CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3649/2022 EL R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Improta Stefania (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Improta Vincenzo (c.f. ) come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona EL legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Di Torrepadula Nicola (c.f. ) C.F._4 come da procura su foglio separato;
APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1668 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 6/2/2022 CONCLUSIONI All'udienza EL 06/11/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la prospettando: Parte_1 Controparte_1
- di aver acceso presso il predetto istituto di Credito due conti correnti, il n. 01000891 in qualità di presidente EL Comitato Promotore ELla Banca LA EL NE, ed il n. 01000892 quale conto personale;
- che, esaminando gli atti EL procedimento penale in cui era stato coinvolto, aveva scoperto che sul conto corrente personale erano state effettuate otto operazioni di prelevamento, compiute tra il 2009 ed il 2010, mai da lui disposte e le cui distinte riportavano ELle firme apocrife per un totale di € 86.200,00 e che, parimenti, sul conto corrente EL Comitato erano state compiute operazioni non autorizzate per un totale di € 171.313,50 per coprire le quali aveva versato € 93.500,00.
1 Tanto premesso chiedeva che il Tribunale così provvedesse:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ELla per i prelevamenti illegittimi di Controparte_1 somme di danaro effettuati da terzi sul conto corrente personale n. 01000892 intestato al dott.
[...]
posta la mancata identificazione da parte EL personale di banca dei soggetti che si presentavano Parte_1 all'incasso ELle somme indicate, e considerata la palese difformità tra le firme apposte sui moELli di prelevamento e quella depositata per lo specimen di firma e pertanto condannare l'istituto bancario al risarcimento EL danno e quindi al rimborso integrale di tali somme oltre interessi legali e rivalutazione maturati dalla data di prelievo ELle singole operazioni fino al giorno ELla pronuncia EL Tribunale;
2) condannare la in persona EL l.r.p.t. al pagamento di una somma a titolo risarcitorio Controparte_1 EL danno patrimoniale patito dal ovvero ELla diversa somma che il Tribunale riterrà accertata in Parte_1 corso di giudizio anche in via equitativa per i danni non patrimoniali relativi alla violazione EL canone di buona fede da parte ELla banca, alla violazione ELl'affidamento EL creditore e alla violazione EL diritto alla tutela EL risparmio personale ex art 47 ELla Costituzione;
3) condannare la medesima al pagamento di € 2.500,00 per le anticipazioni da lui già Controparte_1 effettuate di € 600,00 per la redazione ELla consulenza tecnica di parte ELla Dott.ssa e per il compenso Per_1 dovuto in totale;
4) dichiarare la illegittimità dei prelevamenti non autorizzati effettuati anche sul conto corrente n. 01000891/7 intestato al Comitato Promotore ELla Banca LA EL NE, e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento nei confronti EL Dott. di una somma a titolo risarcitorio Controparte_1 Parte_1 pari ad € 93.500,00, importo attraverso cui l'attore ripianava personalmente gli ammanchi riscontrati sul conto corrente ELlo stesso CP_2
5) con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e CPA e rimborso spese forfettarie. Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto ELle domande attoree. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo di CTU grafologica, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1378/2021, rigettava la domanda condannando l'attore al rimborso ELle spese di lite in favore di controparte. In sintesi, il Tribunale, sulla scorta dei risultati ELla CTU la quale rilevava che “le sottoscrizioni ELle operazioni relative al conto personale EL n. 01000892 e sul conto già intestato al predetto Parte_1 quale Presidente EL Comitato Promotore sono autentiche, ossia esse sono state vergate dal signor Parte_1
