la proprietà del veicolo Fiat Bravo al marito. Premessa la non utilizzabilità, stante il divieto di produrre nuovi documenti in appello stabilito dall'art. 345 cpc, della produzione documentale effettuata dalla sig.ra sub doc. 4, la decisione di I grado ha fatto corretta applicazione CP_1 del consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (Cass. Sez. 3, 08/11/2016, n. 22626; conf. Cass. Sez. 2, 26/05/2025, n. 14030). Il tribunale ha infatti sottolineato che il sig. aveva sempre mantenuto il Pt_1 godimento del bene, di cui non aveva mai richiesto il trasferimento dell'intestazione, evidenziando l'assoluta sproporzione del valore della proprietà immobiliare rispetto al valore del veicolo. IV. La tesi sostenuta nel quarto motivo è poi manifestamente disancorata dai principi generali in materia di obbligazioni. La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, che presuppone l'esistenza tra le parti di reciproci debiti e crediti omogenei, liquidi ed esigibili. Accertata l'inesistenza di un credito risarcitorio il primo giudice ha dunque correttamente omesso di prendere in considerazione la richiesta di pagina 8 di 11 compensazione non potendo ipotizzarsi la compensazione della “quota di proprietà dell'immobile con le somme sostenute dall'appellante” (così pag. 18 atto di appello). V. Alla conferma in questa sede della sentenza consegue una totale adesione al regime di parziale compensazione delle spese adottato dal tribunale. Deve a riguardo rammentarsi che la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti, e dunque anche la misura della stessa, rientra nel potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. 6, 26/04/2019, n. 11329). Ne discende pertanto che il tribunale ha fatto correttamente uso di tale potere laddove, partendo dalla considerazione che l'attrice era vittoriosa rispetto alla domanda principale, la compensazione poteva operare nei limiti di 1/3.
*** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminabile di causa, della scarsa difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Infine sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata. Secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art 96 co 3 cpc è volta a sanzionare l'abuso dello strumento processuale e richiede la
”mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). Ad eccezione dei casi nei quali emerge dagli atti processuali l'esistenza di una precisa volontà della parte soccombente di avvalersi della tutela processuale per fini non propri, il giudice è chiamato per lo più a verificare l'esistenza di una colpa grave. La S.C. ha individuato ipotesi di colpa grave nella “pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). La colpa grave dunque ricomprende genericamente i casi in cui l'attività difensiva è manifestamente infondata ed è espressione di un errore grossolano processuale (Cass.- Sentenza n. 14035 del 23/05/2019), giacché solo in tali ipotesi potrebbe giustificarsi la condanna della parte per condotte imputabili al proprio difensore.
pagina 9 di 11 Nella fattispecie in esame le censure sollevate alla sentenza di I grado sono completamente prive di qualsiasi appiglio giuridico, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria appare intrapresa in violazione del grado minimo di diligenza. L'azione promossa nel presente grado di giudizio, pertanto, non si sottrae ad un giudizio di manifesta infondatezza. Tale circostanza giustifica la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co 3 cpc al pagamento di una somma in favore della controparte che si liquida equitativamente in un importo pari alla metà delle spese legali riconosciute in favore dell' appellata e in favore della cassa delle ammende che si quantifica secondo equità in € 800,00. Viene altresì dato atto dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
201/2025 pubblicata il 17.02.2025, così dispone:
1.rigetta l'impugnazione e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Pavia n. 201/2025 pubblicata il 17.02.2025;
2. condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. visto l'art. 96 co. 3 cpc condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.736,50; Controparte_1
4.visto l'art. 96 co. 3 cpc condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 800,00 in favore della Cassa delle Ammende;
5. Ordina al Conservatore competente per territorio la trascrizione della presente sentenza;
6. Dà atto dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso, in Milano, da questa Corte, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
pagina 10 di 11 La Consigliera rel. est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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