, evidenziava il difetto assoluto di prova ELla sussistenza dei presupposti ELla dedotta responsabilità
[...] ELla banca.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 1.9.2022, tramite pec al difensore costituito per parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 difetto assoluto di motivazione poiché il primo Giudice si era limitato a riportare acriticamente l'opinione EL C.T.U. senza il minimo accenno alle argomentazioni EL proprio C.T.P. Sul punto l'appellante prospettava che l'erroneità ELle conclusioni a cui era giunto il CTU era dimostrata dalla circostanza che egli aveva ritenuto autentiche anche le firme sui due moduli di prelevamento EL giorno 10.6.2009 per € 25.000,00 e € 6.000,00; EL 12.6.2009 per € 5.500,00 EL 19.6.2009 di € 84.013,50 e EL 5.8.2009 per € 10.000,00 mentre, in quelle date, egli si trovava in Ucraina, così come si trovava in Thailandia il 5.8.2009 quando risultava sottoscritto il modulo
2 di prelevamento di € 10.000,00. In particolare, l'appellante a supporto di tali affermazioni depositava copia EL proprio passaporto deducendone di esserne tornato in possesso soltanto il giorno 7.7.2020, a seguito di dissequestro disposto dal Tribunale di Roma VI Sez. Dib., con provvedimento EL 21.5.2020. 2.2 Col secondo motivo l'appellante lamentava il rigetto implicito ELle proprie domande nonostante dalle distinte di prelevamento emergesse la responsabilità ELla banca per inosservanza ELle cautele normativamente previste che, se osservate, avrebbero evitato di pagare a terzi estranei le somme di cui ai moduli di prelevamento e, quindi, l'ingente danno da egli subito Sulla base di tali premesse l'appellante chiedeva di:
1) dichiarare la nullità ELla sentenza per violazione ELl'obbligo di motivazione;
2) dichiarare ammissibile la produzione EL passaporto EL dott. e, ritenute false ed apocrife le Parte_1 firme sui moduli di prelievo, affermare l'esclusiva responsabilità ELla per i Controparte_1 prelevamenti illegittimi effettuati da terzi sul conto corrente personale n. 01000892 intestato al dott.
e condannare l'Istituto bancario al risarcimento EL danno e, quindi, al rimborso Parte_1 integrale di tali somme pari a € 86.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione maturati dalla data ELle singole operazioni fino al giorno ELla pronuncia da parte ELla Corte;
3) condannare, altresì, la al pagamento di una somma a titolo risarcitorio anche in Controparte_1 via equitativa per i danni non patrimoniali relativi alla violazione EL canone di buona fede da parte ELla alla violazione ELl'affidamento EL creditore ed alla violazione EL diritto alla tutela EL CP_1 risparmio personale ex art 47 ELla Costituzione;
4) condannare la medesima al pagamento di un importo pari ad € 2.500,00 quali Controparte_1 onorari dovuti per la CTP, dott.ssa compresa l'anticipazione già effettuata di € 600,00; Per_1
5) accertare e dichiarare la illegittimità dei prelevamenti effettuati sul conto corrente n. 01000891/7 intestato al Comitato Promotore ELla Banca LA EL NE e condannare la Controparte_1 al pagamento in favore EL dott. di una somma a titolo risarcitorio pari ad €
[...] Parte_1
93.500,00, importo attraverso cui aveva ripianato personalmente gli ammanchi riscontrati sul conto corrente ELlo stesso CP_2
6) disporre nuova consulenza tecnica grafologica che tenga conto anche ELla situazione determinata dalla produzione EL passaporto e ELle critiche mosse dalla CTP alla CTU;
7) disporre, eventualmente e se ritenuto necessario, consulenza contabile sul c.c. n. 01000891/7 intestato al Comitato Promotore per accertare, nel caso di contestazione, l'entità dei versamenti effettuati dal dott.
in subordine disponendo l'acquisizione ELle informative ELla Guardia di Finanza;
Parte_1
8) condannare la appellata al pagamento di spese, diritti, onorari, IVA CPA come per legge da CP_1 attribuirsi ai costituiti procuratori che si dichiarano anticipatari per questo grado, e per il primo grado in favore ELl'appellante
3. La si costituiva in giudizio premettendo che il procedimento Controparte_1 penale, a cui aveva fatto riferimento anche l'appellante, aveva visto il imputato per Parte_1 il reato di cui all'art. 646 cp perché, unitamente ad altre persone, in qualità di Presidente EL Comitato Promotore ELla costituenda Banca LA EL NE (con sede in Napoli, via S. Brigida 76), e quali componenti EL medesimo Comitato Promotore, in tempi diversi e con più azioni esecutive CP_3 CP_4 EL medesimo disegno criminoso, si appropriava indebitamente di gran parte EL capitale sociale (pari a circa €
3 8.000.000,00 di euro) versato da numerosi soggetti che avevano sottoscritto l'acquisto di azioni ELla costituenda banca, in particolare prelevando dai vari conti correnti "disponibili" intestatati al citato Comitato Promotore, il un importo non inferiore a 7.300.0000,00. Parte_1
In merito alle censure formulate da controparte avverso la sentenza impugnata l'appellata evidenziava che il CTU era giunto ad affermare l'autenticità ELle sottoscrizioni disconosciute dal in virtù di un ragionamento analitico, dettagliato e coerente in cui, in via Parte_1 preliminare, era stata spiegata la premessa metodologica e, poi, era stato effettuato, per ogni operazione disconosciuta, un'analisi ELla sottoscrizione contestata con contestuale confronto con l'autografia ELl'appellante rispondendo in maniera esaustiva anche alle note tecniche di parte avversa. La quindi, rammentava che, per consolidata Controparte_1 giurisprudenza ELla Suprema Corte, "il giudice EL merito, quando aderisce alle conclusioni EL consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo ELla motivazione con l'indicazione ELle fonti EL suo convincimento: non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte". Quanto, invece, alla copia EL proprio passaporto prodotta in questo grado di giudizio dall'appellante, la prospettava l'inammissibilità e l'irrilevanza Controparte_1 EL predetto documento. In primo luogo, l'appellata disconosceva la conformità ELla copia EL nuovo documento prodotto, ai sensi ELl'art. 2719 c.c., poiché non erano distinguibili i timbri che sarebbero stati apposti in occasione dei diversi viaggi effettuati e inoltre, gli Stati in cui l'appellante avrebbe soggiornato, né i relativi periodi di tempo. Quanto, invece, all'impossibilità di produrre tale documento nel giudizio svolto davanti al Tribunale, l'appellata evidenziava che, dal verbale di dissequestro (doc. n. 2 ELla produzione di parte appellante) non risultava nessun elenco dei beni e documenti restituiti e, quindi, non vi era nessuna prova che la parte non avesse avuto la disponibilità EL documento prima ELla data di detta restituzione - 7.7.2020 -; senza contare che, in tale data era, ancora pendente il giudizio di primo grado (pur essendo già decorsi i termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c.) e, quindi, la parte avrebbe avuto la possibilità di esibirlo nel precedente grado, chiedendo una rimessione in termini sulla supposta non imputabilità EL ritardo. Infine, la eccepiva che la circostanza secondo cui il Controparte_1
nelle date indicate (in cui sarebbero state effettuiate tre ELle operazioni di Parte_1 prelevamento impugnate), si sarebbe trovato all'estero, non era stata mai allegata da controparte nel giudizio di primo grado e, pertanto, con l'introduzione di tale nuovo documento, parte appellante intendeva proporre una nuova eccezione, mai allegata in precedenza, in violazione EL divieto di cui all'art. 345 c.p. In ogni caso, la prospettava che tale circostanza risultava, comunque, irrilevante, in CP_1 quanto non escludeva che i tre moduli per le operazioni di prelevamento indicati avrebbero potuti essere stati sottoscritti dal nei giorni precedenti alla partenza. Parte_1
Inoltre, l'appellata riproponeva le questioni già prospettate nel corso EL giudizio di primo grado e assorbite in ragione ELla motivazione ELla decisione EL Giudice di primo grado.
4 In particolare, l'appellata rilevava che il aveva impugnato alcune operazioni relative al Parte_1 conto corrente personale e non aveva impugnato (specificamente) le operazioni relative al conto corrente EL che, comunque, non esisteva più e rispetto al quale risultava la CP_2 carenza di interesse ELl'appellante. Quanto ai prelievi effettuati sul conto corrente n. 1000892, l'istituto di Credito affermava di avere tenuto sempre un comportamento corretto e conforme alle disposizioni normative avendo dapprima identificato il correntista, e successivamente verificato la corrispondenza ELla firma apposta sulla distinta di prelevamento allo specimen depositato e, solo all'esito di tali verifiche, aveva effettuato l'operazione richiesta. Inoltre, la evidenziava che la prospettazione EL Controparte_1 Parte_1 era smentita dal fatto che egli non aveva mai negato la sua presenza in filiale nei giorni in cui erano state effettuate le operazioni e tale circostanza risultava provata documentalmente dall'esistenza di altre operazioni contestualmente effettuate dall'appellante che non erano state impugnate;
inoltre, l'appellante non aveva mai contestato di aver ricevuto la consegna di denaro relativo alle stesse disposizioni e tale circostanza era dimostrata dal fatto che egli aveva ricevuto regolarmente gli estratti EL conto corrente senza mai lamentare nessun ammanco fino a quando non era stato rinviato a giudizio per il reato sopra indicato. Ancora l'appellata eccepiva:
- la tardività EL disconoscimento ELle proprie sottoscrizioni sulle contabili bancarie che sarebbe stato effettuato dal soltanto nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. Parte_1 EL 8.10.2015 ovvero tardivamente e comunque, in modo irrituale diversamente da quanto richiesto dall'art. 214 cpc;
- la prescrizione e decadenza EL diritto azionato dal avendo egli approvato, a più Parte_1 riprese nel corso EL tempo, gli estratti di conto corrente in cui erano contenute le operazioni impugnate.
- l'inesistenza e, comunque, il difetto di prova dei danni lamentati dall'appellante. Sulla scorta di tali premesse la chiedeva di: Controparte_1
1) Respingere l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare.
2) Dichiarare inammissibile i nuovi documenti esibiti in tale sede non essendovi prova ELla mancata imputabilità EL ritardo e, comunque, ELla loro indispensabilità.
3) Per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 1668/2022, emessa dal Tribunale di Napoli in data 14- 16.2.2022. 4) Condannare l'appellante al pagamento ELle spese, diritti e onorari EL presente grado di giudizio All'udienza EL 6.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato. Osserva il Collegio che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni EL consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo ELla motivazione con l'indicazione ELle fonti EL suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (cfr. Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181).
5 Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo Giudice riportato - trattandosi di questioni di natura prevalentemente tecnica- agli approfonditi accertamenti e alle condivisibili valutazioni EL ctu, dott.ssa la quale, nel corposo elaborato peritale, depositato il Persona_2
26.5.2019, aveva risposto adeguatamente anche alle osservazioni EL consulente di parte attrice (cfr. pp 120 e ss) evidenziando che:
- diversamente da quanto opinato dal CTP, tutte le sottoscrizioni erano state analizzate singolarmente, e, per motivi di non ripetizione in alcuni casi si era scritto che presentavano le stesse caratteristiche ELle precedenti.
- la presenza di “elementi come cancellature, giustapposizioni, stentatezza nel moto esecutivo, disordine grafico, amplificazione e anomala irregolarità dei singoli grafemi, peraltro illeggibili,…” si riscontrava anche nelle sottoscrizioni sicuramente riconducibili al (come da immagini Parte_1 inserite nella relazione di ctu);
- quanto all'asserita mancanza di “approfondimento su quelle firme (e non sono poche) il cui tracciato risulta totalmente difforme dall'impronta stilistica EL e all'omessa valutazione ELla Parte_1
“difforme evoluzione strutturale e dinamica ELle firme contestate, nonché la collocazione spaziale dei singoli grafemi.” il CTU allegava ELle immagini ELle sottoscrizioni autentiche EL le quali dimostravano come gli attacchi e i tratti finali erano compatibili nelle Parte_1 firme contestate e in quelle autografe ed evidenziava che vi “é un range di variabilità grafica EL che prevede diverse tipologie di firme, dissimili tra loro nell'aspetto morfologico, Parte_1 ma non in quello dinamico” Infine, quanto alla contestazione relativa alla circostanza che “le firme contestate sono vergate con mezzi scriventi differenti, per alcune è stata utilizzata penna a gel, tipo Pilot, a punta fine ….non è possibile rintracciare tale segno nel tracciato vergato con mezzi scriventi sopra menzionati, poiché generano valore pressorio difforme al variare ELl'incidenza degli stessi sul supporto cartaceo e ELla profondità EL solco grafico lasciato” il Ctu evidenziava che il saggio grafico era stato rilasciato con diversi mezzi scriventi (pilot 2, 1, 0,7, 0,5, a punta sottilissima) e, dunque, nelle proprie conclusioni aveva tenuto conto EL diverso valore pressorio rilasciato dal mezzo scrivente. Alla luce di quanto premesso non sussistono elementi per ritenere inattendibili le conclusioni alle quali è giunta la dott.ssa – nominata quale CTU nel giudizio di primo grado – Per_2 ovvero che: “Le sottoscrizioni ELle operazioni relative al conto personale EL n: 01000892 e sul Parte_1 conto già intestato al predetto quale Presidente EL Comitato Promotore sono autentiche, ossia esse sono state vergate dal signor Parte_1
Tali conclusioni, inoltre, non possono essere messe in discussione nemmeno dal deposito, nel presente giudizio, di copia EL passaporto EL A prescindere dall'ammissibilità di Parte_1 questo nuovo documento (non avendo l'appellante provato che il passaporto rientrava tra i beni sequestrati nel corso EL procedimento penale nel quale era stato indagato né risultando indicato tale documento nel verbale di restituzione allegato dal all'atto di appello), Parte_1 va rilevato che, in ogni caso, la circostanza che l'appellante, in alcune ELle date in cui risultano effettuati i prelievi sui due conti correnti oggetto di lite si trovava all'estero, non era mai stata prospettata dall'attore nel giudizio di primo grado e, quindi, risulta inammissibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazioni, costituiscono eccezioni nuove, inammissibili ex articolo 345 EL codice di procedura civile (nel testo novellato
6 dalla legge n. 353 EL 1990 ), la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, l'alterazione ELl'oggetto sostanziale e dei termini ELla controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado. Costituisce, cioè, eccezione nuova quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente EL processo (cfr. Cassazione civile , sez. I , 21/09/2022 , n. 27611). Alla luce di quanto premesso non può ritenersi sussistente nessun motivo per ritenere che i prelievi sui conti correnti gestiti dal non siano stati effettuati dall'odierno appellante Parte_1
e, quindi, sussistente la responsabilità ELla convenuta per i danni lamentati dal CP_1
e, dunque, l'appello deve essere certamente rigettato. Parte_1
Le spese di lite EL presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore ELla controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) e il riconoscimento EL compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi ELl'art. 13 c. 1 quater EL DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 ELla Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma EL comma 1 bis ELlo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei Confronti ELla Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1668 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data Controparte_1
6/2/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di ELle spese di lite, che si liquidano € 12.154,00 Controparte_1
(dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario ELle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. dichiara, infine, ai sensi ELl'art. 13 c. 1 quater EL DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 ELla Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma EL comma 1 bis ELlo stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 12/3/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
7